Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12228
CASS
Sentenza 20 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nei giudizi in cui l'intervento del pubblico ministero è facoltativo a norma dell'art. 70, ultimo comma, cod. proc. civ., questi non acquista la qualità di parte necessaria, sicché non sussiste, in grado di appello, la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti (nella causa di specie, relativa ad atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3, cod. civ., il p.m., ravvisandovi un pubblico interesse, era intervenuto in primo grado).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12228
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12228
    Data del deposito : 20 agosto 2003

    Testo completo