Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
Nei giudizi in cui l'intervento del pubblico ministero è facoltativo a norma dell'art. 70, ultimo comma, cod. proc. civ., questi non acquista la qualità di parte necessaria, sicché non sussiste, in grado di appello, la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti (nella causa di specie, relativa ad atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3, cod. civ., il p.m., ravvisandovi un pubblico interesse, era intervenuto in primo grado).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12228 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 279, presso l'avvocato RAFFAELE BONFIGLIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO GALASSO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TOSONI FLUIDODINAMICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso l'avvocato SALVATORE NEGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO BOLDINI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2266/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 10/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2003 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SO Fluodinamica s.r.l. conveniva in giudizio la ARCO s.n.c., innanzi al Tribunale di Lecco, chiedendo di inibire alla convenuta l'attività di concorrenza sleale, compiuta mediante intenzionale storno di dipendenti, e la condanna al risarcimento del danno derivatole a seguito della perdita di clientela, da liquidarsi in separato giudizio. La ARCO s.n.c. si costituiva contestando la fondatezza della domanda sia perché operava in un settore economico diverso da quello della società attrice sia perché si era limitata ad aderire alla richiesta di assunzione dei dipendenti della SO Fluodinamica s.r.l., senza alcuna volontà di ledere l'impresa concorrente.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza del 20 gennaio 1998 accoglieva la domanda, osservando che la convenuta aveva in sostanza sottratto all'attrice la quasi totalità dei dipendenti addetti alla direzione operativa e tecnica della filiale di Treviolo nonché ai rapporti con i clienti, per impiegarli immediatamente in una sua filiale di nuova costituzione, aperta nelle immediate vicinanze di quella in cui erano precedentemente utilizzati dall'attrice, con mansioni del tutto identiche. In tale situazione, indici inequivocabili dell'illiceità dello storno erano costituiti: 1) dal numero dei dipendenti stornati in rapporto alla configurazione concretamente assunta dall'organizzazione dell'impresa danneggiata;
2) dalla difficile sostituibilità del personale distolto, dotato di specifica esperienza e conoscenza tecnica in un settore specialistico, quale quello della produzione e del commercio di articoli per applicazioni aerodinamiche, in cui operava l'impresa attrice;
3) dall'assunzione del personale della concorrente seguita immediatamente alle dimissioni dello stesso dall'attività antecedentemente svolta;
4) dall'impiego con identiche mansioni di tutti i nuovi assunti in una filiale appositamente costituita nelle immediate vicinanze di quella in cui lavoravano per l'impresa concorrente;
5) dall'avvenuto azzeramento delle relazioni commerciali della impresa concorrente mediante impiego dell'abilità professionale e delle conoscenze acquisite presso la stessa dai dipendenti stornati.
La ARCO s.r.l., risultata dalla trasformazione della ARCO s.n.c., proponeva appello, sul quale la Corte di Milano osservava che la società convenuta, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, non aveva svolto un ruolo meramente passivo, essendosi concretamente attivata per realizzare le condizioni perché i due dipendenti della SO che l'avevano contattata interrompessero il rapporto con la stessa SO. In particolare, la ARCO s.n.c., poiché i predetti dipendenti della SO avevano lasciato intendere che erano disponibili soltanto ad un impiego in una filiale vicina alla loro residenza, aveva aperto una nuova filiale ad Orlo al Serio, distante appena 6-7 chilometri dalla filiale di Treviolo della SO;
inoltre, in un breve arco di tempo, altri dipendenti della SO erano stati assunti dalla ARCO presso la nuova filiale con le stesse mansioni e funzioni già svolte presso la SO. Ciò dimostrava che il passaggio dall'una all'altra impresa era stato frutto di un preciso disegno della società che di quel passaggio si era avvantaggiata. Quanto alla illiceità dello storno, la Corte territoriale richiamava la motivazione del Tribunale, osservando che sul punto l'appellante non aveva formulato alcuna enunciazione critica;
pertanto la doglianza difettava di specificità e non poteva trovare ingresso. Quanto al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede, la Corte osservava che lo storno di collaboratori attuato con l'intento di disgregare l'organizzazione aziendale del concorrente realizzava l'ipotesi di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. e, pertanto, essendo presunta la colpa, ai sensi dell'art. 2600 c.c., legittimava la condanna generica al risarcimento dei danni, essendo sufficiente l'esistenza di un fatto potenzialmente produttivo di danno.
Avverso detta sentenza la ARCO s.r.l. propone ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi. La SO Fluodinamica s.p.a. (già s.r.l.) resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 69, 70, 71 e 350 c.p.c., lamentando che nel giudizio di appello non era stato presente il p.m., che aveva partecipato al giudizio di primo grado formulando specifiche conclusioni.
Il motivo è infondato. Nelle cause relative ad atti di concorrenza sleale, di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., l'intervento del pubblico ministero è facoltativo, ai sensi dell'art. 70 u.c. c.p.c. Pertanto, in questo caso il pubblico ministero non acquista la qualità di parte necessaria e non sussiste, in grado di appello, la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti (Cass. 25 marzo 1972, n. 947; Cass. 24 ottobre 1974, n. 3093; Cass. 12
dicembre 1974, n. 4233). Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c., in relazione agli artt. 35, 41 e 43 Cost. nonché vizio di motivazione ed errata valutazione delle prove. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte di merito aveva ignorato il documento, e cioè una lettera proveniente dalla SO ed indirizzata ai dipendenti, con cui la stessa aveva sollecitato, a fronte di una diminuzione del fatturato, un impegno maggiore dei dipendenti ed aveva ventilato "la possibilità di una riduzione, a breve, dell'incarico". Pertanto, la Corte territoriale non aveva valutato che il passaggio dei dipendenti dalla SO alla Arco era dovuto esclusivamente ad una possibile interruzione del rapporto di lavoro con la prima ed alla situazione di grave incertezza nella quale i dipendenti della SO erano costretti ad operare. La circostanza era stata sottoposta alla Corte, che, quindi, aveva errato nel considerare generico il motivo relativo alla pretesa illiceità dello storno dei dipendenti. A tale ultimo riguardo, inoltre, la sentenza impugnata si era limitata a richiamare la decisione del Tribunale, senza considerare, anche in relazione alla libertà di circolazione dei lavoratori ed alla libertà di iniziativa economica, che i lavoratori avevano già deciso in piena autonomia di cambiare datore di lavoro e che la Arco aveva svolto un ruolo meramente passivo, senza l'intento di vulnerare l'organizzazione della SO.
Il motivo è infondato. In proposito occorre anzitutto premettere che il giudice di merito per adempiere all'obbligo della motivazione non è tenuto a compiere una analisi particolareggiata di tutte le deduzioni delle parti e di tutti gli elementi probatori emersi nel procedimento, essendo sufficiente che egli, attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze di causa, spieghi le ragioni che hanno determinato il suo convincimento;
se queste sono da ritenersi assorbenti si deve ritenere per implicito disattesa ogni altra acquisizione probatoria. Nella specie la Corte di merito, sebbene non vi abbia fatto esplicito riferimento, ha certamente tenuto presente il documento del quale si lamenta l'esame, concludendo che non vi erano "elementi obiettivi, certi e sicuri" per affermare che i dipendenti avrebbero interrotto comunque e in ogni caso il rapporto con la SO. Inoltre, la Corte di merito, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, affrontando la questione del ruolo concretamente svolto dalla società ARCO, ha messo in evidenza l'assorbente circostanza che la stessa, attraverso la creazione di una filiale nelle vicinanze del loro luogo di residenza, aveva creato le condizioni richieste dai dipendenti della SO per interrompere con questa il rapporto di lavoro.
Quanto, poi, alla ritenuta illiceità dello storno, fondata sulla sussistenza di un animus nocendi, esattamente la Corte di merito, una volta affermato il ruolo attivo e non meramente passivo della società ARCO, ha ritenuto generica la censura formulata sul punto dall'appellante, odierna ricorrente. Infatti, nessuna specifica enunciazione critica era stata avanzata in proposito dalla società ARCO, che, analogamente alle censure svolte in questa sede, aveva focalizzato la propria attenzione sulla pretesa assorbente iniziativa dei lavoratori, senza contestare il successivo ragionamento con cui il Tribunale, sulla base di specifici indici, aveva ritenuto l'illiceità dello storno dei dipendenti in quanto diretto a disintegrare l'organizzazione dell'impresa concorrente ed a fare propria l'esperienza e le conoscenze tecniche acquisite dai lavoratori presso l'impresa danneggiata.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la violazione dell'art. 2600 c.c. nonché il vizio di motivazione "in ordine al pregiudizio attuale ed alla sussistenza di potenzialità di un danno specifico o generico, che chiaramente non può essere ricavata semplicisticamente dall'idoneità al pregiudizio della condotta sanzionata".
Il motivo è infondato. La condanna generica al risarcimento dei danni presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova dell'esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del rapporto di causalità è richiesta soltanto nella fase successiva di determinazione e di liquidazione (v. ex multis e da ultimo Cass. 2 maggio 2002, n. 6257;
Cass. 22 novembre 2000 n. 15066). Di tale principio ha fatto corretta applicazione la Corte di appello, nel momento in cui è giunta alla conclusione che "lo storno dei collaboratori" era stato "attuato con l'intento di disgregare l'organizzazione della Fluodinamica".
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 4.100,00=, di cui 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed IVA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003