Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5213
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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Massime1

Le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, commi secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970 n. 300 ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari sono applicabili anche in caso di licenziamento di un dirigente d'azienda, a prescindere dalla specifica posizione dello stesso nell'ambito dell'organizzazione aziendale, se il datore di lavoro addebita al dirigente un comportamento negligente o, in senso lato , colpevole, al fine di escludere il diritto del medesimo al preavviso, oppure alla indennità c.d. supplementare eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva in ipotesi di licenziamento ingiustificato; la violazione di dette garanzie comporta non la nullità del licenziamento stesso ma l'impossibilità di tener conto dei comportamenti irritualmente posti a base del licenziamento ai fini dell'esclusione del diritto al preavviso e all'indennità supplementare.

Commentari3

  • 1Il licenziamento per giusta causa del dirigente e l’applicabilità delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori
    Angelo Fabrizio-Salvatore · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2008

  • 2Ricondotta a unitarietà la disciplina del licenziamento dei dirigenti
    Mario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 28 aprile 2007

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  • 3Sulle garanzie procedurali per il licenziamento disciplinare dei dirigentiAccesso limitato
    Mario Meucci · https://www.altalex.com/ · 17 aprile 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5213
Data del deposito : 3 aprile 2003

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