TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 355
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità del colloquio come prova di valutazione delle competenze professionali

    Il giudice ritiene che l'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 13 del CCNL funzioni locali 2019-2021 non precludano l'utilizzo del colloquio per la valutazione delle competenze professionali, considerandolo uno strumento idoneo e rientrante nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Introduzione di parametri di valutazione non previsti dalla legge

    Il giudice ritiene che la valutazione di titoli o competenze professionali ulteriori sia prevista per le progressioni verticali 'ordinarie' e non per quelle 'in deroga', come la selezione in questione. Pertanto, la verifica delle competenze tramite colloquio rientra nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Legittimità del colloquio come prova di valutazione delle competenze professionali

    Il giudice ritiene che l'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 13 del CCNL funzioni locali 2019-2021 non precludano l'utilizzo del colloquio per la valutazione delle competenze professionali, considerandolo uno strumento idoneo e rientrante nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Introduzione di parametri di valutazione non previsti dalla legge

    Il giudice ritiene che la valutazione di titoli o competenze professionali ulteriori sia prevista per le progressioni verticali 'ordinarie' e non per quelle 'in deroga', come la selezione in questione. Pertanto, la verifica delle competenze tramite colloquio rientra nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Legittimità del colloquio come prova di valutazione delle competenze professionali

    Il giudice ritiene che l'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 13 del CCNL funzioni locali 2019-2021 non precludano l'utilizzo del colloquio per la valutazione delle competenze professionali, considerandolo uno strumento idoneo e rientrante nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Introduzione di parametri di valutazione non previsti dalla legge

    Il giudice ritiene che la valutazione di titoli o competenze professionali ulteriori sia prevista per le progressioni verticali 'ordinarie' e non per quelle 'in deroga', come la selezione in questione. Pertanto, la verifica delle competenze tramite colloquio rientra nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Legittimità del colloquio come prova di valutazione delle competenze professionali

    Il giudice ritiene che l'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 13 del CCNL funzioni locali 2019-2021 non precludano l'utilizzo del colloquio per la valutazione delle competenze professionali, considerandolo uno strumento idoneo e rientrante nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Introduzione di parametri di valutazione non previsti dalla legge

    Il giudice ritiene che la valutazione di titoli o competenze professionali ulteriori sia prevista per le progressioni verticali 'ordinarie' e non per quelle 'in deroga', come la selezione in questione. Pertanto, la verifica delle competenze tramite colloquio rientra nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Legittimità del colloquio come prova di valutazione delle competenze professionali

    Il giudice ritiene che l'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 13 del CCNL funzioni locali 2019-2021 non precludano l'utilizzo del colloquio per la valutazione delle competenze professionali, considerandolo uno strumento idoneo e rientrante nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Introduzione di parametri di valutazione non previsti dalla legge

    Il giudice ritiene che la valutazione di titoli o competenze professionali ulteriori sia prevista per le progressioni verticali 'ordinarie' e non per quelle 'in deroga', come la selezione in questione. Pertanto, la verifica delle competenze tramite colloquio rientra nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Legittimità del colloquio come prova di valutazione delle competenze professionali

    Il giudice ritiene che l'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 13 del CCNL funzioni locali 2019-2021 non precludano l'utilizzo del colloquio per la valutazione delle competenze professionali, considerandolo uno strumento idoneo e rientrante nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Introduzione di parametri di valutazione non previsti dalla legge

    Il giudice ritiene che la valutazione di titoli o competenze professionali ulteriori sia prevista per le progressioni verticali 'ordinarie' e non per quelle 'in deroga', come la selezione in questione. Pertanto, la verifica delle competenze tramite colloquio rientra nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Legittimità del colloquio come prova di valutazione delle competenze professionali

    Il giudice ritiene che l'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 13 del CCNL funzioni locali 2019-2021 non precludano l'utilizzo del colloquio per la valutazione delle competenze professionali, considerandolo uno strumento idoneo e rientrante nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Introduzione di parametri di valutazione non previsti dalla legge

    Il giudice ritiene che la valutazione di titoli o competenze professionali ulteriori sia prevista per le progressioni verticali 'ordinarie' e non per quelle 'in deroga', come la selezione in questione. Pertanto, la verifica delle competenze tramite colloquio rientra nella discrezionalità amministrativa.

  • Accolto
    Ponderazione dei criteri di valutazione

    Il giudice accoglie la censura, ritenendo che la ponderazione dei punteggi prevista dal regolamento comunale (15% titoli, 35% competenze, 50% esperienza) violi l'art. 13, comma 7 del CCNL, che impone un peso minimo del 20% a ciascun elemento di valutazione. Pertanto, il regolamento, l'avviso e gli atti conseguenti sono illegittimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 355
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 355
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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