Sentenza 17 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 02 0 5 8/ 03 ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 21142/0 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere 24903/00 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 5350 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consiglierc Rep. Dott. Attilio CELENTANO Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Ua.23/10/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SF AR, già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO RENI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA DI GIULIO, B da ultimo d'ufficio presso la DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA Iappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO MILITERNI, giusta delega in atti;
ricorrente contro già LE WEINGARTEN ITALIA PRESSE ITALIA S.P.A. rappresentante proS.P.A., in persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE2002 tempore, 4165 QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato -1- che lo rappresenta e difende, giusta MATTEO FUSILLO, delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
IRITEČNA S.P.A., (già NUOVA MECFOND S.P.A.); - intimata e sul 2° ricorso n° 24903/00 proposto da: FINTECNA S.P.A. - FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI SOCIETA' PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO CIANCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
SP AR, PRESSE ITALIA S.P.A.; - intimati avverso la sentenza Π. 3193/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 26/05/00 R.G.N. 43813/99; --- ---— — udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
uditi gli Avvocati FUSILLO E CIANCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore . Generale Dott. Ennio Attilio SEPE, che ha concluso per -2- 11 rigetto del ricorso dell'incidentale. Г *** principalo e assorbimento SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con corso del 28 febbraio 1996 al Pretore di Napoli, IO AN esponeva di aver lavorato alie dipendenze della s.p. . Nuova Meclond [NM: i a quale = 1 20 ottobre 1994 aveva done uso Con la 3.p.o. Müller WE Italia [MW]) דינו accordo per il trasferimento di un amo d'azienda. T1 16 gennaio 1995 Te d e società € 'e organizzazioni sindacali avevano convenuto presso il Ministero del lavoro il passaggio di cento lavoratori a.la MWI a 0 febbraio, nonché far data cial successivo di ogni persona criteri d: designaz_one Trasferimento eInassoggettata. 11 26 gennaio stato comunicato allo AN con decorrenz 1° febbraio, montre il 30 gennaio la MWI gli aveva reso nola la Sla assunzione 0 la contemporanea collocazione . Γι cassa integrazione quadag i straordinaria. Il 17 lug_lo la KWI 10 aveva Envitato a presentarsi al lavoro il giorno 20 may non avendo cgli ottempereto, 0088 aveve chiesto giustificazioni;
ascoltato_o il 2 agosto insiere a rappresentanti delle organizzazioni sindacali. aziendali, lo aveva licenziato il 4 successivo. Cic premesso, Ic AN chiedeva in via principale dichiarara I llegi t de licenziamento, con le consequenze reintegratoria e risarcitoria, in via subordinata acc e-larsa Ja nullità del trasferimento E' ordinarsi la rointegrazione alle dipendenze della M. Costituitosi le due società conven te, 11 Pretore con sentenza de 25 febbraio 1999 accoglieva la domanda principale, riterend: 1 licenziamento intimato in v olazione dell'a 7, terzo comuna, 1. 20 maggio 1970 n. 300, e dichiarava irammissibile la domanda subordinata. Su appello della .p.a. Fresse Italia, già MX1, con sentenza del 26 maggio 2000 Tribunale Osservando rigettava anche la domanda principale, comunicazione del anzitulto che tra la trasierimento da una ad altra impresa (26 gennaio 19951 e la Sila impugnazione giudiziale * 1 lavoratore avesse lasciato Lrascorrere più di un anno, durante il quale egli era stato collocato in diperderte cassa integrazione guadagni quale dell'impresa ccasionaria, contestare Sonza esplicitamente il trasferimento, do quale egli mon aveva dedollo vizi neppure nell'alto introduttivo dell'attuale processo, né s exa lamentato dell'accordo intercorso fra le due imprese, codente 、 o cessionaria, e le organizzazicni sindacali. Tutto ció bastava per dimostrare, ad avviso del Tribunale, a tacila accettazione dell'assunzione nella MWI da parte del prestatore di lavoro, Quanto alla Jegittimità de Licenziamento inflitto ca quest'ultima, i- collegio d'appe lo ri levava che la richiesta, form ata da] lavoratore, di свесте ser Lito 21 difesa COL l'assistenza di un rappresentante sindacale non conter evd alcuna specifica: one, onde legi timamente egli era stato assistito do rappresentanti sindaca aziendali €, 11021 avendo addotto alcuna giustificazione del rifiuto di riprendere servizio, legitziramerle eta stato licenziato. Generica, infine, era La richiesta di Lova prova testimoniale. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale lo AN e in via incidentale condizionato la s.p.a. Finteona Finanziaria, sua voliasucceduta alla s.p.a. Iritecna, incorporante la s.p.a. Nuova Mecford. La ricorrente incidentale è anche contraricorrenze, come pure la s.p.a. Fresse Italia. MOTIVI DELLA DECISIONE T Que ricorsi, principale e incidentale, 6 debbono essere riuniti ai sorsi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con i primi due motivi il ricorrente principale iamenta violazione degli artl. 1 11 Cost. Ε 132, secondo comma, n. cod. proc. civ. nonché vizi di motivazione, rilevando come nelia parte argomentativa della sentenza impugn a il Tribunale richia una propria non bcn speci cata decisione di argomento analogo, dichiarando di volervisi attenere, Se za zuttavia spiegarne le ragioni, ciò che contravverrebbe in nodo macroscopico al dovere di motivazione imposto di giudici dell'art. 111, то sesto comuna, della Costituzione. 1 due motivi sono privi di foudariento giacchè 1 richiamo alla precedente ed analoga decisione è bens gererico ma viene compiuto da Tribunale ad abundantiam, ossia non toglie che _2 sentenza sia nel prosieguo ampiamente € coerentemente argomentata in fatto e in diritto, cone dimostrano fra 'altro le puntuali e specificha censure Successivo del ricorrente, che mostra di her: conoscere € ai avere chiaramente compreso le ragioni della pronuncia a lui sfavorevole. Col terzo mctivo egli addebita al Tribunale vizio di ultrapetizione, ossia aver rigettato f un'istanza is ruttoria (paq. 16 della sentenza) da Jui mai formulala, ma a censura è ina missibile ex art. 100 cod. proc. civ. ossia perché il ricorrente non dice como tale asserito v_zio abbia potuto ledere un suo interesse giuridicamente rilovanie. Col quarto motivo il medesimo Lamerta vizi sii motivazione ed 'erronea ricostruzione dei fatti di causa" in ordine a trasferimento da un'impresa all'altra Ε p' precisamente ali'instaurazione di un rapporto di lavoro con 'impresa cessionaria, la cui proposta ai assunzionc egli non avrebbe in realià mai accettato. Questa censura è argomentata attraverso il riferimento a singoli passi, o righe, deila sentenza imocgnata, Ion sempre pertinente comunque riassumibile nella doglianza di "argomentazione apodistica" o "intollerabile" e di Mandato esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all'art. 121 coc. proc. civ.. compiutamente In roaità il Tribunalo ha deciso da motivato circa il trasferimento, accordo collettivo plurilaterale, di In gruppo di societaria, lavoratori id lina ad altra impresa ricorrente nonché circa l'assunzione dell'attual EL lui da parte dell'impresa avente calisa comunicata Formalmente ed acce Lala taci tamer.le 8 at raverso i silenzio prolungato. Raggiunto motivato convincimento sul punto, incensurabilmente superflui Ulterior il Tribunale ritenne accertamenti istruttori. Col quinto motivo ricor ente denunzia لیتے ۔ violazione dell'art. 7 Zer o Comma 1.n.300 de! 1970 affermando irregolarità procedimentall nel breve termine concessogli per Earsi assistere dai rappresentanti sindacali 0 ne l'essere S O Assistito da rappresentanti prosenti in azienda na non di sua fiducia. Neppure Questo motivo Tondsto poiché Tribunale ha chiaramente spiegato como L convocalo dopo Ca con estazione lavoratore, disciplinare, Malla avesse eccepit circa a brevità del termine suddetto (egli nulla dice sui termine a difesa di cinque giorni di cui all'art. 7, cit., quinto comma! e come neila richiesta di convocazione non avesse indicato alcun sindacalista i a datrice di fiducia, onde correttamente בנןהa presenze di avesse Assicurato La lavoro Lappresentanti del consiglio di fabbrica. Col sesto motivo il ricorrente deduce la alsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ., deila quale applicazione non ricorrevano presupposti, Tribunale Co settimo motivo egli addcbita Gi aver ritenuto legittimo A asto imento di lavoratore in di et o di comprovale ragioni tecniche, organizzative o produttive, ossia di aver violato l'art. 2103 cod. civ.. Tutt'e duc i mol vi seno ina misa bili por difetto d'interesse precisamente per carenza de presupposto. Il Tribunale ha rovvisato nella cetto, il passaggio dalfaltispecie, Core s'è lavoratore da uria ad altra imprese attraverso nuova instaurazione del rapporto di lavoro con ** imprcsa cessionaria. Non vi fu perciò trasferimento d'azienda con gli automatici effetti di cui all'art. 2112 cit. ē neppure Trasferimento conseguente nell'ambito della Stessa impresa, افانا necessità di osservare -'art. 2103 cit., onde nella sentenZE qui impugnata Пon stata fatta alecna applicazione di queste due disposizioni del codice civile. Rigettaco ii ricorso principale, que lo Incidentele rimano assorbite, starte i' SUC carattere dichiaratamente condizionato. Le spese processuali seguono la soccombenza. F.Q.M. ricorsi, zigetta quello La Corte, ri iti 10 principale e dichiara assorbito quello incicentele;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in euro 23,00 oltre ad euro millecinquecento per chorario, nei confronti delle due controricorrenti, complessivamente. Così deciso in Roma 11 23 ottobre 2002 il Presidente: Cons, estensore: Veden Roll. AL CANCELLIERE Depositate Cancelleria Ogul 17 FEB. 2003 IL CANCELLIERE I D ) 2 A O 7 S I E L . 3 1 O M 8 S , Y I 1 A R D R 7 A A 4 R L T M 1 I S O A 1 O A N W P D E G T N N O T E L S I E X A I L D L E D **