CASS
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2025, n. 18144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18144 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GG FE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/12/2024 del GIP TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Presidente LUCA RAMACCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18144 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: RAMACCI LUCA Data Udienza: 30/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. CO GG propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, in data 14.12.2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como ha convalidato il provvedimento questorile emesso il 12.12.2024 e notificatogli in pari data alle ore 17:45, con il quale gli sono state applicate le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma secondo, Legge 401\1989. 2. Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, evidenziando l'eccessiva compressione del tempo concesso per la difesa. Rappresenta, a tale proposito che, a fronte della notifica del provvedimento del questore il 12 dicembre 2024 alle ore 17:45 e della conseguente richiesta del Pubblico Ministero del 14 dicembre 2024 alle ore 11:00, la convalida del GIP è intervenuta il 14 dicembre 2024 alle ore 13:15, con deposito in cancelleria alle ore 13:20, quindi prima di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo. 3. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'imposizione dell'obbligo di presentazione presso la Questura anche in occasione delle partite amichevoli. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. 4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Le censure mosse con il primo motivo di ricorso appaiono condivisibili e risultano assorbenti rispetto all'ulteriore motivo che, pertanto, questo Collegio è esonerato dall'esaminare. 3. Come emerge dalla richiesta di convalida del Pubblico Ministero e ricordato in premessa, la notifica del provvedimento del questore a CO 1 GG è avvenuta il 12 dicembre 2024 alle ore 17,45, mentre la convalida del G.I.P. reca la data del 14 dicembre 2024, ore 13,20, cosicché il termine risulta inferiore a quello di 48 ore, con conseguente lesione dei diritti della difesa cui consegue nullità ai sensi dell'art. 178, lettera c) cod. proc. pen. Occorre a tale proposito ricordare che la prevalente giurisprudenza di questa Corte è orientata nel ritenere che il termine entro il quale l'interessato può depositare memorie difensive e formulare deduzioni al G.I.P. competente per la convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi della legge 401\89 non può essere inferiore a quello, di 48 ore, entro il quale il Pubblico Ministero deve richiedere la convalida (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01). Tale giurisprudenza si fonda su una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 6, comma 2-bis della legge 401\89, il quale dispone che la notifica del provvedimento del questore deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. Infatti, con la sentenza n. 144 del 23 maggio 1997, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge predetta nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Il comma 2-bis veniva pertanto successivamente introdotto dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336 convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001, n. 377. Si è così stabilito che, nella fase di convalida del provvedimento questorile, debba instaurarsi un contraddittorio, seppure meramente cartolare, che consenta all'interessato di esaminare la documentazione trasmessa al G.I.P. per la convalida ed interloquire mediante memorie e deduzioni. La mancanza di un termine per l'esercizio del diritto di difesa, che la legge non indica, pur prevedendo una precisa scansione temporale del procedimento di convalida, ha indotto la giurisprudenza di questa Corte a ritenere, anche alla luce del principio di parità delle parti fissato dall'articolo 111 Cost., che esso debba essere comunque uguale a quello concesso al Pubblico Ministero per formulare le sue determinazioni e, pertanto, quantificato in 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore. 4. La rilevata lesione dei diritti della difesa comporta, dunque, 2 l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, stante la natura procedurale del vizio rilevato, che travolge l'atto senza alcuna possibilità di riviviscenza e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
• Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Como del 12\12\2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Como. Così deciso in data 30/04/2025 Deposituta in Cancelleria
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18144 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: RAMACCI LUCA Data Udienza: 30/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. CO GG propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, in data 14.12.2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como ha convalidato il provvedimento questorile emesso il 12.12.2024 e notificatogli in pari data alle ore 17:45, con il quale gli sono state applicate le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma secondo, Legge 401\1989. 2. Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, evidenziando l'eccessiva compressione del tempo concesso per la difesa. Rappresenta, a tale proposito che, a fronte della notifica del provvedimento del questore il 12 dicembre 2024 alle ore 17:45 e della conseguente richiesta del Pubblico Ministero del 14 dicembre 2024 alle ore 11:00, la convalida del GIP è intervenuta il 14 dicembre 2024 alle ore 13:15, con deposito in cancelleria alle ore 13:20, quindi prima di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo. 3. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'imposizione dell'obbligo di presentazione presso la Questura anche in occasione delle partite amichevoli. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. 4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Le censure mosse con il primo motivo di ricorso appaiono condivisibili e risultano assorbenti rispetto all'ulteriore motivo che, pertanto, questo Collegio è esonerato dall'esaminare. 3. Come emerge dalla richiesta di convalida del Pubblico Ministero e ricordato in premessa, la notifica del provvedimento del questore a CO 1 GG è avvenuta il 12 dicembre 2024 alle ore 17,45, mentre la convalida del G.I.P. reca la data del 14 dicembre 2024, ore 13,20, cosicché il termine risulta inferiore a quello di 48 ore, con conseguente lesione dei diritti della difesa cui consegue nullità ai sensi dell'art. 178, lettera c) cod. proc. pen. Occorre a tale proposito ricordare che la prevalente giurisprudenza di questa Corte è orientata nel ritenere che il termine entro il quale l'interessato può depositare memorie difensive e formulare deduzioni al G.I.P. competente per la convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi della legge 401\89 non può essere inferiore a quello, di 48 ore, entro il quale il Pubblico Ministero deve richiedere la convalida (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01). Tale giurisprudenza si fonda su una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 6, comma 2-bis della legge 401\89, il quale dispone che la notifica del provvedimento del questore deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. Infatti, con la sentenza n. 144 del 23 maggio 1997, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge predetta nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Il comma 2-bis veniva pertanto successivamente introdotto dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336 convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001, n. 377. Si è così stabilito che, nella fase di convalida del provvedimento questorile, debba instaurarsi un contraddittorio, seppure meramente cartolare, che consenta all'interessato di esaminare la documentazione trasmessa al G.I.P. per la convalida ed interloquire mediante memorie e deduzioni. La mancanza di un termine per l'esercizio del diritto di difesa, che la legge non indica, pur prevedendo una precisa scansione temporale del procedimento di convalida, ha indotto la giurisprudenza di questa Corte a ritenere, anche alla luce del principio di parità delle parti fissato dall'articolo 111 Cost., che esso debba essere comunque uguale a quello concesso al Pubblico Ministero per formulare le sue determinazioni e, pertanto, quantificato in 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore. 4. La rilevata lesione dei diritti della difesa comporta, dunque, 2 l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, stante la natura procedurale del vizio rilevato, che travolge l'atto senza alcuna possibilità di riviviscenza e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
• Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Como del 12\12\2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Como. Così deciso in data 30/04/2025 Deposituta in Cancelleria