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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/11/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 04/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 160/2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Elvira Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova in data 04 novembre 2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza di pari data, pronuncia, ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
controversia civile iscritta al n. 160 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
I Signori (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, tutti residenti in [...] ed C.F._3 elettivamente domiciliati in Alba RI (TE), alla via Mazzini n. 34, presso e nello studio dell'Avv. Di Matteo Francesca (C.F. PEC C.F._4 fax 0861/712525), che li rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti
OPPONENTE
E
nata a [...] il [...] residente a Controparte_1
IU (TE) alla via Antonio Gramsci n. 68, codice fiscale , C.F._5 elettivamente domiciliata in OS degli ZI (TE) alla via Garibaldi n. 27, presso e nello studio dell'avv. Fabio Celommi, codice fiscale , che la C.F._6 rappresenta e difende giusta mandato in atti, posta elettronica certificata (PEC):
ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato Email_2 come da verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo n. 170/2024
Pag. 2 di 7 OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
04 novembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I Sigg.ri e proponevano opposizione al Parte_1 Pt_2 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 1046/2024, emesso dal Tribunale di Teramo il 25/11/2024, su ricorso della Sig.ra , che ingiungeva loro la restituzione dei titoli che ella Controparte_1 aveva consegnato in garanzia al locatore (n. 6 assegni circolari emessi Controparte_2 da in data 05/02/2018 per un totale di € 2.100,00; n. 6 assegni circolari Parte_4 emessi da POSTE ITALIANE in data 03/05/2019 per un totale di € 300,00), de cuius degli oppenenti, in virtù di contratto di locazione commerciale sottoscritto.
A sostegno dell'opposizione deducevano di essere eredi del e di essere Parte_2 subentrati nel contratto intercorso tra quest'ultimo e la Ed invero, il detto CP_1 accordo, all'art.15, aveva stabilito a garanzia di tutte le obbligazioni negoziali la consegna da parte della conduttrice di assegni circolari, per un importo complessivo di € 2.400,00.
Cessato anticipatamente il rapporto, ricevuta la richiesta di restituzione degli effetti anzidetti, gli opponenti, a mezzo del loro procuratore, deducevano con pec del 16/09/2024 che, dalla morte del sig. , tali assegni circolari non erano mai stati Controparte_2 rinvenuti e che, in ogni caso, da un controllo contabile, gli stessi, frattanto scaduti, non erano stati incassati.
Rappresentavano pure che la sig.ra , dopo i numerosi e vani tentativi di Parte_3 ricerca, aveva comunque provveduto a sporgere formale denuncia per il loro mancato rinvenimento.
Per tali motivi, essendo nell'impossibilità oggettiva di adempiere all'obbligo di consegna, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo 1046/2024.
Si costituiva l'opposta, resistendo in fatto e diritto all'avversa opposizione e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, la piena conferma del decreto, con vittoria
Pag. 3 di 7 delle spese di lite e rimborso a favore dello Stato, ai sensi degli 133 e 134 Dpr 115/2002, essendo la ammessa al Patrocinio. CP_1
In particolare la deduceva che gli opponenti avrebbero dovuto attivarsi CP_1 tempestivamente, a propria cura e spese, per chiedere l'ammortamento degli assegni smarriti, secondo la procedura di legge, denunciandone lo smarrimento alla Polizia o ai
Carabinieri e chiedendo apposito rilascio di duplicati da restituire alla conduttrice, in modo da consentire a quest'ultima di portare i predetti agli Istituti emittenti per chiedere lo svincolo della relativa provvista, evitando così di farla confluire nel fondo depositi dormienti. Gli assegni circolari, non incassati dal beneficiario, deduceva, si prescrivono e possono infatti confluire in tale fondo se chi li ha emessi non richiede all'emittente lo svincolo della provvista ex art. 49 comma 9 del D. Lgs. n. 231/2007.
Al contrario, a suo dire, gli opponenti si limitavano a riscontrare evasivamente la legittima richiesta della conduttrice. Di qui la necessità di agire in via monitoria per ottenere un titolo che obbligasse gli eredi del conduttore, alternativamente, a consegnare alla conduttrice gli assegni circolari non incassati oppure a denunciarne formalmente lo smarrimento al fine della predetta emissione dei duplicati.
Il Giudice, letto il ricorso depositato in data 24/01/2025, fissava l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 02/07/2025 e rinviava ex art. 281 sexies all'udienza del
29/10/2025. Sostituito il Giudice, giusto provvedimento presidenziale, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, dove viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
E' da dirsi che tale vicenda trae la propria origine nella richiesta da parte della opposta di riottenere gli assegni circolari concessi a garanzie delle obbligazioni assunte al momento della sottoscrizione del contratto di locazione.
Richiesta mai smentita, né avversata, dagli eredi del . Parte_2
I titoli, non trasferibili ed intestati al de cuius degli odierni opponenti, non erano, per pacifica concessione delle parti ex art. 115 cpc, mai stati incassati. Risultavano, però, smarriti alla data della richiesta di restituzione. E, come da prova documentale fornita dagli eredi
, tale circostanza era stata chiaramente indicata alla controparte a mezzo pec, in Parte_2 data 16/09/2024.
Pag. 4 di 7 A tale attestazione era seguita la espressa richiesta alla controparte, in data 02 ottobre 2024,
a mezzo del suo procuratore, di dover provvedere a denunziare alle forze dell'ordine lo smarrimento dei predetti titoli, onde consentire alla opposta di chiederne l'annullamento, il duplicato e lo svincolo della provvista.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la richiesta avanzata dalla non risulti corretta. CP_1
Le norme previste in caso di ammortamento sono dettate soprattutto a tutela dei risparmiatori e dell'economia, quali attività costituzionalmente garantite. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo di credito suscettibile di circolazione si è difatti sottoposti al rischio che questo venga incassato da terzi in mala fede. Per evitare tale spiacevole evenienza, nell'ottica di tutela anzidetta, la legge prevede un'apposita procedura volta a privare il titolo di ogni validità, consentendo al beneficiario di ottenerne il pagamento o un duplicato. E' questa la procedura di ammortamento dei titoli, applicabile sia ai titoli all'ordine (ex art. 2016 cc) sia ai titoli nominativi (ex art. 2027 c.c.), soggetti a circolazione. Dopo aver fatto denuncia dello smarrimento/sottrazione alle autorità competenti, il beneficiario, informato il traente, può quindi richiedere l'ammortamento del titolo con apposito ricorso, indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo ove il titolo è pagabile. Il Presidente, verificata la veridicità dei fatti posti a base del ricorso, dichiara con ordinanza l'ammortamento del titolo e contestualmente ordina che il titolo venga pagato al ricorrente, trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o dalla data di scadenza del titolo se successiva. Nei 15 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, il terzo, detentore del titolo, può proporre opposizione citando il ricorrente e il debitore a comparire innanzi al Tribunale che ha dichiarato l'ammortamento e contestualmente, a pena di inammissibilità, depositando il titolo originale in cancelleria.
Qualora l'opposizione venga respinta, il titolo verrà consegnato al ricorrente che ha ottenuto l'ammortamento. Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale a cura del ricorrente. In mancanza della notifica il pagamento effettuato in favore di un terzo detentore del titolo è liberatorio per il debitore.
La procedura di ammortamento descritta non è però prevista, anzi, è espressamente esclusa, per quei titoli dotati della clausola di non trasferibilità, come quello in esame. Tale assunto è espressamente disposto dall'art. 73, R.D. 1736/1933 a mente del quale: “Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola "non trasferibile" non si fa luogo ad ammortamento, ma il
Pag. 5 di 7 prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente”. La ratio della disposizione in esame si fonda sul principio per cui il titolo di credito “non trasferibile” non è soggetto ad effettiva circolazione e può essere incassato solamente dal beneficiario. Pertanto, la clausola di intrasferibilità esclude in nuce la possibilità che il titolo sia nel possesso di terzi in buona fede, sicché, l'esigenza di tutela di quest'ultimi viene meno. La tutela del debitore è, in questo caso, garantita dalla stessa clausola di intrasferibilità e dalla possibilità, allo stesso riservata, di giovarsi della revoca dell'ordine di pagamento dell'assegno andato smarrito, (criterio disciplinato dall'art. 35 R.D. 1736/33 che dispone espressamente: “L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.”), che lo pone al riparo dal rischio di un doppio pagamento all'ordine di un creditore in mala fede. La peculiare disciplina dell'assegno non trasferibile mira, cioè, a garantire efficacemente che il pagamento del titolo avvenga solo a favore dell'effettivo beneficiario, il che è coerente con l'impossibilità di esperire la procedura di ammortamento in caso di smarrimento o furto. Nel caso di specie, atteso che nel 2022 il termine di presentazione (triennale) per gli assegni circolari (emessi tutti tra il 2018 e il 2019) era già pacificamente spirato, la dichiarazione di smarrimento effettuata a mezzo pec in data 16 09 2024 era addirittura sovrabbondante. Ciò, in quanto, a prescindere dalla dichiarazione degli eredi , Parte_2 spirato il termine di presentazione, la interessata a suo dire allo svincolo della CP_1 provvista, avrebbe dovuto recarsi presso il proprio istituto emittente e giovarsi della revoca ex art. 35 RD. 1736/1933, senza richiedere alcun ulteriore incombente agli eredi dell'originario beneficiario. Pertanto, è da ritenere che la usufruendo CP_1 correttamente della procedura stabilita dal RD. 1736/33, esaurito il proprio diritto, per aver ottenuto lo scopo lecito riconosciuto dall'ordinamento, di ottenere lo svincolo delle proprie somme, non avrebbe dovuto per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc, ulteriormente richiedere un decreto ingiuntivo contro gli eredi del prenditore dell'assegno non trasferibile.
Alla luce delle osservazioni che precedono si impone quindi l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Vanno compensate le spese di lite, vista la espressa istanza di parte opponente che ha richiesto la compensazione delle spese nell'atto introduttivo ed in ogni proprio atto depositato, tenuto anche conto dello scarso valore della controversia, della scarsa
Pag. 6 di 7 importanza, natura, difficoltà e del non rilevante numero e complessità degli argomenti giuridici e di fatto trattati e dell'assenza di contrasti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
e pertanto revoca il decreto ingiuntivo n° 1046/2024, emesso dal Parte_3
Tribunale di Teramo il 25/11/2024, come corretto con decreto del 28/11/2024);
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Teramo, 04/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Terranova
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 04/11/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 160/2025
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da ambo le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Elvira Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova in data 04 novembre 2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza di pari data, pronuncia, ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
controversia civile iscritta al n. 160 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
I Signori (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, tutti residenti in [...] ed C.F._3 elettivamente domiciliati in Alba RI (TE), alla via Mazzini n. 34, presso e nello studio dell'Avv. Di Matteo Francesca (C.F. PEC C.F._4 fax 0861/712525), che li rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti
OPPONENTE
E
nata a [...] il [...] residente a Controparte_1
IU (TE) alla via Antonio Gramsci n. 68, codice fiscale , C.F._5 elettivamente domiciliata in OS degli ZI (TE) alla via Garibaldi n. 27, presso e nello studio dell'avv. Fabio Celommi, codice fiscale , che la C.F._6 rappresenta e difende giusta mandato in atti, posta elettronica certificata (PEC):
ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato Email_2 come da verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo n. 170/2024
Pag. 2 di 7 OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
04 novembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I Sigg.ri e proponevano opposizione al Parte_1 Pt_2 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 1046/2024, emesso dal Tribunale di Teramo il 25/11/2024, su ricorso della Sig.ra , che ingiungeva loro la restituzione dei titoli che ella Controparte_1 aveva consegnato in garanzia al locatore (n. 6 assegni circolari emessi Controparte_2 da in data 05/02/2018 per un totale di € 2.100,00; n. 6 assegni circolari Parte_4 emessi da POSTE ITALIANE in data 03/05/2019 per un totale di € 300,00), de cuius degli oppenenti, in virtù di contratto di locazione commerciale sottoscritto.
A sostegno dell'opposizione deducevano di essere eredi del e di essere Parte_2 subentrati nel contratto intercorso tra quest'ultimo e la Ed invero, il detto CP_1 accordo, all'art.15, aveva stabilito a garanzia di tutte le obbligazioni negoziali la consegna da parte della conduttrice di assegni circolari, per un importo complessivo di € 2.400,00.
Cessato anticipatamente il rapporto, ricevuta la richiesta di restituzione degli effetti anzidetti, gli opponenti, a mezzo del loro procuratore, deducevano con pec del 16/09/2024 che, dalla morte del sig. , tali assegni circolari non erano mai stati Controparte_2 rinvenuti e che, in ogni caso, da un controllo contabile, gli stessi, frattanto scaduti, non erano stati incassati.
Rappresentavano pure che la sig.ra , dopo i numerosi e vani tentativi di Parte_3 ricerca, aveva comunque provveduto a sporgere formale denuncia per il loro mancato rinvenimento.
Per tali motivi, essendo nell'impossibilità oggettiva di adempiere all'obbligo di consegna, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo 1046/2024.
Si costituiva l'opposta, resistendo in fatto e diritto all'avversa opposizione e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, la piena conferma del decreto, con vittoria
Pag. 3 di 7 delle spese di lite e rimborso a favore dello Stato, ai sensi degli 133 e 134 Dpr 115/2002, essendo la ammessa al Patrocinio. CP_1
In particolare la deduceva che gli opponenti avrebbero dovuto attivarsi CP_1 tempestivamente, a propria cura e spese, per chiedere l'ammortamento degli assegni smarriti, secondo la procedura di legge, denunciandone lo smarrimento alla Polizia o ai
Carabinieri e chiedendo apposito rilascio di duplicati da restituire alla conduttrice, in modo da consentire a quest'ultima di portare i predetti agli Istituti emittenti per chiedere lo svincolo della relativa provvista, evitando così di farla confluire nel fondo depositi dormienti. Gli assegni circolari, non incassati dal beneficiario, deduceva, si prescrivono e possono infatti confluire in tale fondo se chi li ha emessi non richiede all'emittente lo svincolo della provvista ex art. 49 comma 9 del D. Lgs. n. 231/2007.
Al contrario, a suo dire, gli opponenti si limitavano a riscontrare evasivamente la legittima richiesta della conduttrice. Di qui la necessità di agire in via monitoria per ottenere un titolo che obbligasse gli eredi del conduttore, alternativamente, a consegnare alla conduttrice gli assegni circolari non incassati oppure a denunciarne formalmente lo smarrimento al fine della predetta emissione dei duplicati.
Il Giudice, letto il ricorso depositato in data 24/01/2025, fissava l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 02/07/2025 e rinviava ex art. 281 sexies all'udienza del
29/10/2025. Sostituito il Giudice, giusto provvedimento presidenziale, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, dove viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
E' da dirsi che tale vicenda trae la propria origine nella richiesta da parte della opposta di riottenere gli assegni circolari concessi a garanzie delle obbligazioni assunte al momento della sottoscrizione del contratto di locazione.
Richiesta mai smentita, né avversata, dagli eredi del . Parte_2
I titoli, non trasferibili ed intestati al de cuius degli odierni opponenti, non erano, per pacifica concessione delle parti ex art. 115 cpc, mai stati incassati. Risultavano, però, smarriti alla data della richiesta di restituzione. E, come da prova documentale fornita dagli eredi
, tale circostanza era stata chiaramente indicata alla controparte a mezzo pec, in Parte_2 data 16/09/2024.
Pag. 4 di 7 A tale attestazione era seguita la espressa richiesta alla controparte, in data 02 ottobre 2024,
a mezzo del suo procuratore, di dover provvedere a denunziare alle forze dell'ordine lo smarrimento dei predetti titoli, onde consentire alla opposta di chiederne l'annullamento, il duplicato e lo svincolo della provvista.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la richiesta avanzata dalla non risulti corretta. CP_1
Le norme previste in caso di ammortamento sono dettate soprattutto a tutela dei risparmiatori e dell'economia, quali attività costituzionalmente garantite. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo di credito suscettibile di circolazione si è difatti sottoposti al rischio che questo venga incassato da terzi in mala fede. Per evitare tale spiacevole evenienza, nell'ottica di tutela anzidetta, la legge prevede un'apposita procedura volta a privare il titolo di ogni validità, consentendo al beneficiario di ottenerne il pagamento o un duplicato. E' questa la procedura di ammortamento dei titoli, applicabile sia ai titoli all'ordine (ex art. 2016 cc) sia ai titoli nominativi (ex art. 2027 c.c.), soggetti a circolazione. Dopo aver fatto denuncia dello smarrimento/sottrazione alle autorità competenti, il beneficiario, informato il traente, può quindi richiedere l'ammortamento del titolo con apposito ricorso, indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo ove il titolo è pagabile. Il Presidente, verificata la veridicità dei fatti posti a base del ricorso, dichiara con ordinanza l'ammortamento del titolo e contestualmente ordina che il titolo venga pagato al ricorrente, trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o dalla data di scadenza del titolo se successiva. Nei 15 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, il terzo, detentore del titolo, può proporre opposizione citando il ricorrente e il debitore a comparire innanzi al Tribunale che ha dichiarato l'ammortamento e contestualmente, a pena di inammissibilità, depositando il titolo originale in cancelleria.
Qualora l'opposizione venga respinta, il titolo verrà consegnato al ricorrente che ha ottenuto l'ammortamento. Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale a cura del ricorrente. In mancanza della notifica il pagamento effettuato in favore di un terzo detentore del titolo è liberatorio per il debitore.
La procedura di ammortamento descritta non è però prevista, anzi, è espressamente esclusa, per quei titoli dotati della clausola di non trasferibilità, come quello in esame. Tale assunto è espressamente disposto dall'art. 73, R.D. 1736/1933 a mente del quale: “Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola "non trasferibile" non si fa luogo ad ammortamento, ma il
Pag. 5 di 7 prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente”. La ratio della disposizione in esame si fonda sul principio per cui il titolo di credito “non trasferibile” non è soggetto ad effettiva circolazione e può essere incassato solamente dal beneficiario. Pertanto, la clausola di intrasferibilità esclude in nuce la possibilità che il titolo sia nel possesso di terzi in buona fede, sicché, l'esigenza di tutela di quest'ultimi viene meno. La tutela del debitore è, in questo caso, garantita dalla stessa clausola di intrasferibilità e dalla possibilità, allo stesso riservata, di giovarsi della revoca dell'ordine di pagamento dell'assegno andato smarrito, (criterio disciplinato dall'art. 35 R.D. 1736/33 che dispone espressamente: “L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.”), che lo pone al riparo dal rischio di un doppio pagamento all'ordine di un creditore in mala fede. La peculiare disciplina dell'assegno non trasferibile mira, cioè, a garantire efficacemente che il pagamento del titolo avvenga solo a favore dell'effettivo beneficiario, il che è coerente con l'impossibilità di esperire la procedura di ammortamento in caso di smarrimento o furto. Nel caso di specie, atteso che nel 2022 il termine di presentazione (triennale) per gli assegni circolari (emessi tutti tra il 2018 e il 2019) era già pacificamente spirato, la dichiarazione di smarrimento effettuata a mezzo pec in data 16 09 2024 era addirittura sovrabbondante. Ciò, in quanto, a prescindere dalla dichiarazione degli eredi , Parte_2 spirato il termine di presentazione, la interessata a suo dire allo svincolo della CP_1 provvista, avrebbe dovuto recarsi presso il proprio istituto emittente e giovarsi della revoca ex art. 35 RD. 1736/1933, senza richiedere alcun ulteriore incombente agli eredi dell'originario beneficiario. Pertanto, è da ritenere che la usufruendo CP_1 correttamente della procedura stabilita dal RD. 1736/33, esaurito il proprio diritto, per aver ottenuto lo scopo lecito riconosciuto dall'ordinamento, di ottenere lo svincolo delle proprie somme, non avrebbe dovuto per difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc, ulteriormente richiedere un decreto ingiuntivo contro gli eredi del prenditore dell'assegno non trasferibile.
Alla luce delle osservazioni che precedono si impone quindi l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Vanno compensate le spese di lite, vista la espressa istanza di parte opponente che ha richiesto la compensazione delle spese nell'atto introduttivo ed in ogni proprio atto depositato, tenuto anche conto dello scarso valore della controversia, della scarsa
Pag. 6 di 7 importanza, natura, difficoltà e del non rilevante numero e complessità degli argomenti giuridici e di fatto trattati e dell'assenza di contrasti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
e pertanto revoca il decreto ingiuntivo n° 1046/2024, emesso dal Parte_3
Tribunale di Teramo il 25/11/2024, come corretto con decreto del 28/11/2024);
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Teramo, 04/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Terranova
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