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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/06/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 456/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 456/2025 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
a 20862 Arcore (MB), Piazza Conte Durini n. 9, cittadino italiano, titolo di studio diploma geometra, professione magazziniere, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Marchetto C. F.
, PEC e-mail: C.F._2 Email_1
fax 039.32.37.57, presso il cui studio in Monza (MB) Via Missori n. Email_2
14 è elettivamente domiciliato, che lo rappresenta e difende per mandato allegato in calce al ricorso, ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 rilasciato su foglio separato
RICORRENTE contro
(C.F. nata il [...] in [...] e Controparte_1 C.F._3 residente a [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Luigi Cerchia, C.F. - PEC: C.F._4 presso il cui studio a Sesto San Giovanni (MI) in via C. Email_3 da Sesto n. 21 è elettivamente domiciliata, che la rappresenta e difende per mandato in atti, ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 rilasciato su foglio separato RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 per Parte_1
Voglia anche solo con sentenza parziale dichiarare: lo scioglimento del matrimonio dei coniugi nata a [...] il Controparte_1
28/06/1989 e nato a [...] il [...], che hanno contratto Parte_1 matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Arcore al n. 20, P. 1, anno 2016 alle seguenti c o n d i z i o n i
1) Disporre che i figli minori, e , vengano affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori i quali concorderanno e condivideranno qualsiasi scelta relativa i figli, fatte salve le questioni di carattere urgente che potranno essere decise autonomamente da ciascun genitore nel periodo di propria spettanza esclusiva;
2)Disporre che i figli minori, , vengono collocati nell'abitazione familiare Per_1 Per_2 Per_3 sita in Lesmo (MB), nell'immobile di esclusiva proprietà della signora e con Controparte_1 assegnazione del predetto immobile a quest'ultima quale genitore collocatario;
3)Il signor potrà vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita Pt_1 da scuola alla domenica sera alle 21.00; ogni settimana, un pomeriggio (in difetto di accordo il mercoledì) dalla uscita da scuola alle 21.00; un periodo continuativo di sei giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante quelle di Pasqua, secondo il principio dell'alternanza, in modo che i minori possa trascorrere le festività principali un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non continuative durante le vacanze estive (da concordarsi entro il 30.5 di ogni anno).
4)Disporre che il signor verserà mensilmente l'importo di euro 390,00, alla signora in Pt_1 CP_1 via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati.
5) I signori e contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese scolastiche, CP_1 Pt_1 mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di pagina 2 di 7 centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); 6) La signora percepirà il 100% dell'assegno unico per i figli;
Controparte_1
7)Le parti risultano economicamente autosufficienti e pertanto alcun assegno divorzile dovrà essere posto a carico di alcuna delle parti.
-Voglia il Giudice disporre ordine di esibizione ex art. 210 cpc con riguardo alla situazione economica/patrimoniale della signora chiedendo di disporsi: le dichiarazioni dei redditi degli CP_1 ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
contratti di locazione e/o qualsiasi altro contratto utile a produrre reddito.
- Voglia il Giudice disporre accertamenti tributari sulla signora . CP_1
- Con riserva delle ulteriori deduzioni, produzioni ed eventuali istanze istruttorie, anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
per Controparte_1
CHIEDE All'Ill.mo Tribunale di Monza di PRONUNCIARE
Sentenza di scioglimento del matrimonio dei coniugi nata a [...] Controparte_1
(BG) il 28/06/1989 e nato a [...] il [...], che hanno Parte_1 contratto matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Arcore al n. 20, P.
1, anno 2016 alle seguenti
CONDIZIONI
1) Disporre che i figli minori, e , vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori che concorderanno e condivideranno qualsiasi scelta relativa i figli, fatte salve le questioni di carattere urgente che potranno essere decise autonomamente da ciascun genitore nel periodo di propria spettanza esclusiva;
2) Disporre che i figli minori, , vengono collocati nell'abitazione familiare Per_1 Per_2 Per_3 sita in Lesmo (MB), nell'immobile di esclusiva proprietà della signora e con Controparte_1 assegnazione del predetto immobile a quest'ultima quale genitore collocatario;
pagina 3 di 7 3) Disporre che il signor potrà vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alternati, dal Pt_1 venerdì alla uscita da scuola alla domenica sera alle 21.00; ogni settimana, un pomeriggio (in difetto di accordo il mercoledì) dalla uscita da scuola alle 21.00; un periodo continuativo di sei giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante quelle di Pasqua, secondo il principio dell'alternanza, in modo che i minori possa trascorrere le festività principali un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non continuative durante le vacanze estive (da concordarsi entro il 30.5 di ogni anno).
4) Disporre che il signor versi per il mantenimento dei figli un importo mensile non inferiore ad Pt_1
395,85 (390,00 disposto in data 29.02.2024 aggiornato secondo gli indici ISTAT) da versarsi alla signora in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati. 5) I signori e contribuiranno ciascuno nella misura del CP_1 Pt_1
50% alle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e pagina 4 di 7 utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); 6) Assegnare alla signora il 100% dell'assegno unico per i figli;
Controparte_1
7) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 793/2024 passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il G.D. in data 29.2.2024, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Le parti chiedono concordemente l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e la medesima regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore prevista in sede di separazione.
III. Il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, come richiesto concordemente dalle parti. IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
Le parti chiedono la conferma delle condizioni della separazione. Il Collegio provvede in conformità con rivalutazione del contributo a carico del padre per i figli minori.
Le parti hanno concordato che l'assegno unico familiare sia percepito per intero dalla madre.
Il Collegio non deve adottare ulteriori pronunce, non avendo elementi per statuire se le parti siano economicamente autosufficienti.
pagina 5 di 7 V. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti per la natura necessaria del giudizio e visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 22.10.2016 in ARCORE (trascritto al nr. 20 parte I del Controparte_1 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2016); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di ARCORE per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898;
III. affida i figli minori, e , congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 che concorderanno e condivideranno qualsiasi scelta relativa i figli, fatte salve le questioni di carattere urgente che potranno essere decise autonomamente da ciascun genitore nel periodo di propria spettanza esclusiva;
Dispone che i figli minori, e , vengono collocati nell'abitazione Per_1 Per_2 Per_3 familiare sita in Lesmo (MB), nell'immobile di esclusiva proprietà della signora CP_1
[...]
Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita da scuola alla domenica sera alle 21.00; ogni settimana, un pomeriggio (in difetto di accordo il mercoledì) dalla uscita da scuola alle 21.00; un periodo continuativo di sei giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante quelle di Pasqua, secondo il principio dell'alternanza, in modo che i minori possa trascorrere le festività principali un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore;
i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non continuative durante le vacanze estive (da concordarsi entro il 30.5 di ogni anno).
IV. assegna la casa coniugale in Lesmo via C.M. Maggi nr. 54 a;
Controparte_1
V. pone a carico del padre l'importo di euro 396 mensili da versarsi a in via Controparte_1 anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, a dal mese di giugno 2025 secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati.
VI. Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire ciascuno nella misura del 50% alle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad pagina 6 di 7 es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); VII. Dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico per i figli;
Controparte_1
VIII. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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