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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:
dott. Anna Fasan Presidente
dott. Annalisa Barzazi Giudice
dott. Gianmarco Calienno Giudice rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
“ PKH S.R.L.”,
con sede in SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) VIA GEMONA SNC C.F.
02398800306;
letto il ricorso presentato dalla società PKH S.R.L.,
rapp. e dif. dall'avv.MAURIZIO MICULAN, con cui si chiede l'apertura nei propri confronti della procedura di liquidazione giudiziale;
visti i documenti allegati al ricorso;
udita la relazione del Giudice dott. Gianmarco Calienno
e dato atto che parte ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare alla preventiva audizione;
accertato, dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta, lo stato di insolvenza, come definito dall'art.2 comma 1 lett.b CCII (D.Lgs.14/2019), in cui versa la società debitrice, atteso che essa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ritenuto che l'impresa debitrice supera i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII
(D.Lgs.n.14/2019), come emerge da quanto esposto nel ricorso e confermato dai documenti prodotti;
visti gli artt. 1, 2, 40, 41, 49, 120 bis, 121 CCII;
P. Q. M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di “ PKH S.R.L.”, con sede in SAN DANIELE DEL
FRIULI (UD) VIA GEMONA SNC C.F. 02398800306;
a) NOMINA Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno;
b) NOMINA curatore il dott. ANDREA BONFINI, (C.F.
[...]);
c) ORDINA al legale rappresentante ed a chiunque ne abbia il materiale possesso il deposito in Cancelleria entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
d) FISSA l'udienza del 09/06/2025, ad ore 09:00, per l'esame dello stato passivo avanti il Giudice Delegato
(stanza n.25, 1°piano);
e) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso della società
debitrice il termine perentorio di gg. 30 prima dell'udienza di cui alla lett.d) per la presentazione
2 delle relative domande di insinuazione da trasmettersi all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200
CCII, insieme ai documenti di cui al comma 6
(l'originale del titolo di credito allegato al ricorso va depositato presso la cancelleria del tribunale);
f) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015
n.127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti conl'impresa debitrice.
visto l'art. 208 CCII
3 AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
RIMETTE al giudice delegato di fissare le successive udienze di verifica delle domande tardive;
ORDINA che il curatore, a norma dell'art.193 CCII, proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario,
all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e su gli altri beni del debitore, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, addì 20/02/2025
IL PRESIDENTE
Anna Fasan
IL GIUDICE ESTENSORE
Gianmarco Calienno
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:
dott. Anna Fasan Presidente
dott. Annalisa Barzazi Giudice
dott. Gianmarco Calienno Giudice rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
“ PKH S.R.L.”,
con sede in SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) VIA GEMONA SNC C.F.
02398800306;
letto il ricorso presentato dalla società PKH S.R.L.,
rapp. e dif. dall'avv.MAURIZIO MICULAN, con cui si chiede l'apertura nei propri confronti della procedura di liquidazione giudiziale;
visti i documenti allegati al ricorso;
udita la relazione del Giudice dott. Gianmarco Calienno
e dato atto che parte ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare alla preventiva audizione;
accertato, dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta, lo stato di insolvenza, come definito dall'art.2 comma 1 lett.b CCII (D.Lgs.14/2019), in cui versa la società debitrice, atteso che essa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ritenuto che l'impresa debitrice supera i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII
(D.Lgs.n.14/2019), come emerge da quanto esposto nel ricorso e confermato dai documenti prodotti;
visti gli artt. 1, 2, 40, 41, 49, 120 bis, 121 CCII;
P. Q. M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di “ PKH S.R.L.”, con sede in SAN DANIELE DEL
FRIULI (UD) VIA GEMONA SNC C.F. 02398800306;
a) NOMINA Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno;
b) NOMINA curatore il dott. ANDREA BONFINI, (C.F.
[...]);
c) ORDINA al legale rappresentante ed a chiunque ne abbia il materiale possesso il deposito in Cancelleria entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
d) FISSA l'udienza del 09/06/2025, ad ore 09:00, per l'esame dello stato passivo avanti il Giudice Delegato
(stanza n.25, 1°piano);
e) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso della società
debitrice il termine perentorio di gg. 30 prima dell'udienza di cui alla lett.d) per la presentazione
2 delle relative domande di insinuazione da trasmettersi all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200
CCII, insieme ai documenti di cui al comma 6
(l'originale del titolo di credito allegato al ricorso va depositato presso la cancelleria del tribunale);
f) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015
n.127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti conl'impresa debitrice.
visto l'art. 208 CCII
3 AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
RIMETTE al giudice delegato di fissare le successive udienze di verifica delle domande tardive;
ORDINA che il curatore, a norma dell'art.193 CCII, proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario,
all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e su gli altri beni del debitore, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, addì 20/02/2025
IL PRESIDENTE
Anna Fasan
IL GIUDICE ESTENSORE
Gianmarco Calienno
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