Decreto cautelare 11 gennaio 2023
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Ordinanza cautelare 11 agosto 2023
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/03/2026, n. 4359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4359 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Medic'S Biomedica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. PA CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valeria Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n. 11 e successivamente rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Monterisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore;
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Emilia - Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Friuli – Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Siciliana, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Autonoma Valle D'Aosta, , in persona del Presidente della Giunta regionale;
Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale;
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore ;
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, in persona del Presidente pro tempore ;
tutti intimati e non costituiti in giudizio;
nei confronti
Medic'S Point S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Johnson & Johnson Medical S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
tutti intimati e non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 che ha stabilito il riparto tra le aziende fornitrici di dispositivi medici tra cui la ricorrente del c.d. payback per gli anni dal 2015 al 2018;
- dei presupposti DM 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, e 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze e dell''accordo siglato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 7.11.19 e di ogni altro accordo in Conferenza eventualmente rilevante;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- dell''atto dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 del 08/02/2023, comunicata a mezzo pec del 10/02/2023, recante “Presa d''atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, e relativi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha depositato, in data 21 gennaio 2026, dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 4 c.p.a., in relazione al sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato, il ricorso è improcedibile.
Ritenuto, quanto alla pronuncia sulle spese, che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR EN, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | UR EN |
IL SEGRETARIO