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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini 47 40129 Bologna BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020180014996345000 IRES-IVA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190016990063000 AGGI/SANZ./INT.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl in liquidazione ricorre contro l'Agenzia Entrate-Riscossione avverso cinque estratti di ruolo inerenti riferibili agli avvisi di addebito, nn. 32020170000392121000,32020180001180172000 e 32020180002717508000, concernenti crediti previdenziali vantati dall'INPS sede Provinciale di Bologna e alle cartelle tributarie nn. 02020180014996345000 e n.02020190016990063000.
A sostegno del ricorso la società eccepisce, in sintesi: a) La nullità della notifica delle cartelle esattoriali;
b) la mancata indicazione del responsabile del procedimento e delle indicazioni per eventuale proposizione di ricorso;
c) la decadenza dei crediti recati dalle cartelle esattoriali;
d) la mancata indicazione del ruolo;
e) carenza motivazionale ex art. 3, L. 241/1990 e art.7, L. 212/2000; f) la illegittimità delle cartelle per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
g)la carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi respinta, con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio, regolarmente costituitosi, respinge in toto le argomentazioni difensive proposte sottolineando l'infondatezza del ricorso e la relativa inammissibilità delle eccezioni sollevate, ivi compresi gli aspetti riferibili alla decadenza e vizi di motivazione che affliggerebbero le cartelle.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La Corte, in primis, rileva che l'estratto di ruolo non è impugnabile (art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973). Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472″ (Cassazione, ordinanza n. 6568 depositata 12.3.2025).
Ma, nel caso in esame tale concreto pregiudizio qualificato non si apprezza;
peraltro dalla documentazione agli atti non si riscontra neppure la data dell'estratto di ruolo, necessaria per ai fini della valutazione del rispetto dei termini di impugnazione. D'altra parte grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (Cassazione sentenza n. 23060 del 17/09/2019).
Si registra altresì che le cartelle di pagamento n. 02020180014996345000 e n.02020190016990063000 sono state ritualmente notificate, rispettivamente in data 18/06/2018 ed in data 10/04/2019, con consegna presso la casella di posta elettronica certificata della destinataria Email_3, domicilio PEC della società Ricorrente_1 S.R.L.
Tali cartelle non risultano tuttavia mai essere state opposte. E per la prima cartella si accerta altresì la notifica di atto di pignoramento presso terzi in data 24.01.2019 e 24.9.2019.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito, riportanti pretese di natura extra tributaria, gli stessi non rientrano nella competenza di questo giudice, bensì in quella del giudice ordinario.
Alla luce di ciò la Corte ritiene inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite determinate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge ove dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna - Via Tiarini 47 40129 Bologna BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020180014996345000 IRES-IVA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190016990063000 AGGI/SANZ./INT.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl in liquidazione ricorre contro l'Agenzia Entrate-Riscossione avverso cinque estratti di ruolo inerenti riferibili agli avvisi di addebito, nn. 32020170000392121000,32020180001180172000 e 32020180002717508000, concernenti crediti previdenziali vantati dall'INPS sede Provinciale di Bologna e alle cartelle tributarie nn. 02020180014996345000 e n.02020190016990063000.
A sostegno del ricorso la società eccepisce, in sintesi: a) La nullità della notifica delle cartelle esattoriali;
b) la mancata indicazione del responsabile del procedimento e delle indicazioni per eventuale proposizione di ricorso;
c) la decadenza dei crediti recati dalle cartelle esattoriali;
d) la mancata indicazione del ruolo;
e) carenza motivazionale ex art. 3, L. 241/1990 e art.7, L. 212/2000; f) la illegittimità delle cartelle per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
g)la carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi respinta, con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio, regolarmente costituitosi, respinge in toto le argomentazioni difensive proposte sottolineando l'infondatezza del ricorso e la relativa inammissibilità delle eccezioni sollevate, ivi compresi gli aspetti riferibili alla decadenza e vizi di motivazione che affliggerebbero le cartelle.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La Corte, in primis, rileva che l'estratto di ruolo non è impugnabile (art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973). Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472″ (Cassazione, ordinanza n. 6568 depositata 12.3.2025).
Ma, nel caso in esame tale concreto pregiudizio qualificato non si apprezza;
peraltro dalla documentazione agli atti non si riscontra neppure la data dell'estratto di ruolo, necessaria per ai fini della valutazione del rispetto dei termini di impugnazione. D'altra parte grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (Cassazione sentenza n. 23060 del 17/09/2019).
Si registra altresì che le cartelle di pagamento n. 02020180014996345000 e n.02020190016990063000 sono state ritualmente notificate, rispettivamente in data 18/06/2018 ed in data 10/04/2019, con consegna presso la casella di posta elettronica certificata della destinataria Email_3, domicilio PEC della società Ricorrente_1 S.R.L.
Tali cartelle non risultano tuttavia mai essere state opposte. E per la prima cartella si accerta altresì la notifica di atto di pignoramento presso terzi in data 24.01.2019 e 24.9.2019.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito, riportanti pretese di natura extra tributaria, gli stessi non rientrano nella competenza di questo giudice, bensì in quella del giudice ordinario.
Alla luce di ciò la Corte ritiene inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite determinate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge ove dovuti.