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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/07/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 195-1/2025 P.U.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
___________
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice dott.ssa Davide Ciutto Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al R.G. n. 195-1/2025 P.U. da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], con l'assistenza dell'OCC dott.ssa Federica Cascella
Ricorrenti
Visto il ricorso depositato dai ricorrenti, con l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi, in data 17.6.2025, per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata familiare dei rispettivi patrimoni ex artt. 66 e 268 e seg. CCII;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
pagina 1 di 3 rilevata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 66 comma 1 CCII, in quanto i ricorrenti sono membri della stessa famiglia (per come definita, ai fini delle procedure familiari di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, dall'art. 66 comma 2 CCII) e risultano essere conviventi;
rilevato che svolge l'attività di imprenditore individuale, mentre Parte_1
è pensionata, risultando entrambe assoggettabili alla procedura di liquidazione Parte_2 controllata;
rilevato che i ricorrenti hanno presentato una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
rilevato che non risultano pendenti, nei loro confronti, domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che
, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che i ricorrenti si trovino in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché possono essere ammessi alla procedura di liquidazione controllata;
ritenuto di escludere dal patrimonio di liquidazione l'autovettura tg. DT836LN, in quanto necessaria per gli spostamenti di invalida permanente;
Parte_2 ritenuto che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, essendo prevista la liquidazione anche di un attivo in via di maturazione (crediti retributivi, trattamenti pensionistici ecc…), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei patrimoni di e di ; Parte_1 Parte_2 nomina giudice delegato il dott. Davide Ciutto;
nomina Liquidatore la dott.ssa Federica Cascella;
pagina 2 di 3 dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile dei ricorrenti (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio); ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura tg. DT836LN, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:
- inserita nel sito internet del Tribunale;
- pubblicata nel registro delle imprese;
- trascritta nei competenti registri;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Vicenza, 03/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Davide Ciutto dott. Giuseppe Limitone
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
___________
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice dott.ssa Davide Ciutto Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al R.G. n. 195-1/2025 P.U. da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], con l'assistenza dell'OCC dott.ssa Federica Cascella
Ricorrenti
Visto il ricorso depositato dai ricorrenti, con l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi, in data 17.6.2025, per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata familiare dei rispettivi patrimoni ex artt. 66 e 268 e seg. CCII;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
pagina 1 di 3 rilevata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 66 comma 1 CCII, in quanto i ricorrenti sono membri della stessa famiglia (per come definita, ai fini delle procedure familiari di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, dall'art. 66 comma 2 CCII) e risultano essere conviventi;
rilevato che svolge l'attività di imprenditore individuale, mentre Parte_1
è pensionata, risultando entrambe assoggettabili alla procedura di liquidazione Parte_2 controllata;
rilevato che i ricorrenti hanno presentato una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
rilevato che non risultano pendenti, nei loro confronti, domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
ritenuto che
, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che i ricorrenti si trovino in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché possono essere ammessi alla procedura di liquidazione controllata;
ritenuto di escludere dal patrimonio di liquidazione l'autovettura tg. DT836LN, in quanto necessaria per gli spostamenti di invalida permanente;
Parte_2 ritenuto che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, essendo prevista la liquidazione anche di un attivo in via di maturazione (crediti retributivi, trattamenti pensionistici ecc…), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei patrimoni di e di ; Parte_1 Parte_2 nomina giudice delegato il dott. Davide Ciutto;
nomina Liquidatore la dott.ssa Federica Cascella;
pagina 2 di 3 dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile dei ricorrenti (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio); ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura tg. DT836LN, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:
- inserita nel sito internet del Tribunale;
- pubblicata nel registro delle imprese;
- trascritta nei competenti registri;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Vicenza, 03/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Davide Ciutto dott. Giuseppe Limitone
pagina 3 di 3