Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/03/2023, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2023
N. 01063/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01938/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Giurdanella, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in AN, via Trieste, 36;
contro
Comune di Gela, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Liliana D'Amico in AN, via V. Giuffrida, 37;
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, presso i cui uffici domiciliano in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 24 luglio 2014:
1) dell'ordinanza dirigenziale n. 306 del 20 maggio 2014, notificata in data 22 maggio 2014, con la quale il Comune di Gela ha sospeso le concessioni edilizie n. 48 dell'8 agosto 2013, rilasciata al Sig.-OMISSIS-per la realizzazione di tre villette contigue unifamiliari composte da piano terra, primo piano con sovrastante tetto di copertura, in catasto al foglio n. 132 part. 351 c.da Femminamorta, e n. 33 del 24 marzo 2014, rilasciata al ricorrente, relativa alla variante in corso d'opera per la realizzazione di un piano seminterrato di cui alla concessione edilizia n. 48.
Ove occorra, anche avverso:
2) la nota prot. n. 2789 del 24 aprile 2014 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta, con la quale comunica di aver diffidato la ditta-OMISSIS-ad iniziare i lavori di costruzione di n. 3 villette contigue familiari, e, nel contempo, invita il Comune di Gela ad emettere atto di sospensione immediata delle concessioni n. 48 e n. 33 già rilasciate;
3) la nota prot. n. 3426/7 del 23 maggio 2014 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta, con la quale ordina la sospensione dei lavori di costruzione di n. 3 villette contigue unifamiliari, e nel, contempo, chiede al Sindaco di dame immediata comunicazione alla ditta IV:
4) la nota prot. n. 95480 dell'11 luglio 2014 del Comune di Gela, con la quale l’Amministrazione comunica alla ditta-OMISSIS-che “ si attendono gli esiti da parte dell'Ente che tutela il vincolo, al fine di adottare i conseguenziali provvedimenti ”.
5) tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenziali o comunque connessi.
- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 novembre 2014:
del d.d.g. n. 8471 del 4 dicembre 2009, e di tutte le prescrizioni in esso previste, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione ha decretato l'adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta comprendente gli Ambiti regionali 6-7-10-11-15;
della nota prot. n. 5613 del 29 agosto 2014 con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta “ non autorizza e respinge l'accluso progetto perché le opere sono espressamente in contrasto con le prescrizioni delle norme di attuazione, del Piano Territoriale paesistico della provincia di Caltanissetta, al punto 2. lett. e, del paesaggio locale n. 15 Costa di Manfria e Falconara ”;
della nota prot. n. 4518/7 del 9 luglio 2014 e pervenuta in data 23 luglio 2014 con la quale la Soprintendenza informa il Sig.-OMISSIS-ed il Comune di Gela che “ adotterà un provvedimento negativo ” in merito alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di tre villette contigue unifamiliari;
della nota prot. n. 34728 del 18 luglio 2013 del Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana che reinterpreta la circolare n. 16 del 29 maggio 2012;
qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gela e dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe NI Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio notificato in data 22 luglio 2014 e depositato in data 24 luglio 2014 il deducente ha osservato quanto segue.
In data 8 agosto 2013 il Comune di Gela ha rilasciato al ricorrente concessione edilizia n. 48 per la realizzazione di tre villette contigue unifamiliari composte da piano terra e primo piano con sovrastante tetto di copertura, in catasto al foglio di mappa 132 part. 351, c.da Femminamorta.
In data 9 ottobre 2013 l’esponente ha stipulato con la D.G.M S.r.l. contratto di appalto per la realizzazione delle opere in questione.
Successivamente, in data 28 ottobre 2013 il ricorrente ha comunicato al Comune di Gela, alla Soprintendenza BB.CC.AA e all'Ufficio del Genio Civile l'inizio dei lavori.
In data 24 marzo 2014 al deducente è stata rilasciata una seconda concessione edilizia, la n. 33, per la realizzazione di una variante in corso d'opera.
Quindi, a distanza di sei mesi, con nota prot. n. 2789/5 del 24 aprile 2014, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta ha diffidato il ricorrente “ ad iniziare i lavori di costruzione... poiché gli stessi sono mancanti dell'autorizzazione di questa Soprintendenza ”.
Successivamente, con l'ordinanza impugnata n. 306 del 20 maggio 2014, il Comune di Gela ha sospeso le concessioni edilizie già rilasciate al ricorrente e, con successiva nota prot. 3426/7 del 23 maggio 2014 la Soprintendenza di Caltanissetta ha ordinato allo stesso ricorrente la sospensione dei lavori.
2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato nelle date 12-13-14 novembre 2014 e depositato in data 21 novembre 2014, dopo aver richiamato, in sintesi, i fatti oggetto del ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente ha rappresentato che in data 9 luglio 2014, con nota prot. n. 4518/7 la Soprintendenza ha manifestato allo stesso deducente e al Comune di Gela l'intenzione di adottare un provvedimento negativo in riferimento alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle villette; avverso il suddetto atto, il 29 luglio 2014, l’esponente ha presentato osservazioni.
In data 29 agosto 2014, la Soprintendenza di Caltanissetta, con nota prot. n. 5613 ha comunicato al ricorrente che non autorizzerà il progetto inerente la costruzione delle villette per contrasto delle opere con le prescrizioni delle norme di attuazione del Piano Territoriale paesistico della provincia di Caltanissetta.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Gela chiedendo di respingere il ricorso proposto in ragione della sua inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto.
Si è altresì costituito in giudizio l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, chiedendo, previo rigetto dell'istanza cautelare, di ritenere inammissibile e/o rigettare il ricorso.
4. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2023, presenti i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, il Collegio ha rilevato ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. possibili profili di improcedibilità del ricorso principale in ragione del sopravvenuto provvedimento di revoca delle concessioni edilizie sospese nonché la possibile improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti per l’avvenuto superamento dell’originario orientamento sfavorevole della Soprintendenza da parte della stessa Autorità.
Quindi, conclusasi la discussione fra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo del giudizio è improcedibile e, comunque, infondata.
1.1. La ragione dell’improcedibilità della domanda di annullamento proposta con l’atto introduttivo del giudizio riposa sulla circostanza che - come rappresentato dalla parte ricorrente nell’istanza di prelievo depositata in data 19 luglio 2022 - le concessioni edilizie n. 48 del 8 agosto 2013 e n. 33 del 24 marzo 2014, oggetto dell’avversato provvedimento di sospensione, sono state “revocate” dal Comune di Gela con ordinanza n. 823 del 9 dicembre 2014; avverso quest’ultima ordinanza il deducente ha proposto ricorso - iscritto al n. r.g. 736/2015 - dinanzi al T.A.R. Sicilia, Palermo.
Orbene, a giudizio del Collegio l’interesse a ricorrere avverso il provvedimento di sospensione dei rilasciati titoli abilitativi è venuto meno, per essersi trasferito avverso l'atto sopravvenuto (“revoca”), con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo, ormai rivolto contro un provvedimento sostituito nella regolazione del rapporto sostanziale.
1.2. La domanda di annullamento in questione è, comunque, infondata.
La parte ricorrente ha affidato il ricorso introduttivo del giudizio ai seguenti motivi, che contestualmente si esaminano.
A) Con il primo ha dedotto i vizi di Violazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990 e della legge regionale numero 10/1991 - Violazione del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi. Eccesso di potere (Inesistenza del potere di sospensione delle concessioni edilizie) .
Per il deducente, in sintesi, in forza del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, l’esercizio dei poteri autoritativi da parte della P.A. è subordinato all'esistenza di una norma primaria che conferisca espressamente il potere di adottare determinati atti in presenza dei presupposti indicati dalla legge.
Poiché l'istituto della sospensione dell'efficacia della concessione edilizia non è contemplato da alcuna disposizione della vigente disciplina urbanistico-edilizia ogni ripensamento successivo all'intervenuto rilascio della suddetta concessione può estrinsecarsi solo nell'ambito del generale potere di autotutela, per cui il titolo edificatorio una volta emanato, può essere soltanto annullato, in presenza dei necessari presupposti di legge.
A.1.) Il motivo è infondato.
Di recente il Tribunale adito ha ricostruito il dibattito giurisprudenziale sulla possibilità di disporre la sospensione dell’efficacia della concessione edilizia (oggi permesso di costruire), pur ritenendo - in quella sede – “ non necessario prendere posizione in merito al […] richiamato dibattito ” (cfr. T.A.R. Sicilia, AN, sez. I, 20 aprile 2022, n. 1115).
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il potere di sospensione dell’efficacia dei titoli edilizi rilasciati, di chiara natura cautelare, sia enucleabile dal sistema normativo.
In primo luogo, il potere di sospensione è ricavabile dal c.d. principio di continenza: invero, se sussiste il potere di annullare in sede di autotutela il titolo abilitativo edilizio non può che ritenersi sussistente, in ossequio al citato c.d. principio di continenza, anche il (minore) potere di sospendere in via provvisoria l’efficacia di siffatto provvedimento.
In secondo luogo, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato che ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 21 quater , della legge 7 agosto 1990 n. 241 (cfr. l’art. 8, comma 3, della legge reg. Sic. 30 aprile 1991, n. 10), la Pubblica Amministrazione “ dispone di un generale potere di natura cautelare e di durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2019, n. 2075; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 gennaio 2023, n. 76; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 23 gennaio 2021, n. 1281).
Deve infine aggiungersi che solo nella memoria depositata dalla parte ricorrente in data 13 gennaio 2023 (pag. 5) il deducente ha lamentato che il provvedimento di sospensione gravato non reca “ la previsione di un limite temporale espresso degli effetti sospensivi ”: trattasi, tuttavia, di argomento inammissibilmente introdotto con memoria non notificata alle controparti e che comporta l’ampliamento del thema decidendum .
Invero, nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell'ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 19 settembre 2022, n. 5804).
B) con il secondo ha dedotto i vizi di Violazione sotto altro profilo degli articoli 1 e 3 della legge 241 del 1990 come recepiti in Sicilia dagli articoli 1 e 3 della legge regionale numero 10 del 1991 (Travisamento, difetto di motivazione e di istruttoria) .
La parte ricorrente argomenta, in sintesi, di aver comunicato - dopo aver ottenuto il rilascio della concessione edilizia, l'8 agosto 2013, e dopo avere stipulato contratto di appalto, il successivo 9 ottobre - l'inizio dei lavori, il 28 ottobre 2013, a tutte le autorità amministrative competenti (Comune di Gela, Soprintendenza e Genio Civile).
Solo a distanza di sei mesi delle superiori comunicazioni di legge, la Soprintendenza ha deciso di attivarsi, con gli atti avversati, cui si è pedissequamente adeguato il Comune resistente, imponendo all'Ente locale l'immediata sospensione dei lavori ed invitando il ricorrente a non “ iniziare i lavori di costruzione ”.
Osserva il ricorrente che il lungo tempo trascorso dalla comunicazione di inizio dei lavori, nonché l’assoluta mancata valutazione circa tale essenziale circostanza di fatto, rendono atti impugnati illegittimi, per difetto di motivazione, di istruttoria e per travisamento di fatto.
B.1.) Il motivo è infondato.
La parte ricorrente - alla luce del corredo documentale versato nel fascicolo - ha comunicato l’“ inizio lavori ” in questione con nota in data 14 aprile 2014 (ricevuta dalla Soprintendenza in data 16 aprile 2014, come si ricava dalle note prot. n. 3426/7 del 23 maggio 2014 e n. 2789 del 24 aprile 2014 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta), sulla base del titolo edilizio originario (n. 48 del 2013) e della variante autorizzata (n. 33 del 2014).
A giudizio del Collegio, pertanto, la precedente comunicazione di inizio lavori dell’ottobre 2013 non assume la rilevanza - in funzione patologica, quanto agli atti avversati - che la parte ricorrente assegna alla stessa precedente comunicazione.
Peraltro, la citata concessione edilizia n. 33 del 2014, relativa alla variante in corso d'opera, è del 24 marzo 2014 e, quindi, si colloca comunque in un periodo temporale assai prossimo all’adozione delle contestate determinazioni, con ciò escludendo la sussistenza del lamentato “ lungo tempo trascorso ”.
Quanto sopra appare sufficiente a ritenere infondata la censura in esame, solo dovendosi aggiungere che gli atti avversati risultano sorretti da adeguato corredo argomentativo ed evidenziano le acquisizioni e gli accertamenti compiuti per addivenire alle assunte determinazioni.
C) con il terzo ha dedotto i vizi di Violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 241 del 1990 come recepiti in Sicilia dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale numero 10 del 1991 (Mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo).
Il ricorrente, in sintesi, lamenta la violazione del diritto di essere sentito nel procedimento che ha condotto all'adozione degli atti impugnati.
Il deducente argomenta di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento e, anche sotto tale profilo, gli atti sono irrimediabilmente viziati e meritevoli di annullamento visto l'assoluta assenza di contraddittorio, salvi gli ulteriori poteri amministrativi (ove legittimamente esercitati).
C.1.) Il motivo è infondato.
Invero, il provvedimento che dispone la sospensione degli effetti di un precedente atto ha natura strumentale e funzione meramente cautelare, in vista dell'emanazione di eventuali provvedimenti definitivi di autotutela, e ha lo scopo di evitare che la valenza di tali futuri atti possa restare impregiudicata nel tempo necessario per la loro adozione; in relazione a tali tipi di atti è applicabile il comma 2 dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente l'emanazione di provvedimenti cautelari senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento volto all'assunzione del provvedimento finale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 17 aprile 2009, n. 895 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Più in generale, inoltre, occorre osservare che al principio partecipativo deve essere data una lettura attenta al significato sostanziale delle garanzie stabilite dal legislatore: in tale ottica, occorre considerare che, in primo luogo, le norme in materia di partecipazione non devono essere applicate meccanicamente e a fini meramente strumentali e, in secondo luogo, occorre che il contraddittorio si concreti in un’effettiva utilità per l'esplicazione dell'azione amministrativa coerentemente alla funzione di arricchimento sul piano del merito e della legittimità che possa derivare dall'adempimento dell'obbligo e dalla conseguente tempestiva partecipazione del destinatario del provvedimento (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 10 maggio 2019, n. 5842).
Orbene, nel caso in esame, anche dopo il dispiegarsi dell’attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre le Amministrazione resistenti a non adottare gli atti avversati, in forza di decisivi dati di fatto o argomentazioni in diritto offerti dal deducente.
2. Il ricorso per motivi aggiunti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. La parte ricorrente ha affidato il gravame alle seguenti censure:
- con il primo motivo ha dedotto i vizi di Illegittimità del D.D.G. 8471/2009 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 24 del R.D. n. 1357/1940 ;
- con il secondo motivo ha dedotto i vizi di Illegittimità del D.D.G. 8471/2009 - Violazione e falsa applicazione del D.D.G. 8471/2009, incompetenza relativa, violazione della L.R. 10/2000 ;
- con il terzo motivo ha dedotto i vizi di Eccesso di potere - Travisamento ed erronea interpretazione dei fatti - Differente cogenza normativa di un piano paesaggistico adottato e di un piano approvato ;
- con il quarto motivo ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 3 del D.P.R. 380/2001 in materia di durata delle misure di salvaguardia - Eccesso di potere ;
- infine, con il quinto motivo ha dedotto i vizi di Violazione degli articoli 1 e 3 della legge 241 del 1990 come recepiti in Sicilia dagli articoli 1 e 3 della Legge regionale numero 10 del 1991 (Eccesso di potere - Errata valutazione dei fatti - Difetto di motivazione e di istruttoria) .
2.2. Risulta dagli atti versati nel fascicolo dalla parte ricorrente che con nota prot. 1543 del 16 marzo 2018 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ha cosi precisato: “[…] Si riscontra così una palese distonia tra la tavola 13D del Piano adottato e la tavola 13-8 del Piano approvato ambedue finalizzate all'individuazione dei beni paesaggistici e preordinate all'avvio delle procedure di dichiarazione di notevole interesse pubblico per le aree in proprietà del sig. IV. […] si chiede, salvo parere contrario di codesto Servizio, di stralciare dalle cartografie del Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta, il terreno di proprietà del sig. VA NI ubicato in c/da Femmina Morta a Gela, al di fuori delle aree tutelate per legge ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004 […] Questa Soprintendenza provvederà alla revoca in autotutela dei provvedimenti di diniego fin qui emanati successivamente alla ricezione del decreto di rimozione del vincolo ”.
Con successiva nota prot. 4627 del 17 settembre 2018, la stessa Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ha espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica per i lavori di sbancamento e di costruzione di muri di fondazione/contenimento relativi ad una delle tre villette in progetto, realizzati prima dell’approvazione del piano paesaggistico, e ha autorizzato il progetto per la costruzione di tre villette unifamiliari a schiera, composte di piano interrato, piano terra e primo, ricadenti in c.da Femminamorta, foglio di mappa n. 132, part. n. 351, di cui al plano-volumetrico relativo ad un isolato all’interno del P.P. C3 approvato dal Comune di Gela in data 30 gennaio 1997 alle condizioni ivi riportate.
Infine, sempre la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta - a seguito di istanza di revoca in autotutela del provvedimento di diniego avanzata dal deducente - con nota prot. n. 6015 del 23 settembre 2019 ha così precisato: “[…] In conseguenza del riesame della pratica e dell'approvazione paesaggistica n. 4627/2018 in oggetto si è pertanto prodotta l'estinzione degli effetti giuridici del provvedimento di diniego n. 5613/2014 che risulta indubbiamente privo di efficacia ”.
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso per motivi aggiunti debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse.
Per costante giurisprudenza, infatti, il ricorso al giudice amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse quando l'atto amministrativo impugnato ha cessato di produrre i suoi effetti per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della proposizione del ricorso che faccia venir meno l'effetto del provvedimento impugnato, ovvero per l'intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2022, n. 1240).
Nel caso in esame, come sopra evidenziato, con nota prot. 4627 del 17 settembre 2018, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ha espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica per i lavori ivi precisati e ha autorizzato il progetto per la costruzione di tre villette unifamiliari a schiera, composte di piano interrato, piano terra e primo, alle condizioni ivi riportate.
La stessa Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, con nota prot. n. 6015 del 23 settembre 2019, ha peraltro evidenziato l’intervenuta “ estinzione degli effetti giuridici del provvedimento di diniego n. 5613/2014 che risulta indubbiamente privo di efficacia ”.
Il superamento della posizione sfavorevole precedentemente espressa dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta comporta l’improcedibilità dell’impugnazione veicolata con il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
3. La domanda risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, ferma l’infondatezza della domanda di annullamento con lo stesso mezzo veicolata, deve essere comunque respinta.
In materia va ribadito che spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi, in particolare, quella della presenza di un nesso causale, che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso, e quella dell'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa non può che essere respinta; ciò, anche in quanto nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo dell'art. 2697, comma 1, cod. civ., opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 3 ottobre 2022, n. 8447; Cons. Stato, sez. V, 17 agosto 2022, n. 7200; Cons. Stato, sez. II, 4 febbraio 2022, n. 791).
Nel caso in esame, nessun supporto dimostrativo degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria è stato offerto dalla parte ricorrente.
4. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinto in ogni sua domanda mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5. La peculiarità della vicenda contenziosa e la natura interpretativa di alcune delle questioni esaminate giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso introduttivo del giudizio in ogni sua domanda e dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone menzionate.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Giovanni Giuseppe NI Dato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe NI Dato | Gustavo Giovanni Rosario Cumin |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.