Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4266
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione degli articoli 420-bis e 629-bis del codice di rito

    La Corte territoriale ha ritenuto che la mancata conoscenza del processo non fosse incolpevole, dato che l'imputato aveva ricevuto un invito ad eleggere domicilio all'estero e non vi aveva dato seguito, ignorando altre comunicazioni. La Corte ha affermato che la mera conoscenza di un procedimento in fase di indagini non implica automaticamente la consapevolezza del processo successivo o la volontà di sottrarsi ad esso, ma ha ritenuto sufficiente la negligenza informativa per dichiarare l'assenza, contrariamente ai principi affermati dalle Sezioni Unite.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione

    La Corte di appello ha ritenuto che la ricerca presso i genitori e la comunicazione al padre fossero elementi sintomatici di una potenziale conoscenza, ma non ha adeguatamente considerato che tali ricerche erano finalizzate alla notifica dell'avviso di garanzia e non alla vocatio in judicium. Inoltre, ha omesso di motivare adeguatamente sulla mancata ricezione del secondo invito ad eleggere domicilio e sulla condotta processuale in altri procedimenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4266
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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