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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI AI pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di pubblico impiego promossa con ricorso depositato in data 22.9.2025
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RA Zicaro pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 5
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
RA AP pec Email_2
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Condannare l' in virtù del principio della soccombenza virtuale alla rifusione CP_1
delle spese”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione, in via principale integrale, in via subordinata parziale, delle spese di lite”
MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti dell' Parte_1 CP_2
proponendo le seguenti domande:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Trento, nelle funzioni di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso,
a) accertato che il sig. in seguito all'infortunio sul lavoro n. 519269126 Parte_1
del 2.10.2023 - Gestione 110, aveva riportato una menomazione dell'integrità psico-
fisica pari al grado del 16% di danno biologico o in quell'altra maggiore o minore percentuale che sarà determinata in corso di causa, per l'effetto, dichiarare, il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennizzo o la rendita in capitale per il danno biologico nella pagina 2 di 5 misura legalmente prevista e commisurata al grado del 16% per invalidità lavorativa e per danno biologico, o in quell'altra maggiore o minore percentuale che sarà
determinata in corso di causa;
b) condannare, inoltre, l'ente convenuto, a liquidare ed a corrispondere, in favore del ricorrente, il relativo indennizzo o rendita in capitale, come per legge, nella misura del
16% del danno biologico, o in quell'altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso spese forfettario del 15%, CPA
ed IVA come per legge da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato e con espressa dichiarazione che il valore della presente controversia è di indeterminato e, pertanto, il contributo unificato da versare è pari ad € 43,00”
Il thema decidendum consisteva nello stabilire quale fosse il grado delle menomazioni all'integrità psico-fisica derivate in pregiudizio del ricorrente a seguito dell'infortunio di cui era rimasto vittima, (incontestatamente) in occasione di lavoro, il giorno 2.10.2023:
l' aveva liquidato le prescritte prestazioni in riferimento a un grado pari al 10%; CP_1
di contro, nel proprio atto introduttivo, il ricorrente sosteneva che il grado di quelle menomazioni fosse pari al 16%.
- - -
Già in sede di costituzione l' convenuto ha allegato: CP_3
“A seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, l convenuto, CP_3
nell'esercizio del proprio potere di autotutela amministrativa, ha provveduto a un riesame complessivo della fattispecie.
pagina 3 di 5 In data 18 ottobre 2025, si è tenuta una visita medica collegiale alla quale hanno partecipato, per l , la dott.ssa e, per il ricorrente, il proprio consulente di parte, dott. CP_1 Persona_1 Persona_2
.
[...]
In tale sede, i sanitari hanno concordemente valutato i postumi invalidanti derivanti dall'infortunio, stabilendo che gli stessi integrano un danno biologico permanente nella misura del 12%.
In adempimento a tale concorde valutazione, l ha emesso un nuovo provvedimento in data CP_1
21.10.2025, riconoscendo al Sig. la menomazione nella misura del 12% e predisponendo Pt_1
la liquidazione del relativo indennizzo in capitale (cfr. doc.
5 - Verbale visita collegiale del
18.10.2025; doc.
6 - Provvedimento del 21.10.2025)”. CP_1
- - -
All'udienza odierna le parti hanno concordato in ordine alla cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, mentre il ricorrente ha insistito nella rifusione delle spese, l' ne ha CP_1
chiesto la compensazione, in via principale integrale, in via subordinata parziale.
- - -
In ordine al merito, deve essere dichiarata, alla luce delle concordi posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio, la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese, trova applicazione il criterio della soccombenza virtuale (ex multis, di recente, Cass. 7.5.2009, n. 10553; Cass. 6.10.2008, n. 24642; Cass. 13.9.2007, n.
19160;).
Orbene, qualora venisse considerato il solo profilo quantitativo, si dovrebbe procedere alla compensazione integrale delle spese, atteso che le parti hanno convenuto in ordine a un grado di menomazione intermedio (12%), rispetto a quello affermato dal ricorrente
(16%) e quello sostenuto dall' convenuto (10%). CP_3
pagina 4 di 5 Tuttavia occorre tener conto che l'iniziativa di sottoporre il ricorrente a visita collegiale è intervenuta ad opera di soltanto dopo aver ricevuto la notificazione del ricorso CP_1
introduttivo, come ammesso dallo stesso . CP_3
Quindi il ricorrente ha ottenuto un miglior trattamento indennitario anche grazie alla sua azione in giudizio.
In definitiva appare equo:
❖ disporre la compensazione tra le parti, nella misura di metà, delle spese di giudizio;
❖ condannare l' alla rifusione, in favore del ricorrente, della residua metà, CP_1
come liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 co.1 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI AI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Dispone la compensazione tra le parti, nella misura di metà, delle spese di giudizio.
3. Condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente , CP_1 Parte_1
della residua metà, liquidata nella somma di € 800,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre a CNPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. RA Zicaro, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 co.1 cod.proc.civ..
Trento, 2 dicembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI AI pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
GI AI pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di pubblico impiego promossa con ricorso depositato in data 22.9.2025
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RA Zicaro pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 5
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
RA AP pec Email_2
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Condannare l' in virtù del principio della soccombenza virtuale alla rifusione CP_1
delle spese”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione, in via principale integrale, in via subordinata parziale, delle spese di lite”
MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti dell' Parte_1 CP_2
proponendo le seguenti domande:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Trento, nelle funzioni di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso,
a) accertato che il sig. in seguito all'infortunio sul lavoro n. 519269126 Parte_1
del 2.10.2023 - Gestione 110, aveva riportato una menomazione dell'integrità psico-
fisica pari al grado del 16% di danno biologico o in quell'altra maggiore o minore percentuale che sarà determinata in corso di causa, per l'effetto, dichiarare, il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennizzo o la rendita in capitale per il danno biologico nella pagina 2 di 5 misura legalmente prevista e commisurata al grado del 16% per invalidità lavorativa e per danno biologico, o in quell'altra maggiore o minore percentuale che sarà
determinata in corso di causa;
b) condannare, inoltre, l'ente convenuto, a liquidare ed a corrispondere, in favore del ricorrente, il relativo indennizzo o rendita in capitale, come per legge, nella misura del
16% del danno biologico, o in quell'altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso spese forfettario del 15%, CPA
ed IVA come per legge da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato e con espressa dichiarazione che il valore della presente controversia è di indeterminato e, pertanto, il contributo unificato da versare è pari ad € 43,00”
Il thema decidendum consisteva nello stabilire quale fosse il grado delle menomazioni all'integrità psico-fisica derivate in pregiudizio del ricorrente a seguito dell'infortunio di cui era rimasto vittima, (incontestatamente) in occasione di lavoro, il giorno 2.10.2023:
l' aveva liquidato le prescritte prestazioni in riferimento a un grado pari al 10%; CP_1
di contro, nel proprio atto introduttivo, il ricorrente sosteneva che il grado di quelle menomazioni fosse pari al 16%.
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Già in sede di costituzione l' convenuto ha allegato: CP_3
“A seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, l convenuto, CP_3
nell'esercizio del proprio potere di autotutela amministrativa, ha provveduto a un riesame complessivo della fattispecie.
pagina 3 di 5 In data 18 ottobre 2025, si è tenuta una visita medica collegiale alla quale hanno partecipato, per l , la dott.ssa e, per il ricorrente, il proprio consulente di parte, dott. CP_1 Persona_1 Persona_2
.
[...]
In tale sede, i sanitari hanno concordemente valutato i postumi invalidanti derivanti dall'infortunio, stabilendo che gli stessi integrano un danno biologico permanente nella misura del 12%.
In adempimento a tale concorde valutazione, l ha emesso un nuovo provvedimento in data CP_1
21.10.2025, riconoscendo al Sig. la menomazione nella misura del 12% e predisponendo Pt_1
la liquidazione del relativo indennizzo in capitale (cfr. doc.
5 - Verbale visita collegiale del
18.10.2025; doc.
6 - Provvedimento del 21.10.2025)”. CP_1
- - -
All'udienza odierna le parti hanno concordato in ordine alla cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, mentre il ricorrente ha insistito nella rifusione delle spese, l' ne ha CP_1
chiesto la compensazione, in via principale integrale, in via subordinata parziale.
- - -
In ordine al merito, deve essere dichiarata, alla luce delle concordi posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio, la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese, trova applicazione il criterio della soccombenza virtuale (ex multis, di recente, Cass. 7.5.2009, n. 10553; Cass. 6.10.2008, n. 24642; Cass. 13.9.2007, n.
19160;).
Orbene, qualora venisse considerato il solo profilo quantitativo, si dovrebbe procedere alla compensazione integrale delle spese, atteso che le parti hanno convenuto in ordine a un grado di menomazione intermedio (12%), rispetto a quello affermato dal ricorrente
(16%) e quello sostenuto dall' convenuto (10%). CP_3
pagina 4 di 5 Tuttavia occorre tener conto che l'iniziativa di sottoporre il ricorrente a visita collegiale è intervenuta ad opera di soltanto dopo aver ricevuto la notificazione del ricorso CP_1
introduttivo, come ammesso dallo stesso . CP_3
Quindi il ricorrente ha ottenuto un miglior trattamento indennitario anche grazie alla sua azione in giudizio.
In definitiva appare equo:
❖ disporre la compensazione tra le parti, nella misura di metà, delle spese di giudizio;
❖ condannare l' alla rifusione, in favore del ricorrente, della residua metà, CP_1
come liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 co.1 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. GI AI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Dispone la compensazione tra le parti, nella misura di metà, delle spese di giudizio.
3. Condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente , CP_1 Parte_1
della residua metà, liquidata nella somma di € 800,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre a CNPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. RA Zicaro, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 co.1 cod.proc.civ..
Trento, 2 dicembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. GI AI pagina 5 di 5