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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente e Relatore
CAVA GIUSEPPE, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4256/2020 depositato il 05/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paola - Largo Monsignor Perrimezzi, N. 1 87027 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Prefetture Prefettura U.t.g. - Cosenza - Piazza 11 Settembre 87100 Cosenza CS Regione Calabria - Viale Europa-Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420209002960747000 TARSU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420209002960747000 VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa-Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110045509028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Paola - Largo Monsignor Perrimezzi, N. 1 87027 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120038145128000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Prefetture Prefettura U.t.g. - Cosenza - Piazza 11 Settembre 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130008386626000 SANZIONI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130016103404000 SANZIONI 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paola - Largo Monsignor Perrimezzi, N. 1 87027 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140006516392000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140012345876000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, attraverso il suo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2020 90029607 47/000, notificata in data 28.02.2020, nella quale sono richiamate le seguenti cartelle esattoriali: 1). Cartella n. 034 2011 00455090 28/000, che sarebbe stata notificata in data 09.12.2011, dell'importo di € 246,34, per tassa automobilistica, per l'anno 2006, richiesto dalla Regione Calabria –
Dipartimento Bilancio, settore Gestione altri Tributi;
2). Cartella n. 034 2012 00381451 28/000, che sarebbe stata notificata in data 19.10.2012, dell'importo di € 278,80, per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, per l'anno 2011, richiesto dal Comune di Paola – Ufficio Tributi;
3). Cartella n. 034 2013
00083866 26/000, che sarebbe stata notificata in data 15.03.2013, dell'importo di € 641,26, per sanzioni amministrative legge 689/81 e legge 386/90, per l'anno 2010, richiesto dalla Prefettura di Cosenza;
4).
Cartella n. 034 2013 00161034 04/000, che sarebbe stata notificata in data 31.05.2013, dell'importo di
€ 2.214,47, per Sanzioni amministrative legge 689/81 e legge 386/90, per l'anno 2012, richiesto dalla
Prefettura di Cosenza;
5). Cartella n. 034 2014 00065163 92/000, che sarebbe stata notificata in data
06.06.2014, dell'importo di € 346,66, per Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, per l'anno 2012, richiesto dal Comune di Paola – Ufficio Tributi;
6). Cartella n. 034 2014 00123458 76/000, che sarebbe stata notificata in data 01.01.2014, dell'importo di € 283,00, per Tassa Ambientale Rifiuti E Servizi – T.A.
R.E.S., per l'anno 2013, richiesto dal Comune di Paola – Ufficio Tributi
Lamentava il difetto di notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa motivazione del provvedimento impugnato.
Si costituivano la regione Calabria ed il comune di Paola, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Con ordinanza resa alla udienza dell'8.3.2023 questa Corte disponeva il rinvio della trattazione, tenuto conto che alcune cartelle erano suscettibili di annullamento.
Con memoria depositata il 15.12.2025, il ricorrente richiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le cartelle, di cui alla intimazione di pagamento, fatta eccezione per quella riferibile a credito della Prefettura di Cosenza, in ordine alla quale insiste la competenza del giudice ordinario.
Alla odierna udienza il ricorso veniva trattenuto per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alle cartelle n. 034 2013 00083866 26/000 e n. 034 2013 00161034 04/000, riguardanti il pagamento di sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura di Cosenza, la competenza è del giudice ordinario, territorialmente competente innanzi al quale il ricorrente dovrà riassumere la causa nei termini di legge.
Quanto al resto va accolta la richiesta di declaratoria, avanzata dal ricorrente, di cessazione della materia del contendere.
Sussistono le condizioni per la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto che all'atto della instaurazione della causa non era ancora intervenuta la normativa di favore qui applicata.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza a favore del giudice ordinario territorialmente competente, in ordine alle cartelle n. 034 2013 00083866 26/000 e n. 034 2013 00161034 04/000, riguardanti il pagamento di sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura di Cosenza;
dichiara quanto la resto la estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente e Relatore
CAVA GIUSEPPE, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4256/2020 depositato il 05/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paola - Largo Monsignor Perrimezzi, N. 1 87027 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Prefetture Prefettura U.t.g. - Cosenza - Piazza 11 Settembre 87100 Cosenza CS Regione Calabria - Viale Europa-Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420209002960747000 TARSU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420209002960747000 VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa-Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110045509028000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Paola - Largo Monsignor Perrimezzi, N. 1 87027 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120038145128000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Prefetture Prefettura U.t.g. - Cosenza - Piazza 11 Settembre 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130008386626000 SANZIONI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130016103404000 SANZIONI 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Paola - Largo Monsignor Perrimezzi, N. 1 87027 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140006516392000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140012345876000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, attraverso il suo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2020 90029607 47/000, notificata in data 28.02.2020, nella quale sono richiamate le seguenti cartelle esattoriali: 1). Cartella n. 034 2011 00455090 28/000, che sarebbe stata notificata in data 09.12.2011, dell'importo di € 246,34, per tassa automobilistica, per l'anno 2006, richiesto dalla Regione Calabria –
Dipartimento Bilancio, settore Gestione altri Tributi;
2). Cartella n. 034 2012 00381451 28/000, che sarebbe stata notificata in data 19.10.2012, dell'importo di € 278,80, per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, per l'anno 2011, richiesto dal Comune di Paola – Ufficio Tributi;
3). Cartella n. 034 2013
00083866 26/000, che sarebbe stata notificata in data 15.03.2013, dell'importo di € 641,26, per sanzioni amministrative legge 689/81 e legge 386/90, per l'anno 2010, richiesto dalla Prefettura di Cosenza;
4).
Cartella n. 034 2013 00161034 04/000, che sarebbe stata notificata in data 31.05.2013, dell'importo di
€ 2.214,47, per Sanzioni amministrative legge 689/81 e legge 386/90, per l'anno 2012, richiesto dalla
Prefettura di Cosenza;
5). Cartella n. 034 2014 00065163 92/000, che sarebbe stata notificata in data
06.06.2014, dell'importo di € 346,66, per Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, per l'anno 2012, richiesto dal Comune di Paola – Ufficio Tributi;
6). Cartella n. 034 2014 00123458 76/000, che sarebbe stata notificata in data 01.01.2014, dell'importo di € 283,00, per Tassa Ambientale Rifiuti E Servizi – T.A.
R.E.S., per l'anno 2013, richiesto dal Comune di Paola – Ufficio Tributi
Lamentava il difetto di notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa motivazione del provvedimento impugnato.
Si costituivano la regione Calabria ed il comune di Paola, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Con ordinanza resa alla udienza dell'8.3.2023 questa Corte disponeva il rinvio della trattazione, tenuto conto che alcune cartelle erano suscettibili di annullamento.
Con memoria depositata il 15.12.2025, il ricorrente richiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le cartelle, di cui alla intimazione di pagamento, fatta eccezione per quella riferibile a credito della Prefettura di Cosenza, in ordine alla quale insiste la competenza del giudice ordinario.
Alla odierna udienza il ricorso veniva trattenuto per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alle cartelle n. 034 2013 00083866 26/000 e n. 034 2013 00161034 04/000, riguardanti il pagamento di sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura di Cosenza, la competenza è del giudice ordinario, territorialmente competente innanzi al quale il ricorrente dovrà riassumere la causa nei termini di legge.
Quanto al resto va accolta la richiesta di declaratoria, avanzata dal ricorrente, di cessazione della materia del contendere.
Sussistono le condizioni per la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto che all'atto della instaurazione della causa non era ancora intervenuta la normativa di favore qui applicata.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza a favore del giudice ordinario territorialmente competente, in ordine alle cartelle n. 034 2013 00083866 26/000 e n. 034 2013 00161034 04/000, riguardanti il pagamento di sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura di Cosenza;
dichiara quanto la resto la estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Spese compensate