CASS
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2024 del TRIBUNALE di ENNA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/certtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 1722 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 29/11/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Enna, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata dal difensore di OR ET di correzione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta in data 22 marzo 2019, nella parte in cui prevede due provvedimenti di cumulo parziale in luogo di un solo provvedimento di cumulo trentennale attinente a tutte le condanne facenti capo al suddetto. Tale istanza faceva leva, come evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata, sull'asserita illegittima esclusione dal cumulo unico invocato della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 12/04/2016, di conferma della sentenza del Tribunale di Enna in data 23/11/2013, con la quale ET era stato condannato per i delitti di cui all'art. 416- bis, commi 1, 2, 3 e 4 alla pena di anni nove di reclusione. E, quindi, sul mancato rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 78 cod. pen., che prevede che, nel caso di concorso di reati preveduto dall'art. 73 stesso codice, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti né comunque eccedere trenta anni di reclusione. Come, altresì, evidenziato dall'ordinanza impugnata, secondo la prospettazione difensiva a fronte dell'intervenuta carcerazione di ET in data 8 marzo 1999 la suddetta sentenza concernerebbe fatti di reato commessi anteriormente a tale data. 2. Avverso tale ordinanza ET, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, insistendo sulla violazione dell'art. 78 cod. pen. e sul vizio di motivazione, per non avere il Tribunale di Enna ricompreso nel decreto di cumulo trentennale la sentenza dello stesso Tribunale sopra menzionata, rigettando la richiesta difensiva di correzione di detto provvedimento. Osserva il difensore che il delitto associativo, di cui si chiedeva l'introduzione nel cumulo, era commesso in data antecedente alla carcerazione di ET, avvenuta in data 8 marzo 1999, come evidenziato dall'affiliazione del ricorrente a Cosa Nostra già alla data del 1998, dalla commissione di uno dei reati fine (estorsione ai danni di Daidone) prima del 1999 e, infine, dall'intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra la sentenza di condanna per detto reato e altra compresa nel cumulo. Rileva che anche l'imputazione "fino alla data del 2010" è espressione di una consumazione del reato in data comunque anteriore alla carcerazione. Osserva che in presenza di tutti i presupposti di legge non rileva che il reato sia a consumazione prolungata. E insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Invero, è giurisprudenza costante di questa Corte quella secondo cui il principio dell'unità del rapporto esecutivo è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione (si veda per tutte Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, Pilati, Rv. 277459, che osserva che, in presenza di cumuli parziali di pene detentive per reati commessi in tempi diversi e con periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, il limite del quintuplo della più grave fra le pene concorrenti va commisurato autonomamente in riferimento a ciascun cumulo). E secondo cui, quindi, in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, 265966: in motivazione, la Corte ha chiarito che può procedersi, invece, al calcolo unitario delle pene concorrenti se dette pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse). Ciò trova, invero, conferma in Sez. 1, n. 4135 del 27/01/2015, dep. 2016, Bassora, Rv. 267302, secondo la quale, in tema di esecuzione di pene concorrenti, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. non opera nel caso disciplinato dal successivo art. 80 di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, e, imponendosi in tal caso la formazione di cumuli differenti, il predetto criterio è applicabile, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati dalla norma predetta. E in Sez. 1, n. 37630 del 18/06/2014, Lanza, Rv. 260809, che evidenzia che il disposto di cui all'art. 78, comma primo, cod. pen., secondo cui la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di anni trenta di reclusione, non deve essere inteso nel senso che il condannato non possa essere detenuto per un periodo complessivamente eccedente i trenta anni nel corso della vita, ma nel senso che, nella esecuzione di una pluralità di condanne a pena detentiva, il criterio moderatore in questione opera con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all'atto della commissione di un nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta. L'ordinanza in esame evidenzia come le considerazioni difensive a fondamento dell'invocata unicità del cumulo muovano da un evidente equivoco di fondo, relativo al far coincidere la nozione di commissione del reato con quella di perfezionamento e a trascurare 3 che il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., di cui si chiede l'inserimento nell'unico cumulo, è un reato a consumazione prolungata. Rileva, a tale riguardo, come la partecipazione di ET a Cosa Nostra e in particolare al nucleo afferente alla "famiglia" di Enna avesse avuto inizio nell'anno 1998 (data di perfezionamento del reato) e si fosse protratta (con annesso prolungamento dell'offesa e, pertanto, della consumazione del reato) sino all'anno 2010; e come tale periodo di consumazione, individuato sulla base di specifici passaggi argomentativi della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 12/04/2016, di conferma di quella del Tribunale di Enna, riportati alle p. 3 - 5 dell'ordinanza in esame (tra cui quello nel quale si evidenzia come, a riprova dell'affiliazione prolungata nel tempo, la famiglia ET abbia ricevuto versamenti di denaro dal clan fino a tutto il 2010), ponendosi abbondantemente oltre l'intervenuta detenzione di ET, giustifichi, dunque, l'adozione da parte della Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta di due distinti provvedimenti di cumulo, emessi nel pieno rispetto dell'art. 78 cod. pen. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al costante indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, il ricorso insiste nell'unificazione del cumulo, incorrendo nella manifesta infondatezza e nella aspecificità, laddove non si confronta con tale iter motivazionale. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.
lette/certtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 1722 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 29/11/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Enna, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata dal difensore di OR ET di correzione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta in data 22 marzo 2019, nella parte in cui prevede due provvedimenti di cumulo parziale in luogo di un solo provvedimento di cumulo trentennale attinente a tutte le condanne facenti capo al suddetto. Tale istanza faceva leva, come evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata, sull'asserita illegittima esclusione dal cumulo unico invocato della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 12/04/2016, di conferma della sentenza del Tribunale di Enna in data 23/11/2013, con la quale ET era stato condannato per i delitti di cui all'art. 416- bis, commi 1, 2, 3 e 4 alla pena di anni nove di reclusione. E, quindi, sul mancato rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 78 cod. pen., che prevede che, nel caso di concorso di reati preveduto dall'art. 73 stesso codice, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti né comunque eccedere trenta anni di reclusione. Come, altresì, evidenziato dall'ordinanza impugnata, secondo la prospettazione difensiva a fronte dell'intervenuta carcerazione di ET in data 8 marzo 1999 la suddetta sentenza concernerebbe fatti di reato commessi anteriormente a tale data. 2. Avverso tale ordinanza ET, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, insistendo sulla violazione dell'art. 78 cod. pen. e sul vizio di motivazione, per non avere il Tribunale di Enna ricompreso nel decreto di cumulo trentennale la sentenza dello stesso Tribunale sopra menzionata, rigettando la richiesta difensiva di correzione di detto provvedimento. Osserva il difensore che il delitto associativo, di cui si chiedeva l'introduzione nel cumulo, era commesso in data antecedente alla carcerazione di ET, avvenuta in data 8 marzo 1999, come evidenziato dall'affiliazione del ricorrente a Cosa Nostra già alla data del 1998, dalla commissione di uno dei reati fine (estorsione ai danni di Daidone) prima del 1999 e, infine, dall'intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra la sentenza di condanna per detto reato e altra compresa nel cumulo. Rileva che anche l'imputazione "fino alla data del 2010" è espressione di una consumazione del reato in data comunque anteriore alla carcerazione. Osserva che in presenza di tutti i presupposti di legge non rileva che il reato sia a consumazione prolungata. E insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Invero, è giurisprudenza costante di questa Corte quella secondo cui il principio dell'unità del rapporto esecutivo è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione (si veda per tutte Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, Pilati, Rv. 277459, che osserva che, in presenza di cumuli parziali di pene detentive per reati commessi in tempi diversi e con periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, il limite del quintuplo della più grave fra le pene concorrenti va commisurato autonomamente in riferimento a ciascun cumulo). E secondo cui, quindi, in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, 265966: in motivazione, la Corte ha chiarito che può procedersi, invece, al calcolo unitario delle pene concorrenti se dette pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse). Ciò trova, invero, conferma in Sez. 1, n. 4135 del 27/01/2015, dep. 2016, Bassora, Rv. 267302, secondo la quale, in tema di esecuzione di pene concorrenti, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. non opera nel caso disciplinato dal successivo art. 80 di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, e, imponendosi in tal caso la formazione di cumuli differenti, il predetto criterio è applicabile, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati dalla norma predetta. E in Sez. 1, n. 37630 del 18/06/2014, Lanza, Rv. 260809, che evidenzia che il disposto di cui all'art. 78, comma primo, cod. pen., secondo cui la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di anni trenta di reclusione, non deve essere inteso nel senso che il condannato non possa essere detenuto per un periodo complessivamente eccedente i trenta anni nel corso della vita, ma nel senso che, nella esecuzione di una pluralità di condanne a pena detentiva, il criterio moderatore in questione opera con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all'atto della commissione di un nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta. L'ordinanza in esame evidenzia come le considerazioni difensive a fondamento dell'invocata unicità del cumulo muovano da un evidente equivoco di fondo, relativo al far coincidere la nozione di commissione del reato con quella di perfezionamento e a trascurare 3 che il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., di cui si chiede l'inserimento nell'unico cumulo, è un reato a consumazione prolungata. Rileva, a tale riguardo, come la partecipazione di ET a Cosa Nostra e in particolare al nucleo afferente alla "famiglia" di Enna avesse avuto inizio nell'anno 1998 (data di perfezionamento del reato) e si fosse protratta (con annesso prolungamento dell'offesa e, pertanto, della consumazione del reato) sino all'anno 2010; e come tale periodo di consumazione, individuato sulla base di specifici passaggi argomentativi della sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 12/04/2016, di conferma di quella del Tribunale di Enna, riportati alle p. 3 - 5 dell'ordinanza in esame (tra cui quello nel quale si evidenzia come, a riprova dell'affiliazione prolungata nel tempo, la famiglia ET abbia ricevuto versamenti di denaro dal clan fino a tutto il 2010), ponendosi abbondantemente oltre l'intervenuta detenzione di ET, giustifichi, dunque, l'adozione da parte della Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta di due distinti provvedimenti di cumulo, emessi nel pieno rispetto dell'art. 78 cod. pen. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al costante indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, il ricorso insiste nell'unificazione del cumulo, incorrendo nella manifesta infondatezza e nella aspecificità, laddove non si confronta con tale iter motivazionale. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.