Art. 4. 1. Gli enti pubblici individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , per gli acquisti di immobili in corso di costruzione o su progetto, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1962, n. 855 .
Note all' art. 4:
- La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
- Si trascrivono gli articoli 3 e 4 della legge n. 855/1962 , recante "Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro":
"Art. 3. - L'acquisto di fabbricati in corso di costruzione e' consentito, sempreche' siano stati ultimati il rustico, la gabbia portante, i solai, le tamponature esterne e le coperture.
Il contratto di acquisto dei fabbricati in corso di costruzione, di cui al precedente comma, deve considerarsi stipulato per l'intero immobile, come se fosse completo e rifinito in ogni sua parte ed accessori, e produce, pertanto, una volta perfezionato, gli effetti di cui all' art. 1470 del codice civile anche per le opere e le addizioni necessarie al completamento del fabbricato.
La Cassa pensioni acquirente e' facoltata a corrispondere, dopo il perfezionamento del contratto, il prezzo dell'area e dei manufatti gia' esistenti.
L'acquisto dei fabbricati, di cui al presente articolo, e' consentito solo nel caso di immobili il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore nel complesso, ad opere ultimate, a lire 600 milioni.
Art. 4. - L'acquisto di fabbricati su progetto e' consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a L. 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia gia' proprietaria dell'area.
L'acquisto sara' regolato dalle norme del codice civile sulla compravendita di cose future".
Note all' art. 4:
- La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
- Si trascrivono gli articoli 3 e 4 della legge n. 855/1962 , recante "Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro":
"Art. 3. - L'acquisto di fabbricati in corso di costruzione e' consentito, sempreche' siano stati ultimati il rustico, la gabbia portante, i solai, le tamponature esterne e le coperture.
Il contratto di acquisto dei fabbricati in corso di costruzione, di cui al precedente comma, deve considerarsi stipulato per l'intero immobile, come se fosse completo e rifinito in ogni sua parte ed accessori, e produce, pertanto, una volta perfezionato, gli effetti di cui all' art. 1470 del codice civile anche per le opere e le addizioni necessarie al completamento del fabbricato.
La Cassa pensioni acquirente e' facoltata a corrispondere, dopo il perfezionamento del contratto, il prezzo dell'area e dei manufatti gia' esistenti.
L'acquisto dei fabbricati, di cui al presente articolo, e' consentito solo nel caso di immobili il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore nel complesso, ad opere ultimate, a lire 600 milioni.
Art. 4. - L'acquisto di fabbricati su progetto e' consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a L. 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia gia' proprietaria dell'area.
L'acquisto sara' regolato dalle norme del codice civile sulla compravendita di cose future".