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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7012 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Viola, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Viola, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/12/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Ussana, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Gli stessi coniugi danno atto di essere ciascuno economicamente indipendente e che ciascuno di essi provvederà al proprio sostentamento.
3) Nella casa coniugale, sita in Ussana, Via Londra, 26, censita al catasto dei fabbricati al foglio 15, particella n. 882, categoria A/2, classe 8, consistenza 7 vani, superficie catastale 178 mq (escluse aree scoperte), rendita catastale € 415,75, gravata da un mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto dell'immobile e con obbligazione solidale di restituzione (stipulato presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A.), continuerà a vivere il Sig. Parte_1 obbligandosi a pagare interamente le singole mensilità alle rispettive scadenze.
4) Ai fini della regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, la Sig.ra per esplicito accordo tra i coniugi, è disponibile a cedere la propria CP_1 quota di proprietà dell'immobile su descritto, pari a ½, sito in Ussana, Via Londra, 26, censito al catasto dei fabbricati al foglio 15, particella n. 882, categoria A/2, classe 8, consistenza 7 vani, superficie catastale 178 mq (escluse aree scoperte), rendita catastale € 415,75, a condizione che la Banca accetti l'accollo liberatorio, per effetto del quale la sig.ra dovrà essere CP_1
Pag. 2 di 3 estromessa dal mutuo e dall'ipoteca sull'immobile e a tal fine il Sig. si Parte_1 impegna, fin d'ora, ad attivarsi presso la Banca nella quale è in corso il suddetto contratto di mutuo e ad eseguire tutte le formalità.
5) Qualora l'accollo venga accettato dall'istituto mutuante, all'atto della stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota dell'immobile, che dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla delibera della Banca di autorizzazione dell'accollo liberatorio, il Sig. verserà alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma di € 45.000,00.
6) Le spese dell'atto pubblico di trasferimento e dell'accollo saranno a carico del Sig. . Pt_1
7) Nell'ipotesi in cui, entro sei mesi dal deposito dell'omologa della separazione, la Banca non abbia ancora accettato l'accollo del mutuo al Sig. , l'ex Parte_1 casa coniugale verrà posta in vendita a terzi.
8) Si precisa, altresì, che una volta sottoscritto il presente ricorso, la sig.ra CP_1 lascerà la casa coniugale e a tal fine si indica come termine la data del 01
[...] agosto 2025.
9) Gli arredi e suppellettili presenti nell'immobile coniugale sono già stati divisi tra i coniugi, che in questo ricorso ne danno espressamente atto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7012 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Viola, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Viola, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/12/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Ussana, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Gli stessi coniugi danno atto di essere ciascuno economicamente indipendente e che ciascuno di essi provvederà al proprio sostentamento.
3) Nella casa coniugale, sita in Ussana, Via Londra, 26, censita al catasto dei fabbricati al foglio 15, particella n. 882, categoria A/2, classe 8, consistenza 7 vani, superficie catastale 178 mq (escluse aree scoperte), rendita catastale € 415,75, gravata da un mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto dell'immobile e con obbligazione solidale di restituzione (stipulato presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A.), continuerà a vivere il Sig. Parte_1 obbligandosi a pagare interamente le singole mensilità alle rispettive scadenze.
4) Ai fini della regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, la Sig.ra per esplicito accordo tra i coniugi, è disponibile a cedere la propria CP_1 quota di proprietà dell'immobile su descritto, pari a ½, sito in Ussana, Via Londra, 26, censito al catasto dei fabbricati al foglio 15, particella n. 882, categoria A/2, classe 8, consistenza 7 vani, superficie catastale 178 mq (escluse aree scoperte), rendita catastale € 415,75, a condizione che la Banca accetti l'accollo liberatorio, per effetto del quale la sig.ra dovrà essere CP_1
Pag. 2 di 3 estromessa dal mutuo e dall'ipoteca sull'immobile e a tal fine il Sig. si Parte_1 impegna, fin d'ora, ad attivarsi presso la Banca nella quale è in corso il suddetto contratto di mutuo e ad eseguire tutte le formalità.
5) Qualora l'accollo venga accettato dall'istituto mutuante, all'atto della stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota dell'immobile, che dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla delibera della Banca di autorizzazione dell'accollo liberatorio, il Sig. verserà alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma di € 45.000,00.
6) Le spese dell'atto pubblico di trasferimento e dell'accollo saranno a carico del Sig. . Pt_1
7) Nell'ipotesi in cui, entro sei mesi dal deposito dell'omologa della separazione, la Banca non abbia ancora accettato l'accollo del mutuo al Sig. , l'ex Parte_1 casa coniugale verrà posta in vendita a terzi.
8) Si precisa, altresì, che una volta sottoscritto il presente ricorso, la sig.ra CP_1 lascerà la casa coniugale e a tal fine si indica come termine la data del 01
[...] agosto 2025.
9) Gli arredi e suppellettili presenti nell'immobile coniugale sono già stati divisi tra i coniugi, che in questo ricorso ne danno espressamente atto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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