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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2468/2022 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/81 e d. lgs. n. 151 del 2011, vertente
TRA
, nella qualità di amministratore unico della SI PR srl, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Zarrillo, dom.to come in atti;
opponente
E
, C.F. - in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore pro-tempore dott. che rappresenta e difende l'Ente unitamente Controparte_2
e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati, dom.to come in atti;
opposto
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 12 del 23.5.2022 Parte_1 protocollata il 26.05.2022 al n. 11934, con la quale era stato ingiunto il pagamento di € 3.619,00, oltre accessori, per “infedeli registrazioni sul libro del lavoro dei lavoratori e CP_3 CP_4
per il periodo da febbraio 2015 a luglio 2015”.
[...]
In particolare parte opponente ha eccepito la mancata allegazione all'ordinanza ingiunzione dell'atto presupposto (il rapporto redatto ex art. 17 della L. 689 del 1981 dagli ispettori dell'INPS di Avellino),
l'assoluta incertezza del contenuto della ordinanza, che non consentiva di comprendere la effettiva contestazione e l'incongruenza tra la data di emissione della ordinanza, la data di protocollo e quella di notifica;
nel merito ha esposto che il verbale di accertamento n. 2016024404 del 20.11.2017 redatto dagli ispettori INPS ed il successivo avviso di addebito INPS erano stati impugnati dinanzi al giudice del lavoro e che nel corso del giudizio erano state raccolte prove testimoniali del tutto favorevoli alla difesa dell'opponente; in dettaglio, l'Inps fondava l'infedele registrazione di quelle che in effetti erano le trasferte dei suindicati dipendenti, solo in base all'esame degli estratti conto bancari che potevano, a dire dell'istituto, sostenere trasferte presso la banca in numero inferiore a quelle registrate, laddove i testi e avevano riferito che i dipendenti coinvolti Testimone_1 Testimone_2 nell'accertamento, e non si recavano in banca solo per effettuare versamenti e/o CP_3 CP_4
prelievi bancari, ma anche per svolgere altri tipi di attività di interesse dell'azienda; ne derivava la assoluta effettività delle trasferte dichiarate nel libro unico del lavoro dei soci lavoratori, da non poter ridurre solo a quelle riscontrate dagli estratti conto bancari dei prelevamenti e versamenti.
L'opponente ha chiesto, dunque, l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. 12 del 23.05.2022; vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore costituitosi antistatario.
Si costituiva l' che ha dedotto l'assoluta autonomia dei giudizi separatamente Controparte_5 proposti contro l'INPS e l' ; nel merito ha chiesto la conferma della ordinanza opposta, con CP_1
condanna alle spese di lite del ricorrente, in quanto congruo limitare le trasferte a quelle riscontrate dagli estratti conto bancari.
Nel corso di questo giudizio il detto verbale ed il successivo avviso di addebito Inps n. 321 2018
00007445 55 000 sono stati impugnati innanzi al Tribunale di Avellino sez. Lavoro (rg. 2923/2018) in persona del Giudice dott. Luce che ha accolto il ricorso e con sentenza n. 999/2022 ha così stabilito:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n 2923/2018 R.G Lavoro, proposto da SI PR s.r.l. nei confronti di , ogni contraria istanza Controparte_6
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito oggetto della opposizione ed in atti ed in parte motiva indicato;
2) Condanna Inps al pagamento delle spese di lite a favore di SI PR s.r.l, spese che liquida nella somma di € 5.920 (cinquemilanovecentoventi) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili”.
Sulla base di tale pronuncia parte opponente ha dedotto che l'annullamento di tale atto c.d. presupposto avrebbe dovuto comportare la caducazione anche della ordinanza oggi impugnata, essendo la sentenza richiamata passata in giudicato e ciò in quanto l'annullamento dell'atto prodromico comporterebbe la nullità dell'ordinanza che ci occupa, fondandosi su di esso.
Sul punto, si condivide la posizione dell che invoca la assoluta autonomia dei due giudizi, CP_1
peraltro tra parti diverse, sicché non può parlarsi di giudicato esterno o riflesso o di atto presupposto.
Infatti la Cassazione con l'ordinanza n. 20395 del 16.07.2021 ha stabilito che non sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica tra le cause inerenti ai rapporti contributivi instaurate contro l'INPS e le cause inerenti a sanzioni amministrative nei confronti del Ministero del Lavoro, seppur basate sul medesimo accertamento ispettivo. In un caso analogo a quello de quo i giudici di legittimità hanno rilevato, preliminarmente, che il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul lavoro, seppur relativi ai medesimi lavoratori, devono rimanere autonomi.
Secondo la Suprema Corte non sussiste, quindi, rapporto di pregiudizialità tra detti giudizi, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato.
Ipotesi questa – continua l'ordinanza – che non è ravvisabile nel caso di specie, ove tra potestà accertativa dell'Ispettorato del Lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.
Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal , Controparte_7 statuendo che la sentenza intervenuta in merito alle pretese dell'INPS non potesse costituire giudicato riflesso nel procedimento avente ad oggetto le sanzioni irrogate dalla DPL.
Si aggiunga che detta pronuncia giurisprudenziale ha specificato la utilizzabilità dei fatti accertati in separato giudizio anche nel giudizio in corso, in base a quelle che sono le regole generali di utilizzabilità del compendio probatorio raccolto in altro giudizio (il riferimento è alle c.d. prove atipiche pienamente utilizzabili e valutabili;
cfr. sul punto Cass. Civ. n. 9242 del 6.5.2016 nella quale si legge che il giudice di merito, al fine di fondare il proprio convincimento, può utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio, anche penale, fra le stesse parti oppure fra parti diverse). Si legge infatti “... nel caso in esame la Corte territoriale si è limitata a dare atto del giudicato riflesso ed a ritenere che la decisione intervenuta nella diversa sede processuale abbia comportato la caducazione anche dell'ordinanza ingiunzione, e ciò senza alcun accertamento autonomo circa le circostanze fattuali che hanno fondato il diritto all'applicazione delle sanzioni, eventualmente anche sulla base di quello risultante dalla sentenza passata in giudicato”(Ordinanza n. 20395 del
16.07.2021).
Ebbene, nella sentenza passata in giudicato in atti prodotta (g.d.l. trib. Avellino n. 999 del 2022) sono riportate le deposizioni rese dai testi escussi.
Nella richiamata sentenza si legge che il teste , dipendente della opponente, ha Testimone_1 riferito che e … erano i soli incaricati di effettuare i versamenti presso la banca… CP_3 CP_4
presso la quale si recavano per effettuare qualsivoglia attività, non solo per effettuare versamenti.
altro dipendente, ha riferito che i due erano gli unici a recarsi in banca per svolgervi Testimone_2
attività anche non connesse a prelievi o versamenti.
Il teste dipendente della banca, ha riferito che “i signori e Testimone_3 CP_3
si recavano in banca per parlare con noi e richiedere specifiche tecniche ed Controparte_4 economiche delle operazioni di cui la società aveva bisogno… venivano sia singolarmente che assieme, altre volte con l'amministratore; venivano da me anche per consulenze bancarie…. per ritirare titoli”.
I testi escussi hanno reso quindi dichiarazioni favorevoli all'odierno opponente sul numero e contenuto delle trasferte in banca dei due dipendenti interessati, numero che non può essere ridotto a quello riscontrato dagli estratti conto bancari di registrazione di operazioni poste in essere per conto dell'azienda, se è vero che i due dipendenti si recavano in banca per svolgere molteplici e svariate attività, tutte di interesse dell'azienda.
Peraltro, in questo giudizio l'ispettorato non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno delle proprie deduzioni, né addotto elementi diversi rispetto a quello presuntivo dell'asserita corrispondenza delle operazioni effettuate sugli estratti conto della ricorrente rispetto al numero delle trasferte da riconoscere.
Parte opponente ha provato, invece, che i due dipendenti in questione effettivamente si recavano presso la sede dell'istituto di credito per svolgere anche operazioni non strettamente connesse alla gestione del conto e che, quindi, non hanno lasciato la traccia nell'estratto conto come preteso dell'amministrazione; anche in questo giudizio l'ispettorato non ha offerto alcun ulteriore elemento utile a sostenere la propria tesi.
Deve aggiungersi che la società di cui l'odierno opponente è amministratore unico, Parte_2 ha impugnato l'ordinanza che ci occupa dinanzi al Tribunale di Avellino, R.g. 2472/2022, con cui è stato accolto il ricorso e con sentenza n. 1111/2023, sentenza non opposta, in questa sede depositata in funzione di giudicato i cui effetti incidono sulla procedura de qua, in quanto avente ad oggetto la medesima ordinanza impugnata per gli stessi presunti fatti contestati.
Alla luce di quanto esposto, considerando che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, tra cui anche le risultanze di atti di altri giudizi (Cass. 2023 n. 2947) e verificata la congruità del percorso logico di altro giudicante, utilizzate pacificamente in questo giudizio le prove raccolte in altro giudizio come prove atipiche ed essendo pacifica l'autonomia dei due giudizi, anche il presente ricorso in opposizione va considerato fondato e l'ordinanza di ingiunzione va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza con attribuzione al difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la impugnata ordinanza ingiunzione n.12 del
23.05.2022 protocollata il 26.05.2022 al n. 11934;
2.condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite, liquidate in €
1700,00 per compensi, nonché spese generali al 15%, cap e iva come per legge, oltre esborsi documentati, con attribuzione.
Così deciso in Avellino il 15.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2468/2022 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/81 e d. lgs. n. 151 del 2011, vertente
TRA
, nella qualità di amministratore unico della SI PR srl, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Zarrillo, dom.to come in atti;
opponente
E
, C.F. - in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore pro-tempore dott. che rappresenta e difende l'Ente unitamente Controparte_2
e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati, dom.to come in atti;
opposto
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 12 del 23.5.2022 Parte_1 protocollata il 26.05.2022 al n. 11934, con la quale era stato ingiunto il pagamento di € 3.619,00, oltre accessori, per “infedeli registrazioni sul libro del lavoro dei lavoratori e CP_3 CP_4
per il periodo da febbraio 2015 a luglio 2015”.
[...]
In particolare parte opponente ha eccepito la mancata allegazione all'ordinanza ingiunzione dell'atto presupposto (il rapporto redatto ex art. 17 della L. 689 del 1981 dagli ispettori dell'INPS di Avellino),
l'assoluta incertezza del contenuto della ordinanza, che non consentiva di comprendere la effettiva contestazione e l'incongruenza tra la data di emissione della ordinanza, la data di protocollo e quella di notifica;
nel merito ha esposto che il verbale di accertamento n. 2016024404 del 20.11.2017 redatto dagli ispettori INPS ed il successivo avviso di addebito INPS erano stati impugnati dinanzi al giudice del lavoro e che nel corso del giudizio erano state raccolte prove testimoniali del tutto favorevoli alla difesa dell'opponente; in dettaglio, l'Inps fondava l'infedele registrazione di quelle che in effetti erano le trasferte dei suindicati dipendenti, solo in base all'esame degli estratti conto bancari che potevano, a dire dell'istituto, sostenere trasferte presso la banca in numero inferiore a quelle registrate, laddove i testi e avevano riferito che i dipendenti coinvolti Testimone_1 Testimone_2 nell'accertamento, e non si recavano in banca solo per effettuare versamenti e/o CP_3 CP_4
prelievi bancari, ma anche per svolgere altri tipi di attività di interesse dell'azienda; ne derivava la assoluta effettività delle trasferte dichiarate nel libro unico del lavoro dei soci lavoratori, da non poter ridurre solo a quelle riscontrate dagli estratti conto bancari dei prelevamenti e versamenti.
L'opponente ha chiesto, dunque, l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. 12 del 23.05.2022; vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore costituitosi antistatario.
Si costituiva l' che ha dedotto l'assoluta autonomia dei giudizi separatamente Controparte_5 proposti contro l'INPS e l' ; nel merito ha chiesto la conferma della ordinanza opposta, con CP_1
condanna alle spese di lite del ricorrente, in quanto congruo limitare le trasferte a quelle riscontrate dagli estratti conto bancari.
Nel corso di questo giudizio il detto verbale ed il successivo avviso di addebito Inps n. 321 2018
00007445 55 000 sono stati impugnati innanzi al Tribunale di Avellino sez. Lavoro (rg. 2923/2018) in persona del Giudice dott. Luce che ha accolto il ricorso e con sentenza n. 999/2022 ha così stabilito:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n 2923/2018 R.G Lavoro, proposto da SI PR s.r.l. nei confronti di , ogni contraria istanza Controparte_6
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito oggetto della opposizione ed in atti ed in parte motiva indicato;
2) Condanna Inps al pagamento delle spese di lite a favore di SI PR s.r.l, spese che liquida nella somma di € 5.920 (cinquemilanovecentoventi) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili”.
Sulla base di tale pronuncia parte opponente ha dedotto che l'annullamento di tale atto c.d. presupposto avrebbe dovuto comportare la caducazione anche della ordinanza oggi impugnata, essendo la sentenza richiamata passata in giudicato e ciò in quanto l'annullamento dell'atto prodromico comporterebbe la nullità dell'ordinanza che ci occupa, fondandosi su di esso.
Sul punto, si condivide la posizione dell che invoca la assoluta autonomia dei due giudizi, CP_1
peraltro tra parti diverse, sicché non può parlarsi di giudicato esterno o riflesso o di atto presupposto.
Infatti la Cassazione con l'ordinanza n. 20395 del 16.07.2021 ha stabilito che non sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica tra le cause inerenti ai rapporti contributivi instaurate contro l'INPS e le cause inerenti a sanzioni amministrative nei confronti del Ministero del Lavoro, seppur basate sul medesimo accertamento ispettivo. In un caso analogo a quello de quo i giudici di legittimità hanno rilevato, preliminarmente, che il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul lavoro, seppur relativi ai medesimi lavoratori, devono rimanere autonomi.
Secondo la Suprema Corte non sussiste, quindi, rapporto di pregiudizialità tra detti giudizi, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato.
Ipotesi questa – continua l'ordinanza – che non è ravvisabile nel caso di specie, ove tra potestà accertativa dell'Ispettorato del Lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.
Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal , Controparte_7 statuendo che la sentenza intervenuta in merito alle pretese dell'INPS non potesse costituire giudicato riflesso nel procedimento avente ad oggetto le sanzioni irrogate dalla DPL.
Si aggiunga che detta pronuncia giurisprudenziale ha specificato la utilizzabilità dei fatti accertati in separato giudizio anche nel giudizio in corso, in base a quelle che sono le regole generali di utilizzabilità del compendio probatorio raccolto in altro giudizio (il riferimento è alle c.d. prove atipiche pienamente utilizzabili e valutabili;
cfr. sul punto Cass. Civ. n. 9242 del 6.5.2016 nella quale si legge che il giudice di merito, al fine di fondare il proprio convincimento, può utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio, anche penale, fra le stesse parti oppure fra parti diverse). Si legge infatti “... nel caso in esame la Corte territoriale si è limitata a dare atto del giudicato riflesso ed a ritenere che la decisione intervenuta nella diversa sede processuale abbia comportato la caducazione anche dell'ordinanza ingiunzione, e ciò senza alcun accertamento autonomo circa le circostanze fattuali che hanno fondato il diritto all'applicazione delle sanzioni, eventualmente anche sulla base di quello risultante dalla sentenza passata in giudicato”(Ordinanza n. 20395 del
16.07.2021).
Ebbene, nella sentenza passata in giudicato in atti prodotta (g.d.l. trib. Avellino n. 999 del 2022) sono riportate le deposizioni rese dai testi escussi.
Nella richiamata sentenza si legge che il teste , dipendente della opponente, ha Testimone_1 riferito che e … erano i soli incaricati di effettuare i versamenti presso la banca… CP_3 CP_4
presso la quale si recavano per effettuare qualsivoglia attività, non solo per effettuare versamenti.
altro dipendente, ha riferito che i due erano gli unici a recarsi in banca per svolgervi Testimone_2
attività anche non connesse a prelievi o versamenti.
Il teste dipendente della banca, ha riferito che “i signori e Testimone_3 CP_3
si recavano in banca per parlare con noi e richiedere specifiche tecniche ed Controparte_4 economiche delle operazioni di cui la società aveva bisogno… venivano sia singolarmente che assieme, altre volte con l'amministratore; venivano da me anche per consulenze bancarie…. per ritirare titoli”.
I testi escussi hanno reso quindi dichiarazioni favorevoli all'odierno opponente sul numero e contenuto delle trasferte in banca dei due dipendenti interessati, numero che non può essere ridotto a quello riscontrato dagli estratti conto bancari di registrazione di operazioni poste in essere per conto dell'azienda, se è vero che i due dipendenti si recavano in banca per svolgere molteplici e svariate attività, tutte di interesse dell'azienda.
Peraltro, in questo giudizio l'ispettorato non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno delle proprie deduzioni, né addotto elementi diversi rispetto a quello presuntivo dell'asserita corrispondenza delle operazioni effettuate sugli estratti conto della ricorrente rispetto al numero delle trasferte da riconoscere.
Parte opponente ha provato, invece, che i due dipendenti in questione effettivamente si recavano presso la sede dell'istituto di credito per svolgere anche operazioni non strettamente connesse alla gestione del conto e che, quindi, non hanno lasciato la traccia nell'estratto conto come preteso dell'amministrazione; anche in questo giudizio l'ispettorato non ha offerto alcun ulteriore elemento utile a sostenere la propria tesi.
Deve aggiungersi che la società di cui l'odierno opponente è amministratore unico, Parte_2 ha impugnato l'ordinanza che ci occupa dinanzi al Tribunale di Avellino, R.g. 2472/2022, con cui è stato accolto il ricorso e con sentenza n. 1111/2023, sentenza non opposta, in questa sede depositata in funzione di giudicato i cui effetti incidono sulla procedura de qua, in quanto avente ad oggetto la medesima ordinanza impugnata per gli stessi presunti fatti contestati.
Alla luce di quanto esposto, considerando che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, tra cui anche le risultanze di atti di altri giudizi (Cass. 2023 n. 2947) e verificata la congruità del percorso logico di altro giudicante, utilizzate pacificamente in questo giudizio le prove raccolte in altro giudizio come prove atipiche ed essendo pacifica l'autonomia dei due giudizi, anche il presente ricorso in opposizione va considerato fondato e l'ordinanza di ingiunzione va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza con attribuzione al difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la impugnata ordinanza ingiunzione n.12 del
23.05.2022 protocollata il 26.05.2022 al n. 11934;
2.condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite, liquidate in €
1700,00 per compensi, nonché spese generali al 15%, cap e iva come per legge, oltre esborsi documentati, con attribuzione.
Così deciso in Avellino il 15.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino