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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GN LORELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cento - Via Provenzali 15 44042 Cento FE
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 234 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2025 depositato il 15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare l'integrale illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento IMU n. 234 del 27.03.2024, notificato il 03.05.2024, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente né a titolo di maggiori imposte né di sanzioni e accessori, condannando altresì il Comune all'integrale refusione degli importi che risulteranno indebitamente corrisposti in corso di causa per il titolo in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi. Con vittoria di spese ed onorari, tenendo conto della possibile esistenza dei presupposti di una lite temeraria per le motivazioni esposte nel presente ricorso.” Resistente: “- rigettare il ricorso del contribuente e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'ufficio, per le motivazioni sopra esposte;
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese processuali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 234 del 27/03/2024 con il quale il Comune di Cento chiedeva per l'anno 2020 il pagamento di IMU, oltre sanzioni ed interessi, per complessivi € 1.404,00, in relazione alla quota di proprietà pari al 50% di una unità immobiliare sita in località Casumaro Indirizzo_1 . Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della richiesta tenuto conto che l'immobile, già adibito ad abitazione coniugale, era stato assegnato in sede di separazione consensuale dei coniugi, alla moglie che effettivamente lo occupava, e del disposto dall'art. 1 c. 743, secondo periodo, della L. 160/2019. Le argomentazioni difensive hanno ad oggetto l'analisi della normativa vigente, le interpretazioni della stessa con circolari dell'A.F. e la giurisprudenza di merito in materia. Il Comune di Cento, tempestivamente costituito in giudizio, afferma la soggettività passiva IMU in capo all'odierno ricorrente non ritenendo sussistenti i requisiti di esenzione previsti dall'art. 1 comma 741 L. 160/2019: -l'assegnazione della casa famigliare sarebbe stata oggetto di specifici accordi tra le parti e non di provvedimento giudiziale;
-non si è in presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap affidati al genitore assegnatario dell'immobile. La causa è stata discussa in pubblica udienza davanti al Giudice Monocratico nella seduta del 15 dicembre 2025 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La controversia ha per oggetto l'interpretazione della L. 160/2019 nella parte in cui:
- all'art 1, comma 741, lett. c), punto 4) prevede che sia considerata abitazione principale “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”, che ha modificato la precedente normativa che attribuiva la soggettività passiva IMU al coniuge “a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale”, facendo ricadere il tributo in capo all'utilizzatore con liberazione del coniuge non assegnatario, anche se proprietario.
- al comma 743 definisce il soggetto passivo dell'imposta “il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.”. Visti i primi dubbi interpretativi conseguiti alla modifica della disciplina previgente rispetto alla L. 160/2019, è intervenuta la prima circolare MEF 1/DF del 18 marzo 2020 con la quale si chiarisce la ratio legis della novella e, con riguardo all'ipotesi di “Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli” (punto “) precisa: “Ed invero, la differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c), n. 4, che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla è mutato rispetto alla precedente disciplina. Pertanto, continua a permanere l'esclusione dall'IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l'individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario non sono rilevanti ai fini dell'assimilazione.” I chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria sono condivisibili nella misura in cui sottolineano come la modifica normativa abbia una connotazione estensiva e funzionale a fare rientrare nel perimetro dell'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale, oltre al coniuge assegnatario dell'immobile, anche il genitore affidatario dei figli nel contesto di una coppia di fatto. In entrambi i casi, ai fini dell'esenzione, la normativa richiede che l'assegnazione derivi da provvedimento del giudice, la cui individuazione e assegnazione della casa familiare non può essere contestata dal Comune in relazione all'esenzione dall'imposta. La corretta interpretazione della normativa vigente porta a concludere che la soggettività passiva IMU, in caso di assegnazione della casa famigliare disposta in sede di separazione omologata, va individuata tenendo conto del disposto non solo dell'art. 1 comma 741 ma anche del comma 743, L. 160/2019: “È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.” Nel caso di specie, l'assegnazione della casa famigliare è stata disposta con il provvedimento di omologa della separazione consensuale dei coniugi che costituisce, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune resistente, provvedimento giudiziale di assegnazione seppure conformemente agli accordi di separazione intercorsi tra i coniugi, idoneo a far sorgere, ai soli fini IMU, la qualifica dell'immobile come “abitazione familiare” destinata alla convivenza del coniuge assegnatario e dei figli della coppia (seppure maggiorenni). Conformemente alla maggioritaria giurisprudenza di merito in materia, il ricorrente, non assegnatario, non può essere considerato soggetto passivo IMU. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-accoglie il ricorso;
-condanna il Comune resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in
€ 30,00 per anticipazioni (c.u.t.), € 300,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e contributo previdenziale come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025 Il Giudice Monocratico Lorella Fregnani
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GN LORELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cento - Via Provenzali 15 44042 Cento FE
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 234 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2025 depositato il 15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare l'integrale illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento IMU n. 234 del 27.03.2024, notificato il 03.05.2024, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente né a titolo di maggiori imposte né di sanzioni e accessori, condannando altresì il Comune all'integrale refusione degli importi che risulteranno indebitamente corrisposti in corso di causa per il titolo in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi. Con vittoria di spese ed onorari, tenendo conto della possibile esistenza dei presupposti di una lite temeraria per le motivazioni esposte nel presente ricorso.” Resistente: “- rigettare il ricorso del contribuente e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'ufficio, per le motivazioni sopra esposte;
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese processuali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 234 del 27/03/2024 con il quale il Comune di Cento chiedeva per l'anno 2020 il pagamento di IMU, oltre sanzioni ed interessi, per complessivi € 1.404,00, in relazione alla quota di proprietà pari al 50% di una unità immobiliare sita in località Casumaro Indirizzo_1 . Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della richiesta tenuto conto che l'immobile, già adibito ad abitazione coniugale, era stato assegnato in sede di separazione consensuale dei coniugi, alla moglie che effettivamente lo occupava, e del disposto dall'art. 1 c. 743, secondo periodo, della L. 160/2019. Le argomentazioni difensive hanno ad oggetto l'analisi della normativa vigente, le interpretazioni della stessa con circolari dell'A.F. e la giurisprudenza di merito in materia. Il Comune di Cento, tempestivamente costituito in giudizio, afferma la soggettività passiva IMU in capo all'odierno ricorrente non ritenendo sussistenti i requisiti di esenzione previsti dall'art. 1 comma 741 L. 160/2019: -l'assegnazione della casa famigliare sarebbe stata oggetto di specifici accordi tra le parti e non di provvedimento giudiziale;
-non si è in presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap affidati al genitore assegnatario dell'immobile. La causa è stata discussa in pubblica udienza davanti al Giudice Monocratico nella seduta del 15 dicembre 2025 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La controversia ha per oggetto l'interpretazione della L. 160/2019 nella parte in cui:
- all'art 1, comma 741, lett. c), punto 4) prevede che sia considerata abitazione principale “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”, che ha modificato la precedente normativa che attribuiva la soggettività passiva IMU al coniuge “a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale”, facendo ricadere il tributo in capo all'utilizzatore con liberazione del coniuge non assegnatario, anche se proprietario.
- al comma 743 definisce il soggetto passivo dell'imposta “il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.”. Visti i primi dubbi interpretativi conseguiti alla modifica della disciplina previgente rispetto alla L. 160/2019, è intervenuta la prima circolare MEF 1/DF del 18 marzo 2020 con la quale si chiarisce la ratio legis della novella e, con riguardo all'ipotesi di “Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli” (punto “) precisa: “Ed invero, la differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c), n. 4, che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla è mutato rispetto alla precedente disciplina. Pertanto, continua a permanere l'esclusione dall'IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l'individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal Giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario non sono rilevanti ai fini dell'assimilazione.” I chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria sono condivisibili nella misura in cui sottolineano come la modifica normativa abbia una connotazione estensiva e funzionale a fare rientrare nel perimetro dell'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale, oltre al coniuge assegnatario dell'immobile, anche il genitore affidatario dei figli nel contesto di una coppia di fatto. In entrambi i casi, ai fini dell'esenzione, la normativa richiede che l'assegnazione derivi da provvedimento del giudice, la cui individuazione e assegnazione della casa familiare non può essere contestata dal Comune in relazione all'esenzione dall'imposta. La corretta interpretazione della normativa vigente porta a concludere che la soggettività passiva IMU, in caso di assegnazione della casa famigliare disposta in sede di separazione omologata, va individuata tenendo conto del disposto non solo dell'art. 1 comma 741 ma anche del comma 743, L. 160/2019: “È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.” Nel caso di specie, l'assegnazione della casa famigliare è stata disposta con il provvedimento di omologa della separazione consensuale dei coniugi che costituisce, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune resistente, provvedimento giudiziale di assegnazione seppure conformemente agli accordi di separazione intercorsi tra i coniugi, idoneo a far sorgere, ai soli fini IMU, la qualifica dell'immobile come “abitazione familiare” destinata alla convivenza del coniuge assegnatario e dei figli della coppia (seppure maggiorenni). Conformemente alla maggioritaria giurisprudenza di merito in materia, il ricorrente, non assegnatario, non può essere considerato soggetto passivo IMU. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-accoglie il ricorso;
-condanna il Comune resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in
€ 30,00 per anticipazioni (c.u.t.), € 300,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e contributo previdenziale come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025 Il Giudice Monocratico Lorella Fregnani