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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1271/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2002/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da ricorrente_____1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Piave N 131 98071 Capo D'Orlando ME
contro
Ag.entrate - IS - SI
elettivamente domiciliato presso Email_1
AT Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035125661000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035125661000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035125661000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/1/2025 GA ON chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240035125661000 notificata in data 18/10/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 1.286,71 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2009 al 2012 per conto di AT SI 1. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, eccependo difetto di legittimazione passiva e regolarità della procedura di riscossione attivata da AT SI 1.
Non si costituiva AT SI 1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 263132 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 07/10/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
Va, tuttavia, osservato che, in materia di contenzioso tributario, la notifica del ricorso ai soggetti pubblici e il deposito degli atti presso la Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 16-bis d.Lv. 546/92, devono avvenire, a pena di inammissibilità insanabile, telematicamente (notifica a mezzo pec e deposito telematico degli atti), salvo nei casi in cui il contribuente possa stare in giudizio personalmente;
né la costituzione dell'ufficio può sanare l'inammissibilità (cfr. Cass. 4815/2025).
Tuttavia, a decorrere dai ricorsi notificati successivamente al 1/9/2024, ai sensi del medesimo art. 16-bis commi 3 e 4-bis, il deposito telematico degli atti processuali e delle notifiche è obbligatorio per tutti, indifferentemente, a pena di improcedibilità del giudizio, a meno che la parte non provveda alla regolarizzazione nel termine indicato dall'ufficio giudiziario. Nella specie, a seguito del deposito irregolare, la parte è stata espressamente invitata dalla segreteria, alla regolarizzazione, senza che vi abbia provveduto.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. In ragione di mancanza di specifica eccezione ad opera dei resistenti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2002/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da ricorrente_____1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Piave N 131 98071 Capo D'Orlando ME
contro
Ag.entrate - IS - SI
elettivamente domiciliato presso Email_1
AT Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035125661000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035125661000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035125661000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/1/2025 GA ON chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240035125661000 notificata in data 18/10/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 1.286,71 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2009 al 2012 per conto di AT SI 1. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, eccependo difetto di legittimazione passiva e regolarità della procedura di riscossione attivata da AT SI 1.
Non si costituiva AT SI 1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 263132 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 07/10/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
Va, tuttavia, osservato che, in materia di contenzioso tributario, la notifica del ricorso ai soggetti pubblici e il deposito degli atti presso la Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 16-bis d.Lv. 546/92, devono avvenire, a pena di inammissibilità insanabile, telematicamente (notifica a mezzo pec e deposito telematico degli atti), salvo nei casi in cui il contribuente possa stare in giudizio personalmente;
né la costituzione dell'ufficio può sanare l'inammissibilità (cfr. Cass. 4815/2025).
Tuttavia, a decorrere dai ricorsi notificati successivamente al 1/9/2024, ai sensi del medesimo art. 16-bis commi 3 e 4-bis, il deposito telematico degli atti processuali e delle notifiche è obbligatorio per tutti, indifferentemente, a pena di improcedibilità del giudizio, a meno che la parte non provveda alla regolarizzazione nel termine indicato dall'ufficio giudiziario. Nella specie, a seguito del deposito irregolare, la parte è stata espressamente invitata dalla segreteria, alla regolarizzazione, senza che vi abbia provveduto.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. In ragione di mancanza di specifica eccezione ad opera dei resistenti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite.