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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1571/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice PA EN TR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1571/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1 DESSANTI RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALDO FONTANELLI CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ha convenuto avanti l'intestato Tribunale Parte_1
-in funzione di giudice del lavoro- l' Controparte_2
al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 392/2022 pronunciato dal Tribunale di
[...] Sassari il 15.09.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 59.188,53 oltre interessi a titolo di contribuzione soggettiva e integrativa obbligatoria e sanzioni per gli anni dal 1997 al 2018, oltre spese della procedura monitoria.
Ha dedotto l'opponente a sostegno del proprio ricorso l'estinzione, per decorso della prescrizione, dei crediti contributivi soggettivi ed integrativi degli anni antecedenti all'anno 2017, con conseguente riduzione dell'importo ai soli contributi e sanzioni non ancora prescritti.
Costituitosi l'opposto in data 31 maggio 2022, ha dedotto di avere validamente interrotto il decorso della prescrizione per tutti gli importi richiesti ed ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, ha chiesto ordinarsi il pagamento di € 6.243,21 afferente alle annualità contributive dall'anno 2017 al 2018 in quanto non contestate.
All'esito della prima udienza di comparizione dell'8.6.2023, il giudice, ritenuta la tardività della costituzione di parte opposta e del deposito della documentazione comprovante l'interruzione della prescrizione eccepita dall'opponente in riferimento alle annualità antecedenti al 2017, ha sospeso pagina 1 di 2 l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e ne ha concesso l'esecuzione parziale limitatamente all'importo di € 6.243,21.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
L'opposizione è risultata parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione e per i motivi che si vanno ad esporre.
La documentazione comprovante l'interruzione della prescrizione è stata prodotta con memoria difensiva depositata in data 31 maggio 2023, tardivamente rispetto alla data di udienza prevista per l'8.6.2023, e non è quindi utilizzabile.
Ne consegue che risulta non decorsa la prescrizione quinquennale in ordine ai crediti contributivi integrativi e soggettivi (oltre sanzioni) per gli anni 2017 e 2018 in quanto regolarmente interrotta mediante la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, accertato nel presente giudizio di opposizione un credito contributivo inferiore, e l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 6.243,21, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo, da ritenersi non contestata.
Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese processuali che, in ragione della riduzione del credito contributivo, vengono compensate per un terzo e poste a carico dell'opponente per i restanti due terzi (valore causa € 6.243,21, in base a quanto concretamente accertato, scaglioni minimi per la bassa complessità delle questioni di fatto e diritto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 392/2022 pronunciato dal Tribunale di Sassari sezione Lavoro il 15.09.2022;
- condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_2
di € 6.243,21, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
[...]
- compensa per un terzo le spese di lite e pone a carico dell'opponente i restanti due terzi che si liquidano in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Sassari, 14/11/2025
Il giudice
PA EN TR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice PA EN TR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1571/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1 DESSANTI RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALDO FONTANELLI CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ha convenuto avanti l'intestato Tribunale Parte_1
-in funzione di giudice del lavoro- l' Controparte_2
al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 392/2022 pronunciato dal Tribunale di
[...] Sassari il 15.09.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 59.188,53 oltre interessi a titolo di contribuzione soggettiva e integrativa obbligatoria e sanzioni per gli anni dal 1997 al 2018, oltre spese della procedura monitoria.
Ha dedotto l'opponente a sostegno del proprio ricorso l'estinzione, per decorso della prescrizione, dei crediti contributivi soggettivi ed integrativi degli anni antecedenti all'anno 2017, con conseguente riduzione dell'importo ai soli contributi e sanzioni non ancora prescritti.
Costituitosi l'opposto in data 31 maggio 2022, ha dedotto di avere validamente interrotto il decorso della prescrizione per tutti gli importi richiesti ed ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, ha chiesto ordinarsi il pagamento di € 6.243,21 afferente alle annualità contributive dall'anno 2017 al 2018 in quanto non contestate.
All'esito della prima udienza di comparizione dell'8.6.2023, il giudice, ritenuta la tardività della costituzione di parte opposta e del deposito della documentazione comprovante l'interruzione della prescrizione eccepita dall'opponente in riferimento alle annualità antecedenti al 2017, ha sospeso pagina 1 di 2 l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e ne ha concesso l'esecuzione parziale limitatamente all'importo di € 6.243,21.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
L'opposizione è risultata parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione e per i motivi che si vanno ad esporre.
La documentazione comprovante l'interruzione della prescrizione è stata prodotta con memoria difensiva depositata in data 31 maggio 2023, tardivamente rispetto alla data di udienza prevista per l'8.6.2023, e non è quindi utilizzabile.
Ne consegue che risulta non decorsa la prescrizione quinquennale in ordine ai crediti contributivi integrativi e soggettivi (oltre sanzioni) per gli anni 2017 e 2018 in quanto regolarmente interrotta mediante la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, accertato nel presente giudizio di opposizione un credito contributivo inferiore, e l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 6.243,21, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo, da ritenersi non contestata.
Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese processuali che, in ragione della riduzione del credito contributivo, vengono compensate per un terzo e poste a carico dell'opponente per i restanti due terzi (valore causa € 6.243,21, in base a quanto concretamente accertato, scaglioni minimi per la bassa complessità delle questioni di fatto e diritto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 392/2022 pronunciato dal Tribunale di Sassari sezione Lavoro il 15.09.2022;
- condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_2
di € 6.243,21, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
[...]
- compensa per un terzo le spese di lite e pone a carico dell'opponente i restanti due terzi che si liquidano in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Sassari, 14/11/2025
Il giudice
PA EN TR
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