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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1266/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 6.11.2025 per la decisione ex artt. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione dell'ordinanza del 6.6.2025 alle parti costituite;
considerato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 1266/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1266/2024 r.g.a.c., avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale
TRA
, c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Benevento, alla via Umberto I n. 42/44, presso lo studio dell'avv. Marcello Carmine Salvione, dalla quale sono rapp.te e difese, giusta procura in atti
ATTORE
E
, c.f. con sede in Benevento alla via Controparte_1 P.IVA_1
Avellino n. 21, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
Benevento, alla via Toma n. 13, presso lo studio dell'avv. Gianleonardo Caruso, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di proprietario di Parte_1 unità immobiliare nel , sito Benevento, alla via Toma n. 13, ha Controparte_1 convenuto in giudizio il medesimo, impugnando il deliberato assembleare del CP_1
6.12.2023, sul punto n. 3 dell'ordine del giorno “varie ed eventuali”, in favore della proposta di intimare all'amministratore p.t. “di predisporre e consegnare entro il 9.12.2023 al legale nominato dal per il ricorso all'ordine del giorno e ai condomini interessati lo CP_1 schema di riparto spese secondo il contenuto della delibera del 10.5.2022 e nominare la ditta esecutrice dei lavori” e deducendo: la violazione del diritto, ex art. 1105, co. 3, c.c., ad una
- Pagina 2 - previa informazione sull'oggetto della deliberazione;
la mancata stesura ed approvazione dello stato di riparto e della preventiva approvazione di spesa del corrispettivo da liquidare alla ditta indicata come esecutrice dei lavori, nonché l'omessa costituzione di un fondo speciale di cui all'art. 1135, co. 1, n. 4 c.c.. Egli ha, inoltre, impugnato il deliberato assembleare del 10.5.2022, sul punto di integrazione n. 2 dell'ordine del giorno
“comunicazioni da parte di alcuni condomini per la rettifica dei riparti spese della transazione inerente la causa condomino Dott. vs e squilibrio di spese a Parte_1 CP_1 carico del Condominio, in contrasto con lo spirito bonario per cui andava fatto la transazione.
Decisioni in merito”, deducendo la violazione dell'art. 1123 c.c. per avere la delibera erroneamente suddiviso le spese inerenti al risarcimento del danno patrimoniale al Pt_1
i lavori a farsi sulla parte comune e le spese legali su di una cerchia di condomini individuati sulla verticale sottostante il lastrico invece che in funzione proporzionale ai millesimi di proprietà.
Per questi motivi
ha chiesto, previa sospensiva, di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera del 6.12.2023, nonché la nullità di quella del 10.5.2022.
Si è costituito il , il quale ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza delle doglianze avverse.
Senonché, rigettata la richiesta di sospensiva con ordinanza del 13.12.2024, la causa è stata rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
In relazione al primo motivo di impugnazione, in disparte il fatto che l'assemblea non ha deliberato sul punto n. 3 dell'ordine del giorno bensì in prosieguo sul punto n. 2, va rilevato che, a seguito dell'arresto delle Sezioni Unite n. 9839 del 14 aprile 2021, è acquisizione oramai consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5129/2024) quella secondo cui la legittimazione a domandare l'annullamento di una delibera condominiale - che, ai sensi degli artt. 1137, 1324 e 1441 c.c., spetta unicamente al condomino assente, dissenziente o astenuto, portatore di quella particolare esigenza di funzionalità dell'atto collegiale che egli ritiene minata - sia subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, ponendosi l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale.
Invero, l'interesse del condomino che faccia valere il vizio di annullabilità della deliberazione non può essere ridotto ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di
- Pagina 3 - obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti.
L'interesse del ad impugnare la deliberazione, inteso quale interesse CP_1 giuridicamente rilevante ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, va, quindi, necessariamente correlato, sotto il profilo processuale, all'interesse che venga prospettata una lesione individuale, di rilievo patrimoniale, correlata alla delibera impugnata. Detto altrimenti, l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera deve essere necessariamente strumentale ad un'utilità concreta che il condomino possa ricevere dall'accoglimento della domanda e richiede, di conseguenza, non solo l'accertamento di una situazione antigiuridica in seno al deliberato, ma anche la prospettazione dell'esigenza di ottenere in proprio favore un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Applicando tali coordinate ermeneutiche ne consegue, conformemente a quanto già statuito con l'ordinanza del 13.12.2024, che il primo motivo di impugnazione va respinto, non potendo l'attore ricavare alcuna utilità concreta dalla rimozione dal deliberato del 6.12.2023 di una mera intimazione all'amministratore di predisporre e consegnare uno schema di riparto spese.
Quanto, invece, al secondo motivo di impugnazione, esso è parimenti infondato, dal momento che la delibera del 10.5.2022, relativamente proprio al punto n. 2 dell'integrazione dell'ordine del giorno, è stata già dichiarata nulla dalla sentenza del Tribunale di Benevento, versata in atti, del 10.5.2024, con la conseguenza che non può dichiararsi nullo un provvedimento già dichiarato tale in via giurisdizionale (cfr. S.U. n. 9839 del 14 aprile 2021).
In conclusioni, la domanda va rigetta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m.
147/2022 (scaglione indeterminabile basso), ai valori minimi, stante l'assoluta facilità delle questioni trattate, e con esclusione della fase istruttoria non espletata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf.
[...] nella misura di legge.
- Pagina 4 - Benevento, 6.11.2025.
Il Giudice
(dott. Leonardo Papaleo)
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209
- Pagina 5 -
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 6.11.2025 per la decisione ex artt. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione dell'ordinanza del 6.6.2025 alle parti costituite;
considerato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 1266/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1266/2024 r.g.a.c., avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale
TRA
, c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Benevento, alla via Umberto I n. 42/44, presso lo studio dell'avv. Marcello Carmine Salvione, dalla quale sono rapp.te e difese, giusta procura in atti
ATTORE
E
, c.f. con sede in Benevento alla via Controparte_1 P.IVA_1
Avellino n. 21, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in
Benevento, alla via Toma n. 13, presso lo studio dell'avv. Gianleonardo Caruso, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di proprietario di Parte_1 unità immobiliare nel , sito Benevento, alla via Toma n. 13, ha Controparte_1 convenuto in giudizio il medesimo, impugnando il deliberato assembleare del CP_1
6.12.2023, sul punto n. 3 dell'ordine del giorno “varie ed eventuali”, in favore della proposta di intimare all'amministratore p.t. “di predisporre e consegnare entro il 9.12.2023 al legale nominato dal per il ricorso all'ordine del giorno e ai condomini interessati lo CP_1 schema di riparto spese secondo il contenuto della delibera del 10.5.2022 e nominare la ditta esecutrice dei lavori” e deducendo: la violazione del diritto, ex art. 1105, co. 3, c.c., ad una
- Pagina 2 - previa informazione sull'oggetto della deliberazione;
la mancata stesura ed approvazione dello stato di riparto e della preventiva approvazione di spesa del corrispettivo da liquidare alla ditta indicata come esecutrice dei lavori, nonché l'omessa costituzione di un fondo speciale di cui all'art. 1135, co. 1, n. 4 c.c.. Egli ha, inoltre, impugnato il deliberato assembleare del 10.5.2022, sul punto di integrazione n. 2 dell'ordine del giorno
“comunicazioni da parte di alcuni condomini per la rettifica dei riparti spese della transazione inerente la causa condomino Dott. vs e squilibrio di spese a Parte_1 CP_1 carico del Condominio, in contrasto con lo spirito bonario per cui andava fatto la transazione.
Decisioni in merito”, deducendo la violazione dell'art. 1123 c.c. per avere la delibera erroneamente suddiviso le spese inerenti al risarcimento del danno patrimoniale al Pt_1
i lavori a farsi sulla parte comune e le spese legali su di una cerchia di condomini individuati sulla verticale sottostante il lastrico invece che in funzione proporzionale ai millesimi di proprietà.
Per questi motivi
ha chiesto, previa sospensiva, di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera del 6.12.2023, nonché la nullità di quella del 10.5.2022.
Si è costituito il , il quale ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza delle doglianze avverse.
Senonché, rigettata la richiesta di sospensiva con ordinanza del 13.12.2024, la causa è stata rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
In relazione al primo motivo di impugnazione, in disparte il fatto che l'assemblea non ha deliberato sul punto n. 3 dell'ordine del giorno bensì in prosieguo sul punto n. 2, va rilevato che, a seguito dell'arresto delle Sezioni Unite n. 9839 del 14 aprile 2021, è acquisizione oramai consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5129/2024) quella secondo cui la legittimazione a domandare l'annullamento di una delibera condominiale - che, ai sensi degli artt. 1137, 1324 e 1441 c.c., spetta unicamente al condomino assente, dissenziente o astenuto, portatore di quella particolare esigenza di funzionalità dell'atto collegiale che egli ritiene minata - sia subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, ponendosi l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale.
Invero, l'interesse del condomino che faccia valere il vizio di annullabilità della deliberazione non può essere ridotto ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di
- Pagina 3 - obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti.
L'interesse del ad impugnare la deliberazione, inteso quale interesse CP_1 giuridicamente rilevante ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, va, quindi, necessariamente correlato, sotto il profilo processuale, all'interesse che venga prospettata una lesione individuale, di rilievo patrimoniale, correlata alla delibera impugnata. Detto altrimenti, l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera deve essere necessariamente strumentale ad un'utilità concreta che il condomino possa ricevere dall'accoglimento della domanda e richiede, di conseguenza, non solo l'accertamento di una situazione antigiuridica in seno al deliberato, ma anche la prospettazione dell'esigenza di ottenere in proprio favore un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Applicando tali coordinate ermeneutiche ne consegue, conformemente a quanto già statuito con l'ordinanza del 13.12.2024, che il primo motivo di impugnazione va respinto, non potendo l'attore ricavare alcuna utilità concreta dalla rimozione dal deliberato del 6.12.2023 di una mera intimazione all'amministratore di predisporre e consegnare uno schema di riparto spese.
Quanto, invece, al secondo motivo di impugnazione, esso è parimenti infondato, dal momento che la delibera del 10.5.2022, relativamente proprio al punto n. 2 dell'integrazione dell'ordine del giorno, è stata già dichiarata nulla dalla sentenza del Tribunale di Benevento, versata in atti, del 10.5.2024, con la conseguenza che non può dichiararsi nullo un provvedimento già dichiarato tale in via giurisdizionale (cfr. S.U. n. 9839 del 14 aprile 2021).
In conclusioni, la domanda va rigetta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m.
147/2022 (scaglione indeterminabile basso), ai valori minimi, stante l'assoluta facilità delle questioni trattate, e con esclusione della fase istruttoria non espletata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf.
[...] nella misura di legge.
- Pagina 4 - Benevento, 6.11.2025.
Il Giudice
(dott. Leonardo Papaleo)
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209
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