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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1376/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FA AD, Presidente
OT TO, AT
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4899/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Lazio E Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M12190012280U GIOCHI-LOTTERIE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità.
Si costitutiva l' Agenzia Dogane e Monopoli-Direzione Territoriale Campania- chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 eccepisce in via preliminare di aver ricevuto l'avviso di cui in epigrafe in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale la quale tuttavia non ha stipulato il contratto di raccolta fisica di scommesse sportive oggetto dell'accertamento fiscale.
L'eccezione è fondata, invero emerge dagli atti (cfr. contratto del 17.10.2018) che Ricorrente_1 ha stipulato solo nella sua qualità di legale rappresentante della Società_1 RL (ma non in qualità di titolare della ditta individuale Ricorrente_1) un contratto con il bookmaker estero Nominativo_1 (per l' esercizio dell'attività di raccolta fisica di scommesse sportive) che è stato poi oggetto dell'accertamento relativo all'avviso impugnato.
D'altronde, in relazione a tale eccezione, la costituita Agenzia Dogane e Monopoli- Direzione Territoriale
Campania non ha contestato l'incongruenza soggettiva tra l'avviso impugnato ed il titolare del contratto con il bookmaker estero, evidenziando che "l'errore contestato è stato determinato dalla confusione ingenerata dal contribuente che non ha in alcun modo assunto una condotta collaborativa".
Il ricorso va pertanto accolto per tale motivo che assorbe gli altri dedotti.
Le spese vanno compensate in ragione della condotta del ricorrente e della peculiarità della questione,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FA AD, Presidente
OT TO, AT
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4899/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Lazio E Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M12190012280U GIOCHI-LOTTERIE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità.
Si costitutiva l' Agenzia Dogane e Monopoli-Direzione Territoriale Campania- chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 eccepisce in via preliminare di aver ricevuto l'avviso di cui in epigrafe in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale la quale tuttavia non ha stipulato il contratto di raccolta fisica di scommesse sportive oggetto dell'accertamento fiscale.
L'eccezione è fondata, invero emerge dagli atti (cfr. contratto del 17.10.2018) che Ricorrente_1 ha stipulato solo nella sua qualità di legale rappresentante della Società_1 RL (ma non in qualità di titolare della ditta individuale Ricorrente_1) un contratto con il bookmaker estero Nominativo_1 (per l' esercizio dell'attività di raccolta fisica di scommesse sportive) che è stato poi oggetto dell'accertamento relativo all'avviso impugnato.
D'altronde, in relazione a tale eccezione, la costituita Agenzia Dogane e Monopoli- Direzione Territoriale
Campania non ha contestato l'incongruenza soggettiva tra l'avviso impugnato ed il titolare del contratto con il bookmaker estero, evidenziando che "l'errore contestato è stato determinato dalla confusione ingenerata dal contribuente che non ha in alcun modo assunto una condotta collaborativa".
Il ricorso va pertanto accolto per tale motivo che assorbe gli altri dedotti.
Le spese vanno compensate in ragione della condotta del ricorrente e della peculiarità della questione,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.