CASS
Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/07/2024, n. 28650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28650 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICO;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 28650 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 21 novembre 2023, in parziale riforma della sentenza di Tribunale di Crotone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NT BE in ordine al delitto di cui agli artt. 624, 625 comma 1 nn. 2 e 7 (capo b, furto di energia elettrica), perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità e ha rideterminato la pena inflitta in ordine al delitto di cui all'art. 589 cod. pen. in danno della figlia NG, in anni 1 di reclusione. 1.1. Il processo ha ad oggetto un tragico incidente domestico cui era seguita la morte per folgorazione elettrica della vittima, così descritto nelle sentenze di merito conformi. In data 3 febbraio 2017, NG BE era intenta a fare un bagno nella vasca della propria abitazione ed aveva posizionato sul bordo della vasca il proprio telefono cellulare, in carica attraverso una rnultipresa mancante di un interruttore, munita di una parte di filo artigianalmente prolungato con del nastro adesivo e priva di campo di massa a terra: il telefono era caduto in acqua, trascinando con sé anche il caricatore e la cosiddetta ciabatta alla quale era attaccato e ciò aveva provocato la folgorazione della ragazza con conseguente decesso per fibrillazione ventricolare secondaria. La Consulenza autoptica aveva consentito di accertate che NG era stata esposta per diverso tempo al passaggio di corrente a causa del mancato innesco del dispositivo salvavita e che ciò aveva aggravato non solo le ustioni dalla stessa subite, ma anche le conseguenze cellulari e l'impatto sul funzionamento degli organi interni. L'incaricato dell'Enel aveva accertato un allaccio abusivo alla rete, attraverso il quale l'abitazione di BE era alimentata e l'assenza di una fornitura regolarmente attiva, oltre che una serie di alterazioni dell'impianto elettrico, tra cui la apposizione di uno stecchetto di legno sull'interruttore c.d. salvavita, inserito proprio al fine di disattivare la funzione del suddetto dispositivo in caso di cortocircuito. 1.2. Quali addebiti di colpa nei confronti dell'imputato sono stati individuati la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nella realizzazione e utilizzo dell'impianto elettrico presso la propria abitazione in violazione delle specifiche norme per l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici ad uso civile (CEI 64-8 , Legge 49/90), in assenza della certificazione di conformità rilasciata da una ditta realizzatrice. 2 2. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha presentato ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del nesso di causa. Il difensore osserva che la condotta della vittima, che aveva attaccato il cellulare ad una ciabatta rotta è l'aveva appoggiata sul bordo della vasca, avrebbe dovuto essere considerata causa di per sé sola sufficiente a c:agionare l'evento, ai sensi dell'art 41, comma 2, cod. pen. Rileva, inoltre, che le indagini non avevano chiarito al di là di ogni ragionevole dubbio se, nel caso in cui l'impianto fosse stato a norma, l'evento si sarebbe ugualmente verificato. Osserva anche che non vi era prova che la realizzazione dell'impianto elettrico con disattivazione del salvavita fosse attribuibile a BE, il quale era mero locatario dell'alloggio. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Lidia Giorgio, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 difensore dell'imputato ha presentato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Nella sostanza il ricorrente, incontestata la ricostruzione del fatto su indicata, come risultante dalla sentenze di merito conformi, lamenta tre differenti profili: a) la violazione dell'art. 41 co. 2 c.p.p., per la mancata considerazione del comportamento della ragazza, la quale "utilizzava in bagno, mentre era immersa nella vasca, il cellulare collegandolo, per tenerlo sotto carica, ad una ciabatta", peraltro malfunzionante: a seguito della caduta di detta ciabatta nella vasca, si era prodotto, secondo il difensore, un corto circuito quale fattore interruttivo del nesso di causalità rispetto alle condotte commissive contestate all'imputato; b) la impossibilità di determinare le possibilità di sopravvivenza anche nel caso in cui il salvavita non fosse stato disattivato;
c) il travisamento delle risultanze probatorie e, in particolare, della relazione dell'ing. ZZ (il quale avrebbe negato la riferibilità al BE.della mancanza dell'impianto di messa a terra, poiché questi non era il proprietario dell'abitazione, ma il semplice affittuario) e della consulenza necroscopica (nella parte in cui si affermava che le possibilità di sopravvivenza non erano determinabili in termini percentuali). 3 3. I primi due profili attengono al tema della casualità. 3.1.Si deve in primo luogo precisare che viene in rilevo l' ipotesi della causalità attiva, in quanto l'imputato, attraverso la realizzazione di un impianto elettrico in violazione delle norme di settore e perciò pericoloso, ha introdotto il fattore di rischio poi verificatosi. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reati colposi, quando l'agente non viola un comando, omettendo cioè di attivarsi quando il suo intervento era necessario, bensì trasgredisce ad un divieto, agendo quindi in maniera difforme dal comportamento impostogli dalla regola cautelare, la condotta assume natura commissiva e non omissiva e pertanto, ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di causalità tra la stessa e l'evento realizzatosi, il giudizio controfattuale non va compiuto dando per avvenuta la condotta impeditiva e chiedendosi se, posta in essere la stessa, l'evento si sarebbe ugualmente realizzato in termini di elevata credibilità razionale, bensì valutando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta comnnissiva (Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009, Cipiccia, Rv. 243933 in cui è stata riconosciuta la responsabilità per omicidio colposo dei tecnici di una società elettrica che avevano realizzato un collegamento mancante di adeguate protezioni, cui altri avevano provveduto ad allacciare un cavo in maniera scorretta determinando una dispersione di elettricità che cagionava la folgorazione della vittima del reato;
Sez. 3, n. 47979 del 28/09/2016, Urru, Rv. 268658; Sez. 4, n. 15002 del 01/03/2011, Reif, Rv. 250268). Se, dunque, nel caso in esame la causalità ha natura comnnissiva, il giudizio controfattuale va compiuto chiedendosi se, ipotizzando non avvenuta la condotta commissiva descritta, l'evento si sarebbe ugualmente verificato. La risposta a questo quesito è stata data, non illogicamente, dai giudici di merito. La Corte di Appello ha richiamato le conclusione dell'ing. ZZ, il quale aveva riscontrato le gravi irregolarità dell'impianto elettrico e la disattivazione del cd. sistema salvavita, e del consulente medico che aveva concluso nel senso che la dotazione dei presidi di sicurezza, tra cui il conduttore di collegamento a terra e l'attivazione dell'interruttore magnetotermico o salvavita, sarebbe stata salvifica. Da un lato, infatti, il passaggio dell'energia elettrica attraverso il corpo della ragazza immersa nella vasca da bagno avrebbe avuto una minore intensità, perché la corrente sarebbe defluita anche verso il conduttore di terra;
dall'altro tale passaggio avrebbe avuto minor durata, poiché il salvavita avrebbe interrotto la corrente entro un massimo di 0,03 secondi e quindi la scarica avrebbe colpito la ragazza per un tempo brevissimo. I giudici hanno richiamato la deposizione resa all'udienza dal consulente medico, il quale aveva chiarito il senso della frase 4 "chance di sopravvivenza non determinabili in termini percentuali", precisando che l'attivazione del salva vita avrebbe reso effettiva la reversibilità dello stato di fibrillazione ventricolare e riportando una casistica elevata di soggetti colpiti da fulmini, che hanno margini di sopravvivenza collegabili alla durata dell'esposizione del corpo alla corrente: se si fosse attivato il salva vita l'interruzione del flusso di corrente avrebbe avuto come conseguenza l'interruzione della fibrillazione ventricolare e la ragazza, non più immobilizzata, avrebbe potuto chiedere aiuto ai familiari. La presenza delle vaste ustioni dimostra - aveva aggiunto il consulente- che la morte non era stata immediata con il passaggio della corrente e che vi era stato un non irrilevante lasso di tempo tra la genesi della corrente e la morte, lo stesso tempo che il salvavita avrebbe potuto ridurre a pochi centesimi di secondo. La Corte, quindi, ha concluso, analizzando non solo l'elaborato scritto del consulente, ma anche la sua deposizione, senza incorrente nell'ipotizzato travisamento probatorio, nel senso che la condotta di BE ha costituito condizione necessaria per la produzione dell'evento, in quanto, per le ragioni esplicitate dal consulente medico, senza la condotta colposa dell'appellante, l'evento non avrebbe avuto luogo. Il percorso argomentativo seguito dai giudici appare esente dalle censure articolate dal ricorrente, in quanto, attraverso l'indicazione di dati di fatti coerenti e il richiamo alla valutazione scientifica di tali dati, veicolata nel processo dal sapere esperto, in maniera non illogica i giudici hanno spiegato che, in assenza del comportamento commissivo dell'imputato, l'evento non si sarebbe verificato. 3.2.La Corte ha fatto buon governo anche degli insegnamenti della Suprema Corte in tema di esclusione del nesso di causalità ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. proc. pen. Secondo la teoria della causalità "umana", per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato;
il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali. Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi autore dell'evento. Con l'ulteriore precisazione che, perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità si deve trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente, ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale;
di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009, Cipiccia, Rv. 243933 già citata relativa proprio ad ipotesi di folgorazione). Nello stesso senso si è precisato che "ai fini dell'apprezzamento 5 dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo ma anche all'ipotesi di un processo non completamente avulso dall'antecedente e tuttavia sufficiente a determinare l'evento" (Sez. 4, n. 10626 del 19.2.2013, Morgando, Rv. 256391; nello stesso senso da ultimo Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi Rv. 286013 in relazione a fattispecie relativa a responsabilità per omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha escluso rilevanza deterministica esclusiva alle sopravvenute complicanze nosocomiali, causa ultima del decesso del lavoratore, per il lungo periodo di immobilizzazione patito in conseguenza di gravi fratture vertebrali) e che "in tema di rapporto di causalità, non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo plurimo del ricorrente perché, non provvedendo ad un'idonea manutenzione dell'impianto frenante di un autobus, aveva cooperato a cagionare la morte di alcuni dei passeggeri unitamente all'autista del veicolo che, ignorando il segnale acustico relativo al cattivo funzionamento dell'impianto frenante, aveva proseguito la marcia, perdendo successivamente il controllo del mezzo che era fuoriuscito dalla carreggiata ed era precipitato in un dirupo)" (Sez. 4, n 18800 del 13/04/2016, Bonanni , Rv. 267255 - 01). In applicazione di tali principi i giudici di merito hanno rilevato che la condotta imprudente della vittima aveva solo concorso, insieme a quella dell'imputato, consistita nel realizzare un impianto elettrico con disattivazione dei dispositivi di protezione, alla causazione dell'evento: la condotta imprudente della figlia costituiva rischio prevedibile, per prevenire il quale la regola cautelare nel caso di specie violata .era dettata ed era stata la violazione di tale regola cautelare ad innescare il processo causale. Come rilevato dal Procuratore Generale, la sentenza citata dal ricorrente ( sez 4 n. 36920 del 02/07/2014, relativa ad ipotesi di deliberata scelta della vittima di "misurarsi" con una situazione pericolosa, come tale nota alla medesima vittima, sì da qualificarsi come "voluta" ("proposito sportivo o esibizionistico") non è pertinente rispetto al caso in esame, in cui il rischio originario è stato innescato dallo scollegamento dei dispositivi di sicurezza che ha esposto tutti coloro che abitavano nella casa al rischio di folgorazione. Non è infatti possibile, come visto, qualificare come abnorme e assolutamente imprevedibile la condotta di un soggetto, pur negligente, che trovi la sua origine nella condotta colposa altrui. 6 Ann 3.4.Infine, la censura della non riferibilità al BE dell'alterazione dell'impianto elettrico, in quanto non proprietario ma mero affittuario (secondo quanto avrebbe affermato l'Ing. ZZ), deve ritenersi inammissibile, in quanto dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione con riferimento al reato di omicidio colposo, essendo stata formulata in appello solo con riferimento al diverso reato del furto di energia elettrica (in ordine al principio per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, si vedano, fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). Il motivo è, in ogni caso manifestamente infondato, posto che, dalla lettura congiunta delle due sentenze di merito conformi, emerge che i giudici di merito zivevano ritenuto, in maniera non manifestamente illogica, che fosse stato l'imputato, personalmente o a mezzo di altri, a modificare il regolare funzionamento dell'impianto elettrico della propria abitazione mediante allaccio abusivo alla rete Enel e tramite la neutralizzazione di dispositivi di protezione cosiddetto salvavita. Il motivo di ricorso, di contro, nel fare riferimento al dato per cui BE era solo locatario e non anche proprietario dell'alloggio, appare generico e non idoneo a scardinare la struttura argomentativa delle sentenze di merito, fondate sul rilievo per cui l'allaccio abusivo alla rete e l'impianto elettrico erano serventi rispetto all'appartamento abitato dalla sua famiglia dell'imputato. 4.AI rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. peri, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso in Roma il 19 giugno 2024. Il Consiglier ensore Il Presidente Francesc5iftiampi
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICO;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 28650 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 21 novembre 2023, in parziale riforma della sentenza di Tribunale di Crotone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NT BE in ordine al delitto di cui agli artt. 624, 625 comma 1 nn. 2 e 7 (capo b, furto di energia elettrica), perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità e ha rideterminato la pena inflitta in ordine al delitto di cui all'art. 589 cod. pen. in danno della figlia NG, in anni 1 di reclusione. 1.1. Il processo ha ad oggetto un tragico incidente domestico cui era seguita la morte per folgorazione elettrica della vittima, così descritto nelle sentenze di merito conformi. In data 3 febbraio 2017, NG BE era intenta a fare un bagno nella vasca della propria abitazione ed aveva posizionato sul bordo della vasca il proprio telefono cellulare, in carica attraverso una rnultipresa mancante di un interruttore, munita di una parte di filo artigianalmente prolungato con del nastro adesivo e priva di campo di massa a terra: il telefono era caduto in acqua, trascinando con sé anche il caricatore e la cosiddetta ciabatta alla quale era attaccato e ciò aveva provocato la folgorazione della ragazza con conseguente decesso per fibrillazione ventricolare secondaria. La Consulenza autoptica aveva consentito di accertate che NG era stata esposta per diverso tempo al passaggio di corrente a causa del mancato innesco del dispositivo salvavita e che ciò aveva aggravato non solo le ustioni dalla stessa subite, ma anche le conseguenze cellulari e l'impatto sul funzionamento degli organi interni. L'incaricato dell'Enel aveva accertato un allaccio abusivo alla rete, attraverso il quale l'abitazione di BE era alimentata e l'assenza di una fornitura regolarmente attiva, oltre che una serie di alterazioni dell'impianto elettrico, tra cui la apposizione di uno stecchetto di legno sull'interruttore c.d. salvavita, inserito proprio al fine di disattivare la funzione del suddetto dispositivo in caso di cortocircuito. 1.2. Quali addebiti di colpa nei confronti dell'imputato sono stati individuati la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nella realizzazione e utilizzo dell'impianto elettrico presso la propria abitazione in violazione delle specifiche norme per l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici ad uso civile (CEI 64-8 , Legge 49/90), in assenza della certificazione di conformità rilasciata da una ditta realizzatrice. 2 2. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha presentato ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del nesso di causa. Il difensore osserva che la condotta della vittima, che aveva attaccato il cellulare ad una ciabatta rotta è l'aveva appoggiata sul bordo della vasca, avrebbe dovuto essere considerata causa di per sé sola sufficiente a c:agionare l'evento, ai sensi dell'art 41, comma 2, cod. pen. Rileva, inoltre, che le indagini non avevano chiarito al di là di ogni ragionevole dubbio se, nel caso in cui l'impianto fosse stato a norma, l'evento si sarebbe ugualmente verificato. Osserva anche che non vi era prova che la realizzazione dell'impianto elettrico con disattivazione del salvavita fosse attribuibile a BE, il quale era mero locatario dell'alloggio. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Lidia Giorgio, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 difensore dell'imputato ha presentato memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Nella sostanza il ricorrente, incontestata la ricostruzione del fatto su indicata, come risultante dalla sentenze di merito conformi, lamenta tre differenti profili: a) la violazione dell'art. 41 co. 2 c.p.p., per la mancata considerazione del comportamento della ragazza, la quale "utilizzava in bagno, mentre era immersa nella vasca, il cellulare collegandolo, per tenerlo sotto carica, ad una ciabatta", peraltro malfunzionante: a seguito della caduta di detta ciabatta nella vasca, si era prodotto, secondo il difensore, un corto circuito quale fattore interruttivo del nesso di causalità rispetto alle condotte commissive contestate all'imputato; b) la impossibilità di determinare le possibilità di sopravvivenza anche nel caso in cui il salvavita non fosse stato disattivato;
c) il travisamento delle risultanze probatorie e, in particolare, della relazione dell'ing. ZZ (il quale avrebbe negato la riferibilità al BE.della mancanza dell'impianto di messa a terra, poiché questi non era il proprietario dell'abitazione, ma il semplice affittuario) e della consulenza necroscopica (nella parte in cui si affermava che le possibilità di sopravvivenza non erano determinabili in termini percentuali). 3 3. I primi due profili attengono al tema della casualità. 3.1.Si deve in primo luogo precisare che viene in rilevo l' ipotesi della causalità attiva, in quanto l'imputato, attraverso la realizzazione di un impianto elettrico in violazione delle norme di settore e perciò pericoloso, ha introdotto il fattore di rischio poi verificatosi. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reati colposi, quando l'agente non viola un comando, omettendo cioè di attivarsi quando il suo intervento era necessario, bensì trasgredisce ad un divieto, agendo quindi in maniera difforme dal comportamento impostogli dalla regola cautelare, la condotta assume natura commissiva e non omissiva e pertanto, ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di causalità tra la stessa e l'evento realizzatosi, il giudizio controfattuale non va compiuto dando per avvenuta la condotta impeditiva e chiedendosi se, posta in essere la stessa, l'evento si sarebbe ugualmente realizzato in termini di elevata credibilità razionale, bensì valutando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta comnnissiva (Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009, Cipiccia, Rv. 243933 in cui è stata riconosciuta la responsabilità per omicidio colposo dei tecnici di una società elettrica che avevano realizzato un collegamento mancante di adeguate protezioni, cui altri avevano provveduto ad allacciare un cavo in maniera scorretta determinando una dispersione di elettricità che cagionava la folgorazione della vittima del reato;
Sez. 3, n. 47979 del 28/09/2016, Urru, Rv. 268658; Sez. 4, n. 15002 del 01/03/2011, Reif, Rv. 250268). Se, dunque, nel caso in esame la causalità ha natura comnnissiva, il giudizio controfattuale va compiuto chiedendosi se, ipotizzando non avvenuta la condotta commissiva descritta, l'evento si sarebbe ugualmente verificato. La risposta a questo quesito è stata data, non illogicamente, dai giudici di merito. La Corte di Appello ha richiamato le conclusione dell'ing. ZZ, il quale aveva riscontrato le gravi irregolarità dell'impianto elettrico e la disattivazione del cd. sistema salvavita, e del consulente medico che aveva concluso nel senso che la dotazione dei presidi di sicurezza, tra cui il conduttore di collegamento a terra e l'attivazione dell'interruttore magnetotermico o salvavita, sarebbe stata salvifica. Da un lato, infatti, il passaggio dell'energia elettrica attraverso il corpo della ragazza immersa nella vasca da bagno avrebbe avuto una minore intensità, perché la corrente sarebbe defluita anche verso il conduttore di terra;
dall'altro tale passaggio avrebbe avuto minor durata, poiché il salvavita avrebbe interrotto la corrente entro un massimo di 0,03 secondi e quindi la scarica avrebbe colpito la ragazza per un tempo brevissimo. I giudici hanno richiamato la deposizione resa all'udienza dal consulente medico, il quale aveva chiarito il senso della frase 4 "chance di sopravvivenza non determinabili in termini percentuali", precisando che l'attivazione del salva vita avrebbe reso effettiva la reversibilità dello stato di fibrillazione ventricolare e riportando una casistica elevata di soggetti colpiti da fulmini, che hanno margini di sopravvivenza collegabili alla durata dell'esposizione del corpo alla corrente: se si fosse attivato il salva vita l'interruzione del flusso di corrente avrebbe avuto come conseguenza l'interruzione della fibrillazione ventricolare e la ragazza, non più immobilizzata, avrebbe potuto chiedere aiuto ai familiari. La presenza delle vaste ustioni dimostra - aveva aggiunto il consulente- che la morte non era stata immediata con il passaggio della corrente e che vi era stato un non irrilevante lasso di tempo tra la genesi della corrente e la morte, lo stesso tempo che il salvavita avrebbe potuto ridurre a pochi centesimi di secondo. La Corte, quindi, ha concluso, analizzando non solo l'elaborato scritto del consulente, ma anche la sua deposizione, senza incorrente nell'ipotizzato travisamento probatorio, nel senso che la condotta di BE ha costituito condizione necessaria per la produzione dell'evento, in quanto, per le ragioni esplicitate dal consulente medico, senza la condotta colposa dell'appellante, l'evento non avrebbe avuto luogo. Il percorso argomentativo seguito dai giudici appare esente dalle censure articolate dal ricorrente, in quanto, attraverso l'indicazione di dati di fatti coerenti e il richiamo alla valutazione scientifica di tali dati, veicolata nel processo dal sapere esperto, in maniera non illogica i giudici hanno spiegato che, in assenza del comportamento commissivo dell'imputato, l'evento non si sarebbe verificato. 3.2.La Corte ha fatto buon governo anche degli insegnamenti della Suprema Corte in tema di esclusione del nesso di causalità ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. proc. pen. Secondo la teoria della causalità "umana", per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato;
il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali. Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi autore dell'evento. Con l'ulteriore precisazione che, perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità si deve trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente, ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale;
di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009, Cipiccia, Rv. 243933 già citata relativa proprio ad ipotesi di folgorazione). Nello stesso senso si è precisato che "ai fini dell'apprezzamento 5 dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo ma anche all'ipotesi di un processo non completamente avulso dall'antecedente e tuttavia sufficiente a determinare l'evento" (Sez. 4, n. 10626 del 19.2.2013, Morgando, Rv. 256391; nello stesso senso da ultimo Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi Rv. 286013 in relazione a fattispecie relativa a responsabilità per omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha escluso rilevanza deterministica esclusiva alle sopravvenute complicanze nosocomiali, causa ultima del decesso del lavoratore, per il lungo periodo di immobilizzazione patito in conseguenza di gravi fratture vertebrali) e che "in tema di rapporto di causalità, non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo plurimo del ricorrente perché, non provvedendo ad un'idonea manutenzione dell'impianto frenante di un autobus, aveva cooperato a cagionare la morte di alcuni dei passeggeri unitamente all'autista del veicolo che, ignorando il segnale acustico relativo al cattivo funzionamento dell'impianto frenante, aveva proseguito la marcia, perdendo successivamente il controllo del mezzo che era fuoriuscito dalla carreggiata ed era precipitato in un dirupo)" (Sez. 4, n 18800 del 13/04/2016, Bonanni , Rv. 267255 - 01). In applicazione di tali principi i giudici di merito hanno rilevato che la condotta imprudente della vittima aveva solo concorso, insieme a quella dell'imputato, consistita nel realizzare un impianto elettrico con disattivazione dei dispositivi di protezione, alla causazione dell'evento: la condotta imprudente della figlia costituiva rischio prevedibile, per prevenire il quale la regola cautelare nel caso di specie violata .era dettata ed era stata la violazione di tale regola cautelare ad innescare il processo causale. Come rilevato dal Procuratore Generale, la sentenza citata dal ricorrente ( sez 4 n. 36920 del 02/07/2014, relativa ad ipotesi di deliberata scelta della vittima di "misurarsi" con una situazione pericolosa, come tale nota alla medesima vittima, sì da qualificarsi come "voluta" ("proposito sportivo o esibizionistico") non è pertinente rispetto al caso in esame, in cui il rischio originario è stato innescato dallo scollegamento dei dispositivi di sicurezza che ha esposto tutti coloro che abitavano nella casa al rischio di folgorazione. Non è infatti possibile, come visto, qualificare come abnorme e assolutamente imprevedibile la condotta di un soggetto, pur negligente, che trovi la sua origine nella condotta colposa altrui. 6 Ann 3.4.Infine, la censura della non riferibilità al BE dell'alterazione dell'impianto elettrico, in quanto non proprietario ma mero affittuario (secondo quanto avrebbe affermato l'Ing. ZZ), deve ritenersi inammissibile, in quanto dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione con riferimento al reato di omicidio colposo, essendo stata formulata in appello solo con riferimento al diverso reato del furto di energia elettrica (in ordine al principio per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, si vedano, fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). Il motivo è, in ogni caso manifestamente infondato, posto che, dalla lettura congiunta delle due sentenze di merito conformi, emerge che i giudici di merito zivevano ritenuto, in maniera non manifestamente illogica, che fosse stato l'imputato, personalmente o a mezzo di altri, a modificare il regolare funzionamento dell'impianto elettrico della propria abitazione mediante allaccio abusivo alla rete Enel e tramite la neutralizzazione di dispositivi di protezione cosiddetto salvavita. Il motivo di ricorso, di contro, nel fare riferimento al dato per cui BE era solo locatario e non anche proprietario dell'alloggio, appare generico e non idoneo a scardinare la struttura argomentativa delle sentenze di merito, fondate sul rilievo per cui l'allaccio abusivo alla rete e l'impianto elettrico erano serventi rispetto all'appartamento abitato dalla sua famiglia dell'imputato. 4.AI rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. peri, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso in Roma il 19 giugno 2024. Il Consiglier ensore Il Presidente Francesc5iftiampi