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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2024, n. 28696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28696 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ER ME SA HO Elsayed, nato in [...] il [...]; RI RU, nato a [...] il [...]; RU DA, nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili;
sentito l'avv.to Simone Domenico Pozzi, che è intervenuto quale difensore di RI nonché quale sostituto processuale, per delega orale, degli avv.ti Stefano Gerunda, difensore di ER, e OL NI, difensore di RU, che si è riportato ai ricorsi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del GIP del Tribunale di Milano in data 27.5.2022: ER fu ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74 comma 2 d.PR 309/90, così qualificata l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1) della rubrica, e, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva reiterata contestata, applicata la riduzione 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 28696 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 22/05/2024 prevista per il rito, fu condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie;
RI RU fu ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 74 comma 2 d.PR 309/90, così qualificata l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1), nonché del reato di cui al comma 1 dell'art. 73 d.PR 309/90 contestato al capo 7) e del reato di furto aggravato contestato al capo 8) e, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata, unificati i reati sotto quello associativo, applicata la diminuente per il rito, fu condannato alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione, oltre alle pene accessorie;
RU DA fu ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 74 comma 2 d.PR 309/90, così qualificata l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1), nonché dei reati di cui al comma 1 dell'art. 73 d.PR 309/90 contestati ai capi 3) e 5) della rubrica e, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata, unificati sotto quetio associativo i delitti fine ritenuti nonché quelli accertati dal GIP del Tribunale di Monza con sentenza del 6/7/2017, confermata dalla Corte d'appello di Milano in data 13/12/2017, div. irr. il 4/7/2018, applicata la diminuente per il rito, fu condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie. 2. Con sentenza in data 5/7/2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del GIP: in accoglimento della proposta di concordato presentata nell'ini:eresse di RU DA, unificò al reato continuato ritenuto dal GIP quelli accertati con sentenza del GUP del Tribunale di Monza in data 25/3/2009, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 5/2/2010, divenuta irrevocabile il 23.3.2010, e rideterminò la pena complessiva per il reato continuato ritenuto in anni dodici di reclusione, dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi d'impugnazione; assolse RI dal reato associativo e dal furto aggravato e, esclusa la recidiva, rideterminò la pena per il reato contestato al capo 7) in anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa, con revoca delle pene accessorie;
confermò nel resto la sentenza condannando ER al pagamento delle spese processuali. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori dei predetti. 3.a L'avv.to Gerunda, difensore di ER, con unico motivo, ,ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 74 d.PR 309/90, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.. Ha sostenuto che con l'atto di appello si era rappresentato che "la profonda amicizia del Marza con il GU e la RU" aveva indotto il ricorrente a fare da "chaperon per puro spirito amicale" alla donna e a darle dei consigli ricevendone le confidenze, senza fornire alcun apporto all'associazione e senza aderire alla medesima. Tale ipotesi ricostruttiva, secondo l'argomentazione difensiva, non era smentita dalle intercettazioni valorizzate dal GIP, che si "prestavano a plurimi significati ed interpretazioni", come rimarcato da ER nel memoriale "riversato in atti", né dalle conversazioni tra RU e GU registrate durante i colloqui in carcere o dalla lettera di GU del 6/5/2016, che confermavano unicamente "la stima e l'affetto" su cui si fondava il rapporto amicale. Ha, quindi, lamentato che la sentenza impugnata era pervenuta alla conferma della condanna con "una motivazione illogica e carente" che non aveva risposto alle doglianze difensive. Ha, in particolare, contestato la valenza significativa attribuita dal giudice di seconde cure alle intercettazioni aventi progressivo 780 e 1878. Si è, quindi, soffermato su quest'ultima intercettazione, relativa a una conversazione telefonica avvenuta il 15/8/2016, sostenendo che il dialogo non poteva assurgere a prova del ruolo di "fiduciario" svolto da ER in favore di RU HE all'interno dell'organizzazione delinquenziale in quanto trovava plausibile spiegazione proprio nel rapporto di amicizia esisténte fra i predetti e nella comprensibile volontà della donna di rivelare solo all'amico fidato il suo coinvolgimento in una vicenda penalmente rilevante. In ogni caso, ad avviso del difensore, non poteva ritenersi provato che ER "fosse consapevole e volesse partecipare a un'associazione criminosa" avendo la Corte territoriale desunto l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 74 dPR 309/90 dalla "mera condot:ta che il ER avrebbe ipoteticamente tenuto per favorire HE RU". 3.b Il ricorso proposto nell'interesse di RI denuncia la "mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.., per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria", la violazione di legge per "motivazione apparente in ordine agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 73 d.PR 309/90 nonché l'assenza di motivazione sulla sussistenza del dolo". In particolare, si assume che: non era "mai emersa alcuna prova diretta della partecipazione di RI al possesso dello stupefacente sequestrato in data 17.11.2016"; il termine "socio" e la locuzione "andiamo a mangiare" proferiti nel corso dei dialoghi intercettati, valorizzati dai giudici di merito quali prove del concorso di RI nella detenzione dello stupefacente sequestrato a LO, trovavano logica spiegazione nel fatto che i predetti si conoscevano da tempo ed erano "residenti nello stesso contesto abitativo". Il ricorso riporta, anche, numerose massime relative ai criteri di valutazione degli indizi. 3.c Con il ricorso proposto nell'interesse di RU DA, l'avv.to NI ha rappresentato che la Corte territoriale non aveva spiegato perché non sussistessero le condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Ha, quindi, denunciato la "carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.". CONSIDERAZIONE IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. In relazione alla posizione di ER, il GIP ha ricostruito i compiti svolti all'interno della compagine associativa dal ricorrente indicandone anche le relative fonti di prova. Secondo il giudice di prime cure, infatti, ER riscuoteva "giornalmente le somme percepite dagli spacciatori al dettaglio" recandosi, ogni sera, nella piazza di spaccio e gestiva i proventi I. illeciti. Tale conclusione venne dal giudice di prime cure fondata su numerose intercettazioni: gli stralci dei colloqui avvenuti in carcere nei giorni 11 e 15 luglio 2016 fra RU HE e GU CA, nel corso dei quali la donna l'informò il marito che grazie a "Ronny", nome utilizzato per indicare ER dai componenti dell'associazione, aveva scoperto che Veceloque Preseloque ND, cui GU aveva delegato il pagamento dei partecipi impiegati nell'attività di spaccio, si era appropriato di ingenti fondi per cui aveva deciso di rimpiazzarlo proprio con "Ronny" ( pagine da 43 a 48 della sentenza); il colloquio del 14/9/2016 nel corso del quale RU HE si lamentò con CA GU per l'insistenza con cui i genitori dell'uomo chiedevano a "Ronny", sin "dalla mattina", lo "stipendio" giornaliero senza aspettare, come gli altri associati, la sera, quando l'attività di spaccio cessava (" a' busta...a' busta") (pag. 50 della sentenza); il colloquio del 17/9/2016, subito dopo riportato, che spiega anche perché i genitori di GU si rivolgessero proprio a ER per reclamare la parte dei proventi dell'attività di spaccio loro dovuta (i pusher, infatti, "a fine giornata", dovevano consegnare i corrispettivi riscossi al ricorrente). La funzione di collettore dei proventi della piazza di spaccio trova conferma, ancora, nei colloqui del 17/9/2016, riportati alle pagg. 50 e 51 della sentenza del GIP. Uli:eriore conferma del ruolo di cassiere svolto all'interno dell'associazione da "Ronny" si ricava dal colloquio del 2.11.2016, sintetizzato a pag. 54 e 55 della sentenza del GIP, che rivela la contrarietà di RU HE per il ritardo con cui "Ronny" si recava nella piazza di spaccio per raccogliere il denaro incassato dai pusher. Il ruolo di cassiere, però, secondo il GIP, non esauriva i compiti cui ER era addetto in seno all'organizzazione. Gli stralci del colloquio fra RU HE, GU CA, GU AR e IN AZ del 24/8/2016, riportati a pag. 49 della sentenza, rivelano che a "Ronny", talvolta, era anche affidato il compito di custodire la sostanza stupefacente. A pag. 56 della sentenza di primo grado, ancora, si fa cenno all'intercettazione ambientale del 12/11/2016 che provava che RZ e EN EL "scortavano" tutte le sere RU HE "fino a casa". Dalla molteplicità dei compiti svolti e dalla loro rilevanza il GIP ha desunto l'intraneità alla struttura associativa di ER. 3. La conclusioni del GIP sono state integralmente recepite dalla corte territoriale che ha disatteso il motivo di appello secondo il quale ER si era limitato a "aiutare" RU senza aderire al patto associativo, sottolineando come le attività svolte dal ricorrente: erano "destinate a favorire la produttività [ dell'associazione] e a rafforzarla"; per la loro "delicatezza" non potevano che essere effettuate da un soggetto "saldamente inserito nell'associazione finalizzata alla spaccio"; "permettevano di desumere la piena colpevolezza da parte dell'imputato del suo inserimento nell'organigramma criminale con un ruolo di responsabilità". Fra le prove già valutate dal GIP e fondanti la ricostruzione delle attività attraverso cui si esplicava la partecipazione di ER all'associazione facente capo a GU, la Corte di appello ha dato particolare risalto a tre intercettazioni, due conversazioni nelle quali ER aveva rivendicato che era lui che "aveva la cassaforte" (prog. 780 del 31/8/2016 e prog. 733 del 29/8/2016), a riprova dello stabile inserimento dell'uomo nella compagine associativa, e una intercettazione relativa a un colloquio del 15/8/2016, contraddistinta dal prog. 1878, a dimostrazione della fiducia che RU HE riponeva in ER, tanto da confidargli un episodio che voleva non fosse conosciuto neppure dal proprio padre. 4. La struttura giustificativa della sentenza di appello, pertanto, si salda con quella del GIP creando un unico complessivo corpo argomentativo che risulta saldamente ancorato alle risultanze probatorie, immune di incongruenza e illogicità, anche marginali, e aderente ai consolidati orientamenti di legittimità in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, che configurano la condotta di partecipazione in presenza di attività che forniscano "un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo" ( Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351-02; conf. Sez. 3, n. 35975 del 26/5/2021, Caterino, Rv. 282139-01) e fanno coincidere il dolo richiesto per l'integrazione del reato con "la coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e, quindi, al programma delittuoso in modo stabile e permanente" (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022,Aguì, in motivazione;
conf. Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251012-01, e Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, Ramirez, Rv. 208306-01). 5. A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso riduce in maniera del tutto arbitraria i dati presi in considerazione dai giudici di merito, ignorandone i più significativi e assume che ER fu ritenuto partecipe dell'associazione solo in quanto legato da un rapporto di profonda amicizia con RU HE e GU CA per poi denunciare l'erronea applicazione della legge sostanziale e il vizio di motivazione. 6. La genericità del motivo è evidente: il ricorrente non si confronta con le prove e con il procedimento induttivo utilizzato dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità dell'imputato ma delinea un differente percorso ricostruttivo, fondato su solo alcune delle informazioni utilizzate dai giudici di merito, per poi contestarne la logicità. Tale modo di procedere comporta la mancanza di specificità del ricorso che ricorre non soltanto in presenza di censure del tutto indeterminate ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argonnentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (per inosservanza di quanto prescritto dall'art. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.) e, dunque, a mente della previsione dell'art. 591 comma 1, lett. c), nell'inammissibilità ( Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, rv 268822). 7. Venendo al ricorso proposto nell'interesse di RI, viene denunciato il vizio di motivazione, in tutte e tre le declinazioni contemplate dalla lett. e) del comma 1 dell'art. ')( 606 cod. proc. pen. per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria nonché la violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 73 d.PR 309/90. Il ricorrente, tuttavia, oltre a richiamare principi consolidati in tema di valutazione degli indizi, non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza di primo grado, esplicitamente richiamata dalla sentenza di appello, e con gli argomenti utilizzati dalla Corte distrettuale per confutare le, peraltro generiche, censure difensive. 8. Le intercettazioni sintetizzate e i verbali degli atti irripetibili richiamati nella sentenza di primo grado rivelano che: a) il 17/11/2016, in un appartamento di via Giolitti a Cinisello Balsamo, venne sequestrata, all'interno di un'intercapedine presente tra il pavimento e l'ultimo tiretto di un armadio ubicato nella camera da letto, una cassetta metallica che conteneva gr. 55 di cocaina;
b) sin dal 21.10.2016, RI, nelle telefonate intercorse con LO OL e ND BE, aveva dato disposizioni che riguardavano la predetta cassetta, indicata con la locuzione" la cassetta delle chiavi"; c) il termine "chiavi" era stato più volte utilizzato da RI per riferirsi a quantitativi di sostanza stupefacente in ordine ai quali LO doveva svolgere una qualche attività. 9. La Corte d'appello, inoltre, ribadendo quanto già esposto sul punto dal GIP, si è soffermata su alcuni dei termini e locuzioni utilizzati nel corso delle telefonate ("socio" "andiamo a mangiare"), e ha rilevato che il loro significato letterale era smentito da telefonate successive o risultava del tutto eccentrico rispetto alla sfera esistenziale e lavorativa dei dialoganti per giungere alla conclusione che il loro Jmpiego era incompatibile con inquadramenti ermeneutici differenti da quello postulato dalla pubblica accusa e che, quindi, concorrevano a provare il concorso di RI e di LO nell'attività di spaccio che si avvaleva dell'appartamento di via Giolitti. 10. Le prove e gli argomenti fondanti la condanna sono stati però ignorati dal ricorrente il quale ha valorizzato il rapporto di amicizia intercorrente fra LO e RI senza neppure cercare di spiegare perché il secondo impartisse disposizioni al primo in relazione alla cassetta metallica contenente la cocaina o in cosa consistesse la cointeressenza d'interessi sottesa al termine "socio" rinvenibile nell'intercettazione del 17/11/2016 (prog. n. 2557) o la ragione dei numerosi contatti del 16.11.2016 fra RI e LO (riportati a pag. 82 della sentenza del GIP) per concordare un appuntamento per "andare a mangiare" benché entrambi avessero già programmato di fare ritorno alle rispettive dimore per cenare con le compagne. 11. La plausibile spiegazione che sorregge l'interpretazione data dai giudici di merito alle conversazioni intercettate, ancora, fa sì che le doglienze difensive siano sottratte al controllo di legittimità, cui compete esclusivamente la valutazione della logicità e della ragionevolezza della motivazione che ne recepisce i risultati (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). 6 12. Le doglianze difensive, inoltre, in quanto sostanzialmente incentrate sull'erronea interpretazione delle conversazioni nelle quali venne utilizzato il termine "socio" e proferita la locuzione "andiamo a mangiare", avrebbero imposto l'indicazione degli atti asseritamente travisati, curando che essi fossero effettivamente acquisiti al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione (Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253073 - 01; Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Cavaliere ed altri, Rv. 256540 - 01). 13. Il ricorso proposto nell'interesse di RI, invece, non ndica neppure gli estremi delle intercettazioni di cui lamenta l'erronea interpretazione. 14. Molteplici, pertanto, risultano le cause di inammissibilità rilevabili in relazione al ricorso proposto dall'avv.to Pozzi. 15. Inammissibile risulta anche il ricorso proposto nell'interesse di RU DA, con cui ci si lamenta della carenza di motivazione in ordine alla "possibilità di pronunciare una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cpp". 16. La posizione di RU DA è stata, infatti, definita dalla Corte d'appello accogliendo la proposta di concordato avanzata dalle parti processuali che richiedeva l'unificazione del reato continuato delineato dalla sentenza appellata con i reati accertati dalla sentenza della Corte d'appello di Milano del 5/2/2010, divenuta irrevocabile il 23/3/2010 e l'applicazione della pena complessiva di anni dodici di reclusione e prevedeva la rinunzia dell'imputato agli altri motivi di gravame. 17. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non debba motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, Sentenza n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani ed altro, Rv. 272853 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra Brahim, Rv. 274522 - 01). Non è, pertanto, configurabile il vizio di carenza di motivazione fondante il ricorso. 18. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma, per ciascuno degli imputati, di euro tremila a titolo sanzionatorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/5/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili;
sentito l'avv.to Simone Domenico Pozzi, che è intervenuto quale difensore di RI nonché quale sostituto processuale, per delega orale, degli avv.ti Stefano Gerunda, difensore di ER, e OL NI, difensore di RU, che si è riportato ai ricorsi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del GIP del Tribunale di Milano in data 27.5.2022: ER fu ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74 comma 2 d.PR 309/90, così qualificata l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1) della rubrica, e, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva reiterata contestata, applicata la riduzione 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 28696 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 22/05/2024 prevista per il rito, fu condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie;
RI RU fu ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 74 comma 2 d.PR 309/90, così qualificata l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1), nonché del reato di cui al comma 1 dell'art. 73 d.PR 309/90 contestato al capo 7) e del reato di furto aggravato contestato al capo 8) e, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata, unificati i reati sotto quello associativo, applicata la diminuente per il rito, fu condannato alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione, oltre alle pene accessorie;
RU DA fu ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 74 comma 2 d.PR 309/90, così qualificata l'ipotesi delittuosa contestata al capo 1), nonché dei reati di cui al comma 1 dell'art. 73 d.PR 309/90 contestati ai capi 3) e 5) della rubrica e, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata, unificati sotto quetio associativo i delitti fine ritenuti nonché quelli accertati dal GIP del Tribunale di Monza con sentenza del 6/7/2017, confermata dalla Corte d'appello di Milano in data 13/12/2017, div. irr. il 4/7/2018, applicata la diminuente per il rito, fu condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie. 2. Con sentenza in data 5/7/2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del GIP: in accoglimento della proposta di concordato presentata nell'ini:eresse di RU DA, unificò al reato continuato ritenuto dal GIP quelli accertati con sentenza del GUP del Tribunale di Monza in data 25/3/2009, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 5/2/2010, divenuta irrevocabile il 23.3.2010, e rideterminò la pena complessiva per il reato continuato ritenuto in anni dodici di reclusione, dichiarando inammissibili gli ulteriori motivi d'impugnazione; assolse RI dal reato associativo e dal furto aggravato e, esclusa la recidiva, rideterminò la pena per il reato contestato al capo 7) in anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa, con revoca delle pene accessorie;
confermò nel resto la sentenza condannando ER al pagamento delle spese processuali. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori dei predetti. 3.a L'avv.to Gerunda, difensore di ER, con unico motivo, ,ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 74 d.PR 309/90, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.. Ha sostenuto che con l'atto di appello si era rappresentato che "la profonda amicizia del Marza con il GU e la RU" aveva indotto il ricorrente a fare da "chaperon per puro spirito amicale" alla donna e a darle dei consigli ricevendone le confidenze, senza fornire alcun apporto all'associazione e senza aderire alla medesima. Tale ipotesi ricostruttiva, secondo l'argomentazione difensiva, non era smentita dalle intercettazioni valorizzate dal GIP, che si "prestavano a plurimi significati ed interpretazioni", come rimarcato da ER nel memoriale "riversato in atti", né dalle conversazioni tra RU e GU registrate durante i colloqui in carcere o dalla lettera di GU del 6/5/2016, che confermavano unicamente "la stima e l'affetto" su cui si fondava il rapporto amicale. Ha, quindi, lamentato che la sentenza impugnata era pervenuta alla conferma della condanna con "una motivazione illogica e carente" che non aveva risposto alle doglianze difensive. Ha, in particolare, contestato la valenza significativa attribuita dal giudice di seconde cure alle intercettazioni aventi progressivo 780 e 1878. Si è, quindi, soffermato su quest'ultima intercettazione, relativa a una conversazione telefonica avvenuta il 15/8/2016, sostenendo che il dialogo non poteva assurgere a prova del ruolo di "fiduciario" svolto da ER in favore di RU HE all'interno dell'organizzazione delinquenziale in quanto trovava plausibile spiegazione proprio nel rapporto di amicizia esisténte fra i predetti e nella comprensibile volontà della donna di rivelare solo all'amico fidato il suo coinvolgimento in una vicenda penalmente rilevante. In ogni caso, ad avviso del difensore, non poteva ritenersi provato che ER "fosse consapevole e volesse partecipare a un'associazione criminosa" avendo la Corte territoriale desunto l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 74 dPR 309/90 dalla "mera condot:ta che il ER avrebbe ipoteticamente tenuto per favorire HE RU". 3.b Il ricorso proposto nell'interesse di RI denuncia la "mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.., per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria", la violazione di legge per "motivazione apparente in ordine agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 73 d.PR 309/90 nonché l'assenza di motivazione sulla sussistenza del dolo". In particolare, si assume che: non era "mai emersa alcuna prova diretta della partecipazione di RI al possesso dello stupefacente sequestrato in data 17.11.2016"; il termine "socio" e la locuzione "andiamo a mangiare" proferiti nel corso dei dialoghi intercettati, valorizzati dai giudici di merito quali prove del concorso di RI nella detenzione dello stupefacente sequestrato a LO, trovavano logica spiegazione nel fatto che i predetti si conoscevano da tempo ed erano "residenti nello stesso contesto abitativo". Il ricorso riporta, anche, numerose massime relative ai criteri di valutazione degli indizi. 3.c Con il ricorso proposto nell'interesse di RU DA, l'avv.to NI ha rappresentato che la Corte territoriale non aveva spiegato perché non sussistessero le condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Ha, quindi, denunciato la "carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.". CONSIDERAZIONE IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. In relazione alla posizione di ER, il GIP ha ricostruito i compiti svolti all'interno della compagine associativa dal ricorrente indicandone anche le relative fonti di prova. Secondo il giudice di prime cure, infatti, ER riscuoteva "giornalmente le somme percepite dagli spacciatori al dettaglio" recandosi, ogni sera, nella piazza di spaccio e gestiva i proventi I. illeciti. Tale conclusione venne dal giudice di prime cure fondata su numerose intercettazioni: gli stralci dei colloqui avvenuti in carcere nei giorni 11 e 15 luglio 2016 fra RU HE e GU CA, nel corso dei quali la donna l'informò il marito che grazie a "Ronny", nome utilizzato per indicare ER dai componenti dell'associazione, aveva scoperto che Veceloque Preseloque ND, cui GU aveva delegato il pagamento dei partecipi impiegati nell'attività di spaccio, si era appropriato di ingenti fondi per cui aveva deciso di rimpiazzarlo proprio con "Ronny" ( pagine da 43 a 48 della sentenza); il colloquio del 14/9/2016 nel corso del quale RU HE si lamentò con CA GU per l'insistenza con cui i genitori dell'uomo chiedevano a "Ronny", sin "dalla mattina", lo "stipendio" giornaliero senza aspettare, come gli altri associati, la sera, quando l'attività di spaccio cessava (" a' busta...a' busta") (pag. 50 della sentenza); il colloquio del 17/9/2016, subito dopo riportato, che spiega anche perché i genitori di GU si rivolgessero proprio a ER per reclamare la parte dei proventi dell'attività di spaccio loro dovuta (i pusher, infatti, "a fine giornata", dovevano consegnare i corrispettivi riscossi al ricorrente). La funzione di collettore dei proventi della piazza di spaccio trova conferma, ancora, nei colloqui del 17/9/2016, riportati alle pagg. 50 e 51 della sentenza del GIP. Uli:eriore conferma del ruolo di cassiere svolto all'interno dell'associazione da "Ronny" si ricava dal colloquio del 2.11.2016, sintetizzato a pag. 54 e 55 della sentenza del GIP, che rivela la contrarietà di RU HE per il ritardo con cui "Ronny" si recava nella piazza di spaccio per raccogliere il denaro incassato dai pusher. Il ruolo di cassiere, però, secondo il GIP, non esauriva i compiti cui ER era addetto in seno all'organizzazione. Gli stralci del colloquio fra RU HE, GU CA, GU AR e IN AZ del 24/8/2016, riportati a pag. 49 della sentenza, rivelano che a "Ronny", talvolta, era anche affidato il compito di custodire la sostanza stupefacente. A pag. 56 della sentenza di primo grado, ancora, si fa cenno all'intercettazione ambientale del 12/11/2016 che provava che RZ e EN EL "scortavano" tutte le sere RU HE "fino a casa". Dalla molteplicità dei compiti svolti e dalla loro rilevanza il GIP ha desunto l'intraneità alla struttura associativa di ER. 3. La conclusioni del GIP sono state integralmente recepite dalla corte territoriale che ha disatteso il motivo di appello secondo il quale ER si era limitato a "aiutare" RU senza aderire al patto associativo, sottolineando come le attività svolte dal ricorrente: erano "destinate a favorire la produttività [ dell'associazione] e a rafforzarla"; per la loro "delicatezza" non potevano che essere effettuate da un soggetto "saldamente inserito nell'associazione finalizzata alla spaccio"; "permettevano di desumere la piena colpevolezza da parte dell'imputato del suo inserimento nell'organigramma criminale con un ruolo di responsabilità". Fra le prove già valutate dal GIP e fondanti la ricostruzione delle attività attraverso cui si esplicava la partecipazione di ER all'associazione facente capo a GU, la Corte di appello ha dato particolare risalto a tre intercettazioni, due conversazioni nelle quali ER aveva rivendicato che era lui che "aveva la cassaforte" (prog. 780 del 31/8/2016 e prog. 733 del 29/8/2016), a riprova dello stabile inserimento dell'uomo nella compagine associativa, e una intercettazione relativa a un colloquio del 15/8/2016, contraddistinta dal prog. 1878, a dimostrazione della fiducia che RU HE riponeva in ER, tanto da confidargli un episodio che voleva non fosse conosciuto neppure dal proprio padre. 4. La struttura giustificativa della sentenza di appello, pertanto, si salda con quella del GIP creando un unico complessivo corpo argomentativo che risulta saldamente ancorato alle risultanze probatorie, immune di incongruenza e illogicità, anche marginali, e aderente ai consolidati orientamenti di legittimità in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, che configurano la condotta di partecipazione in presenza di attività che forniscano "un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo" ( Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351-02; conf. Sez. 3, n. 35975 del 26/5/2021, Caterino, Rv. 282139-01) e fanno coincidere il dolo richiesto per l'integrazione del reato con "la coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e, quindi, al programma delittuoso in modo stabile e permanente" (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022,Aguì, in motivazione;
conf. Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251012-01, e Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, Ramirez, Rv. 208306-01). 5. A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso riduce in maniera del tutto arbitraria i dati presi in considerazione dai giudici di merito, ignorandone i più significativi e assume che ER fu ritenuto partecipe dell'associazione solo in quanto legato da un rapporto di profonda amicizia con RU HE e GU CA per poi denunciare l'erronea applicazione della legge sostanziale e il vizio di motivazione. 6. La genericità del motivo è evidente: il ricorrente non si confronta con le prove e con il procedimento induttivo utilizzato dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità dell'imputato ma delinea un differente percorso ricostruttivo, fondato su solo alcune delle informazioni utilizzate dai giudici di merito, per poi contestarne la logicità. Tale modo di procedere comporta la mancanza di specificità del ricorso che ricorre non soltanto in presenza di censure del tutto indeterminate ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argonnentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (per inosservanza di quanto prescritto dall'art. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.) e, dunque, a mente della previsione dell'art. 591 comma 1, lett. c), nell'inammissibilità ( Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, rv 268822). 7. Venendo al ricorso proposto nell'interesse di RI, viene denunciato il vizio di motivazione, in tutte e tre le declinazioni contemplate dalla lett. e) del comma 1 dell'art. ')( 606 cod. proc. pen. per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria nonché la violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 73 d.PR 309/90. Il ricorrente, tuttavia, oltre a richiamare principi consolidati in tema di valutazione degli indizi, non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza di primo grado, esplicitamente richiamata dalla sentenza di appello, e con gli argomenti utilizzati dalla Corte distrettuale per confutare le, peraltro generiche, censure difensive. 8. Le intercettazioni sintetizzate e i verbali degli atti irripetibili richiamati nella sentenza di primo grado rivelano che: a) il 17/11/2016, in un appartamento di via Giolitti a Cinisello Balsamo, venne sequestrata, all'interno di un'intercapedine presente tra il pavimento e l'ultimo tiretto di un armadio ubicato nella camera da letto, una cassetta metallica che conteneva gr. 55 di cocaina;
b) sin dal 21.10.2016, RI, nelle telefonate intercorse con LO OL e ND BE, aveva dato disposizioni che riguardavano la predetta cassetta, indicata con la locuzione" la cassetta delle chiavi"; c) il termine "chiavi" era stato più volte utilizzato da RI per riferirsi a quantitativi di sostanza stupefacente in ordine ai quali LO doveva svolgere una qualche attività. 9. La Corte d'appello, inoltre, ribadendo quanto già esposto sul punto dal GIP, si è soffermata su alcuni dei termini e locuzioni utilizzati nel corso delle telefonate ("socio" "andiamo a mangiare"), e ha rilevato che il loro significato letterale era smentito da telefonate successive o risultava del tutto eccentrico rispetto alla sfera esistenziale e lavorativa dei dialoganti per giungere alla conclusione che il loro Jmpiego era incompatibile con inquadramenti ermeneutici differenti da quello postulato dalla pubblica accusa e che, quindi, concorrevano a provare il concorso di RI e di LO nell'attività di spaccio che si avvaleva dell'appartamento di via Giolitti. 10. Le prove e gli argomenti fondanti la condanna sono stati però ignorati dal ricorrente il quale ha valorizzato il rapporto di amicizia intercorrente fra LO e RI senza neppure cercare di spiegare perché il secondo impartisse disposizioni al primo in relazione alla cassetta metallica contenente la cocaina o in cosa consistesse la cointeressenza d'interessi sottesa al termine "socio" rinvenibile nell'intercettazione del 17/11/2016 (prog. n. 2557) o la ragione dei numerosi contatti del 16.11.2016 fra RI e LO (riportati a pag. 82 della sentenza del GIP) per concordare un appuntamento per "andare a mangiare" benché entrambi avessero già programmato di fare ritorno alle rispettive dimore per cenare con le compagne. 11. La plausibile spiegazione che sorregge l'interpretazione data dai giudici di merito alle conversazioni intercettate, ancora, fa sì che le doglienze difensive siano sottratte al controllo di legittimità, cui compete esclusivamente la valutazione della logicità e della ragionevolezza della motivazione che ne recepisce i risultati (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). 6 12. Le doglianze difensive, inoltre, in quanto sostanzialmente incentrate sull'erronea interpretazione delle conversazioni nelle quali venne utilizzato il termine "socio" e proferita la locuzione "andiamo a mangiare", avrebbero imposto l'indicazione degli atti asseritamente travisati, curando che essi fossero effettivamente acquisiti al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione (Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253073 - 01; Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Cavaliere ed altri, Rv. 256540 - 01). 13. Il ricorso proposto nell'interesse di RI, invece, non ndica neppure gli estremi delle intercettazioni di cui lamenta l'erronea interpretazione. 14. Molteplici, pertanto, risultano le cause di inammissibilità rilevabili in relazione al ricorso proposto dall'avv.to Pozzi. 15. Inammissibile risulta anche il ricorso proposto nell'interesse di RU DA, con cui ci si lamenta della carenza di motivazione in ordine alla "possibilità di pronunciare una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cpp". 16. La posizione di RU DA è stata, infatti, definita dalla Corte d'appello accogliendo la proposta di concordato avanzata dalle parti processuali che richiedeva l'unificazione del reato continuato delineato dalla sentenza appellata con i reati accertati dalla sentenza della Corte d'appello di Milano del 5/2/2010, divenuta irrevocabile il 23/3/2010 e l'applicazione della pena complessiva di anni dodici di reclusione e prevedeva la rinunzia dell'imputato agli altri motivi di gravame. 17. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non debba motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, Sentenza n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani ed altro, Rv. 272853 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra Brahim, Rv. 274522 - 01). Non è, pertanto, configurabile il vizio di carenza di motivazione fondante il ricorso. 18. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma, per ciascuno degli imputati, di euro tremila a titolo sanzionatorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/5/2024