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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 507/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
US IO, AT
FEDULLO EZIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4618/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017 001 CO 000006971 0 006 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 364/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti, i germani Ricorrente_2, Ricorrente_1 e Ricorrente_3, presentavano ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2017/001/CO/000006971/0/006-007-008, notificato in data 14.7.2025 al Sig. Ricorrente_3
, in data 21.8.2025 alla Sig.ra Ricorrente_2 e in data 22.8.2025 al Sig. Ricorrente_1, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'imposta di registro per l'importo di € 9.000,00, oltre spese di notifica per € 8,75, in relazione al verbale di conciliazione giudiziale del 10.5.2023 ratificato dal Tribunale di Nocera Inferiore (R.G. 6971/2017) e stipulato tra gli eredi del Sig. Nominativo_1 e il Sig. Nominativo_2
, riconosciuto figlio naturale del primo, con il quale le parti definivano una controversia ereditaria mediante attribuzione di una somma di € 300.000,00 al Sig. Nominativo_2, a tacitazione di ogni sua pretesa successoria. I ricorrenti, in particolare, sostenevano l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo, non essendo il verbale di conciliazione giudiziale soggetto allo stesso trattamento fiscale degli atti giudiziari e per carenza di motivazione, non essendo stata giustificata la disapplicazione delle norme vigenti in matria di materia successoria. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.1.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento. Destituito di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo di doglianza proposto sull'assunto che il verbale di conciliazione giudiziario non costituirebbe un atto avente contenuto patrimoniale e valore traslativo, soggetto ad imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n.
131, da liquidare nella misura del 3% sulla somma concordata. Come ha, infatti, chiarito la Corte di
Cassazione con l'ordinanza 9.4.2021, n. 9400, la sottoposizione a tassazione del verbale di conciliazione giudiziale dipende dall'effettivo contenuto di volta in volta da esso assunto e non da valutazioni aprioristiche e astratte. Il verbale di conciliazione, in particolare, non assurge a un ruolo tale da sovrapporsi e assorbire qualsiasi antecedente atto, ma è destinato a scontare l'imposta in base ai principi generali della materia. Se, dunque, esso costituisce titolo per il trasferimento di beni o diritti perché prima di allora non era stato concluso alcun accordo fra le parti ovvero le stesse erano giunte soltanto a un'intesa di massima da perfezionare o dettagliare in seguito, sarà proprio esso e non le eventuali scritture a monte a dover essere tassato. Se, invece, il verbale di conciliazione non trasferisce alcunché, ma si limita a dare atto dell'avvenuta definizione della lite per effetto di un accordo già concluso prima, occorrerà fare riferimento a quest'ultimo atto per stabilire i termini e l'ammontare del pagamento. Ebbene, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il verbale di conciliazione sottoposto a tassazione, definendo una controversia ereditaria mediante attribuzione di una somma di € 300.000,00 al Sig. Nominativo_2, a tacitazione di ogni sua pretesa successoria, rappresenti il titolo posto a fondamento del trasferimento di un diritto di credito. Ne consegue, quindi, che esso deve ritenersi soggetto ad imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, da liquidare nella misura del 3% del valore dell'atto tassato.
Anche il secondo motivo, proposto su un'asserita mancanza di motivazione, è destituito di fondamento.
Dall'esame dell'atto impugnato, infatti, emerge, senza dubbio per il contribuente, quale siano il contenuto intrinseco del provvedimento giudiziario, le sue statuizioni e gli elementi matematici posti alla base della liquidazione. Del resto, per giurisprudenza consolida, “l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. n. 6796/2020). In altri termini, il requisito motivazionale può ritenersi soddisfatto anche con motivazione semplificata, in relazione alla finalità cui la stessa motivazione è diretta, vale a dire di consentire al destinatario dell'atto la conoscenza delle ragioni della pretesa e l'esercizio del proprio diritto di difesa proprio come avvenuto nella fattispecie. D'altra parte, l'onere motivazionale non esigeva diffuse argomentazioni, data la sostanziale oggettività del presupposto di imposta correlato ad un titolo formatosi in sede giudiziale, sicché appare sufficiente la menzione dell'atto presupposto di riferimento dell'importo quantificato e delle norme applicate, elementi questi tutti presenti nell'avviso di liquidazione.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Il regolamento delle spese del giudizio segue la soccombenza nei confronti del ricorrente e le stesse vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione VII, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre oneri come per legge se dovuti. Così deciso in
Salerno il 19.1.2026. Il AT Antonio Musio Il Presidente Ernesto Gargano
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
US IO, AT
FEDULLO EZIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4618/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017 001 CO 000006971 0 006 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 364/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti, i germani Ricorrente_2, Ricorrente_1 e Ricorrente_3, presentavano ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2017/001/CO/000006971/0/006-007-008, notificato in data 14.7.2025 al Sig. Ricorrente_3
, in data 21.8.2025 alla Sig.ra Ricorrente_2 e in data 22.8.2025 al Sig. Ricorrente_1, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'imposta di registro per l'importo di € 9.000,00, oltre spese di notifica per € 8,75, in relazione al verbale di conciliazione giudiziale del 10.5.2023 ratificato dal Tribunale di Nocera Inferiore (R.G. 6971/2017) e stipulato tra gli eredi del Sig. Nominativo_1 e il Sig. Nominativo_2
, riconosciuto figlio naturale del primo, con il quale le parti definivano una controversia ereditaria mediante attribuzione di una somma di € 300.000,00 al Sig. Nominativo_2, a tacitazione di ogni sua pretesa successoria. I ricorrenti, in particolare, sostenevano l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo, non essendo il verbale di conciliazione giudiziale soggetto allo stesso trattamento fiscale degli atti giudiziari e per carenza di motivazione, non essendo stata giustificata la disapplicazione delle norme vigenti in matria di materia successoria. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.1.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento. Destituito di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo di doglianza proposto sull'assunto che il verbale di conciliazione giudiziario non costituirebbe un atto avente contenuto patrimoniale e valore traslativo, soggetto ad imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n.
131, da liquidare nella misura del 3% sulla somma concordata. Come ha, infatti, chiarito la Corte di
Cassazione con l'ordinanza 9.4.2021, n. 9400, la sottoposizione a tassazione del verbale di conciliazione giudiziale dipende dall'effettivo contenuto di volta in volta da esso assunto e non da valutazioni aprioristiche e astratte. Il verbale di conciliazione, in particolare, non assurge a un ruolo tale da sovrapporsi e assorbire qualsiasi antecedente atto, ma è destinato a scontare l'imposta in base ai principi generali della materia. Se, dunque, esso costituisce titolo per il trasferimento di beni o diritti perché prima di allora non era stato concluso alcun accordo fra le parti ovvero le stesse erano giunte soltanto a un'intesa di massima da perfezionare o dettagliare in seguito, sarà proprio esso e non le eventuali scritture a monte a dover essere tassato. Se, invece, il verbale di conciliazione non trasferisce alcunché, ma si limita a dare atto dell'avvenuta definizione della lite per effetto di un accordo già concluso prima, occorrerà fare riferimento a quest'ultimo atto per stabilire i termini e l'ammontare del pagamento. Ebbene, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il verbale di conciliazione sottoposto a tassazione, definendo una controversia ereditaria mediante attribuzione di una somma di € 300.000,00 al Sig. Nominativo_2, a tacitazione di ogni sua pretesa successoria, rappresenti il titolo posto a fondamento del trasferimento di un diritto di credito. Ne consegue, quindi, che esso deve ritenersi soggetto ad imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, da liquidare nella misura del 3% del valore dell'atto tassato.
Anche il secondo motivo, proposto su un'asserita mancanza di motivazione, è destituito di fondamento.
Dall'esame dell'atto impugnato, infatti, emerge, senza dubbio per il contribuente, quale siano il contenuto intrinseco del provvedimento giudiziario, le sue statuizioni e gli elementi matematici posti alla base della liquidazione. Del resto, per giurisprudenza consolida, “l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. n. 6796/2020). In altri termini, il requisito motivazionale può ritenersi soddisfatto anche con motivazione semplificata, in relazione alla finalità cui la stessa motivazione è diretta, vale a dire di consentire al destinatario dell'atto la conoscenza delle ragioni della pretesa e l'esercizio del proprio diritto di difesa proprio come avvenuto nella fattispecie. D'altra parte, l'onere motivazionale non esigeva diffuse argomentazioni, data la sostanziale oggettività del presupposto di imposta correlato ad un titolo formatosi in sede giudiziale, sicché appare sufficiente la menzione dell'atto presupposto di riferimento dell'importo quantificato e delle norme applicate, elementi questi tutti presenti nell'avviso di liquidazione.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Il regolamento delle spese del giudizio segue la soccombenza nei confronti del ricorrente e le stesse vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione VII, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre oneri come per legge se dovuti. Così deciso in
Salerno il 19.1.2026. Il AT Antonio Musio Il Presidente Ernesto Gargano