Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per il suddetto esercizio finanziario 1948-49, le occorrenti variazioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per il suddetto esercizio finanziario 1948-49, le occorrenti variazioni.