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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3073/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20947/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Palazzo San Giacomo, Piazza Municip 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741 3138 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3.11.2025 e depositato il 1.12.2025 è impugnato l'avviso di accertamento Imu 2020, con importo di € 2.678,11 emesso da Napoli Obiettivo Valore per conto del Comune di Napoli e notificato in data 5.9.2025.
A sostegno del gravame l'istante deduce la carenza del presupposto impositivo in quanto il bene al quale si riferisce l'atto è abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019, e pertanto non
è soggetto ad Imu, non trattandosi peraltro di immobile rientrante nelle categorie catastali A/1 A/8 o A/9.
Lamenta poi la carenza di legittimazione di Napoli Obiettivo Valore in quanto priva della iscrizione nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ed in quanto sussisterebbe “confusione soggettiva” tra la mandataria
Municipia s.p.a. e la società di progetto resistente, inoltre non sarebbe comprovato il titolo in forza del quale la società agisce.
Resiste in giudizio il Comune di Napoli che eccepisce la carenza di legittimazione passiva in quanto l'attività di accertamento e riscossione è stata affidata alla società concessionaria per la riscossione.
In data 11.2.2025 si è costituita Napoli Obietto Valore s.r.l. che assume la legittimità della pretesa impositiva evidenziando, in particolare, che difetterebbe il presupposto della esenzione dell'Imu costituita dalla dimora abituale, visto che l'immobile non presenta utenze attive, in assenza di specifiche allegazioni di parte ricorrente, avendo la istante documentato solo il pagamento degli oneri condominiali inidonei a comprovare il presupposto della esenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la inutilizzabilità della memoria di Napoli Obiettivo Valore e della relativa documentazione, siccome versata agli atti di causa in violazione dei termini di cui all'art. 32 del D.Lgs. n.
546 del 1992 (“Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1. 2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti”).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1 della L. 160/2019, comma 740, il presupposto dell'Imu è dato dal: “possesso di immobili.
Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”.
Il successivo comma 741, alla lettera b), all'esito dell'intervento della Corte costituzionale, n. 209 del 2022, prevede poi che, per “abitazione principale” deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Nel caso in esame parte ricorrente ha documentato, mediante produzione di certificazione anagrafica, di avere la propria residenza nell'immobile oggetto di imposizione fiscale mentre, sotto distinto profilo, la parte resistente non ha dimostrato l'insussistenza del requisito della “dimora abituale” in quel determinato immobile.
Al riguardo, si ritiene che sia l'amministrazione a dover provare la sussistenza del presupposto dell'Imu e, quindi, dimostrare che il possessore non ha adibito l'immobile oggetto di verifica a sua "dimora abituale".
Grava cioè sull'ente locale (nel caso in esame, sulla società concessionaria dell'attività di accertamento)
l'onere di provare l'intero presupposto dell'imposta: il possesso di quel determinato immobile ed il fatto che quel contribuente non vi dimori abitualmente.
Non si può nemmeno invocare il principio giurisprudenziale della "vicinanza della prova" per pretendere di invertire l'onere probatorio attribuendolo al contribuente poiché è la stessa Corte Costituzionale ad affermare che i Comuni hanno gli strumenti per riscontrare la sussistenza della "dimora abituale". Nella sentenza n.
209 del 2022, difatti si legge al punto 9 quanto segue: "(…) va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale."
Non risulta quindi assolto all'onere della prova imposto dal novellato art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs.n.
546/1992 ("L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni...").
Le svolte considerazioni conducono, con assorbimento delle ulteriori censure, all'annullamento dell'atto impugnato, con condanna di Napoli Obiettivo Valore al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo. Tali oneri vanno invece compensati nei confronti del Comune di Napoli attesa la sua estraneità alla dedotta illegittimità viziante.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato.
Condanna Napoli Obiettivo Valore al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato. Compensa le spese di giudizio nei confronti del Comune di Napoli.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20947/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Palazzo San Giacomo, Piazza Municip 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741 3138 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3.11.2025 e depositato il 1.12.2025 è impugnato l'avviso di accertamento Imu 2020, con importo di € 2.678,11 emesso da Napoli Obiettivo Valore per conto del Comune di Napoli e notificato in data 5.9.2025.
A sostegno del gravame l'istante deduce la carenza del presupposto impositivo in quanto il bene al quale si riferisce l'atto è abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019, e pertanto non
è soggetto ad Imu, non trattandosi peraltro di immobile rientrante nelle categorie catastali A/1 A/8 o A/9.
Lamenta poi la carenza di legittimazione di Napoli Obiettivo Valore in quanto priva della iscrizione nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ed in quanto sussisterebbe “confusione soggettiva” tra la mandataria
Municipia s.p.a. e la società di progetto resistente, inoltre non sarebbe comprovato il titolo in forza del quale la società agisce.
Resiste in giudizio il Comune di Napoli che eccepisce la carenza di legittimazione passiva in quanto l'attività di accertamento e riscossione è stata affidata alla società concessionaria per la riscossione.
In data 11.2.2025 si è costituita Napoli Obietto Valore s.r.l. che assume la legittimità della pretesa impositiva evidenziando, in particolare, che difetterebbe il presupposto della esenzione dell'Imu costituita dalla dimora abituale, visto che l'immobile non presenta utenze attive, in assenza di specifiche allegazioni di parte ricorrente, avendo la istante documentato solo il pagamento degli oneri condominiali inidonei a comprovare il presupposto della esenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la inutilizzabilità della memoria di Napoli Obiettivo Valore e della relativa documentazione, siccome versata agli atti di causa in violazione dei termini di cui all'art. 32 del D.Lgs. n.
546 del 1992 (“Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1. 2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti”).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1 della L. 160/2019, comma 740, il presupposto dell'Imu è dato dal: “possesso di immobili.
Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”.
Il successivo comma 741, alla lettera b), all'esito dell'intervento della Corte costituzionale, n. 209 del 2022, prevede poi che, per “abitazione principale” deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Nel caso in esame parte ricorrente ha documentato, mediante produzione di certificazione anagrafica, di avere la propria residenza nell'immobile oggetto di imposizione fiscale mentre, sotto distinto profilo, la parte resistente non ha dimostrato l'insussistenza del requisito della “dimora abituale” in quel determinato immobile.
Al riguardo, si ritiene che sia l'amministrazione a dover provare la sussistenza del presupposto dell'Imu e, quindi, dimostrare che il possessore non ha adibito l'immobile oggetto di verifica a sua "dimora abituale".
Grava cioè sull'ente locale (nel caso in esame, sulla società concessionaria dell'attività di accertamento)
l'onere di provare l'intero presupposto dell'imposta: il possesso di quel determinato immobile ed il fatto che quel contribuente non vi dimori abitualmente.
Non si può nemmeno invocare il principio giurisprudenziale della "vicinanza della prova" per pretendere di invertire l'onere probatorio attribuendolo al contribuente poiché è la stessa Corte Costituzionale ad affermare che i Comuni hanno gli strumenti per riscontrare la sussistenza della "dimora abituale". Nella sentenza n.
209 del 2022, difatti si legge al punto 9 quanto segue: "(…) va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale."
Non risulta quindi assolto all'onere della prova imposto dal novellato art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs.n.
546/1992 ("L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni...").
Le svolte considerazioni conducono, con assorbimento delle ulteriori censure, all'annullamento dell'atto impugnato, con condanna di Napoli Obiettivo Valore al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo. Tali oneri vanno invece compensati nei confronti del Comune di Napoli attesa la sua estraneità alla dedotta illegittimità viziante.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato.
Condanna Napoli Obiettivo Valore al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato. Compensa le spese di giudizio nei confronti del Comune di Napoli.