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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/08/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, composto dai sig.ri
Magistrati:
- Dott. Marcello Buscema Presidente rel. est.
- Dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice
- Dott.ssa Roberta Bisogno Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1533/2025, proposta da:
- Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Olimpia Serena Gaetano, presso il cui studio in
Veroli, via Case Campoli n°284 bis, e elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
- CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Dario Lolli, presso il cui studio in Frosinone, via
Adige n°41, e elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Ricorso ex art. 473 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso del 25/06/2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni sancite nel procedimento R.G. n. 430/2018 inerente ai provvedimenti riguardanti figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis ss. c.c., conclusosi con il Decreto del Tribunale di Frosinone del 27/04/2020.
2 - In particolare, la ricorrente, in qualita di genitore collocatario, allegando di voler trasferire la residenza propria e delle figlie minori e nel Per_2
comune di Veroli, chiedeva l'autorizzazione ad iscrivere le stesse in altri istituti scolastici piu vicini, rispettivamente in Veroli ed in Casamari, precisando di non aver potuto raggiungere un accordo con il padre.
3 - Si costituiva in giudizio il resistente, il quale, asserendo di essersi sempre impegnato con spirito collaborativo nei confronti delle figlie e che fosse stata la madre ad impedire un rapporto sereno, dichiarava di avere come esclusivo fine la salute delle minori e di non volersi opporre a qualsiasi scelta confacente al loro benessere ed equilibrio.
4 – Nell'udienza di comparizione delle parti, il resistente rappresentava che, medio tempore, era stata emessa dall'intestato Tribunale sentenza con autorizzazione al cambio di residenza e, pertanto, era diventato consequenziale il trasferimento presso istituti scolastici siti nella nuova residenza prescelta. Pertanto, stante la mancata opposizione del resistente all'avversa domanda, la causa veniva trattenuta in decisione. Infatti, si evidenzia che e stata gia accolta la domanda di trasferimento della residenza, non essendo lesiva del diritto alla bigenitorialita e che lo stesso resistente, costituitosi in giudizio, non si e opposto al consequenziale trasferimento presso istituti scolastici piu vicini, il quale garantisce un tempo di percorrenza piu adeguato all'accesso ed al rientro presso l'abitazione familiare.
6 - Le spese di lite vanno compensate, trattandosi di modifica alla quale ha sostanzialmente aderito parte avversa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, in modifica delle condizioni sancite nel procedimento R.G. n. 430/2018 inerente ai provvedimenti riguardanti figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis ss. c.c., conclusosi con il Decreto del Tribunale di Frosinone del
27/04/2020, così provvede:
1 – Autorizza l'iscrizione delle minori nei seguenti istituti scolastici:
HI Mya Istituto comprensivo 2 di Veroli, plesso Giglio di Veroli, per frequentare la classe seconda media,
HI LY Istituto Veroli 2 plesso di Casamari, per frequentare la classe quarta elementare.
2 – Spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Frosinone, il 19 agosto 2025
Il Presidente relatore
Dott. Marcello Buscema 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 – La domanda appare fondata e merita accoglimento, trattandosi di misura adeguata a garantire l'interesse delle minori.