Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 31/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona della dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 18.09.2024 al n. 4903/2024 di Ruolo
Generale, vertente t r a
Avv. (C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
studio legale a Trieste, via della Ginnastica, n. 24, in proprio
RICORRENTE
e
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, piazza
Dalmazia n. 3.
RESISTENTE (contumace)
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi
CONCLUSIONI
Per il professionista ricorrente-opponente:
(come da ricorso del 18.09.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
NEL MERITO: Riformare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato e,
conseguentemente, fermo quanto già liquidato per le fasi di studio, pari ad euro 350,00,
istruttoria, pari ad euro 770,00, e decisionale, pari ad euro 950,00, per complessivi
1
previo accertamento e dichiarazione che veniva svolta dal ricorrente, nel procedimento penale n. 955/2022 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, n.
1314/2023 R.G.T., n. 475/2022 R. Grat. Patr., anche la fase introduttiva,
liquidare in favore del difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, relativamente all'attività svolta dinanzi al Tribunale Monocratico come in narrativa, per la fase introduttiva, in aggiunta alle somme già liquidate, anche:
- in via principale: il compenso per la fase introduttiva ai valori medi pari ad euro
567,00, ridotti di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 ad euro 378,00, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge;
- in subordine: il compenso per la fase introduttiva ai valori medi tabellari ridotti del
25% pari ad euro 425,25, ridotti di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 ad euro 283,50,
oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge;
- in ulteriore subordine: il compenso per la fase introduttiva ai valori ritenuti di giustizia tra i medi tabellari ed i minimi, da ridursi di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge;
- in estremo subordine: il compenso per la fase introduttiva ai valori minimi tabellari pari ad euro 283,50, ridotti di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 ad euro 189,00, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge;
con conseguente rideterminazione dei compensi complessivi liquidati, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge.
Condannare parte resistente anche alla rifusione di esborsi, compensi, spese generali,
IVA e CNAP come per legge relative al presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Voglia l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Trieste chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione (art. 15, comma 5, D.Lvo 150/2011), ivi
2 compresa l'acquisizione dell'intero fascicolo sub 1314/2023 R.G.T. Tribunale di Trieste
e del fascicolo delle indagini preliminari sub 955/2022 R.G.N.R. Procura Trieste.
In via di subordine, in caso di omessa trasmissione di quanto sopra, si chiede sia disposto ordine di esibizione e, pertanto, acquisito l'originale ovvero copia dell'intero fascicolo sub 1314/2023 R.G.T. Tribunale di Trieste e del fascicolo delle indagini preliminari sub 955/2022 R.G.N.R. Procura Trieste”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. si è rivolto a questo Tribunale per chiedere la modifica del Parte_1
decreto di liquidazione del 11.9.2024, depositato e notificato in pari data (cfr. doc. 1),
con il quale il giudice penale disponeva la liquidazione dei suoi compensi professionali nella misura complessiva di 1.380,00 euro, già ridotti di 1/3 ex lege, oltre spese forfettarie, oneri fiscali e previdenziali, ritenendo "non dovuta" la fase introduttiva.
2. Il ricorrente ha rappresentato di esser stato nominato difensore di fiducia di
, in qualità di persona offesa, ammessa al patrocinio a spese Controparte_3
dello Stato, con decreto del 25.10.2022 (cfr. doc. 2), avendola assistita nel corso del procedimento penale n. 1314/2023 R.G.T., che vedeva il di lei marito ), Persona_1
imputato per il reato di cui all'art. 570, commi 1 e 2 n. 2 c.p.
3. In particolare, l'avv. ha riferito di aver svolto attività defensionale per conto Pt_1
dell'assistita, depositando la lista testimoniale, nonché l'atto di costituzione di parte civile all'udienza del 24.01.2024, nonché presenziando alle udienze successive di escussione dei testimoni, all'esito delle quali, dichiarata chiusa l'istruttoria, il Giudice
pronunciava il dispositivo della sentenza di assoluzione n. 864/2024 (cfr. doc. 4).
4. Terminata l'assistenza professionale, l'avv. presentava in data 19.6.2024 al Pt_1
Tribunale di Trieste, sez. Penale (cfr. doc. 6), richiesta di liquidazione del compenso in relazione alle fasi 1 (studio), 2 (introduttiva), 3 (dibattimentale) e 4 (decisionale),
basandosi sui valori medi della pertinente tariffa, per un ammontare complessivo di
2.394,67 euro, già al netto della decurtazione di 1/3, stabilita dall'art. 106-bis
d.p.r.115/2002.
3 5. Con decreto del 11.09.2024, depositato e notificato in pari data (cfr. doc. 1), il giudice penale disponeva la liquidazione dei compensi professionali riconoscendoli, come già
detto, nella misura complessiva di 1.380,00, già ridotta di 1/3, di 2.070,00 euro.
6. In particolare il giudice associava, prima della riduzione di 1/3, la somma di 350,00
euro alla fase di studio, di 770,00 euro alla fase istruttoria e di 950,00 euro alla fase decisionale, nulla riconoscendo per la fase introduttiva.
7. Avverso detto provvedimento, l'avv. ha, quindi, proposto tempestiva Pt_1
opposizione nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt.
281-decies ss. c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando la mancata liquidazione della fase introduttiva, fermo quanto già liquidato per le altre tre fasi.
8. In particolare, l'avv. , non contestando gli importi già liquidati per le Parte_1
fasi di studio, istruttoria e decisionale, ha rivendicato il diritto al riconoscimento di un compenso finale maggiore, comprendente anche la liquidazione del compenso per la fase introduttiva a valori medi nella misura di 567,00. In subordine, ha chiesto la liquidazione per la fase introduttiva a valori medi tabellari ridotti del 25%; in ulteriore subordine, ai valori ritenuti di giustizia tra i medi tabellari ed i minimi, e, infine, in estremo subordine ai valori minimi tabellari.
9. Il , sebbene ritualmente e tempestivamente notiziato della Controparte_1
lite, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
10. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
11. L'attività difensiva prestata dall'avv. a favore della persona offesa Parte_1
ha riguardato, oltre alla fase di studio, istruttoria e Controparte_3
decisionale, senz'altro anche quella introduttiva, sulla considerazione che l'art. 12 del
D.M. n. 55/2014 effettua un elenco delle attività inerenti tale fase e ricomprende “…gli
atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze, richieste, dichiarazioni,
opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la
citazione del responsabile civile”.
4 12. Ad avviso del Tribunale, quindi, avuto riguardo all'attività svolta dal difensore,
relativamente alla fase introduttiva, consistita in concreto nella predisposizione e nel deposito della costituzione di parte civile all'udienza del 24.01.2024 (cfr. doc. 4),
considerate allo stesso tempo la linearità e degli elementi affrontati, risulta prudente riconoscere a favore del professionista, a titolo di compenso per l'attività professionale prestata un importo corrispondente a quello rispecchiato dai valori medi.
13. A titolo di compenso per la difesa prestata dall'odierno ricorrente nel procedimento penale n. 1314/2023 R.G.T., si perviene, dunque, alla somma totale di 2.637,00 euro (=
350,00 euro per la fase di studio, 770,00 euro per la fase istruttoria, 950,00 euro per la fase decisionale - somme già liquidate - oltre 567,00 euro per la fase introduttiva),
importo che poi deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis del d.p.r.
115/2002, arrivando, così, a totali 1.758,00 euro (= 2.637,00 x 2/3).
14. In conclusione, a modifica del provvedimento di liquidazione emesso in data
11.09.2024, depositato e notificato in pari data dal Tribunale di Trieste, nel procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Trieste, sezione Penale, sub n. n.
1314/2023 R.G.T., si accerta il diritto dell'avv. al pagamento da parte Parte_1
dell'Erario del compenso finale già decurtato ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002, di
1.758,00 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
L'Erario viene condannato a pagare le somme suddette al professionista ricorrente.
15.Le spese di lite, contumace il , seguono la soccombenza e Controparte_1
sono liquidate come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, (così come aggiornato dal D.M. 147 del 13.8.2022), assumendo come base prudenziale il differenziale (378,00
euro) fra il valore originariamente liquidato (euro 1.380,00 euro) e quello in questa sede accertato di effettiva spettanza dell'avv. (euro 1.758,00), con valori minimi per Pt_1
tutte e quattro le fasi, attesa l'esiguità del valore disputato, la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accogliendo l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione del 11.09.2024, depositato e notificato in pari data, liquida a favore del ricorrente per l'attività professionale prestata in regime di gratuito patrocinio, nel procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Trieste, sezione Penale, sub n. n.
1314/2023 R.G.T., applicata la riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese di Giustizia, il compenso globale di 1.758,00 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, che liquida in complessivi 457,00 euro (di cui 332,00 per compenso e 125,00 per spese esenti), oltre rimborso forfetario spese generali (15%),
oltre CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Trieste, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
6