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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/10/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 2558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
03/10/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2558 del R.G. per l'anno 2024, avente ad oggetto: Pensione di vecchiaia anticipata promossa da
, con l'avv. A. Ritorto Parte_1
-Ricorrente- contro
, in pers. del legale rapp. pro tempore, con l'avv. P. Sanguineti CP_1
-Resistente-
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 19/09/2024, ha agito in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare, previa ammissione di CTU medico-legale, il proprio diritto, ai fini dell'accesso ai sensi dell'art. 1, co. 8, del d.lgs. 503/1992, alla pensione di vecchiaia anticipata, negatale in sede amministrativa con domanda del
17/02/2023.
L si costituiva con memoria chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 infondata in fatto e diritto.
2. Nel merito, la consulenza medica disposta nel corso del giudizio, ha consentito di accertare che la capacità lavorativa della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non fosse ridotta, in modo permanente ed in misura pari all'80%, a causa delle infermità indicate nella relazione peritale agli atti.
Le conclusioni rassegnate dal consulente, cui pertanto si rinvia, risultano motivate con congruità di argomentazioni logiche nell'elaborato e nella risposta alle osservazioni avanzate dal ricorrente e che meritano di essere condivise. Così il CTU:
3. Sicché, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto all'art. 1, co. 8, del d.lgs. 503/1992 per mancanza del requisito sanitario e pertanto la domanda dovrà essere rigettata.
4. Pur a fronte della soccombenza della parte ricorrente, riscontrandosi in atti la declaratoria ai sensi dell'art. 152, co. 1, disp. att. cpc, regolarmente formata, non può darsi luogo alla condanna alle spese del giudizio in capo alla medesima. Altresì, è in considerazione della predetta dichiarazione che sono posti a carico dell i costi CP_1 dell'espletata consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta;
- Nulla sulle spese;
- Pone a carico dell le spese di CTU liquidate in euro 290,00, oltre accessori, CP_1 come per legge, in favore del dott. . Persona_1
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 04/10/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
03/10/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2558 del R.G. per l'anno 2024, avente ad oggetto: Pensione di vecchiaia anticipata promossa da
, con l'avv. A. Ritorto Parte_1
-Ricorrente- contro
, in pers. del legale rapp. pro tempore, con l'avv. P. Sanguineti CP_1
-Resistente-
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 19/09/2024, ha agito in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare, previa ammissione di CTU medico-legale, il proprio diritto, ai fini dell'accesso ai sensi dell'art. 1, co. 8, del d.lgs. 503/1992, alla pensione di vecchiaia anticipata, negatale in sede amministrativa con domanda del
17/02/2023.
L si costituiva con memoria chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 infondata in fatto e diritto.
2. Nel merito, la consulenza medica disposta nel corso del giudizio, ha consentito di accertare che la capacità lavorativa della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non fosse ridotta, in modo permanente ed in misura pari all'80%, a causa delle infermità indicate nella relazione peritale agli atti.
Le conclusioni rassegnate dal consulente, cui pertanto si rinvia, risultano motivate con congruità di argomentazioni logiche nell'elaborato e nella risposta alle osservazioni avanzate dal ricorrente e che meritano di essere condivise. Così il CTU:
3. Sicché, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto all'art. 1, co. 8, del d.lgs. 503/1992 per mancanza del requisito sanitario e pertanto la domanda dovrà essere rigettata.
4. Pur a fronte della soccombenza della parte ricorrente, riscontrandosi in atti la declaratoria ai sensi dell'art. 152, co. 1, disp. att. cpc, regolarmente formata, non può darsi luogo alla condanna alle spese del giudizio in capo alla medesima. Altresì, è in considerazione della predetta dichiarazione che sono posti a carico dell i costi CP_1 dell'espletata consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta;
- Nulla sulle spese;
- Pone a carico dell le spese di CTU liquidate in euro 290,00, oltre accessori, CP_1 come per legge, in favore del dott. . Persona_1
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 04/10/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo