CASS
Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2024, n. 8063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8063 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: Mandottì DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 12/4/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Giulio Romano ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO TI DR ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 12/4/2023, confermativa della sentenza del Giudice dell'Udienza Penale Sent. Sez. 2 Num. 8063 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/01/2024 preliminare del Tribunale dì Brescia che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di riciclaggio. Eccepisce, con il primo motivo, l'errore sul fatto in quanto, pacifica l'abrasione del numero di telaio del moto Ducati che egli aveva posto in vendita sul portale "Subíto.It", non sussisteva il delitto presupposto in quanto Mandottí effettuò l'abrasione ritenendo dì operare su un motoveicolo di sua proprietà, quello cioè che egli stato asportato anni addietro e del quale aveva denunciato il furto, percependo l'indennizzo assicurativo, e non su un telaio di veicolo provento di furto, sicchè non poteva configurarsi l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio dato dalla volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 648 bis c.p.: la sentenza ha configurato il delitto di riciclaggio che richiede che l'autore del reato non abbia concorso o posto in essere il delitto presupposto, pur ipotizzando che questi avesse commesso il delitto di appropriazione indebita. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. Pacifico che il motoveicolo sul quale TI effettuò l'operazione di abrasione del numero di telaio per ostacolarne l'accertamento della provenienza illecita, fosse quello che egli denunciò essergli stato rubato nel 2010 e per il quale ricevette l'indennizzo dalla compagnia assicurativa, erra la Corte di appello nel ritenere integrato il delitto di riciclaggio a carico del TI, ipotizzando che egli avesse posto in essere il delitto presupposto di appropriazione indebita consistito nel non avere tempestivamente comunicato alla compagnia assicuratrice il ritrovamento del mezzo in relazione al cui furto la compagnia aveva corrisposto la liquidazione del danno. L'art. 648 bis cod. pen., infatti, non è configurabile a carico di chi abbia realizzato il delitto presupposto, potendo, in questo caso, configurarsi un'ipotesi di autoriciclaggio ex art. 648 ter.1 cod. pen. Detto reato, tuttavia, è stato introdotto con L. 186/2014 per cui all'epoca in cui fu commessa l'operazione di abrasione del telaio in modo da ostacolare l'accertamento della provenienza illecita, cioè pochi mesi dopo il furto ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), il fatto non era previsto dalla legge come reato. Tale assorbente considerazione esime il Collegio dall'esaminare ogni ulteriore motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto - qualificato come autoriciclaggio- non era previsto dalla legge come reato alla data di commissione. Così deciso in Roma, 26/1/2024 Il Consigliere estensore Il Presid nte
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Giulio Romano ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO TI DR ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 12/4/2023, confermativa della sentenza del Giudice dell'Udienza Penale Sent. Sez. 2 Num. 8063 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/01/2024 preliminare del Tribunale dì Brescia che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di riciclaggio. Eccepisce, con il primo motivo, l'errore sul fatto in quanto, pacifica l'abrasione del numero di telaio del moto Ducati che egli aveva posto in vendita sul portale "Subíto.It", non sussisteva il delitto presupposto in quanto Mandottí effettuò l'abrasione ritenendo dì operare su un motoveicolo di sua proprietà, quello cioè che egli stato asportato anni addietro e del quale aveva denunciato il furto, percependo l'indennizzo assicurativo, e non su un telaio di veicolo provento di furto, sicchè non poteva configurarsi l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio dato dalla volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 648 bis c.p.: la sentenza ha configurato il delitto di riciclaggio che richiede che l'autore del reato non abbia concorso o posto in essere il delitto presupposto, pur ipotizzando che questi avesse commesso il delitto di appropriazione indebita. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. Pacifico che il motoveicolo sul quale TI effettuò l'operazione di abrasione del numero di telaio per ostacolarne l'accertamento della provenienza illecita, fosse quello che egli denunciò essergli stato rubato nel 2010 e per il quale ricevette l'indennizzo dalla compagnia assicurativa, erra la Corte di appello nel ritenere integrato il delitto di riciclaggio a carico del TI, ipotizzando che egli avesse posto in essere il delitto presupposto di appropriazione indebita consistito nel non avere tempestivamente comunicato alla compagnia assicuratrice il ritrovamento del mezzo in relazione al cui furto la compagnia aveva corrisposto la liquidazione del danno. L'art. 648 bis cod. pen., infatti, non è configurabile a carico di chi abbia realizzato il delitto presupposto, potendo, in questo caso, configurarsi un'ipotesi di autoriciclaggio ex art. 648 ter.1 cod. pen. Detto reato, tuttavia, è stato introdotto con L. 186/2014 per cui all'epoca in cui fu commessa l'operazione di abrasione del telaio in modo da ostacolare l'accertamento della provenienza illecita, cioè pochi mesi dopo il furto ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), il fatto non era previsto dalla legge come reato. Tale assorbente considerazione esime il Collegio dall'esaminare ogni ulteriore motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto - qualificato come autoriciclaggio- non era previsto dalla legge come reato alla data di commissione. Così deciso in Roma, 26/1/2024 Il Consigliere estensore Il Presid nte