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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 17/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1516/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BLANC ROMILDA ed elettivamente domiciliati in VIA
MONCALVO 38 TORINO presso lo studio dell'avv. BLANC ROMILDA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, previa dichiarazione di rinunciare alla comparizione personale e previo assenso alla cartolarizzazione dell'udienza secondo il disposto di cui all'art. 83 del D.L. 18/2020
convertito con Legge 27/2020, vengano accolte le seguenti
CONCLUSIONI CONFORMI
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti, con rito concordatario, in San Giorgio pagina 1 di 4 Morgeto (RC), il 10 agosto 2006, iscritto nei registri di Stato
Civile del predetto Comune (Parte II, serie A, n.7, Anno 2006), con ogni consequenziale provvedimento in relazione alla annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza;
- Confermare l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori, dando atto che le stesse continueranno ad avere quale domiciliarità prevalente la casa della madre e che si incontreranno con il padre secondo accordi assunti direttamente con lo stesso;
- Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Pt_3
mantenimento delle figlie, corrispondendo alla signora entro Pt_2
il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 800,00, in ragione di €
400,00 pro capite, con rivalutazione annuale sulla base degli indici
Istat.
- Porre, altresì, a carico del padre l'obbligo di concorrere al 50%
alle spese straordinarie delle figlie, facendo riferimento al
Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Foro di Aosta,
segnatamente per quanto concerne la previa concertazione.
- Dare atto che le parti si dichiarano autonome economicamente,
sicchè rinunciano a reciproche domande di assegno divorzile e che dopo la loro separazione essi hanno già interamente risolto ogni loro rapporto patrimoniale, con la cessione da parte del signor alla Pt_3
signora della propria quota parte di comproprietà pro indiviso Pt_2
sulla casa già familiare
- Assegnare la casa già familiare alla signora collocataria Pt_2
delle figlie minori.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere pagina 2 di 4 favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dall'11 gennaio 2022, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San
Giorgio Morgeto il 10 agosto 2006 tra pagina 3 di 4 nata a [...], il [...] (C.F. Parte_2
) C.F._2
e
, nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di San Giorgio Morgeto al n°7, parte II serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO MORGETO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 12/2/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1516/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BLANC ROMILDA ed elettivamente domiciliati in VIA
MONCALVO 38 TORINO presso lo studio dell'avv. BLANC ROMILDA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, previa dichiarazione di rinunciare alla comparizione personale e previo assenso alla cartolarizzazione dell'udienza secondo il disposto di cui all'art. 83 del D.L. 18/2020
convertito con Legge 27/2020, vengano accolte le seguenti
CONCLUSIONI CONFORMI
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti, con rito concordatario, in San Giorgio pagina 1 di 4 Morgeto (RC), il 10 agosto 2006, iscritto nei registri di Stato
Civile del predetto Comune (Parte II, serie A, n.7, Anno 2006), con ogni consequenziale provvedimento in relazione alla annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza;
- Confermare l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori, dando atto che le stesse continueranno ad avere quale domiciliarità prevalente la casa della madre e che si incontreranno con il padre secondo accordi assunti direttamente con lo stesso;
- Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Pt_3
mantenimento delle figlie, corrispondendo alla signora entro Pt_2
il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 800,00, in ragione di €
400,00 pro capite, con rivalutazione annuale sulla base degli indici
Istat.
- Porre, altresì, a carico del padre l'obbligo di concorrere al 50%
alle spese straordinarie delle figlie, facendo riferimento al
Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Foro di Aosta,
segnatamente per quanto concerne la previa concertazione.
- Dare atto che le parti si dichiarano autonome economicamente,
sicchè rinunciano a reciproche domande di assegno divorzile e che dopo la loro separazione essi hanno già interamente risolto ogni loro rapporto patrimoniale, con la cessione da parte del signor alla Pt_3
signora della propria quota parte di comproprietà pro indiviso Pt_2
sulla casa già familiare
- Assegnare la casa già familiare alla signora collocataria Pt_2
delle figlie minori.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere pagina 2 di 4 favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dall'11 gennaio 2022, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San
Giorgio Morgeto il 10 agosto 2006 tra pagina 3 di 4 nata a [...], il [...] (C.F. Parte_2
) C.F._2
e
, nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di San Giorgio Morgeto al n°7, parte II serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO MORGETO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 12/2/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4