Art. 3.
L' articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , come modificato dall' articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino", di "arzente" o di "brandy" sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.
E' proibito imbottigliare per il consumo umano diretto o comunque destinare a tale consumo i prodotti portanti le suddette designazioni che non siano stati sottoposti sotto diretta vigilanza fiscale ad invecchiamento per almeno dodici mesi.
E' tollerata, per i vini acescenti, una acidita' volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.
E' consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze.
L'aggiunta della infusione alcolica non puo' essere superiore al 3 per cento.
L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento ne' interno ne' esterno".
L' articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , come modificato dall' articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino", di "arzente" o di "brandy" sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.
E' proibito imbottigliare per il consumo umano diretto o comunque destinare a tale consumo i prodotti portanti le suddette designazioni che non siano stati sottoposti sotto diretta vigilanza fiscale ad invecchiamento per almeno dodici mesi.
E' tollerata, per i vini acescenti, una acidita' volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.
E' consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa o alcolica di dette sostanze.
L'aggiunta della infusione alcolica non puo' essere superiore al 3 per cento.
L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento ne' interno ne' esterno".