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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/12/2025, n. 5833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5833 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 22/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 1347/2024, promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. SALVONI VERONICA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. STRINGA BASILE GIUSEPPE RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e intrattenevano una relazione more uxorio, Parte_1 Controparte_1 da cui nasceva la IA il 9.4.18. Per_1
Con decreto di questo Tribunale del 23.12.21 venivano stabiliti in sintesi, su conclusioni congiunte (doc. 2 res.): l'affidamento condiviso della IA, con residenza dalla madre;
un calendario dei tempi di permanenza della minore con i genitori;
un assegno di mantenimento di € 250 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 3.2.24, la ricorrente ha chiesto di modificare queste condizioni.
Con decreto del 7.2.24 è stata fissata la prima udienza, conferendo ampio mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali (che hanno depositato relazioni il 10.5.24, 22.7.24, 7.3.25, 20.5.25, 12.8.25).
Il resistente si è costituito in giudizio il 22.4.24.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti sono quindi comparse in data 28.5.24 per la prima udienza. Con ordinanza del 29.5.24 – respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata allegazione dei documenti economici e
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preso atto dell'inserimento del padre in una comunità di recupero – sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.: affidamento c.d. super-esclusivo di alla madre;
videochiamate assistite tra il padre e la IA;
assegno di mantenimento di € 150 a Per_1 carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie. Il giudice ha altresì rigettato le prove chieste dalle parti, ma ordinato di produrre i documenti economici.
Le parti sono comparse all'udienza del 3.12.24. Con ordinanza del 16.12.24, il giudice ha previsto incontri assistiti padre-IA anche settimanali, non necessariamente in ambiente neutro, e ha aumentato l'assegno ad € 250. Con ordinanza del 12.4.25, il giudice ha disposto la prosecuzione del monitoraggio, esortando il padre a riprendere i rapporti con la IA (così anche nell'ordinanza del 22.5.25).
Le parti sono comparse all'udienza del 10.9.25, quando la causa è stata rimessa in decisione, con termine fino al 19.9.25 per il deposito di conclusioni aggiornate.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note del 18.9.25) sono state:
«-in ordine alla responsabilità genitoriale, viste le oggettive difficoltà del signor e l'esito delle Controparte_1 valutazioni del Servizio Sociale incaricato, nonché di quanto emerso nel corso del presente procedimento, disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre signora la quale potrà Persona_2 Parte_1 assumere tutte le principali decisioni riguardanti la salute, la scuola e l'educazione della IA;
in ordine al diritto di visita paterno, tenuto conto di quanto dichiarato espressamente dal resistente, ci si rimette alla valutazione del Tribunale;
in ordine al contributo per il mantenimento della IA minore disporre che il padre signor Per_1 CP_1
corrisponda, entro il giorno 20 di ogni mese, alla signora la somma mensile di €uro
[...] Parte_1
250.00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
disporre che la madre signora percepisca l'Assegno Unico erogato dall'INPS per la Parte_1 IA minore stabilire infine che il padre signor provveda, nella misura del 50%, al Per_1 Controparte_1 pagamento delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
Spese di lite interamente rifuse».
Le conclusioni della parte resistente (come da costituzione, richiamata il 18.9.25) sono state:
«In via principale e nel merito: accertare e conseguentemente dichiarare l'insussistenza dei presupposti affinché sia disposto l'affido esclusivo della IA minore alla madre e confermare le condizioni di cui al ricorso congiunto per Persona_2
l'affidamento ed il mantenimento della IA minore depositato in data 29.11.2021 ed introduttivo del giudizio, avanti al Tribunale di Brescia, R.G. n. 13302/2021, omologate con decreto del 23.12.2021, che di seguito si riportano salvi gli opportuni adattamenti: a) affido della IA minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre (che si evidenzia non essere Perso più corrispondente all'abitazione familiare di Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della IA, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla IA. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la podestà separata sulla IA per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. b) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé CP_1 la IA a piacimento, previo accordo con la madre, ma comunque, orientativamente, egli andrà a prendere la IA all'asilo (o comunque all'uscita da scuola) verso le ore 15.30 (o altro orario di fine lezione previsto dalla scuola presso la quale sarà iscritta dopo l'ultimazione degli anni di asilo) di ogni giorno e la terrà con sé fino alle ore 19.00 circa allorquando la madre – uscendo dal lavoro – si recherà a prenderla presso l'abitazione del padre. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la IA, alternativamente, un fine settimana completo dal venerdì alle ore 15.30 (uscita della bambina dall'asilo o dalla scuola) alla domenica verso le ore 19.00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della IA. c) Per quanto concerne le festività natalizie
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il sig. avrà la facoltà di trascorrere con la IA una settimana a scelta tra quella di Natale e quella di
CP_1 capodanno, previo accordo con la madre. Relativamente alle vacanze pasquali, il sig. avrà la facoltà di
CP_1 trascorrere con la IA tre giorni consecutivi, facendo in modo tuttavia che possa trascorrere, alternativamente, un Per_1 anno la Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, i signori e avranno la facoltà di trascorrere con la IA almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel
CP_1 Pt_1 periodo compreso tra i mesi di liglio e settembre di ogni anno solare. Detti periodi dovranno essere individuati, previo accordo tra i genitori, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la IA. d) Il sig.
CP_1 continuerà a corrispondere mensilmente alla sig.ra a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della Pt_1 IA, la somma globale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese solare, sino a quando la IA continuerà a vivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente. e) Il sig. rimborserà, inoltre, alla sig.ra il 50% (cinquanta per
CP_1 Pt_1 cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della IA minore, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa. In via istruttoria».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 5.2.24, non ha formulato osservazioni.
4.
4.1. Il resistente è stato sottoposto al procedimento penale r.g.n.r. 4190/23 a seguito di una colluttazione con la compagna del 29.3.23; stando agli ultimi aggiornamenti forniti dalle parti, il processo è stato sospeso per messa alla prova. A metà 2024, egli è entrato in una struttura di recupero per consumo problematico di alcol, uscendone dopo poco tempo. Da allora, tuttavia, ha seguito un Contr percorso allo che prima aveva attestato la persistenza del consumo (relazioni del 9.12.24 e del 6.3.25), ma infine ha dato atto del buon esito del percorso, seguito con impegno (relazione del 29.8.25).
Queste circostanze sono riportate per un doveroso riepilogo, ma non giustificherebbero di per sé l'affidamento c.d. super-esclusivo di alla madre. Nel corso del processo, infatti, è emerso anzi il Per_1 legame affettivo della bambina con il padre, in assenza di condotte della ricorrente ostative alla loro frequentazione. Tuttavia, il resistente ha manifestato una progressiva rinuncia al rapporto, sostenendo di non voler vedere la IA alla presenza di un educatore e apparendo ossessionato all'idea che un nuovo compagno della ricorrente potesse prendere il suo posto. Nonostante i tentativi del giudice per fargli cambiare idea, all'ultima udienza il signor si è lasciato andare a esternazioni pesanti CP_1
(«Non penso che si senta rifiutata da me;
può anche cambiare il cognome se vuole. Ho scelto di farmi da parte e Per_1 non voglio avere più nessun incontro con Penso che questo sia il male minore per me e per la bambina. L'ultima Per_1 volta che ho visto è stato un anno fa. In ogni caso la vedrei solo una domenica ogni cinque settimane a causa del mio Per_1 lavoro. Non sarei disponibile nemmeno a tenerla a casa mia liberamente. Non pago il mantenimento perché mi trovo in difficoltà e poi penso che lei dovrebbe chiedere i soldi a qualcun altro. Fare una IA con lei è stato l'errore più grande della mia vita»), frasi che non lasciano molto spazio per sperare in un cambiamento a breve della situazione. Si giustifica, perciò, la conferma dell'affidamento c.d. super-esclusivo alla madre.
4.2. I rapporti padre-IA, dopo questa lunga sospensione, andranno necessariamente rimessi all'intervento dei Servizi Sociali. Per meglio dire, dopo che il padre, tramite gli opportuni percorsi anche psicologici cui lo si esorta, avrà rimeditato questa sua posizione, evidentemente dannosa per la IA, potrà contattare le assistenti sociali per organizzare l'auspicabile riavvicinamento.
4.3. Venendo alle questioni economiche, si richiama l'ordinanza del 16.12.24, dalla quale non sono state segnalate novità:
(a) la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto un aumento di stipendio, fino ad € 2000 mensili e di ricevere € 400 dalla locazione di un immobile;
ella versa però € 550 per il mutuo della casa in cui si
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trasferirà; le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti (reddito imponibile meno imposta netta)
€ 22.677 nel 2022 ed € 23.322 nel 2023;
(b) il resistente ha ripreso il proprio lavoro nel supermercato, con uno stipendio di circa € 1400; ha dichiarato di pagare € 450 per il canone di locazione ed € 150 per l'automobile;
(c) l'assegno unico viene percepito interamente dalla madre, anche se pare di € 50 appena.
Le parti convergono sull'assegno di mantenimento a carico del padre di € 250 già pattuito nel 2021 (e pertanto con doverosa rivalutazione da allora, nonostante la parentesi in cui l'importo era stato ridotto ad € 150): il Collegio lo conferma, sebbene si tratti di una misura minima in mancanza di mantenimento diretto e il padre non l'abbia più versata. Le spese straordinarie possono continuare ad essere divise al 50% tra i genitori.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è del resistente sull'affidamento e i tempi di permanenza di con i genitori. Si giustifica invece una compensazione per 1/3 in relazione al Per_1 mantenimento. A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre considerare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale dal valore indeterminabile basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare, per l'intero: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 1806 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale (medio, considerando che non sono state assunte prove ma acquisite le relazioni dei Servizi Sociali). Al totale, decurtato a 2/3 (e cioè € 3140) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%, nonché c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo di alla madre, con residenza presso la stessa;
Per_1 stabilisce che tutte le decisioni, anche quelle di più rilevante interesse per la IA (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), siano adottate dalla madre tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
ricorda al padre che, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., «il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione»;
− dispone che il padre possa frequentare nuovamente la IA dopo aver preso contatti con i Servizi Sociali, cui vivamente lo si esorta;
− conferma a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di
€ 250,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a partire da gennaio 2023) a titolo di contributo al mantenimento della IA, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della IA;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− attribuisce alla madre l'assegno unico percepito per la IA, in ragione dell'affidamento;
− revoca l'incarico conferito ai Servizi Sociali, salvo che per la ripresa dei rapporti padre-IA,
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ove richiesta dal padre;
− compensa per 1/3 le spese del presente giudizio e condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della restante parte, quantificata in € 3140,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali “Ovest Solidale”.
Brescia, 22/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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