Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 220
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Revoca agevolazione prima casa per possesso altra abitazione

    La Corte ritiene che la normativa non richieda la disponibilità effettiva dell'immobile pre-posseduto, ma solo la titolarità di diritti reali su di esso. L'esistenza di un diritto di abitazione a favore di terzi non esclude la titolarità della proprietà. Inoltre, la giurisprudenza prevalente, pur considerando l'inidoneità dell'immobile pre-posseduto, richiede una dimostrazione concreta di tale inidoneità (oggettiva o soggettiva), che non è stata fornita dal ricorrente. Il diritto di abitazione è limitato nel tempo e non esclude la possibilità di co-abitazione o di dimostrazione di impossibilità oggettiva/soggettiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 220
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone
    Numero : 220
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo