Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/02/2026, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03443/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08072/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8072 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. UC CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 4.2.2022 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, con decreto n. K10/-OMISSIS- del 22.4.2024, notificato il 22.5.2024, ha respinto l’istanza in ragione delle vicende penali emerse “ a carico dei familiari conviventi con l’istante ”, in particolare sul conto del figlio e del coniuge.
Inoltre, nella motivazione del diniego si rileva che, a seguito del preavviso di diniego ex art. 10- bis legge n. 241/1990 regolarmente comunicato in data 28.2.2024, “ non sono pervenute ad oggi osservazioni da parte dell’istante in merito ”.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendo i seguenti motivi di diritto:
I. “ Violazione di legge (art. 10 bis l. 241/1990). Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento amministrativo e del diritto di difesa (art. 24 cost.) e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 cost .)”, in quanto l’Amministrazione, contrariamente a quanto erroneamente rilevato nella motivazione del decreto, ha del tutto omesso di tenere conto delle osservazioni del richiedente ritualmente e tempestivamente trasmesse via PEC in data 5.3.2024, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, dando luogo ad una grave violazione del contraddittorio procedimentale;
II. “ Violazione di legge (art. 3 legge 07.08.1990 n.241) ed eccesso di potere per carenza o insufficienza di motivazione, per difetto di istruttoria, per erronei presupposti di fatto, per illogicità manifesta. Erronea e/o falsa applicazione di legge (art. 9 comma 1 lett. f legge 05.02.1992 n.91: art. 6 e art. 8 legge 91/1992 )” in quanto le vicende penale emerse (denunce a carico del figlio e una sentenza di patteggiamento a carico della moglie) riguardando esclusivamente i propri familiari e non già la persona dell’odierno ricorrente, pertanto non sono idonee a sorreggere il gravato decreto sotto il profilo motivazionale, tenuto conto che il richiedente è incensurato e ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale nazionale.
In data 14.1.2026 l’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
In data 26.1.2026 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, eccependo la tardività della produzione documentale dell’Amministrazione e riproponendo, nel merito, i motivi di doglianza a fondamento del gravame.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Con il primo motivo di censura il ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, lamentando che l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare le osservazioni dallo stesso tempestivamente presentate, sul presupposto — espressamente richiamato nella motivazione del provvedimento di diniego — che, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, l’interessato non avrebbe fatto pervenire alcuna deduzione.
Il motivo è fondato.
Invero, quanto esposto dall’Amministrazione nella motivazione del decreto risulta smentito dalle emergenze documentali, atteso che il ricorrente ha comprovato documentalmente di aver riscontrato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis - regolarmente comunicato in data 28.2.2024 – mediante il rituale e tempestivo invio delle proprie osservazioni a mezzo PEC in data 5.3.2024.
Tale circostanza, peraltro, non risulta contestata dall’Amministrazione resistente, la quale non ha formulato in giudizio alcuna specifica deduzione idonea a smentire la documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
Ne consegue che la mancata considerazione delle osservazioni ritualmente e tempestivamente trasmesse dal privato integra una violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, configurabile non già sotto il profilo dell’omesso preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, bensì sotto quello dell’omessa valutazione delle deduzioni presentate dall’interessato (cfr., sull’equiparazione delle due fattispecie ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 10- bis , TAR Lazio, Roma, sez. V- bis , 24 dicembre 2025, n. 23745; TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2021, n. 130).
Né potrebbe invocarsi la “sanatoria processuale” di cui all'art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990, tenuto conto della natura discrezionale del provvedimento impugnato e delle modifiche intervenute al testo dell'art. 21- octies , comma 2 per effetto del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La nuova disposizione, infatti, ha stabilito espressamente che " non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis " la previsione di cui al precedente periodo (dell’art. 21- octies , comma 2), ovvero quella riguardante il citato meccanismo di sanatoria processuale che impedisce l'annullabilità del provvedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto di quest'ultimo " non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato " (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 9.03.2021 n. 2861).
La novella legislativa rafforza la concezione del preavviso di rigetto come modalità imprescindibile di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta "anticipare" l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa più efficace all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'Amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 8.10.2021, n. 6743; Id. 05.12.2019, n. 834). In quest’ottica, si è infatti evidenziato che " il Legislatore mostra di non transigere sul modulo procedimentale partecipato e sul disegno di una Amministrazione pubblica trasparente e leale con il cittadino, anche per le finalità compositive dei conflitti e deflattive del carico giudiziario che ne derivano " (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 11.11.2021, n. 7529).
Dalle considerazioni che precedono consegue che le controdeduzioni inviate dal richiedente in sede procedimentale avrebbero potuto – in ipotesi e fatta salva ogni valutazione in merito riservata all’Amministrazione - incidere sul contenuto dell’atto finale adottato, sicché la circostanza che l’Amministrazione le abbia totalmente ignorate, sull’erroneo presupposto della mancata trasmissione delle medesime, determina una violazione delle garanzie partecipative sottese al modulo procedimentale tipico previsto dall'art. 10- bis.
I rilievi innanzi descritti incidono sulla legittimità stessa del provvedimento finale, che deve essere annullato.
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO ET, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
UC CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC CO | LO ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.