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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CECCARELLI NATALIA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16327/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119358513000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21962/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, la cartella di pagamento n. 071 2025 01193585 13 000, notificata in data 19.9.2025, deducendone la nullità per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, emesso per recupero tassa auto annualità 2020, e la prescrizione.
Radicatasi la lite, si è costituito il concessionario ADER resistendo al ricorso e allegando documentazione.
L'ente creditore Regione Campania, benché ritualmente evocato in lite, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Nella contumacia dell'ente creditore non vi è adeguata prova della rituale notifica dell'atto presupposto dalla cartella oggi impugnata (Avviso di acc.to n. 064190948352 presuntivamente notificato il 11/07/2023: cfr. cartella), non essendo a tal fine sufficiente l'estratto di ruolo allegato dal concessionario.
Ne deriva incertezza in ordine alla regolarità procedurale e alla tempestività della cartella in contestazione.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CECCARELLI NATALIA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16327/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119358513000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21962/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, la cartella di pagamento n. 071 2025 01193585 13 000, notificata in data 19.9.2025, deducendone la nullità per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, emesso per recupero tassa auto annualità 2020, e la prescrizione.
Radicatasi la lite, si è costituito il concessionario ADER resistendo al ricorso e allegando documentazione.
L'ente creditore Regione Campania, benché ritualmente evocato in lite, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Nella contumacia dell'ente creditore non vi è adeguata prova della rituale notifica dell'atto presupposto dalla cartella oggi impugnata (Avviso di acc.to n. 064190948352 presuntivamente notificato il 11/07/2023: cfr. cartella), non essendo a tal fine sufficiente l'estratto di ruolo allegato dal concessionario.
Ne deriva incertezza in ordine alla regolarità procedurale e alla tempestività della cartella in contestazione.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.