Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01178/2026REG.PROV.COLL.
N. 07520/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7520 del 2023, proposto dal signor -O, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ugento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Signor -O, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Caggiula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, (sezione seconda) n. 00193/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor -O, del Comune di Ugento e del Ministero della Cultura;
Visto l’appello incidentale condizionato proposto dal signor -O;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere EL DE e uditi per le parti gli avvocati Valentina Mele, Luca Sticchi, in sostituzione dell’avvocato Alfredo Caggiula, e Carlo Ciardo, in sostituzione dell’avvocato Antonio Quinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio sono:
i) le note prot. nn. 11399 e 11408 del 4 giugno 2020 e l’avviso rep. 623 del 4 giugno 2020, con cui il Comune di Ugento- nel dare atto dell’errore materiale costituito dalla pubblicazione dell’avviso di rilascio del permesso di costruire n. 3 del 28 febbraio 2020- ha puntualizzato che la pratica edilizia n. 4790/2020 è da intendersi priva di titolo abilitativo, nonché il parere n. 375U del 12 dicembre 2020, con cui la Commissione locale per il paesaggio (CLP) ha disposto il ritiro del proprio precedente parere favorevole n. 245U del 24 gennaio 2020 (ricorso di primo grado r.g. n. 643/2020);
ii) il parere n. 245U del 24 gennaio 2020 con cui la CLP ha dichiarato di non poter esprimere parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica perché l’intervento ricade nella fattispecie prevista dall’allegato A dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 31/2017 (ricorso r.g. 780/2020);
iii) la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 3 agosto 2020, avente ad oggetto l’approvazione definitiva del regolamento edilizio adeguato al RET (Regolamento Edilizio Tipo) e, in particolare l’Allegato A-Quadro delle definizioni uniformi e del regolamento, nonché l’ordinanza n. 6 del 25 novembre 2020 con cui il Comune di Ugento ha ingiunto al signor -O la demolizione di una serie di opere eseguite in difformità rispetto ai permessi di costruire n. 4 del 2016 e 3 del 2016 (ricorso r.g. 1357/2020);
iv) la nota prot. n. 10891 del 28 maggio 2020, con cui l’Amministrazione comunale ha sospeso le attività di cui alla SCIA prot. n. 10060 del 18 maggio 2020 (ricorso r.g. n. 1474/2020);
v) l’accertamento del consolidamento della SCIA prot. n. 10060 del 18 maggio 2020, per la mancata tempestiva adozione di provvedimenti inibitori dell’attività (r.g. n.1037/2020).
2. I provvedimenti sopra indicati hanno ad oggetto le opere eseguite dal signor PI -O su due fabbricati di proprietà localizzati nel Comune di Ugento, rispettivamente sulle particelle n. 2588 e 2590, quest’ultima situata al confine con la proprietà del signor -O.
3. Il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 193 del 7 febbraio 2023: i) ha riunito i ricorsi r.g.n. 1357/2020, 643/2020, 780/2020, 1037/2020 e 1474/2020; ii) ha respinto il ricorso principale r.g.n. 1357/2020; iii) ha accolto il ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 febbraio 2021 nel giudizio r.g.n. 1357/2020 e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza di demolizione n. 6 del 25 novembre 2020 e gli atti ad essa presupposti; iv) in ragione del predetto annullamento e per effetto della conseguente caducazione automatica della nota CLP n. 375U del 12.12.2020, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione ai motivi aggiunti depositati il 20 maggio 2022 nei giudizi r.g.n. 1357/2020 e 643/2020; v) ha accolto parzialmente il ricorso principale r.g.n. 643/2020 e, per l’effetto, ha dichiarato che, in data 14 giugno 2020, si è formato il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire presentata dal signor -O; vi) ha dichiarato inammissibile il ricorso r.g.n. 780/2020, l’unico proposto dal signor -O, odierno appellante; vii) ha accolto il ricorso r.g.n. 1037/2020 e, per l’effetto, ha dichiarato il perfezionamento degli effetti della SCIA prot. n. 10060 del 18 maggio 2020; viii) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso r.g.n. 1474/2020.
Il T.a.r. ha, in sintesi, ritenuto che l’ordinanza di demolizione fosse inficiata dai vizi difetto di istruttoria e di motivazione dedotti dal ricorrente signor -O, poiché la motivazione si risolverebbe in una “caccia all’errore” su interventi ancora in fase di realizzazione o su profili di ritenuta irregolarità che non sarebbero emersi dalle tavole progettuali.
4. Il signor -O ha interposto appello articolando i seguenti motivi di gravame:
1- Violazione e falsa applicazione degli art. 12, 20, 27, 30, 31, 36, 44, 93 e 94 d.P.R. n. 380/’01. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, d.lgs. n. 42/’04. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 139/’10 e del d.P.R. n. 31/’17. Eccesso di potere (erronea presupposizione dei fatti, difetto istruttorio). Difetto istruttorio, erronea presupposizione, contraddittorietà.
2- Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 35 e 41 c.p.a.. Violazione e falsa applicazione degli art. 12, 20, 27, 30, 31, 36, 44, 93 e 94 d.P.R. n. 380/’01. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, d.lgs. n. 42/’04. Vio¬lazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 139/’10 e del d.P.R. n. 31/’17. Eccesso di potere (erronea presupposizione dei fatti, difetto istruttorio). Difetto istruttorio, erronea presupposizione, contraddittorietà.
3- Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 35 e 41 c.p.a.. Violazione e falsa applicazione degli art. 12, 20, 27, 30, 31, 36, 44, 93 e 94 d.P.R. n. 380/’01. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, d.lgs. n. 42/’04. Vio-lazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 139/’10 e del d.P.R. n. 31/’17. Eccesso di potere (erronea presupposizione dei fatti, difetto istruttorio). Difetto istruttorio, erronea presupposizione, contraddittorietà
4- Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 35 e 41 c.p.a.. Violazione e falsa applicazione degli art. 12, 20, 27, 30, 31, 36, 44, 93 e 94 d.P.R. n. 380/’01. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, d.lgs. n. 42/’04. Vio-lazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 139/’10 e del d.P.R. n. 31/’17. Eccesso di potere (erronea presupposizione dei fatti, difetto istruttorio). Difetto istruttorio, erronea presupposizione, contraddittorietà.
5. Si è costituito in giudizio il signor -O che ha proposto appello incidentale condizionato, notificato e depositato il 3 novembre 2023, avverso il capo della sentenza con cui è stato rigettato il primo motivo del ricorso introduttivo r.g.n. 643/2020 e ha riproposto, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., i motivi di ricorso non esaminati dal T.a.r. in quanto assorbiti.
6. Si sono costituiti, altresì, il Comune di Ugento e il Ministero della Cultura.
7. In vista dell’udienza di trattazione, il signor -O, il signor -O e il Comune di Ugento hanno depositato memorie e documenti.
8. L’appellante incidentale -O ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse dell’appello, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 8732/2025 che ha respinto l’appello proposto dal signor -O avverso la sentenza del T.a.r. Lecce n. 973 del 2022 la quale, a sua volta, ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 6/2020, della cui legittimità si controverte anche in questa sede.
8.1. L’appellante -O ha eccepito l’inammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta dall’appellato -O nel giudizio di appello.
9. All’udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità dei documenti depositati solo in appello dal signor -O, di cui il Collegio dispone lo stralcio, non essendo indispensabili ai fini della decisione.
11. Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità delle censure di merito alla sentenza impugnata formulate dal Comune di Ugento a mezzo di memoria conclusionale del 12 dicembre 2025, anziché con appello incidentale avverso i relativi capi di soccombenza.
12. Premesso quanto sopra, l’appello principale proposto dal signor -O è infondato, circostanza che consente di prescindere, secondo il criterio della c.d. ragione più liquida, dall’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dal signor -O.
13. Con il primo motivo di appello l’appellante principale censura la sentenza per non aver dichiarato la sopravvenuta improcedibilità (per quelle antecedenti al 23 febbraio 2021) ed inammissibilità (per quelle successive a tale data) di tutte le impugnative proposte dal signor -O (nei giudizi r.g. n. 643/2020, n. 1037/2020 e n. 1474/2020), non avendo il predetto ottemperato all’ordinanza di demolizione n. 6/2020. Deduce che, a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, si è verificata di diritto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili del -O che ne ha, conseguentemente, perso la proprietà.
14. Il motivo è infondato.
15. L’effetto acquisitivo al patrimonio comunale che si produce a seguito della scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione preclude all’interessato la possibilità di proporre l’istanza di sanatoria, ma non lo priva dell’interesse a contrastare la legittimità del provvedimento che quell’ordine ha disposto.
16. L’eventuale annullamento giurisdizionale dell’ordinanza di demolizione, infatti, osta al consolidarsi dell’effetto acquisitivo al patrimonio del Comune, determinando l’invalidità in via derivata dell’atto di acquisizione nelle more eventualmente adottato. Ciò in quanto l’acquisizione non assolve ad una finalità espropriativa del bene (legittimo) del privato, ma è meramente strumentale alla demolizione dell’abuso, a cura dell’amministrazione e a spese del proprietario inottemperante (Ad. pen. 16 del 2023).
17. Ne discende che il signor -O ha conservato integro l’interesse ad impugnare l’ordinanza di demolizione anche dopo la scadenza del termine per ottemperare, poiché l’annullamento giurisdizionale della medesima impedisce l’effetto acquisitivo ex lege .
18. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
19. Con il secondo motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi r.g. n. 643/2020 e n. 1357/2020, non notificati al signor -O in qualità di controinteressato.
20. Il motivo è infondato.
21. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. il ricorso va notificato, a pena di decadenza, oltre che alla pubblica amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato, anche ad uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso.
22. Come chiarito dalla giurisprudenza, il controinteressato sostanziale non è parte necessaria nel processo amministrativo poiché nel giudizio di annullamento ‒ come si desume dagli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, primo periodo c.p.a.‒ le parti necessarie sono identificate alla sola stregua dell’atto impugnato.
Il controinteressato processuale non è solo titolare di una posizione giuridica autonoma, uguale e contraria a quella del ricorrente, ma deve anche essere formalmente individuato nell’atto impugnato (Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2023 n. 10589; sez. II, 5 novembre 2025 n. 8618).
23. L’odierno appellante riveste la posizione di controinteressato in senso sostanziale- in quanto titolare di un interesse legittimo oppositivo, sia con riguardo al rilascio al signor -O del permesso di costruire per il recupero abitativo e sia con riguardo all’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 6 del 2020- ma non in senso formale, non essendo menzionato in nessuno dei provvedimenti impugnati con i ricorsi r.g. n. 643/2020 e n. 1357/2020.
24. Questi ultimi hanno ad oggetto: a) le note prot. nn. 11399 e 11408 e l’avviso rep. 623 del 4 giugno 2020 con cui l’amministrazione, nel dare atto dell’errore materiale costituito dalla pubblicazione dell’avviso di rilascio del P.d.C. n. 3 del 28 febbraio 2020, evidenziava che la pratica edilizia n. 4790/2020 era da intendersi priva di titolo abilitativo; b) il parere con cui la Commissione locale per il paesaggio ha disposto il ritiro del proprio precedente parere n. 245U del 24 gennaio 2020 e la nota prot. n. 24234 del 10 novembre 2020 con cui il RUP ha trasmesso nuovamente la pratica alla CLP alla luce delle difformità rilevate nel sopralluogo del 30 settembre 2020; c) l’ordinanza di demolizione n. 6 del 25 novembre 2020 relativa alle opere abusive realizzate sul terreno di proprietà del signor -O.
25. Nessuno degli atti impugnati menziona, accanto al destinatario -O, anche il controinteressato -O.
26. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo ai giudizi r. g. n.1474 del 2020 ed r.g. n. 1037 del 2020 che hanno ad oggetto, rispettivamente, la nota del 28 maggio 2020 con cui l’amministrazione comunale ha sospeso gli effetti di una SCIA prot. n. 10060 del 18 maggio 2020 e l’accertamento del consolidamento della medesima (dalla diversità dell’oggetto dei giudizi discende l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso r.g. n. 1474/2020 per violazione del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposta in primo grado dal Comune di Ugento e riproposta in grado di appello con memoria del 12 dicembre 2025).
27. Questo Consiglio di Stato (sez. VI sent. n. 8732 del 10 novembre 2025), nel respingere l’appello del signor -O avverso la sentenza del T.a.r. Lecce n. 973/2022 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 6 del 2020 (la stessa oggetto del ricorso r.g. n. 1357/2020, deciso con la sentenza in questa sede impugnata), ha puntualizzato che “ nell’impugnazione di un'ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 05/06/2020 , n. 3581) ”. Tale conclusione deve essere ribadita anche in questa sede, a nulla rilevando la diversa veste processuale assunta dal -O, parte resistente nel giudizio r.g.n. 1357/2020 proposto dal -O per l’annullamento dell’ordinanza n. 6 del 2020.
28. Nessun rilievo possono assumere, ai fini che qui interessano, le iniziative procedimentali e processuali intraprese dall’odierno appellante ( id est , la produzione di osservazioni nell’ambito del procedimento volto al rilascio al -O del permesso di costruire per recupero abitativo e variante di assestamento, la diffida per l’accertamento degli abusi edilizi e l’impugnazione con ricorso r.g. 780/2020 del parere favorevole CLP 245U), rimanendo immutato il dato di fatto dell’omessa indicazione, nei provvedimenti impugnati, del nominativo dell’appellante.
29. Come osservato dalla giurisprudenza, la necessaria individuazione del controinteressato sulla base dell’atto impugnato costituisce “ una opzione tecnica che ‒ senza rendere impossibile o estremamente difficile il diritto di difesa dei controinteressati non «individuati» nell’atto, i quali possono comunque intervenire nel giudizio (di primo e secondo grado) e proporre opposizione di terzo avverso la sentenza pregiudizievole resa inter alios (l’art. 102 c.p.a. riconosce all’interventore «titolare di una posizione giuridica autonoma» anche la legittimazione ad appellare) ‒ intende, nel bilanciamento non irragionevole di tutti i valori costituzionali coinvolti, evitare al ricorrente e al giudice una impervia opera di investigazione dei portatori di situazioni giuridiche antagoniste ” (sent. 10589/2023 cit.).
30. Anche il secondo motivo deve, quindi, essere respinto.
31. Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce, in primo luogo, l’erroneità della scelta del giudice di trattare e definire i plurimi ricorsi, proposti dallo stesso e dal controinteressato -O, in tempi e udienze diverse, avendo il T.a.r. definito i ricorsi proposti dal signor -O contro l’ordinanza n. 6/2020 con le sentenze nn. 973/2022 e 1995/2022, entrambe appellate, e rinviato invece la trattazione del ricorso proposto avverso la medesima ordinanza n. 6/2020 da parte del sig. -O ad un’udienza successiva, tenutasi poi il 26 gennaio 2023 e decisa con la sentenza qui appellata.
Lamenta, in secondo luogo, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto l’impugnativa del signor -O avverso l’ordinanza di demolizione n. 6/2020 per le seguenti ragioni: a) dagli atti di causa risulta che gli interventi oggetto della domanda di permesso di costruire per “recupero abitativo e variante di assestamento” erano stati già interamente realizzati; b) totalmente inconferente e privo di prova è l’assunto del primo Giudice secondo cui, per il rinvenimento della falda a quota leggermente diversa da quella attesa, sarebbe stata necessaria (e dunque giustificata) la traslazione verso l’alto del piano di calpestio dei piani interrati con corrispondente riduzione della loro altezza; c) contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, l’innalzamento della quota ultima di scavo non è stato “neutralizzato” dall’asserita corrispondente riduzione dell’altezza dei vani interrati poiché la profondità di scavo è diminuita di 50 cm ma l’altezza dei vani interrati si è ridotta di soli 30 cm, con conseguente impatto sull’ingombro planovolumetrico dell’edificio e sulla sagoma fuori terra dello stesso; d) il piano di calpestio del piano terra è stato aumentato di ben 55 cm rispetto agli elaborati e i locali autorizzati come interrati sono stati trasformati in seminterrati; e) il T.a.r., nell’affermare che l’intervento sulle particelle 2590 e 2588 è unitario e in corso di realizzazione, ha obliterato l’esame delle difformità enumerate nella relazione di sopralluogo e nell’ordinanza di demolizione né ha esaminato gli atti di diffida e le impugnative che il signor -O ha presentato per le abusività degli immobili del -O e la documentazione fotografica agli stessi allegata.
32. Le censure sono prive di pregio.
33. Quanto alla mancata riunione dei ricorsi-quelli decisi con la sentenza in questa sede impugnata e quelli definiti con le sentenze del T.a.r. nn. 973/2022 e 1995/2022 parimenti appellate- è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza secondo cui la riunione di ricorsi legati da vincoli di connessione soggettiva od oggettiva non è mai obbligatoria ma è rimessa ad una valutazione di mera opportunità di trattazione congiunta, tanto più considerato che, quand’anche disposta, la riunione di cause connesse lascia inalterata l’autonomia dei singoli giudizi e non può condizionarne l’esito (Cons. Stato, sez. II, 9 ottobre 2023 n. 8819; sez. VII, 22 novembre 2023, n. 1003; sez. II, 17 settembre 2024, n. 7614).
34. Infondate sono anche le doglianze relative al capo della sentenza che ha accolto il ricorso del signor -O avverso l’ordinanza n. 6 del 2020.
35. Per un verso, la circostanza che gli interventi fossero ancora in fase di realizzazione emerge- oltre che dall’ordinanza impugnata e dalla relazione di sopralluogo del 30 settembre 2022 (da cui risulta che i fabbricati erano ancora allo stato rustico) - anche dalla documentazione fotografica prodotta dal signor -O (produzione del 6 marzo 2021 nel giudizio r.g. 1357/2020).
36. Per altro verso, il giudice di primo grado ha rilevato il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato in quanto il Comune:
a) non ha considerato il rinvenimento di acqua a una quota diversa da quella attesa, circostanza idonea a giustificare la traslazione a una quota diversa del piano di calpestio (cfr. la foto dell’area di sedime allagata, la relazione geologica e la relazione tecnica di variante prodotti dal ricorrente -O in data 12 novembre 2020 nel giudizio r.g. 1357/2020 sub doc. nn. 15, 16 e 17);
b) non ha tenuto conto della natura unitaria dell’intervento ancora in fase di realizzazione (come evidenziato, oltre che dalle fotografie prodotte dal signor -O il 6 marzo 2021, anche dalla documentazione versata in atti dal ricorrente -O il 9 aprile 2021 sub. doc. nn 10.0, 10.1,11 e 12);
c) ha rilevato alcuni profili di ritenuta irregolarità non emergenti dalle tavole progettuali (non avendo l’amministrazione considerato le tavole progettuali di cui al p.d.c. 3/2014 e 9/2014 che prevedevano un dislivello originario per entrambi i fabbricati di + 30 cm);
d) non ha, in ultima analisi, illustrato le ragioni per non accogliere le tesi difensive rappresentate dal signor -O nelle osservazioni procedimentali del 12 ottobre 2020.
37. Il difetto di istruttoria e di motivazione rilevato dal T.a.r. trova conferma nella lettura dell’impugnata ordinanza che descrive le plurime difformità dei fabbricati (dislivello tra la quota di sistemazione esterna e la quota pavimento, posizionamento dell’estradosso della copertura del piano interrato rispetto alla sede stradale, altezza netta dei piani) rispetto agli elaborati grafici allegati ai p.d.c. in variante n. 4 del 2016 e n. 3 del 2018 (entrambi adottati a seguito del rinvenimento, nel corso della esecuzione dei lavori di scavo della falda a una profondità inferiore rispetto a quella ipotizzata nella relazione geologica) i quali, tuttavia, non riportano graficamente la sede stradale.
Nulla l’amministrazione ha, invece, osservato sulla conformità o difformità di quanto realizzato anche con riguardo agli elaborati grafici allegati agli originari permessi di costruire n. 3 del 2014 e n. 9 del 2014 che riportavano una quota di + 30 rispetto al piano esterno (cfr. tavole piante sezioni prospetti, sub doc. n. 2.1, 2.2., 2.5 e 2.6 deposito -O del 5 febbraio 2021 nel fascicolo r.g. 1537/2020).
38. Il vizio di istruttoria sopra rilevato non può essere superato dalle deduzioni difensive di parte appellante in quanto fondate sull’affermato- ma non provato- presupposto che gli interventi oggetto della domanda di permesso di costruire per recupero abitativo e variante di assestamento fossero già stati interamente realizzati alla data della sopralluogo 17 giugno 2020 e della conseguente ordinanza di demolizione n. 6 del 2020, sull’asserita discrasia di quanto realizzato rispetto agli elaborati progettuali allegati alle suddette domande di permesso di costruire (punti 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.5.2., 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.6, 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3 dell’appello), laddove gli elaborati originari già evidenziavano, invece, un dislivello di +30 cm e, infine, su presunte difformità nemmeno contestate nell’ordinanza di demolizione (quelle relative al prospetto prospiciente il confine con la proprietà -O: punto 3.6.4 dell’appello).
39. In ogni caso, osserva il Collegio che l’annullamento dell’ordinanza di demolizione per difetto di istruttoria e di motivazione non pregiudica il riesercizio del potere repressivo da parte del Comune, purché emendato dei vizi rilevati.
40. Anche il terzo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
41. Con il quarto motivo di appello l’appellante deduce l’erroneità dei capi della sentenza con cui il T.a.r.: a) ha ritenuto che l’annullamento dell’ordinanza n. 6/2020 avesse determinato la caducazione in via automatica dell’atto di ritiro CLP prot. n. 375U del 12 dicembre 2020 che, invece, si fonda su un’autonoma istruttoria; b) ha accertato l’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla pratica di recupero abitativo e variante di assestamento presentata dal signor -O che, invece, non avrebbe potuto formarsi per plurime ragioni (per l’esistenza di vincoli paesaggistici, perché la richiesta di titolo edilizio era stata formulata sulla base della disciplina derogatoria della l.r. Puglia n. 33/2007 sul recupero abitativo di sottotetti e interrati, perché gli interventi erano stati già realizzati e riguardavano seminterrati abusivi, perché l’amministrazione non era rimasta silente, ma aveva comunicato-con nota prot. n. 6159 del 24.3.2020 e poi con nota prot. n. del 11399 del 4.6.2020- che il permesso non era mai stato rilasciato e perché il parere CLP 245U del 24.1.2020, poi ritirato dalla nota CLP 375U, non avrebbe potuto sopperire all’assenza di un’autorizzazione paesaggistica in sanatoria); c) ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso r.g. n. 780/2020 proposto dal signor RU con richiamo alle statuizioni di irricevibilità e inammissibilità delle impugnative dei titoli abilitativi rilasciati al signor -O racchiuse nella sentenza n. 1995/2022; d) ha, rispettivamente, accolto e dichiarato la cessata materia del contendere con riguardo ai ricorsi r.g. n.1037/2020 e n. 1474/2020.
42. Le doglianze sono infondate.
43. L’atto di ritiro CLP prot. n. 375U del 12 dicembre 2020 si fonda sulle riscontrate difformità tra quanto realizzato e quanto autorizzato descritte nella relazione di sopralluogo del 30 settembre 2020 ed oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 6 del 2020, senza procedere ad alcun rinnovo dell’istruttoria né ad un’autonoma valutazione dei presupposti di fatto.
44. L’annullamento dell’ordinanza di demolizione non può che ripercuotersi sull’atto di ritiro della Commissione in quanto fondato sui medesimi presupposti e affetto dai medesimi vizi.
45. Quanto all’istanza di p.d.c. per recupero abitativo e variante di assestamento, nessuno dei profili evidenziati dall’appellante è di ostacolo alla formazione del silenzio assenso, atteso che:
a) ai fini del rilascio del titolo non era necessaria la convocazione della conferenza di servizi- prevista per gli interventi su aree vincolate- poiché la Commissione locale per il paesaggio aveva già reso parere favorevole con nota prot. n. 245U del 24 gennaio 2020;
b) l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001 è applicabile anche ai permessi di costruire presentati ai sensi della l.r. Puglia n. 33/2007 che consente meri mutamenti di destinazione d’uso dei sottotetti e dei piani seminterrati, senza incrementi volumetrici derogatori agli strumenti urbanistici. Poiché si tratta di un permesso di costruire ordinario avente ad oggetto interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. 380/2001 (cfr. art. 6 l.r. 33/2017) non può invocarsi in via analogica -come sostenuto dall’appellante- l’orientamento giurisprudenziale che esclude il silenzio assenso per i permessi di costruire derogatori presentati ai sensi del c.d. Piano casa (che legittima interventi difformi dai parametri urbanistici ovvero non conformi alla normativa statale e regionale di riferimento: cfr. Cons Stato, sez. IV, 9 aprile 2025 n. 3002);
c) quanto all’asserita natura abusiva delle opere, all’affermata realizzazione delle stesse già prima della presentazione dell’istanza di titolo edilizio e alla conseguente inconfigurabilità giuridica dell’istanza per difetto di conformità urbanistica, si rinvia a quanto sopra osservato in sede di esame del terzo motivo con riguardo al difetto di istruttoria per omesso esame delle riscontrate difformità alla luce degli elaborati grafici originari.
46. Ne discende che, come osservato dal giudice di primo grado, sull’istanza di permesso di costruire presentata dal sig. -O si è perfezionato il silenzio assenso in data 14 giugno 2020 poiché la domanda era completa di tutti gli elementi necessari per la valutazione da parte dell’amministrazione.
47. Parimenti infondate sono le censure proposte avverso il capo della sentenza che ha dichiaro inammissibile e irricevibile il ricorso r.g. 780/2020 proposto dal Sig. -O avverso la nota CLP n. 245U del 24 gennaio 2020.
48. Con riguardo alle censure di illegittimità derivata dalle censure proposte avverso i p.d.c. originari e successive varianti relativi ai fabbricati per cui è causa, respinte dal sentenza del T.a.r. n. 1995/2022, l’appellante richiama e ritrascrive i motivi di appello formulati nel giudizio r.g. 5723/2023 avverso la sentenza citata (punti 4.4.2.1 e 4.4.2.2).
49. I motivi sono inammissibili.
50. L’esposizione per relationem dei motivi di appello, mediante il rinvio ad un altro ricorso relativo ad un diverso giudizio (in larga parte ritrascritto), è in contrasto con l’onere di specificità sancito dall’art. 101 c.p.a.
51. Fermo quanto appena osservato, le censure sono comunque anche infondate nel merito, atteso che: a) la conoscenza degli elaborati progettuali può rilevare, al più, per la formulazione di nuovi motivi di gravame (eventualmente da proporre con motivi aggiunti), ma non per apprezzare la concreta lesività dell’intervento; b) risulta documentalmente provato (come evidenziato dalla sentenza n. 1995 del 2022) che alla data del luglio 2015 la palazzina sulla particella 2590, posta al confine con la proprietà -O, era già in avanzato stato di realizzazione; c) nell’ambito del giudizio di primo grado l’appellante ha fatto valere unicamente la propria posizione di proprietario confinante (c.d. vicinitas ), sicché correttamente il T.a.r. ha rilevato l’inammissibilità del ricorso con riguardo alla particella 2588, non confinate con la proprietà.
52. Infondata è, inoltre, la doglianza avverso il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità delle censure proposte in via autonoma con riguardo al parere della Commissione locale per il paesaggio.
53. Tale parere non riguarda le censurate difformità urbanistiche ma si limita ad escludere la necessità dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.P.R. 31/2017, sicché correttamente il T.a.r. ha evidenziato il difetto di utilità immediata derivante dall’effetto ripristinatorio conseguente all’annullamento, tanto più con riferimento alla costruzione edificata sulla particella 2588, che, come già osservato, non è nemmeno direttamente confinante con la proprietà -O.
54. Non è dato apprezzare, infatti, dal tenore letterale delle censure poste in via autonoma dal signor -O quale sarebbe l’effetto di ripristino concretamente utile per lo stesso.
55. Dalla conferma dei capi della sentenza che hanno sancito l’illegittimità dell’ordine di demolizione e l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire per recupero del sottotetto e variante di assestamento discende la correttezza anche dei capi con cui è stato accolto il ricorso r.g. n. 1037/2020 e dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere il ricorso r.g. n. 1474/2020.
56. In conclusione, l’appello principale proposto dal signor -O deve essere respinto con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello incidentale condizionato proposto dal signor -O.
57. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
AU TE, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
EL DE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL DE | AU TE |
IL SEGRETARIO