Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 1178
CS
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Improcedibilità/Inammissibilità dei ricorsi per inottemperanza all'ordinanza di demolizione

    L'effetto acquisitivo al patrimonio comunale a seguito della scadenza del termine per ottemperare all'ordine di demolizione preclude la possibilità di proporre istanza di sanatoria, ma non priva l'interessato dell'interesse a contrastare la legittimità del provvedimento che ha disposto l'ordine. L'eventuale annullamento giurisdizionale dell'ordinanza di demolizione ostacola il consolidarsi dell'effetto acquisitivo.

  • Rigettato
    Inammissibilità dei ricorsi per mancata notifica al controinteressato

    Il controinteressato sostanziale non è parte necessaria nel processo amministrativo. Le parti necessarie sono identificate alla stregua dell'atto impugnato. Il controinteressato processuale deve essere formalmente individuato nell'atto impugnato. L'appellante riveste la posizione di controinteressato sostanziale ma non formale, non essendo menzionato negli atti impugnati. L'impugnazione di un'ordinanza di demolizione non configura controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio.

  • Rigettato
    Erronea trattazione dei ricorsi e errata decisione sull'ordinanza di demolizione

    La riunione dei ricorsi non è obbligatoria ma rimessa alla valutazione di opportunità. Le doglianze relative all'ordinanza di demolizione sono infondate in quanto il giudice di primo grado ha rilevato un difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato, non avendo il Comune considerato elementi idonei a giustificare le modifiche apportate e non avendo esaminato le tesi difensive del ricorrente. L'annullamento dell'ordinanza per difetto di istruttoria non preclude al Comune il riesercizio del potere repressivo.

  • Rigettato
    Erronea caducazione dell'atto di ritiro CLP e errato accertamento del silenzio assenso

    L'atto di ritiro CLP si fondava sui medesimi presupposti e vizi dell'ordinanza di demolizione, pertanto l'annullamento di quest'ultima ripercuote sull'atto di ritiro. Nessuno dei profili evidenziati dall'appellante è di ostacolo alla formazione del silenzio assenso, atteso che non era necessaria la convocazione della conferenza di servizi, l'istituto del silenzio assenso è applicabile anche ai permessi presentati ai sensi della l.r. Puglia n. 33/2007 e si rinvia a quanto osservato in sede di esame del terzo motivo riguardo al difetto di istruttoria per omesso esame delle difformità.

  • Rigettato
    Erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso r.g. 780/2020

    Le censure sono inammissibili per esposizione per relationem e comunque infondate nel merito, atteso che la conoscenza degli elaborati progettuali rileva al più per nuovi motivi di gravame, che alla data di luglio 2015 la palazzina era in avanzato stato di realizzazione, e che l'appellante ha fatto valere unicamente la propria posizione di proprietario confinante.

  • Rigettato
    Erronea dichiarazione di inammissibilità delle censure con riguardo al parere della CLP

    Il parere CLP non riguarda le difformità urbanistiche ma si limita ad escludere la necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Il TAR ha correttamente evidenziato il difetto di utilità immediata derivante dall'effetto ripristinatorio, soprattutto con riferimento alla costruzione non confinante. Non è apprezzabile quale sarebbe l'effetto di ripristino concretamente utile per l'appellante.

  • Improcedibile
    Carenza di interesse

    L'appello principale è stato respinto, rendendo l'appello incidentale condizionato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 1178
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1178
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo