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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17978 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 34260/2023 R.G. il 4.7.2023 e vertente tra
– , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Furio De Palma, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Spinosa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2733/2023 del Giudice di Pace di Roma del 9.12.2022,
depositata in Cancelleria in data 3.2.2023.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.6.2023, la Parte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la
[...]
sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Roma, con la quale, in accoglimento della domanda della (cessionaria del credito risarcitorio del sig. Controparte_1 [...]
come riveniente dal sinistro stradale del 12.7.2019), veniva disposta la sua condanna CP_3
al pagamento del complessivo importo di € 2.924,00, oltre alle spese di giudizio, e ne chiedeva la integrale riforma;
si costituiva in giudizio la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, che, nel ribadire la correttezza della decisione impugnata,
chiedeva il rigetto dell'avverso gravame;
nonostante regolare notifica la Controparte_2
non si costituiva in giudizio.
[...]
In corso di causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 16.7.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e la causa, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, veniva decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
L'impugnazione è fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento.
La (quasi incomprensibile) motivazione della sentenza impugnata, nel tautologico e reiterato riferimento al valore probatorio della documentazione in atti ed alla mancata dimostrazione in prova contraria, da parte della convenuta, della infondatezza delle asserzioni della controparte,
risulta, in realtà, una motivazione di mera apparenza che, nel ripetuto richiamo a documenti ed elementi da cui dovrebbe evincersi la fondatezza della domanda attorea, non ha, tuttavia, fornito alcuna contezza degli elementi probatori effettivamente valutati e valorizzati al fine di conclamare la fondatezza della domanda né del percorso argomentativo seguito dal primo giudice (manca,
infatti, la specifica disamina dei documenti in atti, la disamina del loro specifico valore probatorio,
la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di giudizio ed il finale bilanciamento motivazionale tra gli elementi di prova raccolti e la decisione assunta); secondo le valutazioni del primo giudice “…è stata resa una documentazione infatti che ha confermato nel complesso il fatto storico – non negato – e la dinamica (non provata del tutto in senso inverso a
quello dedotto da parte qui istante) ha trovato sufficiente supporto documentale e
probatorio…inoltre la società convenuta CHE ha osservato l'infondatezza e la mancanza di piena
prova NON HA fornito prove adversum tali da inficiare e superare elementi (cai) CHE non sono stati
QUI impugnati…la sua documentazione essenziale depositata poi (che si ripete non possiede
elementi o prove contrarie TALI da inficiare la tesi avversa) e l'istruttoria rafforzano le deduzioni e
le valutazioni che seguono…la compagnia convenuta…ha prodotto foto ed elementi da cui si evince
Con una certa “corrispondenza” fra il dedotto da essa e l'elaborato peritale di certo ha decotto ciò
con punti di fatto e diritto che non hanno superato del tutto quanto è emerso in giudizio e quanto
correttamente reso dal ctu nominato e dal CAI…”.
Detta motivazione risulta, inoltre, contraddittoria ed apodittica laddove pone a fondamento della decisione elementi di valutazione chiaramente contrari alla prospettazione difensiva attorea (la
CTU espletata in corso di causa) ovvero afferma la non contestazione di elementi che, invece, sono stati fatti oggetto di contestazione da parte della (allora) convenuta fin dal proprio atto introduttivo;
la motivazione della impugnata sentenza, inoltre, risulta chiaramente violativa del principio di cui all'art. 2967 c.c. in tema di distribuzione dell'onere probatorio in quanto, senza valutare il compiuto assolvimento di detto onere da parte dell'attrice, ribalta direttamente sulla convenuta l'onere della prova contraria in ordine agli assunti attorei (per nulla provati e compiutamente dimostrati nella pregressa fase di giudizio) e fa discendere l'accoglimento della domanda non già dalla compiuta dimostrazione, da parte dell'attore, dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, ma dalla mancata dimostrazione, da parte della convenuta, di elementi di segno contrario rispetto alla prospettazione difensiva della controparte.
Sembra, tuttavia, di comprendere che il fondamento della impugnata decisione riposi sulla valutazione di un unico elemento probatorio rappresentato dal CAI compilato in occasione del sinistro, che, tuttavia, risulta ampiamente lacunoso, non descrittivo e sicuramente inidoneo a fornire piena contezza dell'effettiva dinamica del sinistro ivi rappresentato e della responsabilità
dei conducenti dei veicoli in esso coinvolti. E del resto, circa il valore probatorio del C.I.D., si richiamano i principi espressi dalla S.C., secondo cui “…in linea di diritto (Cass. Sez. Un. n. 10311 del 2006)…va ritenuto che la dichiarazione
confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.),
resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non
ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente
apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art.2733 c.c., comma 3,
secondo la quale, in caso di litisconsorzio
necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente
apprezzata dal giudice…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 12257 del 25.5.2007).
Ribadito che, contrariamente alle argomentazioni svolte dal primo giudice, l'onere probatorio della compiuta dimostrazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda spetta all'attore e non già alla convenuta in prova contraria, si osserva che, nella fattispecie in esame, gli assunti attorei circa la presunta dinamica del sinistro non stati compiutamente e sufficientemente comprovati dall'attrice (odierna appellata) e, per giunta, sono stati pure ampiamente smentiti dalle risultanze istruttorie acquisite alla precedente fase di giudizio.
Se, infatti, il modello CAI allegato agli atti risulta totalmente omissivo in ordine alla compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro del 12.7.2019, non contiene osservazioni delle parti e non consente di ritenere raggiunta alcuna verosimile certezza circa l'effettivo svolgimento dei fatti, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel precedente grado di giudizio hanno completamente ribaltato la ricostruzione dei fatti operata dalla ed hanno permesso di CP_1
appurare che “…in assenza del verbale delle Autorità e quindi delle triangolazioni di rito, nonché
di un qualsivoglia rilievo delle eventuali tracce di frenatura e/o incisione e di presumibili detriti
riconducibili ai veicoli coinvolti, non è stato possibile individuare con certezza né le posizioni
statiche dei veicoli protagonisti nella fase post urto né tantomeno la zona d'urto. Dalla CAI (doppia
firma) depositata in atti sopra riportata, non è possibile comunque affermare se la Fiat 500 e
l'autovettura Mercedes C220 fossero già ferme al sopraggiungere della Smart e quindi se la
Mercedes avesse già tamponato o meno la Fiat 500 prima dell'arrivo della Smart o viceversa…è
doveroso però evidenziare alcune circostanze che inducono a riflettere circa le reali modalità di
accadimento e, in particolare: la Smart tamponante possiede una tara di 975 Kg mentre quella della Mercedes è di 1615 KG;
le plastiche dei rivestimenti anteriori della Smart, nonostante siano
i particolari più prospicienti del profilo anteriore della vettura non hanno subito rotture di rilievo
nonostante la indubbia compenetrazione che doveva verificarsi tra i due mezzi per giustificare la
spinta in avanti della Mercedes e i suoi conseguenti danneggiamenti;
i cristalli dei lati e dei fanalini
anteriori della Smart non si sono infranti nell'impatto ma sono rimasti danneggiati indirettamente
esclusivamente nel corpo in plastica interno;
i dispositivi di sicurezza – airbags anteriori e cinture
– non sono intervenuti nella Smart nonostante l'asserito violento impatto, esplodendo unicamente
quello del posto giuda all'interno della ” con la conseguenza, ribadita dall'ausiliare in Parte_4
sede di conclusioni, che “…i danni subiti dall'autovettura Fiat 500 targata DT151TN, di proprietà
del cedente e in precedenza descritti, possono essere coerenti e compatibili per altezze ed entità
con quelli riportati dalla Mercedes nel suo profilo anteriore, ma certamente non possono ritenersi
compatibili con la dinamica descritta in citazione, secondo la quale la Smart avrebbe sospinto la
Mercedes contro la Fiat 500, non essendo possibile la loro correlazione con le deformazioni rilevate
sul profilo anteriore del veicolo tamponante…”: sono queste le conclusioni cui perviene l'ausiliare a seguito di analitica ed esaustiva disamina sia dei danni riportati dai veicoli che della dinamica del sinistro, come effettivamente ricostruibile proprio dall'entità e dalla tipologia dei danni riportati dai singoli mezzi coinvolti;
si tratta, con evidenza, di conclusioni logiche ed ampiamente convincenti, che questo giudice ritiene di poter pienamente condividere e porre a base della presente decisione.
Non risulta, pertanto, provata la diretta responsabilità del conducente della Smart targata
FV660VK, assicurata con la odierna appellante, mentre appare sufficientemente dimostrata la responsabilità del conducente della Mercedes C220 targata FP267AA nella causazione dei danni subiti dal veicolo Fiat 500 targato DT151TN e condotto dal cedente, sig. ; non Controparte_3
si rinviene, pertanto, a carico della alcuna responsabilità risarcitoria per danni Parte_1
non direttamente causati a terzi dal veicolo dalla stessa assicurato.
Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento dell'appello, con la correlata riforma della sentenza impugnata;
dall'accoglimento dell'appello discende, infine, la condanna della CP_1
alla restituzione, in favore della società appellante, degli importi dalla stessa esborsati in
[...] esecuzione della sentenza di primo grado, come quantificati ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione in appello;
detta domanda, risulta ammissibile in quanto tempestivamente formulata dall'appellante nel proprio atto introduttivo (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ord. n. 7144 del
15.3.2021).
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022,
seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, con atto di citazione notificato in data 28.6.2023 nei confronti della
[...]
e della in persona dei legali Controparte_1 Controparte_2
rappresentanti pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara la contumacia della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
---
2) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 2733/2023 del Giudice di Pace di
Roma del 9.12.2022, depositata in Cancelleria in data 3.2.2023, rigetta la domanda proposta dalla odierna appellata con atto di citazione notificato in data 18.6.2020 e per l'effetto condanna la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla restituzione, in favore della Parte_3
, di quanto da quest'ultima corrisposto in esecuzione della riformata sentenza, come
[...]
quantificato ai punti 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione in appello;
---
3) condanna la , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.830,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
-
4) compensa tra le parti le restanti spese.---
Roma, 22.12.2025 Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi