Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/06/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4890/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.R.G. 4890/2018 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, dall'Avv. Capezzuto C.F._1
Nicola (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio sito in Calvi Risorta (CE) alla Via Carducci n. 2;
-attore- contro
(C.F.: , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t. dom.to presso la Casa Comunale in Piazza Giudici, CP_1
-convenuto contumace –
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario per una migliore comprensione della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il per sentir accertare e Controparte_1
dichiarare l'illegittimità della tumulazione, nell'edicola cimiteriale di cui è concessionario quale erede della sig.ra Controparte_2
delle salme di Persona_1 Persona_2 Persona_3
e ha chiesto, per l'effetto, la condanna dell'ente Persona_4
convenuto alla traslazione delle salme stesse e, ai sensi dell'art. 614- bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, oltre alle spese.
Il pur regolarmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_1
contumace.
La causa è stata decisa sulla base di documentazione prodotta, senza necessità di istruttoria, e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione agli atti risulta che l'attore è titolare, quale erede della sig.ra della concessione perpetua su Controparte_2
una porzione del suolo cimiteriale nel c.d. "Nuovissimo Cimitero di
Capua – Recinto Quadrato A", concessione che ha dato luogo alla costruzione di un'edicola funeraria familiare.
2 È pacifico che all'interno di tale edicola siano state tumulate, in assenza di autorizzazione e legame familiare, le salme delle persone indicate in citazione.
L'illegittimità di tali tumulazioni emerge: dagli artt. 51 ss. del D.P.R.
285/1990, relativi alla gestione e custodia dei registri cimiteriali;
dall'art. 93 del medesimo decreto, che limita l'uso delle sepolture private ai concessionari e ai loro familiari;
dall'art. 87 del
Regolamento comunale di polizia mortuaria del Controparte_1
che ribadisce la riserva soggettiva a favore del concessionario.
La corrispondenza agli atti evidenzia inoltre che i familiari delle persone tumulate non hanno fornito alcuna documentazione giustificativa del diritto alla tumulazione, con alcuni ( Persona_5
che espressamente negano di averne titolo.
L'Ente, rimasto contumace, non ha svolto alcuna attività difensiva né prodotto elementi atti a giustificare la legittimità delle tumulazioni, con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c.: i fatti allegati dall'attore, documentalmente provati e non contestati, devono ritenersi pienamente fondati.
È fondata anche la domanda ex art. 614-bis c.p.c., poiché
l'obbligazione ha ad oggetto un facere infungibile
(rimozione/traslazione salme) e richiede un mezzo coercitivo idoneo ad assicurarne l'effettività.
Come recentemente ribadito dalla Cassazione “è legittima l'applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. anche nei confronti della P.A., trattandosi di strumento volto ad assicurare l'effettività della tutela
3 giurisdizionale di obbligazioni infungibili.” (Cass. civ. n.
30023/2017).
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, la domanda va accolta integralmente.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione ai sensi del
D.M. 55/2014, considerando l'indeterminabilità del valore, la mancanza di istruttoria e la modesta complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittima tumulazione, nell'edicola funeraria oggetto della concessione in favore dell'attore Parte_1
, delle salme di: nato il [...]
[...] Persona_1
e morto il 21/01/1970, nato il [...] e Persona_2
morto il 17/10/1995, , nata il [...] e Persona_3
morta il 17/08/1988 e nato il [...] e Persona_4
morto il 15/05/1964;
- condanna il ad effettuare la traslazione delle Controparte_1
suddette salme presso sito cimiteriale legittimamente individuato a sua cura e secondo la normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., condanna il in Controparte_1
caso di inadempimento, al pagamento della somma di euro 50,00
(cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, decorrenti dal sessantesimo (90) giorno successivo alla notificazione della presente sentenza;
4 - condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore dell'attore, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Nicola Capezzuto, dichiaratosi anticipatario.
Lì, 27 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
5