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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei magistrati: dr. MA Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Paola Mazzeo Consigliera nella causa iscritta al n. 28/2025 RG promossa da
Parte_1
Avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani
appellante contro
Controparte_1
Avv.ti Francesco Alvaro e Cecilia Falletti
appellata avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro n. 885/2024 pubblicata in data 2.10.2024 all'udienza del 21.10.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato il dispositivo della seguente
SENTENZA
Col ricorso in primo grado , dipendente della dal 2009 Parte_1 CP_1 al 2021, inquadrato dal 2012 nel livello E come operaio qualificato, ha rivendicato il riconoscimento del superiore livello C2 del CCNL Gomma Plastica a partire dal 2 gennaio 2016, o altra data di giustizia, e chiesto la condanna della società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, calcolate in complessivi €. 14.016,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
La società datrice ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza dell'inquadramento attribuito al lavoratore. All'esito della prova per testi, esaminate le declaratorie contrattuali, il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo appropriato il livello E assegnato al lavoratore, con la motivazione che:
*i due livelli E e C si distinguono per il livello di professionalità, per l'ambito di responsabilità e per il livello di autonomia, ma il ricorrente, per quanto emerso dall'istruttoria, non aveva né il livello di autonomia, né l'ambito di responsabilità propri del livello superiore
*le mansioni svolte, secondo tutti i testi, consistevano nel :
- reimpostare i macchinari nel passaggio dalla produzione di sacchetti di un certo tipo alla produzione di altri;
- verificare che in reparto fossero a disposizione quantità sufficienti di materiale per la produzione prevista nel turno;
- organizzare il lavoro degli altri operai in turno con lui sulla base del tipo di produzione da svolgere indicata dal capo reparto;
- controllare che la produzione si svolgesse in maniera corretta e che gli operai in turno svolgessero correttamente le loro mansioni;
- valutare, in caso di malfunzionamenti delle macchine, l'entità del problema, intervenendo direttamente in casi di guasti di lieve entità e richiedendo l'intervento della manutenzione negli altri casi;
- procedere all'accensione delle macchine, quando venivano periodicamente spente
*dalla descrizione dei testi non si evince (né risulta adeguatamente e chiarito in ricorso) che le attività in questione presupponessero l'autonomia decisionale - implicante scelte di priorità sia pur tra norme e pratiche stabilite- o la responsabilità connessa al dover prendere decisioni “nell'ambito di pratiche e metodi diversi” con “variabilità ed incertezza dei risultati”.
Al contrario tutte le suddette attività (dalla programmazione e accensione delle macchine, alla decisione in caso di guasti, al controllo dell'andamento della produzione), per come descritte dai testi e in ricorso, implicano “scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite” e “scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni”, caratterizzanti il livello riconosciuto.
La stessa attività di coordinamento e controllo degli operai in turno non risulta svolta nei confronti di lavoratori “con incarichi diversificati” essendo emerso che tutti i lavoratori del reparto svolgevano le medesime mansioni comprendenti lo svolgimento di vari compiti, nell'ambito delle quali interveniva l'attività organizzativa del ricorrente. ha appellato la sentenza formulando due motivi di Parte_1 impugnazione.
Col primo, quanto all'ambito di responsabilità (che secondo la declaratoria può rilevare anche solo con riguardo alla gestione del personale), ha evidenziato che ciò che distingue il livello superiore C è la “responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell'ambito della propria area funzionale”, mentre per il livello E si richiede la “responsabilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore”.
Pertanto ciò che rileva è il coordinamento, che nel caso in esame è stato confermato dai testi laddove hanno riferito che il ricorrente impartiva le direttive ai vari addetti, indicando loro cosa fare, per poi verificarne la correttezza (testi e , Tes_1 Tes_2 essendo inoltre pacifico che gli addetti alle macchine da lui coordinati svolgevano
“incarichi diversificati” pur essendo fungibili tra loro.
Quanto invece al requisito dell'autonomia decisionale richiesto dal livello C, implicante anche “scelte di priorità” (rispetto all'autonomia delimitata del livello E implicante “scelte tra opzioni possibili”), dall'istruttoria era emerso che il ricorrente poteva anche decidere di fermare la produzione in caso di problemi alle macchine, una volta valutata la problematica e come affrontarla, e decideva le modalità di esecuzione dell'intera produzione, nel rispetto delle procedure aziendali, essendo altresì responsabile di quanto avveniva durante il turno di lavoro. In proposito, inoltre, il ricorrente aveva provato di adottare decisioni “implicanti scelte di priorità”, non avendo la controparte contestato i capitoli da 15 a 20, e il giudice non aveva dato rilevanza al documento 9, pur riferito ad altro collega.
Col secondo motivo, l'appellante ritiene errata la sentenza nella parte in cui non si è pronunciata sulla applicabilità dell'art.6 del CCNL che prevede il diritto del
“lavoratore che, per almeno 30 giorni consecutivi, disimpieghi mansioni superiori nell'ambito del medesimo gruppo di cui all'art. 4, passa al pertinente livello superiore, salvo il caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro”, ove il gruppo di riferimento del ricorrente è il gruppo 2 dell'”area produzione”, che definisce i livelli “E2-Capogruppo di produzione” e “C2- Capoturno/squadra di produzione”, pertanto il ricorrente, avendo svolto la mansione di capoturno dal 2017, avrebbe diritto al riconoscimento del livello C2.
L'appellante ha chiesto pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarato il suo diritto all'inquadramento nel livello C2 del CCNL Gomma Plastica dal 2 gennaio 2016 alla cessazione del rapporto (o diverso livello o data) e la società datrice sia condannata al pagamento in suo favore delle differenze retributive, pari ad
€ 14.016,30 come da conteggio prodotto non contestato. La ha ribadito le difese già svolte in primo grado alla luce Controparte_1 dell'istruttoria svolta (compreso l'uso atecnico del termine “capoturno” da parte dei testi non corrispondente alla definizione contrattuale) e ha concluso in tesi per il rigetto dell'appello e in ipotesi, in caso di riconoscimento del livello superiore, per limitare l'importo del t.f.r. ad euro 521,44 (rispetto agli euro 6.976,75 richiesto dal ricorrente), previa se del caso Ctu contabile.
***
L'appello è infondato e va respinto, essendo del tutto condivisibile la decisione del Tribunale.
Come correttamente esposto dal primo giudice, ciò che distingue il livello C dal livello E è il livello di professionalità, l'ambito di responsabilità e il livello di autonomia. Più in dettaglio:
Il livello C (area produzione) spetta ai lavoratori che:
- in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente;
unitamente ad una formazione tecnica specialistica volta alla gestione critica delle procedure e metodologie proprie dell'area di appartenenza;
- hanno la responsabilità di attività, nell'ambito di pratiche e metodi diversi che, per variabilità ed incertezza dei risultati, comportino scelte conseguenti e/o la responsabilità del coordinamento e controllo di altri lavoratori di livello inferiore con incarichi diversificati nell'ambito della propria area funzionale;
- operano in condizioni di autonomia decisionale, disimpegnando compiti secondo differenti procedure e metodologie, implicanti scelte di priorità nell'ambito delle norme e pratiche stabilite;
ricevono una verifica del risultato complessivo delle attività. nel Gruppo 2 - C/2 è prevista la figura del “capoturno/squadra di produzione” il quale
- Assicura l'utilizzo diretto di impianti e/o macchine, in funzione del programma di produzione ricevuto e nel rispetto degli standards di qualità, produttività.
- Coordina e controlla il lavoro di diversi lavoratori di produzione, ottimizzandone l'impiego.
- Collabora, con gli specialisti di tecnologia, manutenzione e qualità, per definire interventi puntuali sui prodotti e sulle macchine.
- Gestisce le variazioni dei programmi assegnati, con azioni dirette di coordinamento tecnico per garantirne la tempistica di realizzazione . Il livello E riconosciuto al ricorrente spetta invece ai lavoratori che:
- in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso: l'intero ciclo delle scuole professionali o medie superiori o formazione equivalente o esperienza precedente;
unitamente ad una specifica ed adeguata formazione tecnica per l'utilizzo di procedure e metodi di lavoro propri dell'area di appartenenza;
- hanno la responsabilità della scelta del tipo e delle modalità degli interventi volti ad assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle prestazioni e/o la responsabilità della supervisione e del controllo di lavoratori di livello inferiore;
- operano in condizioni di autonomia delimitata, disimpegnando compiti, secondo pratiche e metodi, implicanti scelte tra le opzioni possibili, nel rispetto di norme e procedure definite;
ricevono una verifica dei risultati finali.
Nel Gruppo 2- E/2 è prevista la figura del Capogruppo di produzione il quale:
- Assicura l'utilizzo diretto di macchine, realizzando il programma di produzione ricevuto nell'ambito degli standards di qualità e produttività assegnati.
- Ottimizza l'impiego delle risorse umane assegnate in funzione degli indirizzi ricevuti ed effettua una supervisione e controllo del loro operato.
- Realizza, su indicazioni degli specialisti di tecnologia, manutenzione e qualità, interventi puntuali sui prodotti e sulle macchine.
- Gestisce semplici variazioni ai programmi assegnati con azioni dirette di coordinamento tecnico.
Incontestato il possesso del livello di professionalità corrispondente al livello C, alla stregua dei motivi di appello si discute degli altri due requisiti caratterizzanti il livello preteso : ambito di responsabilità e livello di autonomia.
Quanto all'ambito di responsabilità, si tratta di appurare se il ricorrente nell'organizzare il lavoro degli altri operai si sia limitato ad una attività di
“supervisione e controllo” (livello E – gruppo E/2 capogruppo) o abbia invece svolto una attività di “coordinamento e controllo” di altri lavoratori aventi “incarichi diversificati” (livello C – gruppo C2 capoturno), consistente nella gestione di personale con incarichi diversi al fine di ottimizzarne l'impiego, impartendo direttive e indicazioni sui compiti da svolgere e controllandone l'operato.
Dall'istruttoria svolta è in effetti emerso che il ricorrente aveva il compito di organizzare il lavoro degli operai addetti alle macchine sulla base delle indicazioni relative al tipo di produzione ricevute dal caporeparto e di fatto si occupava della gestione degli operai che lavoravano in turno con lui, impartiva direttive su ciò che dovevano fare, assegnava le mansioni e controllava che fossero eseguite correttamente per garantire la produzione (cfr. testi e che avevano un ruolo analogo a Tes_1 Tes_3 quello del ricorrente, testi e rispettivamente capo reparto e responsabile Tes_2 Tes_4 di produzione), mentre è pacifico che gli operai che il ricorrente gestiva erano tra loro fungibili potendo svolgere gli stessi compiti.
Si ritiene pertanto che l'attività del ricorrente sia stata di effettivo coordinamento, oltre che controllo degli operai, che svolgevano incarichi diversificati secondo le indicazioni da lui ricevute, e che come tale sia riconducibile al livello C.
Quanto invece al requisito dell'autonomia (decisionale o delimitata), le allegazioni e l'istruttoria si sono concentrate sulla questione del malfunzionamento delle macchine e i testi, in modo concorde, hanno riferito che in caso di problemi alle macchine il ricorrente provvedeva direttamente solo per guasti di lieve entità, altrimenti doveva rivolgersi al capo reparto, che era presente in loco o comunque reperibile, o al capo officina, e in loro assenza poteva arrivare a decidere di fermare gli impianti. Infatti :
-per il teste (caporeparto) “in caso di problemi alle macchine, a seconda del tipo Tes_2 di problema, il capo turno doveva rivolgersi al capo reparto oppure direttamente al capo officina se erano guasti che potevano essere immediatamente risolti oppure decidere di fermare l'impianto (di notte in assenza di personale per la manutenzione). Poteva anche intervenire autonomamente ma solo in caso di guasti di piccolissima entità”; il teste ha anche precisato che nei turni notturni il capo reparto non era presente, ma aveva comunque la reperibilità
-per il teste (collega operaio) “nel caso di malfunzionamento delle macchine il Tes_3 capo turno valutava l'entità del problema e se era in grado di rivolvere da solo interveniva direttamente, altrimenti chiamava gli addetti all'officina o anche il capo reparto (se presente). Se i guasti intervenivano di notte e non erano gestibili dal capo turno questi doveva chiamare il capo reparto che decideva se fermare le macchine..” Il ricorrente non poteva quindi decidere in autonomia se fermare le macchine, ma doveva rivolgersi al capo reparto (salvo il caso di sua assenza di notte)
-per il teste (responsabile produzione) “In caso di malfunzionamento dei Tes_4 macchinari se il problema era non importante e facilmente risolvibile, il capo turno provvedeva in autonomia alla riparazione. In caso di guasti meccanici o di rilevante entità si rivolgeva al responsabile della produzione che decideva come procedere e cioè chiamare il tecnico più idoneo a risolvere i problemi”
Alla stregua di tali risultanze, non è dimostrato il requisito dell'autonomia decisionale proprio del livello C, implicante “scelte di priorità” pur nell'ambito delle norme e pratiche stabilite, risultando per contro del tutto appropriato il livello E che presuppone una autonomia limitata, comportante l'esercizio di “scelte tra opzioni possibili” nel rispetto di norme e procedure definite. Coerentemente, non ricorrono sotto tale profilo gli estremi della figura del gruppo C/2 (Capo turno/squadra) che prevede un ruolo di collaborazione con gli specialisti della manutenzione “per definire interventi puntuali” sui prodotti e sulle macchine, mentre il ricorrente si occupava direttamente solo dei problemi di lieve entità e per il resto demandava ogni decisione al capo reparto o al capo officina.
Non è inoltre dimostrato che il ricorrente decidesse le modalità di esecuzione dell'intera produzione, come sostenuto nell'atto di appello, essendo invece emerso che operava sulla base delle indicazioni relative alla produzione ricevute dal capo reparto (testi , né comunque che prendesse decisioni “implicanti scelte di priorità” Tes_2 Tes_3 in virtù della mancata contestazione dei capitoli da 15 a 20, considerato che sui capitoli da 17 a 19 si è svolta l'istruttoria, di cui si è sopra detto, mentre i capp.15-16 e 20 non attengono all'esercizio di scelte di priorità. Non è infine decisivo il documento 9, che non riguarda il ricorrente ma un suo collega e che conferma semmai il ruolo di coordinamento del personale, ma non il requisito dell'autonomia decisionale.
Quanto argomentato vale a respingere sia il primo che il secondo motivo di appello, essendo in ogni caso indimostrata la presenza dei requisiti di cui al gruppo 2, nella declinazione C2 di produzione, non essendo provato, né Parte_2 adeguatamente allegato, che il ricorrente abbia :
-collaborato, con gli specialisti di tecnologia, manutenzione e qualità, per definire interventi puntuali sui prodotti e sulle macchine.
-gestito le variazioni dei programmi assegnati, con azioni dirette di coordinamento tecnico per garantirne la tempistica di realizzazione .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 e succ. modifiche.
Deve darsi atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate in euro 1.984, oltre rimborso spese generali, iva e cap;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 21.10.2025
La Presidente rel.
dr. MA Lorena Papait