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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1078/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11947/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Corso Vittorio Emanuele Iii[ N. 293 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 302049 TARES 2013
- INTIMAZIONE n. 302049 TARES 2014
- INTIMAZIONE n. 302049 TARES 2015
- INTIMAZIONE n. 302049 TARI 2010
- INTIMAZIONE n. 302049 I.C.I. 2008 - INTIMAZIONE n. 302049 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 790/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 23.6.2025 ed iscritto al nr di RG 11947/2025 la parte ricorrente impugnava La
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 302049 del 06/05/2025 notificata dalla SO.GE.T. S.p.A. in data
29.05.2025 relativa a TARI/TARES 2010-2011-2012-2013-2014-2015 nonché ICI 2008-2009- 2010-2011; eccepiva la mancata notifica degli avvisi di accertamento.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato.
La società concessionario si costituiva, produceva ampia documentazione volta a provare la notifica degli atti presupposti e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Riguardo al difetto di motivazione (Conformemente all'orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 229/99 e ordinanza 117/00), questa Corte ha avuto modo di precisare, con giurisprudenza dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che l'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dall'art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 dellaLegge 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento (ex plurimis, Cass. 15638/04)”.(Corte di Cassazione, sezione V civile, sentenza 16 dicembre 2009, n. 26330).
Occorre rilevare come tale difetto debba essere escluso nel caso di specie, in quanto presenti tutti gli elementi dai quali evincere la motivazione dell'atto: il riferimento agli avvisi di accertamento indica con precisione la riferibilità ai tributi richiesti.
Deve invece essere rigettata l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti presupposti: parte resistente, si è costituita e ha prodotto ampia documentazione volta a provare il perfezionamento della notifica degli atti. Rispetto a tale produzione parte ricorrente non ha preso posizione. Occorre rilevare come parte ricorrente aveva prodotto istanza di rinvio per motivi aggiunti. L'istanza non è accoglibile;
il disposto dell'art. 24 prevede : “ l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente”. Nel caso di specie il rinvio richiesto dalla parte ricorrente non nasce dalla necessità di proporre motivi aggiunti, ma semplicemente di prendere posizione su documentazione che la resistente aveva prodotto in risposta all'eccezione di parte. L'accoglimento dell'istanza avrebbe il senso di dilatare i tempi processuali, non essendo funzionale al diritto di difesa, posto che il ricorrente avrebbe dovuto prendere posizione nei termini concessi dalla legge.
Ritenuto, dunque, che parte resistente ha prodotto tutte le notifiche e la parte ricorrente non ha preso posizione, il ricorso deve essere rigettato.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice
AR De SI
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11947/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Corso Vittorio Emanuele Iii[ N. 293 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 302049 TARES 2013
- INTIMAZIONE n. 302049 TARES 2014
- INTIMAZIONE n. 302049 TARES 2015
- INTIMAZIONE n. 302049 TARI 2010
- INTIMAZIONE n. 302049 I.C.I. 2008 - INTIMAZIONE n. 302049 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 790/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 23.6.2025 ed iscritto al nr di RG 11947/2025 la parte ricorrente impugnava La
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 302049 del 06/05/2025 notificata dalla SO.GE.T. S.p.A. in data
29.05.2025 relativa a TARI/TARES 2010-2011-2012-2013-2014-2015 nonché ICI 2008-2009- 2010-2011; eccepiva la mancata notifica degli avvisi di accertamento.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato.
La società concessionario si costituiva, produceva ampia documentazione volta a provare la notifica degli atti presupposti e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Riguardo al difetto di motivazione (Conformemente all'orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 229/99 e ordinanza 117/00), questa Corte ha avuto modo di precisare, con giurisprudenza dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che l'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dall'art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 dellaLegge 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento (ex plurimis, Cass. 15638/04)”.(Corte di Cassazione, sezione V civile, sentenza 16 dicembre 2009, n. 26330).
Occorre rilevare come tale difetto debba essere escluso nel caso di specie, in quanto presenti tutti gli elementi dai quali evincere la motivazione dell'atto: il riferimento agli avvisi di accertamento indica con precisione la riferibilità ai tributi richiesti.
Deve invece essere rigettata l'eccezione relativa alla mancata notifica degli atti presupposti: parte resistente, si è costituita e ha prodotto ampia documentazione volta a provare il perfezionamento della notifica degli atti. Rispetto a tale produzione parte ricorrente non ha preso posizione. Occorre rilevare come parte ricorrente aveva prodotto istanza di rinvio per motivi aggiunti. L'istanza non è accoglibile;
il disposto dell'art. 24 prevede : “ l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente”. Nel caso di specie il rinvio richiesto dalla parte ricorrente non nasce dalla necessità di proporre motivi aggiunti, ma semplicemente di prendere posizione su documentazione che la resistente aveva prodotto in risposta all'eccezione di parte. L'accoglimento dell'istanza avrebbe il senso di dilatare i tempi processuali, non essendo funzionale al diritto di difesa, posto che il ricorrente avrebbe dovuto prendere posizione nei termini concessi dalla legge.
Ritenuto, dunque, che parte resistente ha prodotto tutte le notifiche e la parte ricorrente non ha preso posizione, il ricorso deve essere rigettato.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice
AR De SI