CASS
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2024, n. 25640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25640 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MB IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore, Avv. MARIO LUCIANO BRANCATO del foro di CATANIA in difesa di IU MB, che si riporta ai motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ha confermato la custodia cautelare applicata con ordinanza del 20 dicembre 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Catania nei confronti dell'indagato per affiliazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), usura (capo 11), associazione dedita allo spaccio di stupefacenti (capo 12) nonché detenzione di stupefacente a fini di spaccio (capo 13). 2. Presentando ricorso per cassazione, il difensore di GI GA innanzi tutto deduce vizio di motivazione (art.606 lett.e c.p.p.) in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per i due reati associativi. In primo luogo, si evidenzia la contraddizione interna al provvedimento che pur evidenziando che la contestazione ex art. 416 bis c.p. riguarda fatti avvenuti a far tempo dall'ottobre 2019, valorizza intercettazioni telefoniche avvenute in epoca antecedente. Inoltre, viene richiamata l'intercettazione dell'Il novembre 2019, tra l'indagato ed un Avvocato (Drago) nel corso della quale il primo attesta del proprio distanziamento dal cugino ME (Melo) MI, membro della famiglia che controlla la consorteria malavitosa a livello locale, per evitare "solo galera per niente", vale a dire di essere coinvolto in indagini per mafia 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25640 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 31/05/2024 senza aver commesso alcun reato associativo. A conferma del venir meno della affectio societatis, si menziona altra intercettazione (del 7 dicembre 2019) nel corso della quale il desiderio di allontanamento del GA da ambienti criminali viene da questi ribadito. In definitiva, dall'Il novembre 2019 cessa ogni captazione allusiva ad una possibile partecipazione alla consorteria. Quanto alla accusa di usura, ammessa dall'indagato, essa non è collegata ad attività mafiosa (manca anche l'aggravante ex art. 416 bis 1 c.p.) ma corrisponde ad una attività illecita autonomamente esercitata dal GA. Né collegata alla associazione, quanto piuttosto ad attività lavorativa effettivamente svolta e puntualmente dimostrata, è la somma di C 150,00 che egli riceveva dal cugino ME (Melo) MI su base settimanale. Ulteriore travisamento è sul ruolo di mediatore di una controversa privata in cui era stato richiesto l'intervento del GA che si era rivolto al Salenni, il quale aveva ricusato l'intervento, imponendo al cugino di scusarsi. Ulteriore elemento travisato è il colloquio con il cugino per il pagamento di un debito di gioco in cui costui pone un'alternativa da cui si desumerebbe, a parere della difesa, che non vi fosse all'epoca alcuna intraneità. D'altronde, il rigetto della tesi difensiva, si lamenta da parte della difesa, non è accompagnato da alcuna spiegazione alternativa. Analogamente, in relazione alla associazione finalizzata allo spaccio, contestata a far tempo da giugno 2019, le captazioni riguardano una finestra ristretta (settembre-ottobre 2019) e non attestano di alcun concreto ruolo del GA nella vicenda. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in relazione all'art.416 bis. 1 c.p.p.. Tribunale e G.i.p. fanno ricorso a mere clausole di stile per motivare la sussistenza dell'aggravante, senza riferimento ad un fatto concreto e superando la contraddizione che, per contro, l'usura ne è priva. 4. Con il terzo motivo si lamentano sempre violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e dell'incensuratezza. Il Tribunale ha adottato una interpretazione restrittiva dell'efficacia 'risolutiva' del tempo silente, svalutando l'orientamento giurisprudenziale costituzionalmente orientato che valorizza, al contrario, tra gli elementi dai quali può risultare che non sussistano più esigenze cautelari, la assenza di tracce ed indicatori della permanenza del vincolo associativo. 5. Il Sostituto Processuale Generale Giulio Romano ha inviato memoria via PEC con richiesta di rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi. 2. Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di 2 illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, deo. 1999, Marseglia, Rv. 212565). L'ordinamento, invero, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame (cfr., Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 3. Ebbene, se quelli indicati sono gli standard da applicarsi nella valutazione della legittimità delle ordinanze in materia di misura cautelare personale, occorre riconoscere che nella fattispecie tanto il primo come il secondo motivo formulati con il ricorso confliggono irreparabilmente con lo standard richiesto. Ci si trova dinnanzi, in sostanza, ad un ricorso posto su basi concettuali errate, buono per il merito, ma inadeguato a sostenere argomenti a livello di legittimità, come dimostrato con evidenza dalla mancata indicazione in tutto l'atto (dalle rubriche dei motivi, alla parte argomentativa), dello specifico parametro di legittimità che, in relazione alla motivazione, l'ordinanza impugnata avrebbe violato. Leggendo il ricorso, infatti, non si comprende (perché non viene detto) se la difesa lamenti la mancanza ovvero la contraddittorietà o infine la manifesta illogicità (e non, come speso si legge, la semplice illogicità) della motivazione. Questi tre, e solo questi tre, sono i parametri attraverso i quali può essere condotto, in questa sede, il vaglio sulla motivazione del provvedimento, in base all'art.606 lett. e) c.p.p.. Sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, o ancora, formulare ipotesi ricostruttive diverse, rientra nel merito, che questa Corte non deve sondare, pena la violazione dei principi ordinamentali e procedurali italiani, che assegnano alla Cassazione la nomofilachia, cioè la uniforme applicazione del diritto, e non l'uniforme ricostruzione del fatto. Né si può pretendere che il giudice di legittimità operi autonomamente una interpretazione della vo/untas manifestata nel ricorso, alla ricerca del significato dello stesso, nella prospettiva del recupero di ciò che non viene espresso. Tale approccio, infatti, sarebbe contrario al sistema e rischierebbe di portare la Corte ad indagini che travalicano dalla funzione sua propria (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, imp. Filardo). 4. Nel caso di specie, la motivazione dell'ordinanza impugnata ha adeguatamente affrontato i temi sottopostile con l'istanza di riesame, evidenziando il ruolo svolto dall'imputato nell'ambito 3 della compagine malavitosa di Picanello, senza che le osservazioni formulate dalla difesa abbiano valenza scardinante, quanto meno a livello di valutazione indiziaria, dell'impianto accusatorio ricostruito in base a plurimi elementi, di matrice eminentemente intercettiva. In particolare, appare congrua ed immune da illogicità manifesta l'interpretazione dell'intercettazione in cui l'indagato, interloquendo con un legale (estraneo alla presente vicenda) gli esponeva l'intenzione di recedere dal gruppo malavitoso e di non esporsi più per evitare di subire conseguenze sproporzionate ai possibili vantaggi. A pg. 5, in particolare si evidenziano, nell'ambito di una lettura olistica e non frazionata dell'intercettazione, le ragioni per cui non possa estrapolarsi una sola frase, per pretendere di dimostrare l'estraneità all'associazione. Sottratte al giudizio di questa Corte sono anche le critiche che propongono ricostruzioni alternative delle intercettazioni (pg.7 del ricorso). Va infatti ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, essendosi limitato a formulare ipotesi alternative (ad esempio, sulla ragione della corresponsione di una somma periodica all'imputato da parte del cugino ME MI o quella tra GA e Maiure), né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Addirittura, il vizio di travisamento viene concettualmente 'travisato', poiché inteso nel significato di prova insufficiente o incongrua mentre la "contraddittorietà processuale" (come il travisamento viene alternativamente definito) deve consistere nella erronea trasposizione del dato probatorio all'interno del ragionamento del giudice e non nella sua erronea interpretazione, atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). In relazione al secondo motivo, la critica di genericità della motivazione è smentita dalle conversazioni riportate alle pagine 17, 18 e 19 della motivazione, nonché al riferimento alla cassa comune (pg.17), svalorizzate a pg. 9 e 10 del ricorso, ma da ritenersi, al contrario, significative dell'intraneità dell'imputato rispetto all'associazione e della finalizzazione al consolidamento della stessa se non di tutta (viene escluso il capo 11), di buona parte dell'attività illecita condotta dall'imputato. 4 5. Altrettanto infondato, e per le stesse carenze concettuali, l'ultimo motivo, inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari, a fronte di contestazioni che evocano la "doppia presunzione" - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, c.p.p e le conseguenze sul piano applicativo delle misure cautelari. Il tema viene correttamente trattato nella motivazione, con opportuni riferimenti giurisprudenziali ed adeguato inquadramento sistematico, concludendo con la valutazione, immune da illogicità manifesta, che a fronte di un rapporto pregresso, di carattere addirittura familiare, il mancato allontanamento dall'ambiente in cui opera o ha operato l'associazione non può garantire il distacco dell'indagato dall'operatività del consesso criminale e quindi escludere il rischio di recidiva. 6. Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso e quindi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Al rigetto del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così de9iso in Roma, 31 maggio 2024 Il Consiljliere re atore La Presidente [ RA LO it \,\ OV GA
udite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore, Avv. MARIO LUCIANO BRANCATO del foro di CATANIA in difesa di IU MB, che si riporta ai motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ha confermato la custodia cautelare applicata con ordinanza del 20 dicembre 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Catania nei confronti dell'indagato per affiliazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), usura (capo 11), associazione dedita allo spaccio di stupefacenti (capo 12) nonché detenzione di stupefacente a fini di spaccio (capo 13). 2. Presentando ricorso per cassazione, il difensore di GI GA innanzi tutto deduce vizio di motivazione (art.606 lett.e c.p.p.) in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per i due reati associativi. In primo luogo, si evidenzia la contraddizione interna al provvedimento che pur evidenziando che la contestazione ex art. 416 bis c.p. riguarda fatti avvenuti a far tempo dall'ottobre 2019, valorizza intercettazioni telefoniche avvenute in epoca antecedente. Inoltre, viene richiamata l'intercettazione dell'Il novembre 2019, tra l'indagato ed un Avvocato (Drago) nel corso della quale il primo attesta del proprio distanziamento dal cugino ME (Melo) MI, membro della famiglia che controlla la consorteria malavitosa a livello locale, per evitare "solo galera per niente", vale a dire di essere coinvolto in indagini per mafia 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25640 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 31/05/2024 senza aver commesso alcun reato associativo. A conferma del venir meno della affectio societatis, si menziona altra intercettazione (del 7 dicembre 2019) nel corso della quale il desiderio di allontanamento del GA da ambienti criminali viene da questi ribadito. In definitiva, dall'Il novembre 2019 cessa ogni captazione allusiva ad una possibile partecipazione alla consorteria. Quanto alla accusa di usura, ammessa dall'indagato, essa non è collegata ad attività mafiosa (manca anche l'aggravante ex art. 416 bis 1 c.p.) ma corrisponde ad una attività illecita autonomamente esercitata dal GA. Né collegata alla associazione, quanto piuttosto ad attività lavorativa effettivamente svolta e puntualmente dimostrata, è la somma di C 150,00 che egli riceveva dal cugino ME (Melo) MI su base settimanale. Ulteriore travisamento è sul ruolo di mediatore di una controversa privata in cui era stato richiesto l'intervento del GA che si era rivolto al Salenni, il quale aveva ricusato l'intervento, imponendo al cugino di scusarsi. Ulteriore elemento travisato è il colloquio con il cugino per il pagamento di un debito di gioco in cui costui pone un'alternativa da cui si desumerebbe, a parere della difesa, che non vi fosse all'epoca alcuna intraneità. D'altronde, il rigetto della tesi difensiva, si lamenta da parte della difesa, non è accompagnato da alcuna spiegazione alternativa. Analogamente, in relazione alla associazione finalizzata allo spaccio, contestata a far tempo da giugno 2019, le captazioni riguardano una finestra ristretta (settembre-ottobre 2019) e non attestano di alcun concreto ruolo del GA nella vicenda. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in relazione all'art.416 bis. 1 c.p.p.. Tribunale e G.i.p. fanno ricorso a mere clausole di stile per motivare la sussistenza dell'aggravante, senza riferimento ad un fatto concreto e superando la contraddizione che, per contro, l'usura ne è priva. 4. Con il terzo motivo si lamentano sempre violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e dell'incensuratezza. Il Tribunale ha adottato una interpretazione restrittiva dell'efficacia 'risolutiva' del tempo silente, svalutando l'orientamento giurisprudenziale costituzionalmente orientato che valorizza, al contrario, tra gli elementi dai quali può risultare che non sussistano più esigenze cautelari, la assenza di tracce ed indicatori della permanenza del vincolo associativo. 5. Il Sostituto Processuale Generale Giulio Romano ha inviato memoria via PEC con richiesta di rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi. 2. Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di 2 illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, deo. 1999, Marseglia, Rv. 212565). L'ordinamento, invero, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame (cfr., Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). Ne deriva che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 3. Ebbene, se quelli indicati sono gli standard da applicarsi nella valutazione della legittimità delle ordinanze in materia di misura cautelare personale, occorre riconoscere che nella fattispecie tanto il primo come il secondo motivo formulati con il ricorso confliggono irreparabilmente con lo standard richiesto. Ci si trova dinnanzi, in sostanza, ad un ricorso posto su basi concettuali errate, buono per il merito, ma inadeguato a sostenere argomenti a livello di legittimità, come dimostrato con evidenza dalla mancata indicazione in tutto l'atto (dalle rubriche dei motivi, alla parte argomentativa), dello specifico parametro di legittimità che, in relazione alla motivazione, l'ordinanza impugnata avrebbe violato. Leggendo il ricorso, infatti, non si comprende (perché non viene detto) se la difesa lamenti la mancanza ovvero la contraddittorietà o infine la manifesta illogicità (e non, come speso si legge, la semplice illogicità) della motivazione. Questi tre, e solo questi tre, sono i parametri attraverso i quali può essere condotto, in questa sede, il vaglio sulla motivazione del provvedimento, in base all'art.606 lett. e) c.p.p.. Sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, o ancora, formulare ipotesi ricostruttive diverse, rientra nel merito, che questa Corte non deve sondare, pena la violazione dei principi ordinamentali e procedurali italiani, che assegnano alla Cassazione la nomofilachia, cioè la uniforme applicazione del diritto, e non l'uniforme ricostruzione del fatto. Né si può pretendere che il giudice di legittimità operi autonomamente una interpretazione della vo/untas manifestata nel ricorso, alla ricerca del significato dello stesso, nella prospettiva del recupero di ciò che non viene espresso. Tale approccio, infatti, sarebbe contrario al sistema e rischierebbe di portare la Corte ad indagini che travalicano dalla funzione sua propria (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, imp. Filardo). 4. Nel caso di specie, la motivazione dell'ordinanza impugnata ha adeguatamente affrontato i temi sottopostile con l'istanza di riesame, evidenziando il ruolo svolto dall'imputato nell'ambito 3 della compagine malavitosa di Picanello, senza che le osservazioni formulate dalla difesa abbiano valenza scardinante, quanto meno a livello di valutazione indiziaria, dell'impianto accusatorio ricostruito in base a plurimi elementi, di matrice eminentemente intercettiva. In particolare, appare congrua ed immune da illogicità manifesta l'interpretazione dell'intercettazione in cui l'indagato, interloquendo con un legale (estraneo alla presente vicenda) gli esponeva l'intenzione di recedere dal gruppo malavitoso e di non esporsi più per evitare di subire conseguenze sproporzionate ai possibili vantaggi. A pg. 5, in particolare si evidenziano, nell'ambito di una lettura olistica e non frazionata dell'intercettazione, le ragioni per cui non possa estrapolarsi una sola frase, per pretendere di dimostrare l'estraneità all'associazione. Sottratte al giudizio di questa Corte sono anche le critiche che propongono ricostruzioni alternative delle intercettazioni (pg.7 del ricorso). Va infatti ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, essendosi limitato a formulare ipotesi alternative (ad esempio, sulla ragione della corresponsione di una somma periodica all'imputato da parte del cugino ME MI o quella tra GA e Maiure), né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Addirittura, il vizio di travisamento viene concettualmente 'travisato', poiché inteso nel significato di prova insufficiente o incongrua mentre la "contraddittorietà processuale" (come il travisamento viene alternativamente definito) deve consistere nella erronea trasposizione del dato probatorio all'interno del ragionamento del giudice e non nella sua erronea interpretazione, atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). In relazione al secondo motivo, la critica di genericità della motivazione è smentita dalle conversazioni riportate alle pagine 17, 18 e 19 della motivazione, nonché al riferimento alla cassa comune (pg.17), svalorizzate a pg. 9 e 10 del ricorso, ma da ritenersi, al contrario, significative dell'intraneità dell'imputato rispetto all'associazione e della finalizzazione al consolidamento della stessa se non di tutta (viene escluso il capo 11), di buona parte dell'attività illecita condotta dall'imputato. 4 5. Altrettanto infondato, e per le stesse carenze concettuali, l'ultimo motivo, inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari, a fronte di contestazioni che evocano la "doppia presunzione" - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, c.p.p e le conseguenze sul piano applicativo delle misure cautelari. Il tema viene correttamente trattato nella motivazione, con opportuni riferimenti giurisprudenziali ed adeguato inquadramento sistematico, concludendo con la valutazione, immune da illogicità manifesta, che a fronte di un rapporto pregresso, di carattere addirittura familiare, il mancato allontanamento dall'ambiente in cui opera o ha operato l'associazione non può garantire il distacco dell'indagato dall'operatività del consesso criminale e quindi escludere il rischio di recidiva. 6. Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso e quindi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Al rigetto del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così de9iso in Roma, 31 maggio 2024 Il Consiljliere re atore La Presidente [ RA LO it \,\ OV GA