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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
AN AL Presidente relatore
Rossella Milone Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2505/2023 R.G. tra
Parte_1
(C.F. , assistito e
[...] C.F._1 difeso dall'Avv. Gianluca MONOPOLI, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IE ZA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellato
OGGETTO: mutuo;
appello avverso l'ordinanza n. cronol. 5024/2023 del
Tribunale di Milano resa a conclusione della causa iscritta al n. 1459/2023. CONCLUSIONI PER : Parte_1
Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter cpc emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, Giudice Dott. Guido Macripò, nell'ambito del giudizio n. 1459/2023 r.g., comunicata ai sensi dell'art. 702-quater cpc il 14.08.2023:
– in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta restituzione del veicolo all'acquirente Sig.ra e, per l'effetto, accertare e dichiarare Parte_2 infondate in fatto e in diritto tutte le domande avanzate dalla
[...] respingendole integralmente con conseguente riforma CP_1 dell'impugnata ordinanza, con vittoria di spese e compensi per entrambe i gradi di giudizio, compresa la maggiorazione obbligatoria automatica degli onorari del +30% ex art. 41-bis DM 55/14 ricorrendone tutti i presupposti;
– in via subordinata, nella non voluta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, accogliere l'appello per i motivi tutti dedotti nell'atto introduttivo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere tutte le conclusioni e le richieste istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: « — in via preliminare, autorizzare il convenuto resistente Sig. Parte_1
a chiamare in causa il terzo Dott.ssa Controparte_2
, nata il [...] in [...], residente in [...]
4, 00168 Roma RM, pec e di Email_1 conseguenza differire la prima udienza di e la chiamata del terzo;
— in via principale, accertato e dichiarato il perfetto adempimento del Sig.
alle proprie obbligazioni, respingere tutte le domande avanzate dalla Parte_1
siccome infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
, in caso di accoglimento parziale o totale delle domande attoree, dichiarare che la Dott..sa deve tenere Controparte_2 indenne e manlevare il Sig. ella per cui Parte_1 questi dovesse essere conda avore della ricorrente o che deve essere condannata in suo luogo », In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio, compresa la maggiorazione obbligatoria automatica degli onorari del
+30% ex art. 41-bis DM 55/14 ricorrendone tutti i presupposti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. I fatti documentati e incontestati
In data 9.2.2019 sottoscriveva presso la concessionaria Parte_2 una richiesta a Controparte_3 [...]
per un prestito di € 12.600,00 finalizzato all'acquisto CP_1
1 di seguito: “L'oasi delle auto” o la “Convenzionata” (si tratta di impresa individuale)
2 di seguito “COMPASS” pag. 2/15 dell'autoveicolo usato Renault Capture targato FS 533 JK. Facendo seguito a tale richiesta, la erogava la somma di € 12.600,00 sul conto corrente CP_1 di , in virtù di un'intesa di convenzionamento3 stipulata Parte_1 tra le parti in data 4.2.2019. Nonostante la Convenzionata avesse regolarmente consegnato e trasferito in proprietà il bene alla in data 11.6.2021 l'autovettura veniva Parte_2 sottoposta a sequestro penale e conseguentemente affidata in custodia giudiziale a terzi, in quanto risultava di provenienza delittuosa (telaio contraffatto). A seguito del reclamo presentato dalla stante l'impossibilità di Parte_2 utilizzo dell'autovettura e tenuto conto dell'altresì concreto pericolo di evizione del bene in virtù del sequestro subito, la tratteneva le CP_1 rate già versate dall'acquirente e provvedeva a liberare quest'ultima da ogni ulteriore impegno di rimborso del finanziamento la a partire dall' Parte_2
11.6.2021, data del sequestro del mezzo. In epoca successiva alla prima udienza del giudizio d'appello, l'autovettura è stata restituita all'acquirente a seguito del provvedimento di Parte_2 dissequestro emesso dal giudice delle indagini preliminari. L'auto risulta dunque attualmente intestata alla predetta Parte_2
II. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio CP_1 [...]
davanti al Tribunale di Milano, esponendo che: Parte_1
- L'intesa di convenzionamento all'art. 6 lett. c) delle condizioni particolari stabilisce che, qualora il Convenzionato “non provveda alla consegna del bene finanziato o alla prestazione del servizio entro i termini pattuiti, ovvero consegni un bene non idoneo all'uso, e comunque in tutti i casi in cui il Convenzionato si renda responsabile di un grave inadempimento nei confronti del cliente, così come previsto dall'art. 125 quinquies del D.Lgs. 385/1993”, è tenuto a rimborsare a un CP_1 importo pari a quello corrispostogli come anticipazione;
- Tale clausola integrerebbe una garanzia in senso tecnico, alla quale non ci si può sottrarre adducendo la propria diligenza o la prova liberatoria ex art. 1218 c.c., propria per le obbligazioni in senso stretto e costituita, tra imprenditori, dal solo caso fortuito;
3 n. 76848 pag. 3/15 - A nulla sono valse la costituzione in mora del Convenzionato da parte della Banca e l'invito di alla stipulazione di una CP_1 convenzione di negoziazione assistita.
quindi, concludeva chiedendo: CP_1
a) in via principale, di accertare e dichiarare che L'oasi delle auto si è resa gravemente inadempiente alle obbligazioni nascenti dall'intesa di convenzionamento e comunque ex art. 125 quinquies TUB;
conseguentemente di condannare la stessa al pagamento, in favore della ricorrente, della somma pari ad € 7.440, 95, oltre interessi legali dalla CP_1 data di messa in mora sino al saldo effettivo;
b) in via subordinata, di accertare e dichiarare il pagamento indebito delle somme in favore della convenuta e, conseguentemente, di condannare quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 e ss. c.c., a restituire la somma di € 7.440, 95, ricevuta in via fiduciaria dalla banca ricorrente, oltre interessi legali dalla data di messa in mora sino al saldo effettivo.
^*^*^ Si costituiva in giudizio contestando ogni pretesa della Parte_1
Banca ed esponendo che:
- Il responsabile del danno lamentato dalla è il soggetto che ha CP_1 commesso i reati che hanno motivato il sequestro, aggiungendo d'essere stato un mero intermediario nell'affare, poiché l'importo finanziato di € 12.500,00 è transitato presso di lui, per poi confluire a favore della venditrice la quale ha Controparte_2 trattenuto l'importo di € 10.000,00 per sé e gli ha corrisposto l'importo al di € 2.500,00 a titolo di commissione per l'intermediazione;
- Non è applicabile l'art. 125 quinquies TUB essendo egli un mero intermediario;
- Non ricorrono neanche i presupposti per l'azione residuale ex art. 2033 c.c.: egli, infatti, non ha percepito la somma di cui chiede la CP_1 restituzione, non essendone ab origine il destinatario;
- Egli avrebbe perfettamente adempiuto tutte le sue obbligazioni nascenti dall'intesa di convenzionamento e avrebbe impiegato ben oltre la massima diligenza professionale ex art. 1176 c.c., avendo posto in essere condotte di diligenza e controllo che vanno anche al di là dello standard del buon venditore professionale (tra l'altro il veicolo è stato originariamente importato dall'estero ed ha superato tutte le accurate verifiche effettuate da soggetti ben qualificati come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Dogana, ecc.: ciò sta ad indicare che pag. 4/15 l'origine delittuosa del veicolo deve essere stata di tipologia tale da essere irrilevabile da qualunque soggetto privato, neanche col più elevato grado di diligenza, comune o professionale);
- La ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esito della vicenda penale e male ha fatto a rilasciare alla una CP_1 Parte_2 liberatoria definitiva anziché condizionata all'esito della vicenda penale (che ben potrebbe concludersi con un'archiviazione);
, ciò premesso, chiedeva: Parte_1
a) in via preliminare, di autorizzare la chiamata di terzo, in particolare di
Controparte_2
b) in via principale, accertato e dichiarato l'adempimento dello , Parte_1 di rigettare le domane della ricorrente;
c) in via subordinata, in caso di accoglimento parziale o totale delle domande di di dichiarare che lo deve tenere CP_1 Controparte_2 indenne e manlevare per una somma pari a quella per cui questi dovesse essere condannato in favore della ricorrente o che deve essere condannata in suo luogo.
^*^*^ Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 1459/2023, dopo aver rigettato l'istanza di chiamata in causa del terzo nell'udienza svoltasi in data 28.3.2023, ha accolto il ricorso proposto da decidendo come CP_1 segue:
“- condanna a pagare alla la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 7.440,95, oltre agli interessi legali ex art.1284 comma 1 c.c. dalla messa in mora -1.10.2021- alla domanda e inoltre agli interessi di cui al D. L.vo n. 231/02 dalla domanda al saldo;
- condanna a rimborsare alla le Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 2.692,50, di cui euro 2.547,00 per compenso ed euro 145,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.”
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto che:
- Si è in presenza di un contratto di credito collegato ai sensi dell'art. 121, lett. d), TUB e che è del tutto irrilevante che si trattasse della vendita di un veicolo usato formalmente intestato ad una persona fisica e non al fornitore del bene L'oasi delle auto: il convenuto, titolare di tale impresa, ha inoltrato la richiesta di finanziamento per conto della cliente proprio sulla base dell'accordo di Parte_2
pag. 5/15 convenzionamento che lo legava alla ricorrente ed ha ricevuto sul proprio conto corrente la somma finanziata;
- La fattispecie rientra nell'ambito di operatività dell'art. 125 quinquies TUB, secondo cui nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c. La risoluzione del contratto comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. Il finanziatore ha diritto di ripetere nei confronti del fornitore l'importo versato al fornitore stesso.
- L'art. 6 lettera c) dell'intesa di convenzionamento prevede che il convenzionato è tenuto a restituire l'anticipazione ricevuta ove non provveda alla consegna del bene finanziato o alla prestazione del servizio entro i termini pattuiti ovvero consegni un bene non idoneo all'uso. In questo modo, le parti hanno voluto ripartire contrattualmente il rischio dei due contratti collegati: il finanziatore assume il rischio del mancato pagamento delle rate da parte del cliente del convenzionato;
nel caso, invece, in cui il cliente riceva da parte del convenzionato un bene inidoneo all'uso, e quindi in caso di inadempimento del fornitore, è il convenzionato ad essere tenuto a restituire l'importo anticipato;
- Il collegamento tra i due negozi è tale per cui basta la semplice messa in mora del fornitore per avere diritto alla risoluzione del contratto di credito: il legislatore, richiamando l'art. 1455 c.c., ha solo richiesto che l'inadempimento del fornitore non sia di scarsa importanza, ma non ha richiamato la norma di cui all'art. 1218 c.c., né ha comunque previsto la previa risoluzione del contratto di fornitura e l'accertamento dell'inadempimento del fornitore;
- D'altro canto, il diritto che spetta al finanziatore ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB non è in realtà un diritto di risarcimento o un diritto all'adempimento del contratto di convenzionamento, ma è un mero diritto di ripetizione dell'importo versato al fornitore da far valere nei confronti del fornitore stesso allorquando si perfezioni la fattispecie prevista dall'art. 125 quinquies TUB, ossia sussista la risoluzione o estinzione del contratto di credito per inadempimento di non scarsa importanza nell'ambito del contratto di fornitura.
pag. 6/15 III. L'appello
Avverso l'ordinanza ha interposto appello chiedendo in Parte_1 via pregiudiziale e cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di primo grado ex art. 283 c.p.c.; all'istanza ha poi rinunciato nel corso della prima udienza. L'appellante ha articolato due motivi di appello così rubricati e riassunti:
1) Errata regula iuris dedotta dal combinato disposto delle norme applicabili
Il Tribunale erra nell'affermare che al caso di specie non sia applicabile l'art. 1218 c.c. sol perché non esplicitamente richiamato dall'art. 125 quinquies TUB. L'appellante sostiene che:
- Su questa affermazione il Tribunale costruisce la teoria della “garanzia in senso tecnico”, dalla quale fa poi discendere la assoluta impossibilità del venditore di liberarsi dalla responsabilità addebitatagli, configurando ingiustamente l'art. 6 della Convenzione come una sorta di polizza assicurativa a rischio nullo di esito favorevole sempre certo.
- La corretta regula iuris applicabile è, secondo una tesi giurisprudenziale, quella per cui il venditore ben può liberarsi da responsabilità sulla base dei principi della imputabilità dell'inadempimento e della colpa civilistica: “l'art. 125-quinquies TUB, fa espresso rinvio all'art. 1455 c.c. che, presupponendo il concetto di inadempimento, rimanda implicitamente all'art. 1218 c.c. il quale richiede, ai fini della responsabilità del debitore, l'imputabilità dell'inadempimento. La citata norma, letta in combinato disposto con l'art. 1176 c.c., esclude l'imputabilità dell'inadempimento ogni qualvolta questo possa dirsi conseguente ad un impedimento eccedente la diligenza richiesta. Ne deriva che l'accertamento in ordine all'inadempimento lamentato dal creditore impone necessariamente un'indagine in ordine alla sussistenza di un profilo colposo nella condotta del debitore. D'altronde, l'inadempimento non imputabile non è di per sé un inadempimento, visto che il concetto di inadempimento implica l'inosservanza di un dovere connesso ad una diligenza esigibile” (Corte di Appello di Milano, sent. 3568/2022).
- La stessa sentenza della Corte ha chiarito come la “idoneità del bene”, menzionata dall'art. 6 della Convenzione stipulata tra le parti, è da intendersi come idoneità “funzionale” e “giuridica”, ma sempre entro i pag. 7/15 limiti della riconoscibilità dell'eventuale patologia secondo il canone della diligenza qualificata esigibile.
- Ricorrono: a) la prova liberatoria, avendo dato dimostrazione della diligenza richiesta in relazione al rapporto concreto, per verificare la regolarità-conformità dell'autovettura al momento dell'acquisto dall'originario proprietario;
b) la prova della diligenza professionale, avendo documentato d'aver esegito gli opportuni accertamenti dovuti secondo il parametro della diligenza anche professionale.
- La ricostruzione del Tribunale secondo cui l'art. 6 della Convenzione delineerebbe tra i due contraenti una “giustificata ripartizione del rischio” è errata, in quanto eccessivamente sproporzionata a favore della Questa interpretazione sarebbe in contrasto con la ratio CP_1 dell'art. 125 quinquies TUB, introdotto nell'ambito di un intervento legislativo volto ad assicurare una maggior tutela in favore del consumatore.
2) Errata interpretazione dell'art. 269 c.p.c.
L'appellante lamenta l'ingiustizia del rigetto dell'istanza di chiamata in causa del terzo, esponendo che:
- La Corte costituzionale, con la sentenza 80/1997, ha sancito il principio secondo cui “è insindacabile facoltà per il convenuto, all'atto della sua prima difesa, di estendere l'ambito soggettivo del processo” e che tale facoltà può essere esercitata “senza limitazioni di sorta e senza necessità, ovviamente, di autorizzazione alcuna”.
- Il primo giudice ha motivato il rigetto opponendo “esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo”, ma in realtà è proprio questa la ragione fondante dell'istituto. In caso di condanna del convenuto, con un unico provvedimento giurisdizionale si sarebbe sortito anche l'effetto di estendere gli effetti al terzo obbligato e manlevarlo in ragione del rapporto negoziale dedotto in atti e non contestato.
- Nell'ordinanza appellata si legge “…, ferma restando la possibilità del convenuto di ottenere l'eventuale tutela dei suoi diritti che Parte_1 ritenesse lesi con altri soggetti in altra sede”. Questa affermazione sarebbe in contrasto proprio con le esigenze di economia processuale, invocate per il rigetto dell'istanza, in quanto il Tribunale ha espressamente affermato che in caso di soccombenza, lo Parte_1
pag. 8/15 dovrà incardinare un nuovo e diverso giudizio nei confronti del proprio dante causa, obbligato a manlevarlo.
Anche se l'ordinanza impugnata non si è pronunciata esplicitamente sulla domanda ex art. 2033 c.c., l'appellante ribadisce l'infondatezza della stessa, richiamando quanto affermato dal Tribunale di Milano, sez. VI (sent. 5847/2019) e da questa Corte (sent. 3568/2022): “… il pagamento è avvenuto in forza di una valida Convenzione stipulata tra le parti… e tale titolo non è venuto meno, di modo che non ricorre l'ipotesi di un indebito oggettivo”. In conclusione, l'appellante chiede, in via principale, di accogliere per i motivi dedotti l'appello e, per l'effetto, di accogliere tutte le conclusioni e le richieste istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado.
Si costituisce contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed CP_1 eccepito e sostenendo quanto segue:
- Quanto al primo motivo di appello: il rapporto che ha dato origine alla controversia rientra nella fattispecie dei contratti di credito collegati, regolati dagli artt. 121 ss. TUB;
esiste un collegamento negoziale di fonte legale tra il contratto di credito e il contratto di fornitura, e le vicende del contratto di fornitura si ripercuotono necessariamente su quelle di finanziamento. L'art. 6 della Convenzione stipulata tra le parti stabilisce che il convenzionato è tenuto a restituire l'anticipazione ricevuta da nel caso in cui consegni al cliente un bene CP_1 inidoneo all'uso. L'art. 125 quinquies TUB attribuisce, altresì, al consumatore il diritto, dopo aver inutilmente messo in mora il fornitore, di risolvere il contratto di credito e ottenere dal finanziatore il rimborso delle rate già versate mentre riconosce al finanziatore il diritto di ripetere nei confronti del fornitore le somme erogategli in forza del contratto di credito collegato. L'unico presupposto, per l'applicazione dell'art. 125 quinquies, è che l'inadempimento del fornitore sia di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., non essendo invece possibile la prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 c.c., dato che quest'ultima norma non è stata espressamente richiamata dal legislatore. A prescindere dalla lettera della norma, l'art. 125 quinquies disciplina un rimedio di natura cautelare, espressione del principio generale previsto dall'art. 1460 c.c., in base al quale ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie contemporaneamente la propria. Dunque, ai fini della sospensione del pag. 9/15 pagamento del prezzo non sarebbe necessaria un'evizione attuale fondata sull'effettivo accertamento del diritto del terzo, risultando sufficiente il semplice pericolo di evizione, ravvisabile nell'ipotesi in cui la cosa venduta sia stata sottoposta a provvedimento cautelare provvisorio, quale il sequestro (Cass. 2985/1977).
- Quanto al secondo motivo di appello: le argomentazioni avversarie sono prive di fondamento alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (sent. 4309/2010) secondo cui l'art. 269 c.p.c. non attribuisce al convenuto alcun potere insindacabile di chiamare in giudizio un soggetto terzo rispetto alle parti (“Il giudice cui sia tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa, in manleva o in regresso, del terzo, può quindi rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, come accaduto nel caso, motivando la trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo intrinseci ad ogni sua scelta”). Il rigetto dell'istanza di chiamata in causa del terzo risulta a maggior ragione giustificato se si pensa che l'accredito delle somme finanziate è avvenuto direttamente sul conto corrente intestato a L'oasi delle auto, in forza dell'intesa di convenzionamento stipulata tra quest'ultima e
La chiamata in causa del terzo sarebbe, dunque, fondata CP_1 su rapporti interni tra la società convenzionata e la proprietaria del bene oggetto del contratto di finanziamento, non rilevanti nei confronti della CP_1
Gli scritti finali sono stati depositati da entrambe le parti. L'appellante, in occasione della precisazione delle conclusioni, ha rappresentato una circostanza nuova intervenuta successivamente all'udienza di prima comparizione, ossia:
- il dissequestro e restituzione dell'autovettura Renault Capture targata FS 533 JK all'acquirente e il certificato P.R.A. di intestazione definitiva del veicolo a che dimostrano l'avvenuta Parte_2 restituzione all'acquirente del veicolo posto sotto sequestro penale soltanto temporaneamente, osservando poi che:
- proprio in forza di tale manifesta temporaneità l'appellante ha da sempre eccepito, sia in primo grado che in appello, testualmente, che
“male ha fatto la a rilasciare alla una CP_1 Parte_2 liberatoria definitiva anziché prudentemente condizionata all'esito della vicenda penale (che ben potrebbe concludersi con un'archiviazione),
pag. 10/15 contestandole altresì di non aver fornito alcuna prova dell'esito di tale vicenda”.
Alla luce di tali circostanze, l'appellante chiede di:
a) in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta restituzione del veicolo all'acquirente Sig.ra e, per l'effetto, accertare e Parte_2 dichiarare infondate in fatto e in diritto tutte le domande avanzate dalla Banca respingendole integralmente con conseguente riforma dell'impugnata ordinanza, con vittoria di spese e compensi per entrambe i gradi di giudizio, compresa la maggiorazione obbligatoria automatica degli onorari del +30% ex art. 41-bis DM 55/14 ricorrendone tutti i presupposti;
b) in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, accogliere l'appello per i motivi dedotti nell'atto introduttivo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere tutte le conclusioni e le richieste istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado.
L'appellata ha rilevato quanto segue: CP_1
- L'inammissibilità delle due produzioni documentali, mancando del requisito d'indispensabilità ai fini del decidere e trattandosi di documenti afferenti ad una circostanza – la recente restituzione del veicolo all'acquirente in buona fede – non oggetto del thema decidendum.
- La restituzione del veicolo all'acquirente in buona fede è del tutto irrilevante rispetto alla domanda restitutoria dell'erogazione e dell'iter motivazionale della pronuncia gravata, afferenti all'accertata inidoneità all'uso del veicolo al momento della vendita e al conseguente diritto del cliente finanziato di sciogliersi dal contratto di credito finalizzato.
- I documenti non fanno che confermare l'inidoneità del bene all'uso: si evince che il veicolo è stato restituito all'acquirente non a seguito di una verificata mancanza di provenienza illecita, ma in ragione della buona fede del cliente all'atto dell'acquisto e, ovviamente, previa regolarizzazione.
- L'inammissibilità della nuova domanda di accertamento dichiarativo avente ad oggetto l'intervenuta restituzione del veicolo e sulla base della quale chiede di riformare l'ordinanza gravata in relazione ad una diversa e nuova causa petendi rispetto agli originari motivi di appello spiegati ed alle difese svolte in primo grado.
pag. 11/15 - Nel giudizio di primo grado e in quello di appello, l'appellante ha fondato la richiesta di reiezione della domanda di restituzione dell'erogazione alla e di riforma della decisione di primo grado – CP_1 fermo il presupposto della ex adverso incontestata provenienza illecita del veicolo - sulla propria diligenza ed adempimento agli obblighi di verifica e sulla responsabilità della proprietaria del veicolo, di cui ha chiesto la chiamata in giudizio per essere dalla stessa integralmente manlevata.
In conclusione, l'appellata chiede di:
- Nel merito, rigettare le domande proposte dall'appellante in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate e, per l'effetto, confermare l'ordinanza impugnata.
^*^*^ I motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi. L'appello è fondato. chiede la restituzione delle somme finanziate al Convenzionato CP_1
(residue rispetto alle rate già versate dal compratore della Parte_1 vettura per avere questo consegnato all'acquirente un bene non Parte_2 idoneo all'uso in quanto sottoposto a sequestro penale, in applicazione -in tesi- dell'art. 6 della convenzione e della disposizione di cui all'art. 125 TUB. La norma ora ricordata così dispone, per la parte che qui interessa, riferita al momento della stipulazione del contratto:
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. La produzione documentale compiuta dall'appellante solo in sede di precisazione delle conclusioni è ammissibile, poiché gli atti prodotti sono venuti ad esistenza in epoca successiva alla trattazione della prima udienza in appello del marzo 2024. Si tratta del verbale restituzione all'acquirente in pag. 12/15 buona fede in forza del provvedimento di dissequestro emesso Parte_2 dal GIP del Tribunale di Napoli, e del certificato PRA che attesta l'intestazione della vettura a el giugno 2024. Parte_2
Appare invece inammissibile la domanda di declaratoria della proprietà dell'auto in capo a erché proposta solo con l'appello. Parte_2
La Corte non condivide i principi di diritto affermati dal giudice di primo grado, e ritiene invece che debba essere data continuità al proprio precedente orientamento in fattispecie simile a quella ora oggetto di giudizio4. La tesi del primo giudice a cui aderisce secondo cui il CP_1 convenzionato risponderebbe a titolo di responsabilità oggettiva e, dunque, a prescindere dal fatto che la sua condotta sia caratterizzata o meno dal connotato della colpa, non può essere condivisa. L'art. 6 della convenzione afferma espressamente che il convenzionato (nel caso in esame, L'oasi dell'auto) è tenuto a rimborsare a un CP_1 importo pari a quello corrispostogli come anticipazione ove “non consegni un bene idoneo all'uso e comunque in tutti i casi in cui il Convenzionato si renda responsabile di un grave inadempimento nei confronti del cliente, così come previsto dall'art. 125quinquies del D.lgs. 385/1993”. La clausola, nel richiamare l'art. 125quinquies TUB rinvia espressamente all'art. 1455 c.c. che, presupponendo il concetto di inadempimento rimanda implicitamente all'art. 1218 c.c. Quest'ultima disposizione richiede, ai fini della responsabilità del debitore, l'imputabilità dell'inadempimento. La citata norma, da leggersi in combinato disposto con l'art. 1176 c.c., esclude l'imputabilità dell'inadempimento ogni qualvolta questo possa dirsi conseguente a un impedimento eccedente la diligenza richiesta. Ne deriva che l'accertamento in ordine all'inadempimento lamentato dal creditore impone necessariamente – contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata - l'indagine della sussistenza di un profilo colposo nella condotta dell'obbligato. Si consideri, del resto, che l'inadempimento non imputabile non è di per sé un inadempimento, visto che il concetto di inadempimento implica l'inosservanza di un dovere connesso a una diligenza esigibile. Nel caso di specie, la convenzionata dell'auto ha offerto la prova Pt_1 liberatoria della propria diligenza.
ha dimostrato di essersi adoperato, nei limiti della diligenza Parte_1 richiesta in relazione al rapporto concreto, per verificare la conformità dell'autovettura al momento dell'acquisto dall'originario proprietario. Egli infatti ha provato: 4 App. Milano n. 3568/2022 pag. 13/15 -d'avere acquisito dichiarazione della venditrice che garantisce l'assenza di vincoli e vizi,
-il certificato di proprietà e i documenti della venditrice (docc 7-8)
-ha redatto la scheda tecnica dello stato d'uso (doc.13), e
-ha prodotto la schermata della interrogazione presso il Ministero dell'interno del numero di targa, da cui risultava che la targa non corrispondeva ad auto rubata o smarrita (doc.14). Ciò premesso, deve ritenersi che nessun inadempimento sia imputabile a
(titolare de ), avendo questo dato idonea Parte_1 Parte_1 dimostrazione di aver posto in essere gli opportuni accertamenti dovuti secondo il parametro della diligenza (anche professionale). Si aggiunga che la sopravvenuta restituzione del veicolo all'acquirente (verosimilmente all'esito dell'incidente d'esecuzione nell'ambito Parte_2 del quale ha dato prova di buona fede al momento dell'acquisto dell'auto dal telaio contraffatto) pure a fronte dell'inammissibilità della domanda nuova proposta in appello, costituisce tuttavia circostanza che vale a lumeggiare circa l'assenza dell'ulteriore presupposto per la risoluzione ex art. 1455 cc, vale a dire l'importanza dell'inconveniente del sequestro penale dell'auto, che non ha implicato la definitiva perdita del veicolo, ma semplicemente la sua temporanea indisponibilità, che appare all'evidenza priva del carattere della gravità. Alla luce dei rilievi che precedono, i due motivi d'appello vanno accolti in quanto fondati e valgono a superare e assorbire ogni altra questione posta dalle parti. In totale riforma dell'ordinanza gravata la domanda di CP_1 deve essere rigettata. Le spese di lite vanno nuovamente regolate per il primo grado, a causa dell'accoglimento dell'impugnazione, e determinate per il giudizio d'appello in base all'esito finale della lite. Esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo:
-tenuto conto del valore della controversia,
-della complessità e del pregio delle difese profuse,
-secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (superiore a € 5.201,00),
-ridotto per il primo grado il compenso per la fase istruttoria, stante il carattere documentale della lite, ed escluso per l'appello privo di istruttoria,
-senza riconoscimento della maggiorazione per l'interattività perché non funzionante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
DELLA DITTA INDIVIDUALE L'OASI DELL'AUTO DI Parte_1
pag. 14/15 con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 nei confronti di avverso l'ordinanza n. cronol. Controparte_1
5024/2023 del Tribunale di Milano resa a definizione della causa iscritta al n. 1459/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, respinge la domanda di Controparte_1
2. condanna l'appellata al rimborso delle spese processuali in favore della parte appellante, liquidate:
-per il primo grado in € 4.500,00;
-per il secondo grado in € 4.000,00, oltre a rimborso forfetario per spese generali del 15%, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il presidente estensore
- AN AL -
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