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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
LEONARDO FILIPPO PE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1829/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240005472648802 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7513/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.3.2025 alla C.G.T. di Reggio Calabria, notificato all'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Reggio Calabria e all'Agenzia delle Entrate il 17.2.2025, Ricorrente_1ente_1, cod. fisc. CF_Ricorrente_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1 e domiciliato presso il suo studio sito in Indirizzo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 09420240005472648802, notificata in data 19.12.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Reggio Calabria, per un importo di € 8.291,04 a titolo di accertamento automatizzato maggiore IVA 2020, non versata. Sosteneva
l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 2304 c.c. in quanto l'atto è stato emesso e notificato al socio accomandatario e non alla s.a.s. Società_1 Ricorrente_1. Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria, previa sospensione dell'atto impugnato, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva rispetto all'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria soggetto accertatore della maggiore Iva, non versata, chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo la regolarità dell'iter di formazione del titolo per l'iscrizione a ruolo evidenziando altresì che anche nei confronti della società si è provveduto ad iscrizione a ruolo e notifica della cartella. Pertanto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.12.2025 presenti le parti, la Corte verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 09420240005472648802 notificata in data
19.12.2024, dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Reggio Calabria, emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972, della dichiarazione IVA
2020 del contribuente per l'omesso versamento delle imposte a debito a titolo di IVA, così come determinate in autoliquidazione dal contribuente, dichiarate e non versate.
Orbene, l'Amministrazione Finanziaria, in qualità di ente creditore, in base all'art 54 bis DPR 633/1972 ha proceduto a liquidare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione presentata dal contribuente, ed ha correttamente iscritto a ruolo la pretesa nei confronti sia della Società_1 SAS DI REPACI Ricorrente_1 che della ricorrente quale socio accomandatario, per il mancato pagamento di quanto dovuto, i cui risultati pertanto non sono in contestazione attesa la correttezza dei metodi impiegati dai funzionari incaricati e la non contestazione della ricorrente.
Il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento disposto dall'art. 25 cit. è quello del
31/12 del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e nel caso che occupa la dichiarazione oggetto del controllo è la dichiarazione IVA 2021 per l'anno d'imposta 2020, con comunicazione degli esiti del controllo formale in data 19.12.2024.
Invero va evidenziato che trattandosi di liquidazione automatizzata la legge non prevede l'obbligo della notifica della comunicazione di irregolarità in caso di omessi versamenti, in quanto gli esiti non incidono sui dati dichiarati dalla parte;
peraltro, la mancata notifica del cd avviso bonario, come da espressa comunicazione contenuto in cartella, al più avrebbe consentito al contribuente di essere rimesso in termini per chiedere la rateizzazione del dovuto.
L'art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 prevede l'obbligo della comunicazione dell'esito del controllo della dichiarazione dei redditi solo se il controllo automatico genera un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, e l'art. 6 dello Statuto del contribuente è applicabile solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Nel caso in esame non sussistano incertezze sulla dichiarazione né sono emersi esiti differenti da quanto in questa riportato, invero la cartella è stata emessa per il mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione presentata dallo stesso contribuente, quindi per omesso versamento delle imposte dichiarate e non versate, sicchè non era obbligatoria la preventiva notifica della comunicazione di irregolarità da parte dell'Ente impositore (Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria).
La ricorrente contesta che trattandosi di imposte riferibili esclusivamente alla società in base all'art. 2304
c.c. prima del coinvolgimento del patrimonio dell'accomandatario, in caso di inadempienza della società, doveva essere escusso il patrimonio sociale, e che pertanto l'iniziativa dell'Amministrazione sarebbe illegittima.
La cartella in casi come quello in esame viene notificata al socio accomandatario della società in quanto solidalmente ed illimitatamente responsabile ex art.2313 cod civ per le obbligazioni sociali e dunque anche per le obbligazioni tributarie. Le obbligazioni della sas (cancellata) si trasferiscono infatti automaticamente al socio, che (appunto perché accomandatario) risponde personalmente ed illimitatamente dei debiti sociali (diversamente da quanto avviene per i soci accomandanti, per i quali la medesima norma prevede il limite massimo della quota conferita).
La cartella in questione è stata notificata alla contribuente nella qualità di socio accomandatario della predetta società, e perciò solidalmente ed illimitatamente responsabile ex art. 2313 c.c. per le obbligazioni sociali e dunque anche per le obbligazioni tributarie della società; la cartella di pagamento non è atto esecutivo ma è l'atto conclusivo dell'iter che -in caso di mancato pagamento- conduce alla formazione del titolo esecutivo preludio all'azione esecutiva, per cui è esclusa l'applicabilità dell'art. 2304
c.c., che disciplina il beneficium excussionis relativamente alla sola fase esecutiva.
Tale interpretazione trova piena conferma nella giurisprudenza formatasi sulla questione in questi anni;
la
Corte di Cassazione infatti ha più volte rilevato come “Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 civ. cod. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito“. (vds ordinanza n. 13805 del 6.7.2016, Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13183 del 26/11/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3211 del 04/03/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013).
Pertanto, il ricorso va rigettato avendo l'Amministrazione operato correttamente e risultando non fondato il ricorso.
Per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite come in dispositivo in applicazione del DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in p.l.r.p.t. della somma di euro 1.800,00 a titolo di spese di lite, oltre accessori come per legge.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
LEONARDO FILIPPO PE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1829/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240005472648802 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7513/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.3.2025 alla C.G.T. di Reggio Calabria, notificato all'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Reggio Calabria e all'Agenzia delle Entrate il 17.2.2025, Ricorrente_1ente_1, cod. fisc. CF_Ricorrente_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Difensore_1 e domiciliato presso il suo studio sito in Indirizzo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 09420240005472648802, notificata in data 19.12.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Reggio Calabria, per un importo di € 8.291,04 a titolo di accertamento automatizzato maggiore IVA 2020, non versata. Sosteneva
l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 2304 c.c. in quanto l'atto è stato emesso e notificato al socio accomandatario e non alla s.a.s. Società_1 Ricorrente_1. Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria, previa sospensione dell'atto impugnato, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva rispetto all'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria soggetto accertatore della maggiore Iva, non versata, chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo la regolarità dell'iter di formazione del titolo per l'iscrizione a ruolo evidenziando altresì che anche nei confronti della società si è provveduto ad iscrizione a ruolo e notifica della cartella. Pertanto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.12.2025 presenti le parti, la Corte verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 09420240005472648802 notificata in data
19.12.2024, dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione Provincia di Reggio Calabria, emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972, della dichiarazione IVA
2020 del contribuente per l'omesso versamento delle imposte a debito a titolo di IVA, così come determinate in autoliquidazione dal contribuente, dichiarate e non versate.
Orbene, l'Amministrazione Finanziaria, in qualità di ente creditore, in base all'art 54 bis DPR 633/1972 ha proceduto a liquidare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione presentata dal contribuente, ed ha correttamente iscritto a ruolo la pretesa nei confronti sia della Società_1 SAS DI REPACI Ricorrente_1 che della ricorrente quale socio accomandatario, per il mancato pagamento di quanto dovuto, i cui risultati pertanto non sono in contestazione attesa la correttezza dei metodi impiegati dai funzionari incaricati e la non contestazione della ricorrente.
Il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento disposto dall'art. 25 cit. è quello del
31/12 del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e nel caso che occupa la dichiarazione oggetto del controllo è la dichiarazione IVA 2021 per l'anno d'imposta 2020, con comunicazione degli esiti del controllo formale in data 19.12.2024.
Invero va evidenziato che trattandosi di liquidazione automatizzata la legge non prevede l'obbligo della notifica della comunicazione di irregolarità in caso di omessi versamenti, in quanto gli esiti non incidono sui dati dichiarati dalla parte;
peraltro, la mancata notifica del cd avviso bonario, come da espressa comunicazione contenuto in cartella, al più avrebbe consentito al contribuente di essere rimesso in termini per chiedere la rateizzazione del dovuto.
L'art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 prevede l'obbligo della comunicazione dell'esito del controllo della dichiarazione dei redditi solo se il controllo automatico genera un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, e l'art. 6 dello Statuto del contribuente è applicabile solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Nel caso in esame non sussistano incertezze sulla dichiarazione né sono emersi esiti differenti da quanto in questa riportato, invero la cartella è stata emessa per il mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione presentata dallo stesso contribuente, quindi per omesso versamento delle imposte dichiarate e non versate, sicchè non era obbligatoria la preventiva notifica della comunicazione di irregolarità da parte dell'Ente impositore (Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria).
La ricorrente contesta che trattandosi di imposte riferibili esclusivamente alla società in base all'art. 2304
c.c. prima del coinvolgimento del patrimonio dell'accomandatario, in caso di inadempienza della società, doveva essere escusso il patrimonio sociale, e che pertanto l'iniziativa dell'Amministrazione sarebbe illegittima.
La cartella in casi come quello in esame viene notificata al socio accomandatario della società in quanto solidalmente ed illimitatamente responsabile ex art.2313 cod civ per le obbligazioni sociali e dunque anche per le obbligazioni tributarie. Le obbligazioni della sas (cancellata) si trasferiscono infatti automaticamente al socio, che (appunto perché accomandatario) risponde personalmente ed illimitatamente dei debiti sociali (diversamente da quanto avviene per i soci accomandanti, per i quali la medesima norma prevede il limite massimo della quota conferita).
La cartella in questione è stata notificata alla contribuente nella qualità di socio accomandatario della predetta società, e perciò solidalmente ed illimitatamente responsabile ex art. 2313 c.c. per le obbligazioni sociali e dunque anche per le obbligazioni tributarie della società; la cartella di pagamento non è atto esecutivo ma è l'atto conclusivo dell'iter che -in caso di mancato pagamento- conduce alla formazione del titolo esecutivo preludio all'azione esecutiva, per cui è esclusa l'applicabilità dell'art. 2304
c.c., che disciplina il beneficium excussionis relativamente alla sola fase esecutiva.
Tale interpretazione trova piena conferma nella giurisprudenza formatasi sulla questione in questi anni;
la
Corte di Cassazione infatti ha più volte rilevato come “Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 civ. cod. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito“. (vds ordinanza n. 13805 del 6.7.2016, Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13183 del 26/11/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3211 del 04/03/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013).
Pertanto, il ricorso va rigettato avendo l'Amministrazione operato correttamente e risultando non fondato il ricorso.
Per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite come in dispositivo in applicazione del DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in p.l.r.p.t. della somma di euro 1.800,00 a titolo di spese di lite, oltre accessori come per legge.