Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 285
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per violazione art. 2304 c.c.

    La cartella è stata notificata al socio accomandatario in quanto solidalmente ed illimitatamente responsabile ex art. 2313 c.c. per le obbligazioni sociali, incluse quelle tributarie. L'art. 2304 c.c. disciplina il beneficium excussionis solo nella fase esecutiva, non impedendo l'azione in sede di cognizione per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del socio.

  • Rigettato
    Mancata notifica della comunicazione di irregolarità (avviso bonario)

    Trattandosi di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, la legge non prevede l'obbligo della notifica della comunicazione di irregolarità in caso di omessi versamenti, in quanto gli esiti non incidono sui dati dichiarati dalla parte. La mancata notifica dell'avviso bonario avrebbe al più consentito al contribuente di chiedere la rateizzazione del dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 285
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 285
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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