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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/12/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 415/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 415/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con l'Avv. Carmine Pullano del Foro di Trieste, giusta Parte_1 procura a margine dell'atto di citazione in appello
- APPELLANTE-
CONTRO
con l'Avv. Nicola Cannone del Foro di Trieste, giusta procura Controparte_1 unita alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATA –
e CONTRO
Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 697/24 del Tribunale di Udine del 17.06.2024, emessa nel giudizio N. RG 1273/2022.
Causa iscritta a ruolo il 20.12.2024 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Udine n. 697/2024, emessa il 17/06/2024 resa nel giudizio R.G. 1273/2022 depositata il 17/06/2024, non notificata ai fini dell'impugnazione, in accoglimento integrale delle domande attoree svolte con l'atto di citazione di primo grado, così decidere:
Nel merito-in via principale:
-dichiararsi nullo e comunque inefficace l'atto di intimazione dd 14.1.22 per le ragioni esposte in narrativa;
-accertare e dichiarare che la pretesa creditoria non è fondata nei confronti dell'opponente e comunque del tutto sproporzionata
In via riconvenzionale:
-accertarsi e dichiararsi che la condotta dell'opposta ha prodotto un danno all'opponente di non meno
€ 13.000,00 derivanti dal non-uso, per ragioni di attività aziendali, dell'autovettura per oltre 4 anni.
In via istruttoria:
-ci si oppone alla richiesta di prova orale avversaria – sui residui capitoli non ammessi – ed in caso di ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta indicando quali testi:
, in Via dei Ciliegi 49, Conegliano Veneto(TV) Testimone_1
-Carabinieri della Stazione di Buja intervenuti nel marzo 2018 su richiesta del Geom. i Parte_2
e CP_3 CP_4
-ci si oppone all'ordine di esibizione ex art.210cpc in quanto inconferente ed inutile.
Condannare l'appellata a restituire all'appellante tutte le somme che per effetto dell'esecutività della sentenza di primo grado qui impugnata fosse costretta a pagare all'appellata per evitare esecuzioni forzate in virtù del titolo esecutivo costituito dalla più volte citata sentenza impugnata.
Con condanna di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Contr Non vi è dunque alcuna legittimità, come riconosciuto in sentenza, del credito della e del conseguente riconoscimento del diritto di ritenzione procedendo alla vendita del veicolo per la soddisfazione del citato credito.
Per parte appellata:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342
c.p.c..
Nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto in quanto infondato.
Nel merito, in via subordinata: in caso di accoglimento dei II° motivo d'appello in ordine alla debenza del compenso per la custodia, accertare comunque il diritto dell'appellata al pagamento da parte dell'appellante della somma di euro 21.927,57, per compenso di conservazione e custodia (da intendersi come mantenimento in efficienza e collocazione in luogo idoneo per le visite) come da conti consuntivi della convenuta di data 31.12.2018 (all. 2 della convenuta), di data 31.05.2019 (all.
3 della convenuta) e di data 31.05.2021 (all. 4 della convenuta), oltre agli interessi ai sensi del d.lgs.
n. 231/2022 su euro 4.947,66 dal 31.12.2018 all'effettivo soddisfo, agli interessi ai sensi del d.lgs. n.
231/2022 su euro 2.906,99 dal 31.05.2019 all'effettivo soddisfo e agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 su euro 14.072,92 dal 31.05.2021 all'effettivo soddisfo, oltre agli ulteriori oneri maturati dal 1.6.2021 secondo le medesime tariffe applicate nei citati consuntivi, ovvero nella diversa misura di compenso dovuto ritenuta di giustizia”.
Nel merito, in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento dell'appello respingersi la domanda di risarcimento del danno proposta da controparte in via riconvenzionale in quanto infondata, ovvero contenere il risarcimento nei limiti di quanto risulterà effettivamente provato.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese, oltre oneri accessori come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione ex artt. 2756 e 2797 c.c. (d'ora in avanti Controparte_1
ha intimato a (d'ora in avanti il pagamento delle CP_1 Parte_1 CP_5 seguenti somme:
- euro 1.023,06 (iva compresa), oltre interessi ex d.lvo 231/2002 dal 29.03.2018 al soddisfo, quale corrispettivo per lavorazioni eseguite sul veicolo targato FJ317XY, di proprietà di CP_2 CP_2
concesso in locazione finanziaria a
[...] CP_5
- euro 4.947,66 (iva compresa) quale corrispettivo per il deposito del citato veicolo presso l'intimante dal 18.04.2018 al 31.12.2018, oltre interessi ex d.lvo 231/2002 dal 31.12.2018 al soddisfo;
- euro 2.906,99 (iva compresa) quale corrispettivo per il deposito del citato veicolo presso l'intimante dal 01.01.2019 al 31.05.2019, oltre interessi ex d.lvo 231/2002 dal 31.12.2018 al soddisfo;
- euro 14.072,92 (iva compresa) quale corrispettivo per il deposito del citato veicolo presso l'intimante dal 01.06.2019 al 31.05.2021, oltre interessi ex d.lvo 231/2002 dal 31.12.2018 al soddisfo.
Contestualmente ha avvertito la proprietaria del mezzo e la sua utilizzatrice che, in mancanza CP_1 di pagamento, avrebbe proceduto alla vendita del veicolo.
2. ha proposto opposizione all'atto di intimazione rappresentando di non essere la debitrice CP_5 in quanto il veicolo era stato dato in uso al sig. , collaboratore della società, il quale Parte_3 nel mese di marzo 2018 l'aveva portato presso l'officina della affinchè il sig. , CP_1 Persona_1 legale rappresentante della intimata, lo andasse a ritirare, circostanza che risultava da un messaggio whatsapp inviato dal sig. , nel quale questi aveva comunicato di avere consegnato la vettura Parte_3
a tale con il compito di “pulirla e sistemarla”. Secondo tale Persona_2 CP_5 messaggio dimostrava che il mezzo aveva bisogno solo di una pulizia. Ha proseguito l'attrice sostenendo che a fine marzo il sig. , legale rappresentante della Per_1 opponente, si era recato presso l'officina scoprendo che aveva commissionato lavori senza Parte_3 essere mai stato autorizzato;
nell'occasione aveva chiesto di pagare subito al fine di ritirare il mezzo, ma gli era stato risposto che il conteggio dei lavori non era ancora disponibile, conteggio che era stato trasmesso solo nel dicembre 2018 “con richiesta di pagamento truffaldina di € 5.063,17 – per la custodia - ed € 1.023,06 – per le lavorazioni”.
Ha, quindi, dedotto l'attrice che unico obbligato per le riparazioni era il sig. . Quanto alle Parte_3 spese di custodia, le stesse non erano dovute atteso che pur negando di essere debitrice, CP_5 tuttavia, già a marzo 2018 si era offerta di pagare il corrispettivo dei lavori.
In ogni caso, l'attrice ha contestato la quantificazione del costo per la custodia, che avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del tariffario per i depositi giudiziari, indicato in 2,00 euro al mese, tenuto anche conto che aveva nelle more utilizzato la vettura, avendo riportato una sanzione CP_1 amministrativa in data 03.09.2018. ha concluso chiedendo che venisse ordinato a di consegnare la vettura, CP_5 CP_1 dichiarandosi disponibile a pagare il corrispettivo dei lavori ed offrendo di costituire una cauzione di euro 2.5000 per il caso in cui fosse stata riconosciuta legittima la pretesa fondata sul deposito del mezzo. A tal fine ha depositato con la citazione due assegni. CP_5
Infine, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni CP_5 CP_1 per il mancato utilizzo della vettura conseguente alla truffa perpetrata nei propri confronti quantificati in euro 13.500,00, comprensivi anche del danno morale.
3. Costituendosi la convenuta opposta ha rappresentato che nel marzo 2018 il sig. aveva Persona_1 telefonato alla interloquendo con il dipendente sig. , CP_1 Persona_2 commissionando le lavorazioni poi eseguite sulla vettura, che era stata portata in officina dal sig.
, circostanza che risultava dallo stesso messaggio riportato dalla attrice nel testo Parte_3 della citazione, che era stato inviato dal al , del seguente tenore: “Come richiesto ieri Parte_3 Per_1 sera ho provveduto a lasciare la macchina presso l'autofficina di a Buja Persona_2
[…] il quale domani provvederà a pulirla e sistemarla […]”.
Nel mese di marzo 2018 il si era presentato in officina pretendendo di ritirare la vettura senza Per_1 pagare il corrispettivo e rifiutandosi di esaminare i conteggi. A seguito dell'intervento dei carabinieri, chiamati dallo stesso , questi aveva lasciato l'officina senza pagare. Per_1
Successivamente aveva chiesto alla di fare visionare il veicolo a potenziali clienti, CP_5 CP_1 cosa che era stata fatta.
Con pec del 04.12.2018 la convenuta, infine, aveva sollecitato a pagare e, quindi, ritirare il CP_5 veicolo. Quanto al verbale di contestazione di sanzione amministrativa di data 03.09.2018, peraltro non prodotto dalla attrice, la convenuta ha dedotto che era stata sanzionata per non avere CP_5 comunicato i dati del conducente del veicolo in relazione ad una violazione precedentemente commessa ed ha chiesto ordinarsi alla di produrre in giudizio il documento. CP_5
Per quanto sopra, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. CP_1
4. Con la sentenza appellata il Tribunale, all'esito delle prove per testi, ha rigettato l'opposizione e la domanda riconvenzionale ritendo provati i fatti allegati da e, quindi, sussistente il credito CP_1 oggetto della intimazione ad adempiere quale corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite sulla vettura e per la sua custodia, con conseguente insussistenza di qualsivoglia pretesa risarcitoria avanzata dalla opponente.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. CP_5
5.1. Errata ricostruzione della fattispecie posta a fondamento della decisione del G.I.. Illogicità della motivazione. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c. artt. 2727, 2729,
2730 c.c. sotto il profilo del travisamento della prova in relazione al ruolo del e Parte_3 dell'incarico conferito per i lavori e la custodia
L'appellante ha ribadito di avere dato in uso la vettura al sig. nella sua qualità di Parte_3 amministratore unico della società nell'ambito della collaborazione operativa esistente Parte_4 tra le due società. Terminata la collaborazione, il sig. aveva portato la vettura presso Parte_3
Contr l'officina “affinchè il geom. , legale rappresentante di potesse andare a ritirarla, CP_1 Per_1 dopo che il , come ne era obbligato e già cliente di la rendeva nello stato in cui Parte_3 CP_1
l'ha ricevuta con ripristino dei danni da lui provocati con l'uso” (f. 6 appello).
Secondo l'appellante la prova che fosse stato il a commissionare i lavori era costituita dal Parte_3 messaggio whatsapp inviato da questi al sig. riprodotto da n atto di citazione e in atto Per_1 CP_5 di appello: Lo stesso teste aveva dichiarato: “ricordo che avevo in deposito le gomme originali Persona_2 dell'auto perché me ne fu chiesta la sostituzione con invernali da parte del sig. . Parte_3 Parte_3 era già mio cliente)!”, ad ulteriore conferma che era stato quest'ultimo a commissionare i lavori.
Ha proseguito l'appellante deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalle dichiarazioni dei carabinieri era emerso che:
- il aveva riferito ai carabinieri che il veicolo era stato portato in officina dal;
Per_1 Parte_3
- aveva riferito ai carabinieri che la vettura era stata portata in officina dal Persona_2 Parte_3
e che non voleva consegnare la vettura al prima del pagamento del corrispettivo per i lavori;
Per_1
- agli stessi non era stato mostrato il conto dei lavori.
Il teste che aveva accompagnato il in officina, aveva dichiarato che questi si era Tes_1 Per_1 offerto di pagare il parabrezza, ma il personale dell'officina aveva risposto che erano stati fatti altri lavori e che dovevano ancora essere eseguiti i conteggi.
Il teste aveva riferito: Per_2
- di avere parlato al telefono con un interlocutore per conto di che gli aveva commissionato CP_5
i lavori per rendere la vettura perfetta, precisando di fare ciò che fosse necessario per renderla tale;
- a marzo 2018 si era presentato un soggetto che aveva preteso la consegna della vettura senza pagare nulla.
Secondo l'appellante dalle dichiarazioni sopra riportate emergeva che il aveva preteso che il Per_1 [...]
riconsegnasse la vettura pulita e senza i danni da questi provocati e che lo stesso , quando Pt_3 Per_1
a marzo si era presentato in officina, si era offerto di pagare i lavori al parabrezza gli unici effettivamente svolti;
significativamente in quella occasione non gli era stato fatto visionare il veicolo, né gli era stata mostrata la scheda dei lavori.
5.2. Illogicità della motivazione. ON e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c. artt.
2727, 2729, 2730 c.c. sotto il profilo del travisamento della prova in relazione al conteggio per la custodia del veicolo.
L'appellante ha rappresentato che il deposito, quale prestazione accessoria connessa alla riparazione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, che nel caso di specie non c'era, si presume gratuito.
Infine, ha contestato che la quantificazione del corrispettivo era stata fatta erroneamente CP_5 secondo le tabelle dell'ACI e non, invece, applicando le tabelle ministeriali per la determinazione del compenso del custode dei beni sottoposti a sequestro. Contro
5.3. Omessa pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata da ON
e/o falsa applicazione dell'art.112 cpc.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale nulla aveva motivato in merito al rigetto della domanda riconvenzionale.
5.4. Sulla condanna alle spese di lite e sull'omessa valutazione della condotta dell'opponente, odierna appellante, all'inizio del giudizio.
L'appellante ha lamentato che nel regolare le spese del giudizio il Tribunale non aveva considerato che si era sin da subito offerta di pagare il corrispettivo dei lavori e per le somme pretese CP_5 per la custodia del veicolo aveva offerto a titolo di cauzione la somma di euro 2.500,00.
6. Si è costituita l'appellata osservando che aveva contestato che le lavorazioni non fossero CP_5 state eseguite solo con l'atto di appello, contestazione inammissibile in quanto tardiva. In ogni caso, la contestazione era infondata atteso che il teste aveva dichiarato che i lavori fatturati erano Per_2 stati eseguiti.
L'istruttoria documentale ed orale, inoltre, aveva dimostrato la fondatezza della ricostruzione dei fatti operata da cioè che il aveva portato la vettura e commissionato i lavori non di CP_1 Parte_3 sua iniziativa bensì “Come richiesto” (v. testo messaggio whatsapp) dal sig. , il quale a marzo Per_1
2018 aveva preteso la restituzione del veicolo senza offrirsi di pagare e di visionare i conteggi delle lavorazioni.
Quanto al corrispettivo per la custodia, l'appellata ha osservato che era stato lo stesso ad Per_1 accettare la custodia onerosa inviando presso l'officina possibili acquirenti del veicolo.
Quanto alla determinazione della misura del compenso per la custodia, era stata la stessa appellante ad accettare la quantificazione secondo le tabelle ACI fatta da avendo continuato a mandare CP_1 possibili interessati all'acquisto anche dopo la missiva del 04.12.2018, contenente i conteggi. In ogni caso ai fini della determinazione del compenso doveva comunque farsi riferimento a tariffe di mercato.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale l'aveva rigettata atteso che aveva accertato che
“la maturazione del credito per custodia è imputabile esclusivamente alla condotta della stessa opponente, con conseguente insussistenza di qualsivoglia pretesa risarcitoria, attesa la piena legittimità del diritto di ritenzione esercitato”.
Quanto al motivo di appello inerente alla condanna alle spese del giudizio, l'appellante ha evidenziato che le somme offerte non erano satisfattive e che non erano state rispettate le forme dell'offerta reale.
7. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
7.1. Con il primo motivo parte appellante ha contestato di essere debitrice nei confronti di CP_1 perché le lavorazioni eseguite sulla vettura erano state commissionate dal sig. , che aveva in Parte_3
Contro uso la vettura quale legale rappresentate di altra società con la quale collaborava, e perché la custodia del veicolo da parte di non era stata concordata tra le parti, ma era la conseguenza CP_1 dell'illegittimo rifiuto di di accettare il pagamento della sola sostituzione del parabrezza, CP_1 non avendo presentato al sig. , quando si era recato nel marzo 2018 per ritirare il mezzo, il Per_1 conteggio di tutti i lavori.
La ricostruzione dei fatti offerta da parte appellante è destituita di ogni fondamento.
La Corte osserva che è circostanza pacifica che la vettura, concessa in leasing a era stata da CP_5 questa data in uso al sig. , collaboratore della e che era stato quest'ultimo Parte_3 CP_5
a portare il mezzo presso l'officina della appellata.
Quanto ai lavori eseguiti sulla vettura di cui al preventivo dd. 29.03.2018 (doc. 1 , CP_1 consistenti nella sostituzione del parabrezza, nella sostituzione degli pneumatici ed equilibratura, nel deposito degli pneumatici originali e nel lavaggio completo interno ed esterno, l'istruttoria ha consentito di accertare che il sig. aveva consegnato la vettura su incarico della Parte_3 CP_5 impegnando espressamente quest'ultima nei confronti della . CP_1
Lo stesso appellante ha prodotto con l'atto di citazione in primo grado il seguente messaggio allegando che era stato inviato dal sig. al sig. , legale rappresentante della Parte_3 Per_1 CP_5 circostanza non contestata dalla convenuta, odierna appellata: “Come richiesto ieri sera ha provveduto a lasciare la macchina presso l'autofficina di a Buja, 347 Persona_2
4913901, il quale domani provvederà a pulirla e sistemarla, la consegna andrà concordata con lui
e verrà fatto un apposito verbale di consegna”.
La Corte dà atto che il messaggio risulta inviato l'11.03.2018.
Dal tenore del messaggio risulta:
- che il aveva agito “Come richiesto”, quindi su incarico del , al quale il messaggio Parte_3 Per_1 era rivolto e che era il legale rappresentate della utilizzatrice in leasing del mezzo;
CP_5
- che il aveva delegato il di incaricare l'officina di pulire e sistemare la vettura, quindi Per_1 Parte_3 di svolgere due attività diverse: appunto, la pulizia del veicolo e la sua sistemazione, quest'ultima attività diversa dalla pulizia alla quale si aggiungeva.
Il non aveva replicato al messaggio, ciò significa che era d'accordo in merito all'incarico che Per_1 il aveva scritto di avere dato alla officina. Parte_3
Tale ricostruzione del significato del messaggio ha trovato conferma nelle deposizioni dei testi.
teste di che aveva accompagnato il a ritirare l'auto, ha dichiarato Testimone_1 CP_5 Per_1
“che nel 2018 il sig. mi propose di acquistare tramite subentro in un contratto di leasing una Per_1
Golf serie 7 bianca di cui non ricordo la targa” e ADR “ricordo che vidi questa macchina da lontano in un'officina in cui era ricoverata per delle riparazioni, ove venni accompagnato dal sig. ”. Per_1
Il teste ha dichiarato che era stato lo stesso a riferirgli che la vettura era stata portata in officina Per_1 per delle riparazioni, quindi, non solo per essere pulita, a conferma del significato del messaggio sopra riportato. In ogni caso, è emerso che il sapeva che l'officina era stata incaricata di Per_1 effettuare delle riparazioni prima ancora di recarsi sul posto per il ritiro del mezzo. ha riferito che aveva accompagnato il sig. quando era andato in officina per Testimone_1 Per_1 ritirare il veicolo, che però il personale presente non gli aveva consegnato “motivando il rifiuto per il mancato pagamento di lavori effettuati”.
Il teste ha proseguito dichiarando “ricordo che nell'occasione predetta il geom. si rese Per_1 disponibile a pagare il parabrezza. Il personale dell'officina, a domanda del geom. , disse che Per_1 erano stati fatti anche altri lavori oltre al parabrezza. Disse quindi che doveva eseguire i conteggi per il calcolo definitivo del corrispettivo”.
, teste di all'epoca dei fatti responsabile tecnico dell'officina di Persona_2 CP_1
rispondendo alla domanda se era 1) “Vero che, nel marzo 2018, il legale rappresentante CP_1 della sig. , contattò telefonicamente la Parte_1 Persona_1 Controparte_1
– e, in particolare, il sig. , addetto all'officina e alla
[...] Persona_2 carrozzeria della – commissionandole, rispetto alla Volkswagen Golf targata FJ317XY, le CP_1 lavorazioni indicate nel preventivo di data 29.03.2018 della (doc. 1 depositato dalla CP_1 CP_1
?
[...] ha dichiarato: “sì è vero. Mi ricordo che nel corso della telefonata l'interlocutore si qualificò come
Buttò proprietario della Golf. Non ricordo la data della telefonata.
ADR l'autovettura di cui al capitolo 1 mi venne portata in officina da un'altra persona, tale Parte_3
di Paularo. Questi non commissionò alcuna lavorazione ma mi chiese di provvedere alla
[...] consegna dell'autovettura per suo conto alla perché non voleva avere più rapporti CP_6 con il geom. . Ritenni di accettare quanto mi venne prospettato da e presi in deposito Per_1 Parte_3 il veicolo per effettuare la futura consegna.
ADR ricordo che avevo in deposito le gomme originali dell'auto perché me ne fu chiesta la sostituzione con invernali da parte del sig. . era già mio cliente. Parte_3 Parte_3
Contr ADR la telefonata di cui ho riferito sub 1 si colloca dopo che cercai di contattare la per la consegna dell'autovettura così come mi era stata richiesta da . Preciso che in occasione Parte_3 della predetta telefonata evidenziai che il parabrezza era scheggiato e a richiesta del mio interlocutore accettai la commissione della sostituzione del parabrezza, del montaggio dei pneumatici originali perché il mio interlocutore mi disse che voleva la macchina perfetta. Mi sembra di avergli rappresentato che in circa tre giorni l'autovettura sarebbe stata pronta per il ritiro.
ADR ricordo che il mio interlocutore mi disse che voleva la macchina a posto e di fare ciò che era necessario. ADR le lavorazioni effettivamente eseguite furono cambio parabrezza, cambio gomme, pulizia dentro
e fuori e controllo dei livelli.
ADR nel corso della predetta telefonata ricordo che mi qualificai come un addetto dell'officina CP_1
Contr e che dovevo provvedere alla consegna di una vettura in deposito di proprietà della società .
[...]
Dalle dichiarazioni del teste risulta che il aveva consegnato la vettura senza commissionare Parte_3 alcuna lavorazione, lavorazioni che, invece, erano state commissionate personalmente in un secondo momento dal , quando aveva chiamato l'officina per mettersi d'accordo sul ritiro del mezzo. Per_1
La Corte osserva che il aveva commissionato personalmente le lavorazioni oggetto del Per_1 preventivo dd. 29.03.2018 dimesso in atti sub doc. 1 mentre il , rotti i rapporti con CP_1 Parte_3 il , con il quale aveva dichiarato al di non volere più avere a che fare, contrariamente Per_1 Per_2 agli accordi presi con il di cui al citato messaggio, si era limitato a portare la vettura in officina, Per_1 senza dare l'incarico di pulirla e sistemarla, evidentemente perché non voleva poi che i costi di tali interventi gli venissero addebitati.
Il teste ha dichiarato che le lavorazioni erano state fatte.
Il teste ha poi confermato che si era presentato in officina per ritirare la vettura ma senza voler Per_1 pagare il corrispettivo, precisando che se ne era andato via prima di esaminare la scheda lavoro per quantificare il dovuto (teste: “ricordo che mentre stavo uscendo dal garage dell'officina parlai con una persona direttamente dall'autovettura che stavo provando. Tale persona mi disse che voleva ritirare la Golf di cui ho detto. Gli dissi che tempo di parcheggiar avrei preso la cartella dei lavori.
Tale persona mi disse che non aveva intenzione di pagare alcun lavoro e che se non gli fosse stata restituita immediatamente l'autovettura avrebbe chiamato i carabinieri. Gli dissi di chiamare i carabinieri e che nel frattempo avrei provato il furgone. Quando ritornai trovai i carabinieri davanti alla vetrina in cui era sistemata la Golf. Uno dei due carabinieri mi venne incontro chiedendomi se anche questo era il solito problema delle persone che volevano ritirare l'autovettura senza pagare i lavori. Risposi affermativamente al Carabiniere e gli riferii che sarei andato a prendere la scheda lavoro per verificare il corrispettivo dovuto. Quando sono tornato non ho trovato più nessuno davanti alla vetrina e sono tornato alle mie occupazioni”).
Infine, il teste, rispondendo alla domanda se era vero che “nel mese di aprile 2018, la CP_5 contattò la chiedendole la disponibilità di far visionare la Volkswagen Golf targata CP_1
FJ317XY, presso i locali della stessa a possibili acquirenti inviati dalla stessa ?; CP_1 CP_5 ha dichiarato: “è vero che dopo l'episodio di cui ho detto vennero più persone in tempi diversi a Contr visionare il veicolo perché per quanto mi consta la contattò l'amministrazione della CP_1 chiedendo se era possibile ciò”. Tale ultima circostanza trova riscontro nelle dichiarazioni di
[...]
teste di al quale il aveva proposto in vendita la vettura proprio il giorno Tes_1 CP_5 Per_1 in cui si era recato all'officina per ritirarla e dimostra che il voleva prima vendere la vettura e Per_1 poi con il ricavato pagare i lavori alla officina, alla quale, quindi, aveva scientemente lasciato in custodia il mezzo.
Il teste appuntato scelto, alla data dei fatti in servizio alla Stazione dei Carabinieri CP_3 di Buja, ha dichiarato “ADR ricordo che su indicazione della centrale operativa di Tolmezzo mi recai insieme al brigadiere capo presso la carrozzeria a Buja San Floreano per Controparte_7 CP_1 svolgere degli accertamenti su dei pretesi dissidi segnalati dal sig. . Giunti sul posto trovammo Per_1 il sig. il quale ci rappresentò che l'officina non voleva restituirgli l'autovettura Golf che era Per_1 stata portata qualche giorno prima da tale per fare dei lavori. Gli spiegai che si trattava Parte_3 di questione civilistica per la quale i carabinieri non potevano svolgere nessun tipo di accertamento.
Ricordo che sul posto trovai anche il quale ci riferì che l'autovettura era stata Persona_2 portata in officina da qualche giorno prima per fare dei lavori. ci riferì che non Parte_3 Per_2 voleva consegnare l'autovettura sino a quando non fossero stati saldati i lavori commissionati. Non ci venne rammostrato da il conto dei lavori”. Per_2
Analoga dichiarazione è stata resa dal collega Controparte_7
La Corte osserva che i due carabinieri hanno confermato quanto già riferito dal teste , il Per_2 quale ha dichiarato che non aveva mostrato il conto dei lavori ai carabinieri, con la precisazione che non lo aveva potuto fare perché era andato a prenderlo in ufficio ma, nel frattempo, i carabinieri ed il se ne erano già andati via, poiché non c'era nulla da fare, avendo i carabinieri spiegato al Per_1 Per_1 che la questione era di natura meramente civilistica. Quanto alla circostanza che il aveva riferito Per_1 ai carabinieri che era stato il a commissionare i lavori, si tratta di dichiarazione proveniente Parte_3 dalla stessa e parte, peraltro, smentita da quanto sopra già osservato in merito al contenuto del messaggio ed alla testimonianza del . Per_2
Alla luce di quanto sopra osservato, la Corte ritiene provato che era stata la in persona del CP_5 suo legale rappresentante sig. a commissionare alla le lavorazioni di cui al preventivo Per_1 CP_1 dimesso sub doc. 1 per il corrispettivo di euro 1.023,06, nonché a concludere il contratto di deposito del mezzo presso la citata officina, in attesa di reperire un acquirente e, così, procurarsi la provvista per il pagamento del dovuto.
7.2 Con il secondo motivo l'appellante ha contestato che il deposito era gratuito in quanto prestazione accessoria alle riparazioni commissionate e, in subordine, che l'ammontare del corrispettivo doveva essere determinato secondo le tariffe previste dalle tabelle per i compensi dei custodi giudiziari.
Il motivo di appello è infondato. ha chiesto il pagamento del corrispettivo per il deposito del veicolo successivo al periodo CP_1 impiegato per l'esecuzione delle riparazioni, quando, come sopra già osservato, la stessa appellante aveva deciso di lasciare il veicolo presso l'officina in attesa di un acquirente del mezzo, inviando i potenziali interessati a visionare il veicolo presso l'officina (v. dichiarazione che ha riferito Per_2 che nel mese di aprile 2018 il aveva chiesto di poter inviare presso l'officina persone interessate Per_1 all'acquisto del mezzo e v. fatture azionate nelle quali il deposito oneroso viene fatto decorrere dal
18.04.2018).
Nel caso di specie, inoltre, la gratuità del deposito è esclusa anche dalla qualità professionale del depositario (art. 1767 c.c.).
In merito alla quantificazione del corrispettivo, correttamente parte appellata ha applicato le tariffe
ACI, non potendo applicarsi quelle invocate da parte appellante trattandosi di rapporto contrattuale tra privati. Contro
7.3. Omessa pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata da ON
e/o falsa applicazione dell'art.112 cpc.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale nulla aveva motivato in merito al rigetto della domanda riconvenzionale con la quale aveva chiesto la condanna di al risarcimento dei danni CP_1 quantificati in non meno € 13.000,00 derivanti dal non-uso, per ragioni di attività aziendali, dell'autovettura per oltre 4 anni.
Il motivo di appello è infondato.
Il giudice ha motivato ritenendo l'”insussistenza di qualsivoglia pretesa risarcitoria, attesa la piena legittimità del diritto di ritenzione esercitato”.
Come sopra osservato è emerso che l'appellante aveva concluso con un contratto di CP_1 deposito oneroso, la mancata restituzione della vettura è imputabile esclusivamente al rifiuto Contro illegittimo di di pagare il corrispettivo per le riparazioni e per il deposito.
7.4. Sulla condanna alle spese di lite e sull'omessa valutazione della condotta dell'opponente, odierna appellante, all'inizio del giudizio.
L'appellante ha lamentato che nel regolare le spese del giudizio il Tribunale non aveva considerato che si era sin da subito offerta di pagare il corrispettivo dei lavori e per le somme pretese CP_5 per la custodia del veicolo aveva offerto a titolo di cauzione la somma di euro 2.500,00.
Il motivo è infondato atteso che la somma offerta era inferiore alla somma complessiva spettante all'appellata.
Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.00,00, in considerazione della soccombenza (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria, quanto alle fasi come da richiesta, per complessivi euro 3.966,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge). Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi Controparte_1
€ 3.966,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 415/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con l'Avv. Carmine Pullano del Foro di Trieste, giusta Parte_1 procura a margine dell'atto di citazione in appello
- APPELLANTE-
CONTRO
con l'Avv. Nicola Cannone del Foro di Trieste, giusta procura Controparte_1 unita alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATA –
e CONTRO
Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 697/24 del Tribunale di Udine del 17.06.2024, emessa nel giudizio N. RG 1273/2022.
Causa iscritta a ruolo il 20.12.2024 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Udine n. 697/2024, emessa il 17/06/2024 resa nel giudizio R.G. 1273/2022 depositata il 17/06/2024, non notificata ai fini dell'impugnazione, in accoglimento integrale delle domande attoree svolte con l'atto di citazione di primo grado, così decidere:
Nel merito-in via principale:
-dichiararsi nullo e comunque inefficace l'atto di intimazione dd 14.1.22 per le ragioni esposte in narrativa;
-accertare e dichiarare che la pretesa creditoria non è fondata nei confronti dell'opponente e comunque del tutto sproporzionata
In via riconvenzionale:
-accertarsi e dichiararsi che la condotta dell'opposta ha prodotto un danno all'opponente di non meno
€ 13.000,00 derivanti dal non-uso, per ragioni di attività aziendali, dell'autovettura per oltre 4 anni.
In via istruttoria:
-ci si oppone alla richiesta di prova orale avversaria – sui residui capitoli non ammessi – ed in caso di ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta indicando quali testi:
, in Via dei Ciliegi 49, Conegliano Veneto(TV) Testimone_1
-Carabinieri della Stazione di Buja intervenuti nel marzo 2018 su richiesta del Geom. i Parte_2
e CP_3 CP_4
-ci si oppone all'ordine di esibizione ex art.210cpc in quanto inconferente ed inutile.
Condannare l'appellata a restituire all'appellante tutte le somme che per effetto dell'esecutività della sentenza di primo grado qui impugnata fosse costretta a pagare all'appellata per evitare esecuzioni forzate in virtù del titolo esecutivo costituito dalla più volte citata sentenza impugnata.
Con condanna di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Contr Non vi è dunque alcuna legittimità, come riconosciuto in sentenza, del credito della e del conseguente riconoscimento del diritto di ritenzione procedendo alla vendita del veicolo per la soddisfazione del citato credito.
Per parte appellata:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342
c.p.c..
Nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto in quanto infondato.
Nel merito, in via subordinata: in caso di accoglimento dei II° motivo d'appello in ordine alla debenza del compenso per la custodia, accertare comunque il diritto dell'appellata al pagamento da parte dell'appellante della somma di euro 21.927,57, per compenso di conservazione e custodia (da intendersi come mantenimento in efficienza e collocazione in luogo idoneo per le visite) come da conti consuntivi della convenuta di data 31.12.2018 (all. 2 della convenuta), di data 31.05.2019 (all.
3 della convenuta) e di data 31.05.2021 (all. 4 della convenuta), oltre agli interessi ai sensi del d.lgs.
n. 231/2022 su euro 4.947,66 dal 31.12.2018 all'effettivo soddisfo, agli interessi ai sensi del d.lgs. n.
231/2022 su euro 2.906,99 dal 31.05.2019 all'effettivo soddisfo e agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 su euro 14.072,92 dal 31.05.2021 all'effettivo soddisfo, oltre agli ulteriori oneri maturati dal 1.6.2021 secondo le medesime tariffe applicate nei citati consuntivi, ovvero nella diversa misura di compenso dovuto ritenuta di giustizia”.
Nel merito, in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento dell'appello respingersi la domanda di risarcimento del danno proposta da controparte in via riconvenzionale in quanto infondata, ovvero contenere il risarcimento nei limiti di quanto risulterà effettivamente provato.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese, oltre oneri accessori come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione ex artt. 2756 e 2797 c.c. (d'ora in avanti Controparte_1
ha intimato a (d'ora in avanti il pagamento delle CP_1 Parte_1 CP_5 seguenti somme:
- euro 1.023,06 (iva compresa), oltre interessi ex d.lvo 231/2002 dal 29.03.2018 al soddisfo, quale corrispettivo per lavorazioni eseguite sul veicolo targato FJ317XY, di proprietà di CP_2 CP_2
concesso in locazione finanziaria a
[...] CP_5
- euro 4.947,66 (iva compresa) quale corrispettivo per il deposito del citato veicolo presso l'intimante dal 18.04.2018 al 31.12.2018, oltre interessi ex d.lvo 231/2002 dal 31.12.2018 al soddisfo;
- euro 2.906,99 (iva compresa) quale corrispettivo per il deposito del citato veicolo presso l'intimante dal 01.01.2019 al 31.05.2019, oltre interessi ex d.lvo 231/2002 dal 31.12.2018 al soddisfo;
- euro 14.072,92 (iva compresa) quale corrispettivo per il deposito del citato veicolo presso l'intimante dal 01.06.2019 al 31.05.2021, oltre interessi ex d.lvo 231/2002 dal 31.12.2018 al soddisfo.
Contestualmente ha avvertito la proprietaria del mezzo e la sua utilizzatrice che, in mancanza CP_1 di pagamento, avrebbe proceduto alla vendita del veicolo.
2. ha proposto opposizione all'atto di intimazione rappresentando di non essere la debitrice CP_5 in quanto il veicolo era stato dato in uso al sig. , collaboratore della società, il quale Parte_3 nel mese di marzo 2018 l'aveva portato presso l'officina della affinchè il sig. , CP_1 Persona_1 legale rappresentante della intimata, lo andasse a ritirare, circostanza che risultava da un messaggio whatsapp inviato dal sig. , nel quale questi aveva comunicato di avere consegnato la vettura Parte_3
a tale con il compito di “pulirla e sistemarla”. Secondo tale Persona_2 CP_5 messaggio dimostrava che il mezzo aveva bisogno solo di una pulizia. Ha proseguito l'attrice sostenendo che a fine marzo il sig. , legale rappresentante della Per_1 opponente, si era recato presso l'officina scoprendo che aveva commissionato lavori senza Parte_3 essere mai stato autorizzato;
nell'occasione aveva chiesto di pagare subito al fine di ritirare il mezzo, ma gli era stato risposto che il conteggio dei lavori non era ancora disponibile, conteggio che era stato trasmesso solo nel dicembre 2018 “con richiesta di pagamento truffaldina di € 5.063,17 – per la custodia - ed € 1.023,06 – per le lavorazioni”.
Ha, quindi, dedotto l'attrice che unico obbligato per le riparazioni era il sig. . Quanto alle Parte_3 spese di custodia, le stesse non erano dovute atteso che pur negando di essere debitrice, CP_5 tuttavia, già a marzo 2018 si era offerta di pagare il corrispettivo dei lavori.
In ogni caso, l'attrice ha contestato la quantificazione del costo per la custodia, che avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del tariffario per i depositi giudiziari, indicato in 2,00 euro al mese, tenuto anche conto che aveva nelle more utilizzato la vettura, avendo riportato una sanzione CP_1 amministrativa in data 03.09.2018. ha concluso chiedendo che venisse ordinato a di consegnare la vettura, CP_5 CP_1 dichiarandosi disponibile a pagare il corrispettivo dei lavori ed offrendo di costituire una cauzione di euro 2.5000 per il caso in cui fosse stata riconosciuta legittima la pretesa fondata sul deposito del mezzo. A tal fine ha depositato con la citazione due assegni. CP_5
Infine, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni CP_5 CP_1 per il mancato utilizzo della vettura conseguente alla truffa perpetrata nei propri confronti quantificati in euro 13.500,00, comprensivi anche del danno morale.
3. Costituendosi la convenuta opposta ha rappresentato che nel marzo 2018 il sig. aveva Persona_1 telefonato alla interloquendo con il dipendente sig. , CP_1 Persona_2 commissionando le lavorazioni poi eseguite sulla vettura, che era stata portata in officina dal sig.
, circostanza che risultava dallo stesso messaggio riportato dalla attrice nel testo Parte_3 della citazione, che era stato inviato dal al , del seguente tenore: “Come richiesto ieri Parte_3 Per_1 sera ho provveduto a lasciare la macchina presso l'autofficina di a Buja Persona_2
[…] il quale domani provvederà a pulirla e sistemarla […]”.
Nel mese di marzo 2018 il si era presentato in officina pretendendo di ritirare la vettura senza Per_1 pagare il corrispettivo e rifiutandosi di esaminare i conteggi. A seguito dell'intervento dei carabinieri, chiamati dallo stesso , questi aveva lasciato l'officina senza pagare. Per_1
Successivamente aveva chiesto alla di fare visionare il veicolo a potenziali clienti, CP_5 CP_1 cosa che era stata fatta.
Con pec del 04.12.2018 la convenuta, infine, aveva sollecitato a pagare e, quindi, ritirare il CP_5 veicolo. Quanto al verbale di contestazione di sanzione amministrativa di data 03.09.2018, peraltro non prodotto dalla attrice, la convenuta ha dedotto che era stata sanzionata per non avere CP_5 comunicato i dati del conducente del veicolo in relazione ad una violazione precedentemente commessa ed ha chiesto ordinarsi alla di produrre in giudizio il documento. CP_5
Per quanto sopra, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. CP_1
4. Con la sentenza appellata il Tribunale, all'esito delle prove per testi, ha rigettato l'opposizione e la domanda riconvenzionale ritendo provati i fatti allegati da e, quindi, sussistente il credito CP_1 oggetto della intimazione ad adempiere quale corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite sulla vettura e per la sua custodia, con conseguente insussistenza di qualsivoglia pretesa risarcitoria avanzata dalla opponente.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. CP_5
5.1. Errata ricostruzione della fattispecie posta a fondamento della decisione del G.I.. Illogicità della motivazione. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c. artt. 2727, 2729,
2730 c.c. sotto il profilo del travisamento della prova in relazione al ruolo del e Parte_3 dell'incarico conferito per i lavori e la custodia
L'appellante ha ribadito di avere dato in uso la vettura al sig. nella sua qualità di Parte_3 amministratore unico della società nell'ambito della collaborazione operativa esistente Parte_4 tra le due società. Terminata la collaborazione, il sig. aveva portato la vettura presso Parte_3
Contr l'officina “affinchè il geom. , legale rappresentante di potesse andare a ritirarla, CP_1 Per_1 dopo che il , come ne era obbligato e già cliente di la rendeva nello stato in cui Parte_3 CP_1
l'ha ricevuta con ripristino dei danni da lui provocati con l'uso” (f. 6 appello).
Secondo l'appellante la prova che fosse stato il a commissionare i lavori era costituita dal Parte_3 messaggio whatsapp inviato da questi al sig. riprodotto da n atto di citazione e in atto Per_1 CP_5 di appello: Lo stesso teste aveva dichiarato: “ricordo che avevo in deposito le gomme originali Persona_2 dell'auto perché me ne fu chiesta la sostituzione con invernali da parte del sig. . Parte_3 Parte_3 era già mio cliente)!”, ad ulteriore conferma che era stato quest'ultimo a commissionare i lavori.
Ha proseguito l'appellante deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalle dichiarazioni dei carabinieri era emerso che:
- il aveva riferito ai carabinieri che il veicolo era stato portato in officina dal;
Per_1 Parte_3
- aveva riferito ai carabinieri che la vettura era stata portata in officina dal Persona_2 Parte_3
e che non voleva consegnare la vettura al prima del pagamento del corrispettivo per i lavori;
Per_1
- agli stessi non era stato mostrato il conto dei lavori.
Il teste che aveva accompagnato il in officina, aveva dichiarato che questi si era Tes_1 Per_1 offerto di pagare il parabrezza, ma il personale dell'officina aveva risposto che erano stati fatti altri lavori e che dovevano ancora essere eseguiti i conteggi.
Il teste aveva riferito: Per_2
- di avere parlato al telefono con un interlocutore per conto di che gli aveva commissionato CP_5
i lavori per rendere la vettura perfetta, precisando di fare ciò che fosse necessario per renderla tale;
- a marzo 2018 si era presentato un soggetto che aveva preteso la consegna della vettura senza pagare nulla.
Secondo l'appellante dalle dichiarazioni sopra riportate emergeva che il aveva preteso che il Per_1 [...]
riconsegnasse la vettura pulita e senza i danni da questi provocati e che lo stesso , quando Pt_3 Per_1
a marzo si era presentato in officina, si era offerto di pagare i lavori al parabrezza gli unici effettivamente svolti;
significativamente in quella occasione non gli era stato fatto visionare il veicolo, né gli era stata mostrata la scheda dei lavori.
5.2. Illogicità della motivazione. ON e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c. artt.
2727, 2729, 2730 c.c. sotto il profilo del travisamento della prova in relazione al conteggio per la custodia del veicolo.
L'appellante ha rappresentato che il deposito, quale prestazione accessoria connessa alla riparazione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, che nel caso di specie non c'era, si presume gratuito.
Infine, ha contestato che la quantificazione del corrispettivo era stata fatta erroneamente CP_5 secondo le tabelle dell'ACI e non, invece, applicando le tabelle ministeriali per la determinazione del compenso del custode dei beni sottoposti a sequestro. Contro
5.3. Omessa pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata da ON
e/o falsa applicazione dell'art.112 cpc.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale nulla aveva motivato in merito al rigetto della domanda riconvenzionale.
5.4. Sulla condanna alle spese di lite e sull'omessa valutazione della condotta dell'opponente, odierna appellante, all'inizio del giudizio.
L'appellante ha lamentato che nel regolare le spese del giudizio il Tribunale non aveva considerato che si era sin da subito offerta di pagare il corrispettivo dei lavori e per le somme pretese CP_5 per la custodia del veicolo aveva offerto a titolo di cauzione la somma di euro 2.500,00.
6. Si è costituita l'appellata osservando che aveva contestato che le lavorazioni non fossero CP_5 state eseguite solo con l'atto di appello, contestazione inammissibile in quanto tardiva. In ogni caso, la contestazione era infondata atteso che il teste aveva dichiarato che i lavori fatturati erano Per_2 stati eseguiti.
L'istruttoria documentale ed orale, inoltre, aveva dimostrato la fondatezza della ricostruzione dei fatti operata da cioè che il aveva portato la vettura e commissionato i lavori non di CP_1 Parte_3 sua iniziativa bensì “Come richiesto” (v. testo messaggio whatsapp) dal sig. , il quale a marzo Per_1
2018 aveva preteso la restituzione del veicolo senza offrirsi di pagare e di visionare i conteggi delle lavorazioni.
Quanto al corrispettivo per la custodia, l'appellata ha osservato che era stato lo stesso ad Per_1 accettare la custodia onerosa inviando presso l'officina possibili acquirenti del veicolo.
Quanto alla determinazione della misura del compenso per la custodia, era stata la stessa appellante ad accettare la quantificazione secondo le tabelle ACI fatta da avendo continuato a mandare CP_1 possibili interessati all'acquisto anche dopo la missiva del 04.12.2018, contenente i conteggi. In ogni caso ai fini della determinazione del compenso doveva comunque farsi riferimento a tariffe di mercato.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale l'aveva rigettata atteso che aveva accertato che
“la maturazione del credito per custodia è imputabile esclusivamente alla condotta della stessa opponente, con conseguente insussistenza di qualsivoglia pretesa risarcitoria, attesa la piena legittimità del diritto di ritenzione esercitato”.
Quanto al motivo di appello inerente alla condanna alle spese del giudizio, l'appellante ha evidenziato che le somme offerte non erano satisfattive e che non erano state rispettate le forme dell'offerta reale.
7. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
7.1. Con il primo motivo parte appellante ha contestato di essere debitrice nei confronti di CP_1 perché le lavorazioni eseguite sulla vettura erano state commissionate dal sig. , che aveva in Parte_3
Contro uso la vettura quale legale rappresentate di altra società con la quale collaborava, e perché la custodia del veicolo da parte di non era stata concordata tra le parti, ma era la conseguenza CP_1 dell'illegittimo rifiuto di di accettare il pagamento della sola sostituzione del parabrezza, CP_1 non avendo presentato al sig. , quando si era recato nel marzo 2018 per ritirare il mezzo, il Per_1 conteggio di tutti i lavori.
La ricostruzione dei fatti offerta da parte appellante è destituita di ogni fondamento.
La Corte osserva che è circostanza pacifica che la vettura, concessa in leasing a era stata da CP_5 questa data in uso al sig. , collaboratore della e che era stato quest'ultimo Parte_3 CP_5
a portare il mezzo presso l'officina della appellata.
Quanto ai lavori eseguiti sulla vettura di cui al preventivo dd. 29.03.2018 (doc. 1 , CP_1 consistenti nella sostituzione del parabrezza, nella sostituzione degli pneumatici ed equilibratura, nel deposito degli pneumatici originali e nel lavaggio completo interno ed esterno, l'istruttoria ha consentito di accertare che il sig. aveva consegnato la vettura su incarico della Parte_3 CP_5 impegnando espressamente quest'ultima nei confronti della . CP_1
Lo stesso appellante ha prodotto con l'atto di citazione in primo grado il seguente messaggio allegando che era stato inviato dal sig. al sig. , legale rappresentante della Parte_3 Per_1 CP_5 circostanza non contestata dalla convenuta, odierna appellata: “Come richiesto ieri sera ha provveduto a lasciare la macchina presso l'autofficina di a Buja, 347 Persona_2
4913901, il quale domani provvederà a pulirla e sistemarla, la consegna andrà concordata con lui
e verrà fatto un apposito verbale di consegna”.
La Corte dà atto che il messaggio risulta inviato l'11.03.2018.
Dal tenore del messaggio risulta:
- che il aveva agito “Come richiesto”, quindi su incarico del , al quale il messaggio Parte_3 Per_1 era rivolto e che era il legale rappresentate della utilizzatrice in leasing del mezzo;
CP_5
- che il aveva delegato il di incaricare l'officina di pulire e sistemare la vettura, quindi Per_1 Parte_3 di svolgere due attività diverse: appunto, la pulizia del veicolo e la sua sistemazione, quest'ultima attività diversa dalla pulizia alla quale si aggiungeva.
Il non aveva replicato al messaggio, ciò significa che era d'accordo in merito all'incarico che Per_1 il aveva scritto di avere dato alla officina. Parte_3
Tale ricostruzione del significato del messaggio ha trovato conferma nelle deposizioni dei testi.
teste di che aveva accompagnato il a ritirare l'auto, ha dichiarato Testimone_1 CP_5 Per_1
“che nel 2018 il sig. mi propose di acquistare tramite subentro in un contratto di leasing una Per_1
Golf serie 7 bianca di cui non ricordo la targa” e ADR “ricordo che vidi questa macchina da lontano in un'officina in cui era ricoverata per delle riparazioni, ove venni accompagnato dal sig. ”. Per_1
Il teste ha dichiarato che era stato lo stesso a riferirgli che la vettura era stata portata in officina Per_1 per delle riparazioni, quindi, non solo per essere pulita, a conferma del significato del messaggio sopra riportato. In ogni caso, è emerso che il sapeva che l'officina era stata incaricata di Per_1 effettuare delle riparazioni prima ancora di recarsi sul posto per il ritiro del mezzo. ha riferito che aveva accompagnato il sig. quando era andato in officina per Testimone_1 Per_1 ritirare il veicolo, che però il personale presente non gli aveva consegnato “motivando il rifiuto per il mancato pagamento di lavori effettuati”.
Il teste ha proseguito dichiarando “ricordo che nell'occasione predetta il geom. si rese Per_1 disponibile a pagare il parabrezza. Il personale dell'officina, a domanda del geom. , disse che Per_1 erano stati fatti anche altri lavori oltre al parabrezza. Disse quindi che doveva eseguire i conteggi per il calcolo definitivo del corrispettivo”.
, teste di all'epoca dei fatti responsabile tecnico dell'officina di Persona_2 CP_1
rispondendo alla domanda se era 1) “Vero che, nel marzo 2018, il legale rappresentante CP_1 della sig. , contattò telefonicamente la Parte_1 Persona_1 Controparte_1
– e, in particolare, il sig. , addetto all'officina e alla
[...] Persona_2 carrozzeria della – commissionandole, rispetto alla Volkswagen Golf targata FJ317XY, le CP_1 lavorazioni indicate nel preventivo di data 29.03.2018 della (doc. 1 depositato dalla CP_1 CP_1
?
[...] ha dichiarato: “sì è vero. Mi ricordo che nel corso della telefonata l'interlocutore si qualificò come
Buttò proprietario della Golf. Non ricordo la data della telefonata.
ADR l'autovettura di cui al capitolo 1 mi venne portata in officina da un'altra persona, tale Parte_3
di Paularo. Questi non commissionò alcuna lavorazione ma mi chiese di provvedere alla
[...] consegna dell'autovettura per suo conto alla perché non voleva avere più rapporti CP_6 con il geom. . Ritenni di accettare quanto mi venne prospettato da e presi in deposito Per_1 Parte_3 il veicolo per effettuare la futura consegna.
ADR ricordo che avevo in deposito le gomme originali dell'auto perché me ne fu chiesta la sostituzione con invernali da parte del sig. . era già mio cliente. Parte_3 Parte_3
Contr ADR la telefonata di cui ho riferito sub 1 si colloca dopo che cercai di contattare la per la consegna dell'autovettura così come mi era stata richiesta da . Preciso che in occasione Parte_3 della predetta telefonata evidenziai che il parabrezza era scheggiato e a richiesta del mio interlocutore accettai la commissione della sostituzione del parabrezza, del montaggio dei pneumatici originali perché il mio interlocutore mi disse che voleva la macchina perfetta. Mi sembra di avergli rappresentato che in circa tre giorni l'autovettura sarebbe stata pronta per il ritiro.
ADR ricordo che il mio interlocutore mi disse che voleva la macchina a posto e di fare ciò che era necessario. ADR le lavorazioni effettivamente eseguite furono cambio parabrezza, cambio gomme, pulizia dentro
e fuori e controllo dei livelli.
ADR nel corso della predetta telefonata ricordo che mi qualificai come un addetto dell'officina CP_1
Contr e che dovevo provvedere alla consegna di una vettura in deposito di proprietà della società .
[...]
Dalle dichiarazioni del teste risulta che il aveva consegnato la vettura senza commissionare Parte_3 alcuna lavorazione, lavorazioni che, invece, erano state commissionate personalmente in un secondo momento dal , quando aveva chiamato l'officina per mettersi d'accordo sul ritiro del mezzo. Per_1
La Corte osserva che il aveva commissionato personalmente le lavorazioni oggetto del Per_1 preventivo dd. 29.03.2018 dimesso in atti sub doc. 1 mentre il , rotti i rapporti con CP_1 Parte_3 il , con il quale aveva dichiarato al di non volere più avere a che fare, contrariamente Per_1 Per_2 agli accordi presi con il di cui al citato messaggio, si era limitato a portare la vettura in officina, Per_1 senza dare l'incarico di pulirla e sistemarla, evidentemente perché non voleva poi che i costi di tali interventi gli venissero addebitati.
Il teste ha dichiarato che le lavorazioni erano state fatte.
Il teste ha poi confermato che si era presentato in officina per ritirare la vettura ma senza voler Per_1 pagare il corrispettivo, precisando che se ne era andato via prima di esaminare la scheda lavoro per quantificare il dovuto (teste: “ricordo che mentre stavo uscendo dal garage dell'officina parlai con una persona direttamente dall'autovettura che stavo provando. Tale persona mi disse che voleva ritirare la Golf di cui ho detto. Gli dissi che tempo di parcheggiar avrei preso la cartella dei lavori.
Tale persona mi disse che non aveva intenzione di pagare alcun lavoro e che se non gli fosse stata restituita immediatamente l'autovettura avrebbe chiamato i carabinieri. Gli dissi di chiamare i carabinieri e che nel frattempo avrei provato il furgone. Quando ritornai trovai i carabinieri davanti alla vetrina in cui era sistemata la Golf. Uno dei due carabinieri mi venne incontro chiedendomi se anche questo era il solito problema delle persone che volevano ritirare l'autovettura senza pagare i lavori. Risposi affermativamente al Carabiniere e gli riferii che sarei andato a prendere la scheda lavoro per verificare il corrispettivo dovuto. Quando sono tornato non ho trovato più nessuno davanti alla vetrina e sono tornato alle mie occupazioni”).
Infine, il teste, rispondendo alla domanda se era vero che “nel mese di aprile 2018, la CP_5 contattò la chiedendole la disponibilità di far visionare la Volkswagen Golf targata CP_1
FJ317XY, presso i locali della stessa a possibili acquirenti inviati dalla stessa ?; CP_1 CP_5 ha dichiarato: “è vero che dopo l'episodio di cui ho detto vennero più persone in tempi diversi a Contr visionare il veicolo perché per quanto mi consta la contattò l'amministrazione della CP_1 chiedendo se era possibile ciò”. Tale ultima circostanza trova riscontro nelle dichiarazioni di
[...]
teste di al quale il aveva proposto in vendita la vettura proprio il giorno Tes_1 CP_5 Per_1 in cui si era recato all'officina per ritirarla e dimostra che il voleva prima vendere la vettura e Per_1 poi con il ricavato pagare i lavori alla officina, alla quale, quindi, aveva scientemente lasciato in custodia il mezzo.
Il teste appuntato scelto, alla data dei fatti in servizio alla Stazione dei Carabinieri CP_3 di Buja, ha dichiarato “ADR ricordo che su indicazione della centrale operativa di Tolmezzo mi recai insieme al brigadiere capo presso la carrozzeria a Buja San Floreano per Controparte_7 CP_1 svolgere degli accertamenti su dei pretesi dissidi segnalati dal sig. . Giunti sul posto trovammo Per_1 il sig. il quale ci rappresentò che l'officina non voleva restituirgli l'autovettura Golf che era Per_1 stata portata qualche giorno prima da tale per fare dei lavori. Gli spiegai che si trattava Parte_3 di questione civilistica per la quale i carabinieri non potevano svolgere nessun tipo di accertamento.
Ricordo che sul posto trovai anche il quale ci riferì che l'autovettura era stata Persona_2 portata in officina da qualche giorno prima per fare dei lavori. ci riferì che non Parte_3 Per_2 voleva consegnare l'autovettura sino a quando non fossero stati saldati i lavori commissionati. Non ci venne rammostrato da il conto dei lavori”. Per_2
Analoga dichiarazione è stata resa dal collega Controparte_7
La Corte osserva che i due carabinieri hanno confermato quanto già riferito dal teste , il Per_2 quale ha dichiarato che non aveva mostrato il conto dei lavori ai carabinieri, con la precisazione che non lo aveva potuto fare perché era andato a prenderlo in ufficio ma, nel frattempo, i carabinieri ed il se ne erano già andati via, poiché non c'era nulla da fare, avendo i carabinieri spiegato al Per_1 Per_1 che la questione era di natura meramente civilistica. Quanto alla circostanza che il aveva riferito Per_1 ai carabinieri che era stato il a commissionare i lavori, si tratta di dichiarazione proveniente Parte_3 dalla stessa e parte, peraltro, smentita da quanto sopra già osservato in merito al contenuto del messaggio ed alla testimonianza del . Per_2
Alla luce di quanto sopra osservato, la Corte ritiene provato che era stata la in persona del CP_5 suo legale rappresentante sig. a commissionare alla le lavorazioni di cui al preventivo Per_1 CP_1 dimesso sub doc. 1 per il corrispettivo di euro 1.023,06, nonché a concludere il contratto di deposito del mezzo presso la citata officina, in attesa di reperire un acquirente e, così, procurarsi la provvista per il pagamento del dovuto.
7.2 Con il secondo motivo l'appellante ha contestato che il deposito era gratuito in quanto prestazione accessoria alle riparazioni commissionate e, in subordine, che l'ammontare del corrispettivo doveva essere determinato secondo le tariffe previste dalle tabelle per i compensi dei custodi giudiziari.
Il motivo di appello è infondato. ha chiesto il pagamento del corrispettivo per il deposito del veicolo successivo al periodo CP_1 impiegato per l'esecuzione delle riparazioni, quando, come sopra già osservato, la stessa appellante aveva deciso di lasciare il veicolo presso l'officina in attesa di un acquirente del mezzo, inviando i potenziali interessati a visionare il veicolo presso l'officina (v. dichiarazione che ha riferito Per_2 che nel mese di aprile 2018 il aveva chiesto di poter inviare presso l'officina persone interessate Per_1 all'acquisto del mezzo e v. fatture azionate nelle quali il deposito oneroso viene fatto decorrere dal
18.04.2018).
Nel caso di specie, inoltre, la gratuità del deposito è esclusa anche dalla qualità professionale del depositario (art. 1767 c.c.).
In merito alla quantificazione del corrispettivo, correttamente parte appellata ha applicato le tariffe
ACI, non potendo applicarsi quelle invocate da parte appellante trattandosi di rapporto contrattuale tra privati. Contro
7.3. Omessa pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata da ON
e/o falsa applicazione dell'art.112 cpc.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale nulla aveva motivato in merito al rigetto della domanda riconvenzionale con la quale aveva chiesto la condanna di al risarcimento dei danni CP_1 quantificati in non meno € 13.000,00 derivanti dal non-uso, per ragioni di attività aziendali, dell'autovettura per oltre 4 anni.
Il motivo di appello è infondato.
Il giudice ha motivato ritenendo l'”insussistenza di qualsivoglia pretesa risarcitoria, attesa la piena legittimità del diritto di ritenzione esercitato”.
Come sopra osservato è emerso che l'appellante aveva concluso con un contratto di CP_1 deposito oneroso, la mancata restituzione della vettura è imputabile esclusivamente al rifiuto Contro illegittimo di di pagare il corrispettivo per le riparazioni e per il deposito.
7.4. Sulla condanna alle spese di lite e sull'omessa valutazione della condotta dell'opponente, odierna appellante, all'inizio del giudizio.
L'appellante ha lamentato che nel regolare le spese del giudizio il Tribunale non aveva considerato che si era sin da subito offerta di pagare il corrispettivo dei lavori e per le somme pretese CP_5 per la custodia del veicolo aveva offerto a titolo di cauzione la somma di euro 2.500,00.
Il motivo è infondato atteso che la somma offerta era inferiore alla somma complessiva spettante all'appellata.
Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 5.201,00 ed € 26.00,00, in considerazione della soccombenza (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria, quanto alle fasi come da richiesta, per complessivi euro 3.966,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge). Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi Controparte_1
€ 3.966,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli