Ordinanza collegiale 7 marzo 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01947/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01360/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2021, proposto da
OM IN, MA OD, GI NA, LO BO, BR NI, GI NE, NA PO, LA SA, NO IA, MI VI, RE VO, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisabetta Teodosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentati e difesi dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia;
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Imbriaci, Antonella Francesca Paola Micheli e Ilario Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990 e del correlato obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione o determinazione del trattamento di fine servizio mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa IL De EL e viste le conclusioni delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti hanno prestato servizio alle dipendenze della GU di Finanza, con vari ruoli e qualifiche, e si sono congedati a domanda, successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo.
Gli stessi chiedono l’accertamento del diritto alla maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio (TFS), beneficio previsto dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, con condanna dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (di seguito anche solo INPS) alla rideterminazione della somma complessiva loro spettante.
2. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché, a suo dire, la questione rientrerebbe nella competenza esclusiva dell’ente previdenziale, dotato del potere decidere autonomamente ogni questione in merito al riconoscimento dei sei scatti stipendiali.
3. Si è costituito in giudizio anche l’INPS che ha eccepito l’inammissibilità delle domande formulate dai sig.ri IN, BO, IA e VI poiché, nei loro riguardi, al momento della proposizione del ricorso, non risultava ancora liquidato il TFS e non si era dunque concretizzata alcuna effettiva lesione nella rispettiva sfera giuridica; gli stessi, pertanto, non avrebbero fornito prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda formulata nel ricorso, primo fra i quali l’avvenuta corresponsione di un TFS inferiore a quello che, a loro avviso, gli sarebbe spettato.
Nei confronti del sig. PO è stata inoltre eccepita l’intervenuta prescrizione del diritto al conteggio dei sei scatti stipendiali, per decorso del termine quinquennale dalla data di cessazione dal servizio.
Nel merito, l’INPS sostiene che l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 troverebbe applicazione per il solo personale appartenente alla Polizia di Stato collocato a riposo su domanda, a condizione che la stessa sia stata presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le anzianità previste dalla medesima disposizione (55 anni di età e 35 anni di servizio utile). I ricorrenti sarebbero dunque decaduti dal diritto al beneficio richiesto poiché hanno presentato la domanda di collocamento a riposo oltre il termine perentorio suddetto.
Secondo l’INPS, inoltre, alla GU di Finanza dovrebbe applicarsi la disciplina prevista dall’art. 1, comma 15 bis del decreto legge n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che prevede l’attribuzione del beneficio dei sei scatti nella sola ipotesi di cessazione dal servizio per sopravvenuta inabilità o decesso, senza ulteriore estensione del beneficio al caso di dimissioni volontarie.
Ritiene ancora l’INPS che nella fattispecie dovrebbe in ogni caso applicarsi la disciplina normativa sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 165/1997, avente ad oggetto l’armonizzazione del regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego; l’art. 4, comma 4 del testo normativo richiamato, infatti, pur ammettendo l’attribuzione dei sei scatti stipendiali per il calcolo della base pensionabile anche del personale cessato dal servizio a domanda, porrebbe quale condizione per l’attribuzione di tale beneficio la corresponsione, da parte dell’interessato, della contribuzione previdenziale restante; circostanza non verificatasi nel caso di specie.
INPS, infine, ritiene che i ricorrenti, alla data di cessazione dal servizio, non possedessero una qualifica rientrante tra quelle previste dall’art. 6 bis comma 1 del d.l. n. 387/1987.
Nell'ipotesi di accertamento del diritto rivendicato dai ricorrenti, l'INPS chiede, in via subordinata, che non sia loro riconosciuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36 della legge n. 724/1994.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 6 febbraio 2025, il processo è stato dichiarato interrotto con ordinanza n. 387, pubblicata in data 7 marzo 2025, per l’intervenuta cancellazione del difensore dei ricorrenti dall’albo degli avvocati.
In data 29 aprile 2025 i ricorrenti, dopo avere conferito nuova procura al difensore, nel frattempo reiscrittosi all’albo, hanno notificato il ricorso in riassunzione, depositato il successivo 30 aprile 2025.
5. In vista dell’udienza di trattazione del ricorso, le parti si sono scambiate nuove memorie difensive.
L’INPS ha, in particolare, eccepito la tardività dell’atto di riassunzione, per violazione del termine di 90 giorni previsto dall’art. 80 c.p.a. che, a suo avviso, dovrebbe decorrere dal 14 febbraio 2024, data in cui il difensore dei ricorrenti è stato cancellato dall’albo degli avvocati.
6. Nella pubblica udienza del 23 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va respinta l’eccezione di tardività dell’atto di riassunzione del processo interrotto sollevata dall’INPS.
Infatti, nel processo amministrativo l'interruzione del giudizio è conseguenza automatica dell'evento cui la legge collega l'effetto, con valore puramente dichiarativo della successiva pronuncia del giudice al riguardo.
Tuttavia, in base al tenore letterale dell’art. 80, comma 3 c.p.a., il termine per la riassunzione del processo decorre non dal verificarsi dell’evento interruttivo, bensì dalla “conoscenza legale” che di esso ha acquisito la parte tutelata dall’istituto dell’interruzione.
Posto che l’interruzione per decesso, radiazione o sospensione del difensore - come quella disposta nell’odierno giudizio - è un istituto posto a tutela della parte rimasta senza assistenza legale, fino a che essa rimanga ignara dell’evento non può cominciare a decorrere il termine legale concesso per la riassunzione del processo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2002, n. 1739; Id., sez. V, 18 maggio 2015, n. 2502; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 3 ottobre 2018, n. 944).
Nel caso di specie, l’interruzione del processo è stata dichiarata con ordinanza n. 387 del 7 marzo 2025, comunicata in pari data, a cura della Segreteria della Sezione, ai difensori delle parti e, segnatamente, a quello dei ricorrenti, che nel frattempo è stato nuovamente iscritto all’albo; solo da tale momento, pertanto, può ritenersi acquisita la legale conoscenza dell’evento interruttivo - da tutte le parti del giudizio e dai ricorrenti in particolare - e può quindi iniziare a decorrere il termine di 90 giorni per la riassunzione del processo.
Il ricorso in riassunzione è stato notificato, a cura della parte ricorrente, in data 30 aprile 2025 - previo rilascio di nuove procure al difensore reiscritto nell’albo degli avvocati - e risulta perciò rituale e tempestivo.
1.1. Sempre in via preliminare deve essere disposta l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione presso la quale i ricorrenti hanno prestato servizio.
Invero, secondo l’oramai consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa in materia, l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale. Il fatto che il Ministero debba eventualmente partecipare al procedimento amministrativo volto alla definizione della buonuscita, attraverso l’invio di dati attinenti all’anzianità di servizio e alla posizione economica del lavoratore, non incide in alcun modo sulla legittimazione a partecipare al giudizio, ma rileva esclusivamente nei rapporti interni di collaborazione fra i due enti (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 19 agosto 2022, n. 926 e giurisprudenza ivi citata).
1.2. Ancora. Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS con riguardo a quei ricorrenti in favore dei quali, al momento della proposizione del ricorso, non era stato ancora liquidato il trattamento di fine servizio e che non hanno documentato la liquidazione del TFS e, dunque, la lesione asseritamente patita per il mancato computo nella relativa base di calcolo dei sei scatti figurativi di anzianità di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987.
A tal proposito occorre rammentare che il ricorso in esame non ha natura impugnatoria, ma ha ad oggetto l’accertamento, in materia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a., del diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio e la conseguente condanna dell’Istituto di previdenza convenuto alla relativa corresponsione. Non vigono pertanto le regole che connotano il processo amministrativo di annullamento, nel quale la proposizione di un’impugnativa è ammessa solo nel caso in cui si lamenti di aver subito un pregiudizio concreto e attuale a causa di un provvedimento illegittimo.
A ciò si aggiunga che sono stati depositati in giudizio, per ciascun ricorrente, gli atti contenenti il conferimento della pensione, nei quali non è indicata l’applicazione del beneficio di cui all’art. 6 bis cit. e tanto basta a far presumere, salvo prova contraria di parte resistente, che detta norma nel caso di specie non abbia trovato applicazione (cfr. docc. 1-11 di parte ricorrente).
In ultimo, si osserva che è lo stesso Istituto resistente a sostenere in giudizio l’infondatezza nel merito della pretesa avanzata da tutti gli istanti per mancanza, nei termini sopra sintetizzati, delle condizioni previste dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. Non può dunque dubitarsi che l’INPS neghi a tutti gli odierni ricorrenti la spettanza del diritto al beneficio in questa sede invocato.
1.3. Va infine respinta l’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata nei riguardi del sig. PO, poiché, per consolidata giurisprudenza, il termine di prescrizione del diritto di cui si controverte decorre dall’emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8598 e giurisprudenza ivi citata).
Orbene, dalla documentazione tempestivamente depositata in giudizio dalla difesa dei ricorrenti (produzione del 10 novembre 2021) risulta che il sig. PO ha ricevuto il trattamento di fine servizio in forza di mandato di pagamento del 28 luglio 2016 (cfr. doc. 7) e, prima di proporre l’odierno giudizio (con ricorso notificato il 22 ottobre 2021), ha interrotto la prescrizione con atto di diffida a mezzo PEC del 15 febbraio 2021 (cfr. doc. 11 bis , pp. 37 e ss.).
Non risulta pertanto maturata la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dal sig. PO.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Le questioni sottoposte all’esame del Collegio - attinenti alla corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio - sono state oggetto di innumerevoli pronunce del giudice amministrativo, ai cui principi si intende in questa sede fare riferimento, ai sensi dell’art. 88, comma 2 c.p.a. (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10836; Id., 18 aprile 2023, n. 3906; Id., 20 marzo 2023, n. 2824).
2.1. Al fine di fornire il quadro normativo di riferimento, va innanzi tutto rammentato che con l'art. 13 della l. n. 804/1973, (poi abrogato dall'art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, recante codice dell'ordinamento militare) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della GU di Finanza nella posizione di “a disposizione”, all'atto della cessazione dal servizio, “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, in luogo della promozione.
Detto meccanismo è stato esteso a tutti gli ufficiali dall'art. 32, comma 9 bis della l. n. 224/1986 (a sua volta abrogato dall'art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 69/2001), quale facoltà che gli stessi potevano esercitare, a determinate condizioni, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età.
2.2. Ai sensi dell'art. 1, comma 15 bis del d.l. n. 379/1987, introdotto dalla legge di conversione n. 468/1987, come sostituito dall'art. 11 della l. n. 231/1990, l'attribuzione di sei scatti ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita è stata estesa “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della GU di Finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione pertanto dell'ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.
L'art. 11 della l. n. 231/1990 - che, come visto, ha integralmente novellato l'art. 1, comma 15 bis del d.l. n. 379/1987 - è stato espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010.
Come chiarito dalla giurisprudenza predominante “si deve ritenere che il c.o.m., nell'abrogare l'art. 11 legge n. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l'art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987. Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell'art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, che limita l'applicazione dell'istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. La reviviscenza infatti, richiamata dalla difesa dell'INPS a proposito della norma contenuta nell'art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell'atto che ne ha determinato l'abrogazione, è istituto di carattere eccezionale” (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 9 marzo 2023, n. 209, nonché Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2023, n. 2883).
D’altra parte, la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo basta ad escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia, poiché in base al criterio cronologico l'interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica.
Anche la Corte costituzionale, con riguardo all’abrogazione referendaria, ma utilizzando argomentazioni che possono essere generalizzate, ha confermato il suddetto orientamento, ammettendo la reviviscenza eccezionalmente, quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione, non ravvisabile nella fattispecie in controversia (Corte cost., 24 gennaio 2012, n. 13).
2.3. Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, la nozione di forze di polizia utilizzata nell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 è ampia e va interpretata anche in ragione della peculiare funzione del testo normativo nell’ambito del quale la stessa si colloca che, come chiarito nell’art. 1, è finalizzato all’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. n. 150/1987, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della GU di Finanza, al Corpo degli Agenti di Custodia e all'allora distinto Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia, ai sensi dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
Quest’ultima norma, peraltro, è richiamata espressamente nel precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, proprio per individuare l’esatta portata della nozione di forze di polizia, ripresa dal successivo art. 6 bis che può, pertanto, parimenti interpretarsi alla luce di tale disposizione.
2.4. Quanto all'ambito oggettivo di applicazione dell’art. 6 bis , esso è caratterizzato da una duplice previsione.
Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, “ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita”, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti (“del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n. 668/1986, art. 2 commi 5-6-10 e art. 3 commi 3 e 6 del presente decreto”) al personale “che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”.
Il comma 2 estende l'attribuzione dei sei scatti “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque annidi servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
2.5. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 - che ha introdotto misure volte all’armonizzazione del regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego - ha previsto l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l'importo della pensione.
Segnatamente, al comma 1, con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda; e al comma 2, con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ponendo in questo caso, come condizione, il preventivo pagamento della contribuzione previdenziale restante, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che la norma citata attiene esclusivamente al calcolo della base pensionabile e non anche alla attribuzione del beneficio dei sei scatti stipendiali per il calcolo del trattamento di fine servizio ex art. 6 bis , come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile…”) e dal riferimento all'articolo 13 del d.lgs. n. 503/1992, che riguarda, appunto, il solo importo della pensione.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo del trattamento di fine servizio in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2023, n. 9997).
2.6. In siffatto quadro normativo complessivo si colloca e trova la propria ragion d’essere anche la previsione di cui all’art. 1911, comma 3 del d.lgs. n. 66/2010.
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all'interno del codice dell'ordinamento militare, dispone, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell'articolo).
Il codice dell'ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo il suo ambito di applicazione), il regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all'ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.
2.7. Si deve altresì escludere che i ricorrenti siano decaduti dal diritto di chiedere l’attribuzione del beneficio per mancato rispetto del termine di cui all’art. 6 bis , comma 2 cit. che, ad avviso dell’INPS, avrebbe carattere perentorio.
Secondo le più recenti pronunce del Consiglio di Stato, infatti, il termine indicato nella norma citata non ha natura perentoria.
Sotto un primo profilo si è osservato, infatti, che lo stesso non è espressamente indicato come decadenziale.
Dal punto di vista sistematico, inoltre, si è sottolineato che la norma va letta all'interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del successivo comma 3, che recita “I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda ...”.
Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo e costituisce un onere per l'interessato che voglia ottenere tale risultato.
Il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato nemmeno una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, con decorrenza che dipende dalla data di presentazione dell'istanza.
Inoltre, “… non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che "le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali" (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996, n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019, n. 151)” (cfr. C.G.A.R.S., n. 209/2023 cit. e Cons. Stato, sez. II, n. 2883/2023 cit.).
Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
2.8. Infine, non merita accoglimento nemmeno l’argomentazione difensiva svolta dall’INPS in ordine al mancato possesso, da parte dei ricorrenti, delle qualifiche rientranti in quelle espressamente previste dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.
Ed invero, il riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio spetta anche al dipendente che non ha ricoperto ruoli apicali, stante l’espresso riferimento dell’art. 6 bis , non solo a commissari, ma anche, tra gli altri, agli “ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti”, ossia a tutte le qualifiche, a partire da quelle più basse.
Inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 629 e ss. del d.lgs. n. 66/2010 consentono di stabilire l’esatta corrispondenza dei gradi militari posseduti dai ricorrenti con le qualifiche degli appartenenti a forze di polizia ad ordinamento civile.
3. Visto tutto quanto precede, ai ricorrenti va riconosciuto il diritto ad ottenere la rideterminazione del trattamento di fine servizio loro spettante con attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.
Ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che richiama l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, sulla somma spettante non possono cumulativamente calcolarsi gli interessi e la rivalutazione monetaria, dovendo essere riconosciuta solo la maggior somma tra gli uni e l’altra (cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2023, n. 2761; Id., sez. II, 22 marzo 2021, n. 2463; Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624; Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3327).
4. Le spese di giudizio, tenuto conto della iniziale non univocità degli orientamenti giurisprudenziali circa la corretta interpretazione delle norme rilevanti ai fini della controversia, devono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previamente disposta l’estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL La GU, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
IL De EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL De EL | IL La GU |
IL SEGRETARIO