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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/08/2025, n. 6612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6612 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies comma 3 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28355/2024 R.G. promossa da:
[...]
P. IVA , con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA LARGA N. 9, MILANO, presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
RICORRENTE contro
(P.IVA , con il patrocinio dell'avv. SANASI Controparte_1 P.IVA_2
DANIELE LUIGI, elettivamente domiciliata in VIA MONGINEVRO N. 1, POLICORO, presso il difensore avv. SANASI DANIELE LUIGI
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. allegava di aver concluso con la Parte_1
società il contratto di locazione operativa n. 17217299 avente ad oggetto Controparte_1
il Software Digiton - Pro Large // Seriali: 00020, acquistato da parte della ricorrente dalla società Widevision S.r.l. per l'importo di Euro 8.162.85 oltre IVA e concesso in locazione alla
1 resistente che, come controprestazione, si impegnava a corrisponderle l'importo di Euro
9.576,00 oltre IVA, suddiviso in n. 8 rate da Euro 1.197,00 ciascuna (cfr. doc. 2 ricorso).
In data 6 luglio 2023 il software veniva consegnato alla resistente (cfr. DDT sub all. doc. 4 ricorso) che, tuttavia, sin da subito ometteva di corrispondere i canoni di locazione e, segnatamente, non saldava le fatture n. 840049 e n. 1126000 emesse dalla ricorrente.
A seguito dell'inadempimento, la ricorrente con lettera del 22 febbraio 2024, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto (cfr. doc. 2 ricorso, art. 14), comunicava alla resistente l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione intimandole il pagamento delle fatture insolute nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del software (cfr. doc. 6 ricorso).
Con lettera del 14 maggio 2024 intimava nuovamente il pagamento Parte_1 delle somme dovute a seguito della risoluzione del Contratto, oltre al reso del software (cfr. doc. 7 ricorso).
A fronte del silenzio della resistente, agiva in giudizio per ottenere la Parte_1 condanna della resistente al pagamento dell'importo totale di Euro 10.165,08, oltre alla restituzione del bene concesso in locazione.
Con comparsa del 18 novembre 2024 si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
integralmente il ricorso introduttivo e deducendo che il contratto di locazione posto alla base delle richieste creditorie era nullo poiché non era stato mai stato dalla medesima.
In particolare, eccepiva che la firma apposta sul contratto non fosse riconducibile alla resistente, né lo era quella riportata sul DDT allegato dalla ricorrente sub doc. 4, così negando di avere mai ricevuto alcun software.
All'udienza del 28 novembre 2024 la ricorrente, osservando che il contratto di locazione n.
17217299 era stato sottoscritto con firma digitale, proponeva istanza di verificazione e riferiva che l'originale del DDT era nella disponibilità della società Widevision, pertanto ne chiedeva l'esibizione.
Sempre in data 28 novembre 2024, la ricorrente depositava il certificato di completamento della firma digitale relativo al contratto di locazione n. 17217299.
In data 2 dicembre 2024, il Giudice assegnava alla resistente termine per note scritte relative al documento depositato.
2 In data 23 dicembre 2024 la resistente depositava note scritte riferendo che il sottoscrittore del contratto di locazione aveva proceduto alla firma tramite “mobile”, ma veniva riportata un'utenza telefonica non appartenente al legale rappresentante della resistente, sig.
, dunque non era a lui riferibile. Persona_1
All'udienza del giorno 8 gennaio 2025 il Giudice assegnava anche alla ricorrente termine per depositare note di replica.
Con note scritte del 28 gennaio 2025 la ricorrente dichiarava che il contratto di locazione operativa n. 17217299 era stato sottoscritto dalle parti con firma elettronica tramite la piattaforma Docusign.
In particolare, dava atto che i passaggi della sottoscrizione tramite tale piattaforma erano i seguenti: 1) il mittente carica il documento da firmare sulla piattaforma Docusign e trasmette l'invito via mail al destinatario, il quale, aperto il collegamento, può prendere visione del documento da firmare;
2) per procedere alla sottoscrizione viene inviato un codice OTP al numero di cellulare indicato dal destinatario, codice che deve essere poi riportato al link ove è caricato il documento per procedere alla firma dello stesso;
3) una volta che tutti i destinatari hanno firmato, il sistema invia agli indirizzi mail del mittente e del destinatario una notifica finale di avvenuta sottoscrizione, unitamente alla copia del documento firmato. Tutti questi passaggi sono compendiati nel certificato di completamento, già depositato.
Dunque, la ricorrente trasmetteva il link contenente il documento da firmare all'indirizzo mail
, indirizzo riconducibile alla società resistente come si evince dal Email_1
dominio nonché dal fatto che lo stesso veniva utilizzato dalla società sulle CP_2
proprie piatattaforme social (cfr. doc. 12 e 13 note).
L'utenza telefonica indicata nel certificato di completamento, e dunque fornita dal firmatario al momento della firma, era la seguente: +39 3474402917. A questa veniva trasmesso il codice
OTP per procedere con la sottoscrizione. A seguito di una ricerca, l'utenza risultava intestata al sig. , legato da un rapporto di parentela con il legale rappresentante della Persona_2
resistente e con un ruolo interno alla Società (cfr. doc. 14 note).
Con memoria del 25 febbraio 2025 la resistente reiterava il disconoscimento del contratto e del
DDT significando che il sig. , apparente intestatario dell'utenza telefonica Persona_2
utilizzata per sottoscrivere il contratto di locazione, non era più il legale rappresentante della
3 società resistente ormai dal 12 ottobre 2021, e non aveva poteri rappresentativi della medesima.
Precisava inoltre che era stato socio della società fino al 25 giugno 2021, Persona_2 data in cui aveva ceduto le proprie quote.
All'udienza del 26 febbraio 2025, il Giudice concedeva alla ricorrente il deposito di note scritte, nel rispetto del contraddittorio delle parti.
In data 7 marzo 2025 la ricorrente ribadiva la riconducibilità della firma apposta con la piattaforma Docusign alla società resistente atteso il legame tra il legale rappresentante,
, e l'intestatario dell'utenza telefonica utilizzata per confermare la Persona_1
sottoscrizione, . Persona_2
Inoltre, evidenziava come dal carteggio intercorso tra la resistente e la società Widevision si evinceva che i servizi forniti da quest'ultima erano apprezzati dalla prima (cfr. doc. 20 allegato alle note del 20 gennaio 2025).
Con ordinanza del 27 marzo 2025, il Giudice rilevava l'inammissibilità del disconoscimento del contratto e rinviava al giorno 26 giugno 2025 per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
In data 26 giugno 2025, a seguito della discussione orale della causa, il giudice si riservava il deposito della sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Deve ritenersi che tra le parti sia stato concluso un valido contratto di locazione operativa, ormai risolto a seguito della comunicazione del 22 febbraio 2024 con la quale la ricorrente si avvaleva della citata clausola risolutiva espressa.
Il tentativo di disconoscere la sottoscrizione del contratto da parte del convenuto si ritiene inammissibile ed infondato per le seguenti ragioni.
In primo luogo, la procedura di sottoscrizione telematica del contratto attraverso la piattaforma Docusign appare perfezionata ed univocamente riconducibile alla società resistente, poiché l'indirizzo mail cui il link per la sottoscrizione ed il contratto venivano trasmessi sono senza dubbio riconducibili alla citata società.
Ed infatti il medesimo indirizzo mail veniva utilizzato dalla resistente per intrattenere rapporti commerciali con la società Widevision s.r.l. (cfr. doc. 20 note scritte), circostanza in
4 alcun modo contestata dalla difesa della resistente.
Né appare rilevante la circostanza che il numero di telefono cui l'OTP veniva trasmesso non fosse riconducibile al legale rappresentante della società resistente, poiché appare dirimente il fatto che l'utilizzatore dell'indirizzo mail riconducibile a cui veniva Controparte_1
trasmesso il link per sottoscrivere il contratto, abbia manifestato la volontà di sottoscriverlo riportando il medesimo codice OTP ricevuto sull'utenza indicata.
Occorre, in altre parole, che il codice fosse conoscibile e, dunque, riportabile sulla piattaforma da colui che può agire per la società.
E, si ripete, si ritiene che l'indirizzo mail fosse in uso proprio al Email_1
legale rappresentante della società resistente, per come emerge dagli screenshot delle piattaforme social (cfr. doc. 12 e 13 note) e, soprattutto, dal carteggio allegato (cfr. doc. 20 note) intercorso tra la resistente e la società Widevision.
In secondo luogo, depone a favore della sussistenza tra le parti di un valido contratto il fatto che la resistente, non appena ricevute le fatture (cfr. doc. 3 ricorso), la lettera con cui la ricorrente domandava la risoluzione del contratto (cfr. doc. 6 ricorso) nonché la lettera di messa in mora del 14 maggio 2024 (cfr. doc. 7 ricorso), non abbia allegato, né a fortiori dimostrato, di aver proceduto ad una loro immediata contestazione.
Si ritiene, infatti, che qualora la firma apposta al contratto di locazione fosse stata effettivamente non riconducibile alla quest'ultima avrebbe agito Controparte_1 tempestivamente per farne accertare la natura apocrifa o, quantomeno, avrebbe fatto presente immediatamente tale circostanza alla ricorrente.
Al contrario, la resistente ha atteso l'instaurazione del presente giudizio per negare la paternità del contratto di locazione.
Dunque, il disconoscimento della firma apposta sul contratto di locazione operativa n.
17217299 deve ritenersi inammissibile ed infondato.
Così come inammissibile è il disconoscimento della firma apposta sul documento di trasporto n. 6 del 6/7/2023 prodotto sub doc. 4 dalla ricorrente: il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo una forma vincolata, deve infatti rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in una mera espressione di stile (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13/02/2008, n. 3474).
5 Ed allora, ritenuta l'inefficacia e l'irritualità del disconoscimento della resistente, deve rilevarsi che la ricorrente ha fornito idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo sia le fatture, sia il documento di trasporto che attesta il regolare invio della merce per la quale è stato chiesto il pagamento.
E' noto, infatti, che in materia contrattuale il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. Cass. SSUU. n.
13533/2001).
Nel caso di specie, i riscontri probatori offerti dalla ricorrente sono costituiti dal contratto di locazione operativa nr. 17217299 (cfr. doc. 2 ricorso), dalle fatture (cfr. doc. 3 ricorso), dalla lettera del 22.02.2024 (cfr. doc. 6 ricorso) con cui avvalendosi della clausola risolutiva Pt_1
espressa (art. 14 - Condizioni Generali), ha comunicato alla conduttrice l'intervenuta risoluzione del Contratto di locazione, intimandole il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del Contratto, oltre alla restituzione del Materiale.
Al contrario, la resistente si è limitata a contestare la sottoscrizione del contratto senza dimostrare in alcun modo il suo esatto adempimento.
A fronte del citato inadempimento, ha dunque proceduto a risolvere il contratto ai Pt_1
sensi dell'art. 14 delle sue condizioni generali ed a richiedere tutti gli importi pattuiti, ai sensi degli artt.
2.4 e 15 delle medesime (cfr. docc. 6-7-8).
Il contratto prevede, infatti, che a seguito della risoluzione ex art. 14 condizioni generali, ha diritto a richiedere, oltre al reso del materiale, il pagamento delle somme a titolo Pt_1 di:
- canoni insoluti (oltre interessi di mora), pari alla somma delle fatture emesse da Pt_1
prima della risoluzione del Contratto e non saldate dal Conduttore (cfr. doc. 5);
- “canoni a scadere” ai sensi dell'art. 15 lett. b) Condizioni generali, pari alla somma di tutti i canoni ancora dovuti in forza del Contratto, calcolati dalla data di risoluzione, sino a quella che avrebbe dovuto essere la naturale scadenza dello stesso (cfr. doc. 6, nella sezione “a
6 scadere canoni futuri”).
La ricorrente ha pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, assolvendo compiutamente all'onere di dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa.
La resistente, invece, non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto al contratto, di talché può ritenersi accertato il grave inadempimento della resistente, cui è conseguita la scelta assunta dalla ricorrente di avvalersi della clausola risolutiva espressa con lettera del 20 febbraio 2024.
Ciò posto, quanto alla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto n.
17217299, essa deve ritenersi meritevole di accoglimento.
A seguito della risoluzione del contratto determinata dall'inadempimento imputabile alla resistente, deve ritenersi fondata, altresì, la domanda di condanna della medesima al pagamento del complessivo importo Euro 10.165,08.
Segue, pertanto, la condanna di al pagamento a favore di Controparte_1 [...] della somma complessiva di Euro 9.638,40 (e quindi Euro 10.165,08 IVA Parte_1
compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), comprensiva di spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale (pari ad Euro 62,40), data dalla somma delle seguenti voci di credito:
1. Euro 2.394,00 oltre IVA (e quindi Euro 2.920,68 IVA compresa ed interessi di mora esclusi), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione
(cfr. doc. 6) e di cui alle fatture nn. 840049 e 1126000 (cfr. doc. 5), oltre interessi di mora ex art. 15 lett. d) del Contratto e art. 5, D. Lgs. 231/2002;
2. Euro 7.182,00 a titolo di penale di risoluzione (c.d. “canoni a scadere”), in forza dell'art. 15 lett. b), ovvero dell'ulteriore importo dato dalla somma di tutti i “canoni a scadere”, ossia di tutti quei canoni che il Conduttore avrebbe dovuto saldare nei trimestri successivi al momento in cui si è poi verificata la risoluzione, e così fino alla naturale scadenza del
Contratto, siccome indicati nell'elenco in calce alla lettera di risoluzione (cfr. doc. 6):
l'importo dei “canoni a scadere” previsti dal Contratto è, dunque, pari a: Euro 1.197,00
(ammontare del canone trimestrale, oltre Iva) x 6 (numero dei trimestri intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto e la naturale scadenza dello stesso), per un totale di Euro
7 7.182,00.
Infine, attesi gli effetti retroattivi della risoluzione, come previsto dall'art. 1458 c.c., merita altresì accoglimento la domanda condanna di alla restituzione a favore Controparte_1 della ricorrente del bene locato, ossia del software Digiton - Pro Large // Seriali: 00020 a propria cura e spese.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
1. accerta la risoluzione del contratto di locazione n. 17217299, avvenuta in data 20 febbraio 2024;
2. per l'effetto, condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
del complessivo importo Euro 10.165,08, per le causali di cui in motivazione;
[...]
3. condanna alla restituzione a favore di del Controparte_1 Parte_1 software Digiton - Pro Large // Seriali: 00020 a proprie cure e spese, previa richiesta di istruzioni da formulare all'indirizzo mail Email_2
4. condanna alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1
che liquida in Euro 237,00 per spese ed Euro 5.540,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.
Milano, 27 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
Dott.ssa Carlotta Barbanti.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies comma 3 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28355/2024 R.G. promossa da:
[...]
P. IVA , con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA LARGA N. 9, MILANO, presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
RICORRENTE contro
(P.IVA , con il patrocinio dell'avv. SANASI Controparte_1 P.IVA_2
DANIELE LUIGI, elettivamente domiciliata in VIA MONGINEVRO N. 1, POLICORO, presso il difensore avv. SANASI DANIELE LUIGI
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. allegava di aver concluso con la Parte_1
società il contratto di locazione operativa n. 17217299 avente ad oggetto Controparte_1
il Software Digiton - Pro Large // Seriali: 00020, acquistato da parte della ricorrente dalla società Widevision S.r.l. per l'importo di Euro 8.162.85 oltre IVA e concesso in locazione alla
1 resistente che, come controprestazione, si impegnava a corrisponderle l'importo di Euro
9.576,00 oltre IVA, suddiviso in n. 8 rate da Euro 1.197,00 ciascuna (cfr. doc. 2 ricorso).
In data 6 luglio 2023 il software veniva consegnato alla resistente (cfr. DDT sub all. doc. 4 ricorso) che, tuttavia, sin da subito ometteva di corrispondere i canoni di locazione e, segnatamente, non saldava le fatture n. 840049 e n. 1126000 emesse dalla ricorrente.
A seguito dell'inadempimento, la ricorrente con lettera del 22 febbraio 2024, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto (cfr. doc. 2 ricorso, art. 14), comunicava alla resistente l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione intimandole il pagamento delle fatture insolute nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del software (cfr. doc. 6 ricorso).
Con lettera del 14 maggio 2024 intimava nuovamente il pagamento Parte_1 delle somme dovute a seguito della risoluzione del Contratto, oltre al reso del software (cfr. doc. 7 ricorso).
A fronte del silenzio della resistente, agiva in giudizio per ottenere la Parte_1 condanna della resistente al pagamento dell'importo totale di Euro 10.165,08, oltre alla restituzione del bene concesso in locazione.
Con comparsa del 18 novembre 2024 si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
integralmente il ricorso introduttivo e deducendo che il contratto di locazione posto alla base delle richieste creditorie era nullo poiché non era stato mai stato dalla medesima.
In particolare, eccepiva che la firma apposta sul contratto non fosse riconducibile alla resistente, né lo era quella riportata sul DDT allegato dalla ricorrente sub doc. 4, così negando di avere mai ricevuto alcun software.
All'udienza del 28 novembre 2024 la ricorrente, osservando che il contratto di locazione n.
17217299 era stato sottoscritto con firma digitale, proponeva istanza di verificazione e riferiva che l'originale del DDT era nella disponibilità della società Widevision, pertanto ne chiedeva l'esibizione.
Sempre in data 28 novembre 2024, la ricorrente depositava il certificato di completamento della firma digitale relativo al contratto di locazione n. 17217299.
In data 2 dicembre 2024, il Giudice assegnava alla resistente termine per note scritte relative al documento depositato.
2 In data 23 dicembre 2024 la resistente depositava note scritte riferendo che il sottoscrittore del contratto di locazione aveva proceduto alla firma tramite “mobile”, ma veniva riportata un'utenza telefonica non appartenente al legale rappresentante della resistente, sig.
, dunque non era a lui riferibile. Persona_1
All'udienza del giorno 8 gennaio 2025 il Giudice assegnava anche alla ricorrente termine per depositare note di replica.
Con note scritte del 28 gennaio 2025 la ricorrente dichiarava che il contratto di locazione operativa n. 17217299 era stato sottoscritto dalle parti con firma elettronica tramite la piattaforma Docusign.
In particolare, dava atto che i passaggi della sottoscrizione tramite tale piattaforma erano i seguenti: 1) il mittente carica il documento da firmare sulla piattaforma Docusign e trasmette l'invito via mail al destinatario, il quale, aperto il collegamento, può prendere visione del documento da firmare;
2) per procedere alla sottoscrizione viene inviato un codice OTP al numero di cellulare indicato dal destinatario, codice che deve essere poi riportato al link ove è caricato il documento per procedere alla firma dello stesso;
3) una volta che tutti i destinatari hanno firmato, il sistema invia agli indirizzi mail del mittente e del destinatario una notifica finale di avvenuta sottoscrizione, unitamente alla copia del documento firmato. Tutti questi passaggi sono compendiati nel certificato di completamento, già depositato.
Dunque, la ricorrente trasmetteva il link contenente il documento da firmare all'indirizzo mail
, indirizzo riconducibile alla società resistente come si evince dal Email_1
dominio nonché dal fatto che lo stesso veniva utilizzato dalla società sulle CP_2
proprie piatattaforme social (cfr. doc. 12 e 13 note).
L'utenza telefonica indicata nel certificato di completamento, e dunque fornita dal firmatario al momento della firma, era la seguente: +39 3474402917. A questa veniva trasmesso il codice
OTP per procedere con la sottoscrizione. A seguito di una ricerca, l'utenza risultava intestata al sig. , legato da un rapporto di parentela con il legale rappresentante della Persona_2
resistente e con un ruolo interno alla Società (cfr. doc. 14 note).
Con memoria del 25 febbraio 2025 la resistente reiterava il disconoscimento del contratto e del
DDT significando che il sig. , apparente intestatario dell'utenza telefonica Persona_2
utilizzata per sottoscrivere il contratto di locazione, non era più il legale rappresentante della
3 società resistente ormai dal 12 ottobre 2021, e non aveva poteri rappresentativi della medesima.
Precisava inoltre che era stato socio della società fino al 25 giugno 2021, Persona_2 data in cui aveva ceduto le proprie quote.
All'udienza del 26 febbraio 2025, il Giudice concedeva alla ricorrente il deposito di note scritte, nel rispetto del contraddittorio delle parti.
In data 7 marzo 2025 la ricorrente ribadiva la riconducibilità della firma apposta con la piattaforma Docusign alla società resistente atteso il legame tra il legale rappresentante,
, e l'intestatario dell'utenza telefonica utilizzata per confermare la Persona_1
sottoscrizione, . Persona_2
Inoltre, evidenziava come dal carteggio intercorso tra la resistente e la società Widevision si evinceva che i servizi forniti da quest'ultima erano apprezzati dalla prima (cfr. doc. 20 allegato alle note del 20 gennaio 2025).
Con ordinanza del 27 marzo 2025, il Giudice rilevava l'inammissibilità del disconoscimento del contratto e rinviava al giorno 26 giugno 2025 per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
In data 26 giugno 2025, a seguito della discussione orale della causa, il giudice si riservava il deposito della sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
Deve ritenersi che tra le parti sia stato concluso un valido contratto di locazione operativa, ormai risolto a seguito della comunicazione del 22 febbraio 2024 con la quale la ricorrente si avvaleva della citata clausola risolutiva espressa.
Il tentativo di disconoscere la sottoscrizione del contratto da parte del convenuto si ritiene inammissibile ed infondato per le seguenti ragioni.
In primo luogo, la procedura di sottoscrizione telematica del contratto attraverso la piattaforma Docusign appare perfezionata ed univocamente riconducibile alla società resistente, poiché l'indirizzo mail cui il link per la sottoscrizione ed il contratto venivano trasmessi sono senza dubbio riconducibili alla citata società.
Ed infatti il medesimo indirizzo mail veniva utilizzato dalla resistente per intrattenere rapporti commerciali con la società Widevision s.r.l. (cfr. doc. 20 note scritte), circostanza in
4 alcun modo contestata dalla difesa della resistente.
Né appare rilevante la circostanza che il numero di telefono cui l'OTP veniva trasmesso non fosse riconducibile al legale rappresentante della società resistente, poiché appare dirimente il fatto che l'utilizzatore dell'indirizzo mail riconducibile a cui veniva Controparte_1
trasmesso il link per sottoscrivere il contratto, abbia manifestato la volontà di sottoscriverlo riportando il medesimo codice OTP ricevuto sull'utenza indicata.
Occorre, in altre parole, che il codice fosse conoscibile e, dunque, riportabile sulla piattaforma da colui che può agire per la società.
E, si ripete, si ritiene che l'indirizzo mail fosse in uso proprio al Email_1
legale rappresentante della società resistente, per come emerge dagli screenshot delle piattaforme social (cfr. doc. 12 e 13 note) e, soprattutto, dal carteggio allegato (cfr. doc. 20 note) intercorso tra la resistente e la società Widevision.
In secondo luogo, depone a favore della sussistenza tra le parti di un valido contratto il fatto che la resistente, non appena ricevute le fatture (cfr. doc. 3 ricorso), la lettera con cui la ricorrente domandava la risoluzione del contratto (cfr. doc. 6 ricorso) nonché la lettera di messa in mora del 14 maggio 2024 (cfr. doc. 7 ricorso), non abbia allegato, né a fortiori dimostrato, di aver proceduto ad una loro immediata contestazione.
Si ritiene, infatti, che qualora la firma apposta al contratto di locazione fosse stata effettivamente non riconducibile alla quest'ultima avrebbe agito Controparte_1 tempestivamente per farne accertare la natura apocrifa o, quantomeno, avrebbe fatto presente immediatamente tale circostanza alla ricorrente.
Al contrario, la resistente ha atteso l'instaurazione del presente giudizio per negare la paternità del contratto di locazione.
Dunque, il disconoscimento della firma apposta sul contratto di locazione operativa n.
17217299 deve ritenersi inammissibile ed infondato.
Così come inammissibile è il disconoscimento della firma apposta sul documento di trasporto n. 6 del 6/7/2023 prodotto sub doc. 4 dalla ricorrente: il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo una forma vincolata, deve infatti rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in una mera espressione di stile (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13/02/2008, n. 3474).
5 Ed allora, ritenuta l'inefficacia e l'irritualità del disconoscimento della resistente, deve rilevarsi che la ricorrente ha fornito idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo sia le fatture, sia il documento di trasporto che attesta il regolare invio della merce per la quale è stato chiesto il pagamento.
E' noto, infatti, che in materia contrattuale il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. Cass. SSUU. n.
13533/2001).
Nel caso di specie, i riscontri probatori offerti dalla ricorrente sono costituiti dal contratto di locazione operativa nr. 17217299 (cfr. doc. 2 ricorso), dalle fatture (cfr. doc. 3 ricorso), dalla lettera del 22.02.2024 (cfr. doc. 6 ricorso) con cui avvalendosi della clausola risolutiva Pt_1
espressa (art. 14 - Condizioni Generali), ha comunicato alla conduttrice l'intervenuta risoluzione del Contratto di locazione, intimandole il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del Contratto, oltre alla restituzione del Materiale.
Al contrario, la resistente si è limitata a contestare la sottoscrizione del contratto senza dimostrare in alcun modo il suo esatto adempimento.
A fronte del citato inadempimento, ha dunque proceduto a risolvere il contratto ai Pt_1
sensi dell'art. 14 delle sue condizioni generali ed a richiedere tutti gli importi pattuiti, ai sensi degli artt.
2.4 e 15 delle medesime (cfr. docc. 6-7-8).
Il contratto prevede, infatti, che a seguito della risoluzione ex art. 14 condizioni generali, ha diritto a richiedere, oltre al reso del materiale, il pagamento delle somme a titolo Pt_1 di:
- canoni insoluti (oltre interessi di mora), pari alla somma delle fatture emesse da Pt_1
prima della risoluzione del Contratto e non saldate dal Conduttore (cfr. doc. 5);
- “canoni a scadere” ai sensi dell'art. 15 lett. b) Condizioni generali, pari alla somma di tutti i canoni ancora dovuti in forza del Contratto, calcolati dalla data di risoluzione, sino a quella che avrebbe dovuto essere la naturale scadenza dello stesso (cfr. doc. 6, nella sezione “a
6 scadere canoni futuri”).
La ricorrente ha pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, assolvendo compiutamente all'onere di dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa.
La resistente, invece, non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto al contratto, di talché può ritenersi accertato il grave inadempimento della resistente, cui è conseguita la scelta assunta dalla ricorrente di avvalersi della clausola risolutiva espressa con lettera del 20 febbraio 2024.
Ciò posto, quanto alla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto n.
17217299, essa deve ritenersi meritevole di accoglimento.
A seguito della risoluzione del contratto determinata dall'inadempimento imputabile alla resistente, deve ritenersi fondata, altresì, la domanda di condanna della medesima al pagamento del complessivo importo Euro 10.165,08.
Segue, pertanto, la condanna di al pagamento a favore di Controparte_1 [...] della somma complessiva di Euro 9.638,40 (e quindi Euro 10.165,08 IVA Parte_1
compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), comprensiva di spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale (pari ad Euro 62,40), data dalla somma delle seguenti voci di credito:
1. Euro 2.394,00 oltre IVA (e quindi Euro 2.920,68 IVA compresa ed interessi di mora esclusi), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione
(cfr. doc. 6) e di cui alle fatture nn. 840049 e 1126000 (cfr. doc. 5), oltre interessi di mora ex art. 15 lett. d) del Contratto e art. 5, D. Lgs. 231/2002;
2. Euro 7.182,00 a titolo di penale di risoluzione (c.d. “canoni a scadere”), in forza dell'art. 15 lett. b), ovvero dell'ulteriore importo dato dalla somma di tutti i “canoni a scadere”, ossia di tutti quei canoni che il Conduttore avrebbe dovuto saldare nei trimestri successivi al momento in cui si è poi verificata la risoluzione, e così fino alla naturale scadenza del
Contratto, siccome indicati nell'elenco in calce alla lettera di risoluzione (cfr. doc. 6):
l'importo dei “canoni a scadere” previsti dal Contratto è, dunque, pari a: Euro 1.197,00
(ammontare del canone trimestrale, oltre Iva) x 6 (numero dei trimestri intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto e la naturale scadenza dello stesso), per un totale di Euro
7 7.182,00.
Infine, attesi gli effetti retroattivi della risoluzione, come previsto dall'art. 1458 c.c., merita altresì accoglimento la domanda condanna di alla restituzione a favore Controparte_1 della ricorrente del bene locato, ossia del software Digiton - Pro Large // Seriali: 00020 a propria cura e spese.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
1. accerta la risoluzione del contratto di locazione n. 17217299, avvenuta in data 20 febbraio 2024;
2. per l'effetto, condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
del complessivo importo Euro 10.165,08, per le causali di cui in motivazione;
[...]
3. condanna alla restituzione a favore di del Controparte_1 Parte_1 software Digiton - Pro Large // Seriali: 00020 a proprie cure e spese, previa richiesta di istruzioni da formulare all'indirizzo mail Email_2
4. condanna alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1
che liquida in Euro 237,00 per spese ed Euro 5.540,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.
Milano, 27 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
Dott.ssa Carlotta Barbanti.
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